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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di trentatre allievi
ufficiali piloti di complemento della Marina militare ad un corso di
pilotaggio aereo, con obbligo di ferma di anni dodici, del Corpo di
Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.27 del 4/4/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E3076
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/5/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto
CON IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1957, concernente il
regolamento interno dell'Accademia navale e successive modificazioni;
Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento
dell'aviazione antisommergibile;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente disposizioni
per la difesa del mare;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l'altro,
norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente estensione agli
ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della
normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli
ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della
Marina militare;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei
procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di
organizzazione dell'Accademia navale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale
femminile nei ruoli delle Forze armate deve avere luogo a partire
dall'anno 2000;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, concernente, tra
l'altro, la definizione dei Corpi della Marina militare nei quali
avverra' nell'anno 2000 il reclutamento di personale femminile e
delle rispettive aliquote percentuali massime di detto personale che
potra' essere immesso nei ruoli normali di ciascun Corpo;
Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni
della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in attesa
dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma
5 della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita'
fisio-psicoattitudinale richiesti al personale femminile che
partecipi ai concorsi per il reclutamento nei ruoli delle Forze
armate e le relative modalita' di accertamento, occorre consentire
che detto personale possa presentare domanda di partecipazione, con
riserva, al concorso indetto con il presente decreto nei medesimi
termini previsti per i concorrenti di sesso maschile;
Considerato, inoltre, che il calendario delle varie fasi della
procedura concorsuale di cui al presente decreto e' fissato allo
scopo di assicurare che il corso di pilotaggio aereo che i vincitori
del concorso sono tenuti a frequentare abbia inizio, per esigenze
didattiche, addestrative ed organiche, nel mese di settembre del
corrente anno, per cui l'emanazione del succitato decreto
ministeriale non potra' determinare in nessun caso un rinvio delle
date di svolgimento delle predette fasi;
Ravvisata, pertanto, l'esigenza di emanare, per gli aspetti che
verranno disciplinati dal succitato decreto ministeriale, successive
disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia
prodotto domanda di partecipazione al concorso, con riserva di
disporre, qualora la data di emanazione del decreto medesimo
risultasse incompatibile con quelle di svolgimento della procedura
concorsuale, la revoca del presente decreto nella parte relativa alla
partecipazione del personale femminile;
Ravvisata l'opportunita' che venga svolta una prova di
preselezione da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione alle
successive prove di abilita' natatoria e di conoscenza della lingua
inglese di un numero di concorrenti non superiore a sei volte quello
dei posti messi a concorso offra adeguate garanzie di selezione;
Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di
concorrenti di sesso femminile da immettere nei Corpi della Marina
militare, definita per l'anno 2000 nel succitato decreto ministeriale
9 febbraio 2000, e' opportuno prevedere che tra i concorrenti da
ammettere alle successive prove nel numero sopraindicato quelli di
sesso femminile non superino detta aliquota massima;
 
Decreta
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di trentatre allievi ufficiali piloti di complemento della Marina
militare ad un corso di pilotaggio aereo, da assegnare al Corpo di
Stato maggiore ed al Corpo delle capitanerie di porto con le
modalita' di cui al successivo art. 11, con obbligo di ferma di anni
dodici.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso
maschile che femminile, tuttavia il numero massimo di posti
disponibili per i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base
all'aliquota percentuale fissata dal decreto ministeriale 9 febbraio
2000, citato nelle premesse, e' di sette posti.
Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi al corso di pilotaggio in numero superiore a quello
indicato.
3. I concorrenti di sesso femminile sono ammessi, per le
motivazioni esposte nelle premesse del presente decreto, a presentare
domanda di partecipazione al concorso con riserva di emanazione del
decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse.
4. Qualora il decreto ministeriale indicato nel precedente comma
3 non fosse emanato nei tempi compatibili con le date di svolgimento
delle varie fasi della procedura concorsuale, nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 2 maggio 2000 verra' pubblicato
il decreto di revoca del presente decreto limitatamente alla
partecipazione al concorso del personale femminile. Detta
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
2 maggio 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata a data
successiva.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, il
Ministero della difesa ha la facolta' di sospendere o rinviare il
concorso, in qualunque momento, per sopravvenute esigenze della Forza
armata.
Il numero dei posti a concorso, potra' subire modificazioni, fino
alla data di approvazione della graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile, che:
a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
superato il ventitreesimo, se concorrenti di sesso maschile, il
ventiseiesimo, se concorrenti di sesso femminile alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
b) siano celibi/nubili o vedovi/e e, comunque, senza prole;
c) siano in possesso della cittadinanza italiana;
d) godano dei diritti civili e politici;
e) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, o del
genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore,
a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare;
f) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quadriennale se integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione
al concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni ai titoli di studio conseguiti in Italia.
A tal fine i concorrenti dovranno presentare unitamente alla
domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di
equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta,
ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
g) non siano stati destituiti, dispensati o decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' siano stati
dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle
Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;
h) non siano stati dimessi da corsi per allievi piloti o
navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato
perche' giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per mancanza
di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi
psico-fisici;
i) per i soli concorrenti di sesso maschile:
abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a
m. 1,90;
non siano stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso
dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale prescritta dalla normativa
in vigore per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi
ufficiali piloti di complemento della Marina militare, da accertarsi,
per i concorrenti di sesso maschile, secondo le modalita' di cui agli
articoli 8 e 9 del presente decreto.
Per i concorrenti di sesso femminile, invece, dette modalita',
definite nel gia' citato decreto ministeriale da emanare ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, saranno
indicate nelle disposizioni integrative al presente decreto che
verranno pubblicate nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 2 maggio 2000. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 2
maggio 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva, compatibilmente con le date di spedizione delle
convocazioni dei concorrenti agli accertamenti dell'idoneita' fisica
e psico-attitudinale da parte della Direzione Generale per il
personale militare. Resta comunque fermo quanto precisato al riguardo
nel precedente art. 1, comma 4.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al corso dei
vincitori, nonche' le nomine di cui al successivo art. 12 comma 1,
lettere b) e c), sono inoltre subordinate all'accertamento, anche
postumo, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti
per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura, da accertarsi con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1, 2
e 3, salvo quello di cui al precedente comma 1, lettera a), devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo art.
3. Detti requisiti devono inoltre essere mantenuti sino alla
ammissione al corso, per la durata dello stesso e fino alla nomina a
guardiamarina di complemento.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso, che costituisce
anche atto di impegno a contrarre, in caso di superamento del
concorso, la ferma di anni dodici, dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in
Allegato "A", ed integrata per i minorenni dell'atto di assenso
riportato nell'Allegato "B", che costituiscono parte integrante del
presente decreto, osservando le istruzioni riportate sui modelli
stessi ed in particolare indicando il Corso per il quale il
concorrente intende partecipare. Il concorrente dovra' aver cura di
conservare copia della domanda, da esibire all'atto della
presentazione alla prova di preselezione, come indicato nel
successivo art. 6;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Comando dell'Accademia navale di Livorno, Direzione corsi allievi,
viale Italia 72, 57100 Livorno, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande
inoltrate oltre il termine suindicato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
I concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell'invio
della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal
Comando dell'Ente/Reparto di appartenenza.
I cittadini italiani residenti all'estero potranno inoltrare la
domanda anche tramite le Autorita' diplomatiche o Consolari entro il
medesimo termine e in essa dovranno indicare l'ultima residenza in
Italia e la data di espatrio.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) la residenza (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico);
c) il recapito (comune, provincia, c.a.p.., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Comando
dell'Accademia navale di Livorno, Direzione corsi allievi, viale
Italia 72, 57100 Livorno, a mezzo telegramma o fax al numero
0586/238671, ogni variazione del predetto recapito. E' fatto altresi'
obbligo ai concorrenti che venissero incorporati per l'assolvimento
degli obblighi di leva successivamente alla presentazione della
domanda, di comunicare l'Ente presso il quale siano stati destinati a
prestare servizio, nonche' ogni variazione anche temporanea della
sede di servizio;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso
di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e'
soggetto agli obblighi militari;
e) di essere celibe/nubile o vedovo/a, e, comunque, senza
prole;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) il titolo di studio posseduto con il relativo punteggio, con
l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale il medesimo e'
stato conseguito;
h) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato dimesso d'autorita' da una delle accademie, scuole o altri
Istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello
Stato per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare,
ne' di essere stato dimesso dai corsi per allievi piloti o navigatori
di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato perche'
giudicato non idoneo a proseguire i corsi stessi per mancanza di
attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi
psico-fisici;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario
dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un eventuale
procedimento penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
dell'Accademia navale di Livorno, Direzione corsi allievi, viale
Italia 72, 57100 Livorno, qualsiasi variazione della propria
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra;
j) l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, dei titoli preferenziali
che danno luogo, a parita' di punteggio, alla applicazione dei
benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge (elenco dei
titoli preferenziali in allegato "C");
k) il possesso di eventuali titoli di merito che ritenga utili
ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10;
l) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti per il
Corpo di appartenenza;
m) di accettare, qualora ammesso al corso, l'obbligo di
permanere in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma
previsto al precedente art. 1, comma 1;
n) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a
p) se concorrente di sesso maschile:
l'esito della visita di leva ed il profilo sanitario che
risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato
provvisorio rilasciato alla visita medesima, se gia' effettuata;
il Distretto militare o la Capitaneria di porto di
appartenenza;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi di servizio
militare; se militare in servizio, la data di incorporazione, il
grado rivestito, la Forza armata/Corpo armato di appartenenza, la
posizione di stato e l'Ente/Reparto di appartenenza;
se e' o e' stato ammesso a prestare "servizio civile", la
data di inizio e l'Ente di servizio;
se sia stato dichiarato "obiettore di coscienza";
di rinunciare, in caso di esito favorevole del concorso, al
grado rivestito (se militare).
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti dal presente articolo, il Comando
dell'Accademia navale potra' richiedere la regolarizzazione di quelle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda di cui al gia' citato Allegato "A" del presente
decreto.
4. Il Comando dell'Accademia navale provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione dei concorrenti. Qualora
dal suddetto controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) una prova di nuoto per accertare e valutare l'abilita'
natatoria;
c) un test di lingua inglese;
d) accertamenti sanitari;
e) accertamenti psico-attitudinali.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'. Qualora militari in servizio
dovranno indossare l'uniforme.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali/interdirigenziali saranno
nominate:
a) la Commissione per la prova di preselezione, per la prova di
nuoto per il test di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e
per la formazione della graduatoria;
b) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la Commissione per gli accertamenti psico-attitudinali;
d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
(pilota), in servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori della Marina (di cui uno appartenente
al Corpo delle capitanerie di porto) in servizio permanente, membri;
un ufficiale della Marina in servizio permanente, segretario
senza diritto di voto.
3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara'
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico in servizio
permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni.
4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
due ufficiali superiori della Marina, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Marina ovvero convenzionati.
5. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sara'
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico in servizio
permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte della Commissione di cui al precedente comma 3.
La Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni. Anche
detti specialisti dovranno essere diversi da quelli consultati dalla
Commissione di cui al precedente comma 3.

                               Art. 6.
 
Prova di preselezione
 
1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova di
preselezione, che avra' luogo presso il Centro di selezione
dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (RM) via
Sauro Rinaldi n. 3, secondo il seguente calendario:
16 maggio 2000, presentazione alle ore 08.00 per i concorrenti
il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "A" - "H", estremi
inclusi;
17 maggio 2000, presentazione alle ore 08.00 per i concorrenti
il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "I" - "O", estremi
inclusi;
18 maggio 2000, presentazione alle ore 08.00 per i concorrenti
il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "P" - "Z", estremi
inclusi.
2. L'ora sopraindicata e' quella dell'orario ufficiale. Il
suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i concorrenti, che pertanto, dovranno
presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede,
nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati nel calendario sopra
indicato, muniti della copia della domanda di partecipazione al
concorso, nonche' della ricevuta della raccomandata rilasciata dalle
Poste comprovante la data di spedizione della domanda di
partecipazione della medesima.
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento
della prova di preselezione saranno comunicate, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
2 maggio 2000.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova, di durata non inferiore a 60 minuti, consistera'
nella somministrazione collettiva e standardizzata di questionari,
scelti dalla Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a), contenenti un congruo numero di quesiti. Prima
dell'inizio della prova, la predetta Commissione rendera' note ai
concorrenti le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova
medesima.
6. Al termine della prova la Commissione, sulla base dei punteggi
ottenuti dai concorrenti, formera' una graduatoria provvisoria al
solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alla prova di
nuoto ed al test di lingua inglese.
Saranno ammessi alle prove di nuoto ed al test di lingua inglese
di cui al successivo art. 7, secondo l'ordine della predetta
graduatoria provvisoria, centonovantotto concorrenti di cui al
massimo quarantadue di sesso femminile.
A tali accertamenti saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che
nella predetta graduatoria abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente ultimo ammesso.
7. I punteggi relativi alla prova di preselezione saranno affissi
all'albo del Centro di selezione dell'Aeronautica militare, a cura
dello stesso, e contribuiranno alla formazione della graduatoria
generale di merito di cui al successivo art. 11.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 6 riceveranno
apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o
telegramma. L'elenco degli idonei alla prova di preselezione sara',
altresi', pubblicato nel sito internet www.marina.difesa.it> 9. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna
comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni
sull'esito della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo
a quello di conclusione della prova di preselezione al Ministero
della difesa Direzione Generale per il personale militare Ufficio
relazioni con il pubblico Palazzo Esercito, via XX Settembre 123/A -
00187 Roma (tel. 06/47355941).
10. I verbali della prove di preselezione dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, entro il terzo giorno dalla conclusione
delle prove di tutti i concorrenti, al comando dell'Accademia navale,
che ne curera' il successivo inoltro alla Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 3a Sezione, via XX Settembre 123/A - 00187 Roma.

                               Art. 7.
 
Prova di nuoto e test di lingua inglese
 
La prova di nuoto ed il test di lingua inglese si svolgeranno
presso l'Accademia navale di Livorno, presumibilmente nel periodo
giugno-luglio 2000.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di certificato di
idoneita' ad attivita' sportiva agonistica in corso di validita',
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva
Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere la prova.
3. L'abilita' natatoria sara' accertata dalla Commissione di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a), attraverso le seguenti prove:
nuoto a stile libero per una distanza di metri 66, da
effettuarsi entro il tempo massimo di 99 secondi. La prova, qualora
superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio con le
modalita' riportate nella tabella riportata in allegato "D", che
costituisce parte integrante del presente decreto;
nuoto subacqueo in apnea della distanza minima di 18 metri
circa. La prova, qualora superata, non dara' luogo ad attribuzione di
alcun punteggio;
tuffo dalla piattaforma di metri 5 in stile libero. La prova,
qualora superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
I concorrenti che non supereranno anche una sola delle predette
prove, saranno giudicati in possesso di insufficiente capacita'
natatoria e, pertanto, esclusi dal concorso.
L'esito della prova verra' comunicato seduta stante al
concorrente.
4. Il livello di conoscenza della lingua inglese sara' accertato
dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), attraverso
la somministrazione del test unificato interforze, il cui risultato
dara' luogo alla attribuzione di un punteggio espresso in centesimi.
La prova si intendera' superata con il punteggio minimo di 30
centesimi. Pertanto, i concorrenti che non otterranno il punteggio
minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
L'esito della prova verra' comunicato seduta stante al
concorrente.
I verbali delle prove di nuoto e del test di lingua inglese
dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale per il personale
militare I Reparto 1a Divisione reclutamento ufficiali 3a Sezione via
XX Settembre 123/A 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla data di
completamento degli accertamenti medesimi.

                               Art. 8.
 
Accertamenti sanitari
 
I concorrenti risultati idonei nelle prove previste dal
precedente art. 7, saranno convocati presso l'Istituto Medico legale
dell'Aeronautica militare di Napoli ubicato presso l'aeroporto
militare di Capodichino, presumibilmente nel mese di luglio 2000, nel
giorno reso noto nella lettera o telegramma di convocazione, per
l'accertamento, a cura della Commissione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera b), del possesso dei requisiti di idoneita' generica
al volo, previsti nel decreto ministeriale 18 aprile 1990 e
successive modificazioni, citato nelle premesse.
2. Agli accertamenti sanitari i concorrenti dovranno presentarsi
muniti del certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica
attestante la recente effettuazione (non oltre tre mesi)
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione dei concorrenti a sostenere gli accertamenti.
3. I concorrenti potranno produrre, all'atto della presentazione,
referti da cui risultino gli esami radiografici (torace, rachide in
toto e seni paranasali), qualora questi siano stati effettuati entro
i tre mesi precedenti la data di convocazione, presso Organi sanitari
militari o strutture sanitarie pubbliche.
4. L'accertamento per l'idoneita' verra' eseguito in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita.
5. L'idoneita' dei concorrenti di sesso femminile sara' accertata
con le modalita' disposte nel gia' citato decreto ministeriale da
emanare ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, che saranno indicate nelle disposizioni integrative del
presente decreto che verranno pubblicate nella gia' citata Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 2 maggio 2000, ovvero in quella
alla quale tale pubblicazione venisse rinviata. Resta comunque fermo
quanto precisato al riguardo nel precedente art. 1, comma 4.
6. La predetta Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione al corso di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento";
"non idoneo all'ammissione al corso di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento", con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno esclusi dal
concorso.
I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, spedire
con lettera raccomandata al Ministero della difesa Direzione Generale
per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento
ufficiali - 3a Sezione - Via XX Settembre 123/A - 00187 Roma
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze potranno essere anticipate alla predetta
Direzione Generale a mezzo fax (06-4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione Generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio
di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente comma 7, in caso di accoglimento dell'istanza sara'
espresso dalla Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera d), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
Gli esiti degli accertamenti sanitari nonche' quelli degli
ulteriori accertamenti sanitari dovranno essere trasmessi, entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi,
al comando dell'Accademia Navale che ne curera' il successivo inoltro
alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 3a Sezione - Via XX Settembre
123/A - 00187 Roma.

                               Art. 9.
 
Accertamenti psico-attitudinali
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari
saranno convocati presso l'Accademia navale di Livorno per essere
sottoposti, presumibilmente nei mesi di luglio/agosto 2000, a cura
della Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c),
all'accertamento dei requisiti psico-attitudinali. Essi sono tenuti a
presentarsi nell'ora e nel giorno indicati nella lettera o telegramma
di convocazione.
2. Per quanto indicato nel precedente art. 8, comma 5, le
disposizioni seguenti devono intendersi riferite ai soli concorrenti
di sesso maschile.
3. Gli accertamenti saranno effettuati allo scopo di determinare:
a) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
b) stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
c) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali, avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
d) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
e) capacita' di adattamento intese come flessibilita'
cognitiva, adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata
capacita' di gestione dello stress, sufficiente motivazione quale
insieme di fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua
capacita' a ricoprire determinati ruoli professionali ed a
confrontarsi in modo efficace con le norme e con le istanze sociali
dell'ambiente militare specifico.
4. La Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-attitudinali,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione al corso di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento";
"non idoneo all'ammissione al corso di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento", con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti psico-attitudinali e'
definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso.
5. I verbali degli accertamenti psico-attitudinali dovranno
essere trasmessi alla Direzione Generale per il personale militare -
I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 3a Sezione - Via XX
Settembre 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla data di
completamento degli accertamenti medesimi.

                              Art. 10.
 
Valutazione titoli
 
1. La Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati idonei al termine degli accertamenti di cui ai precedenti
articoli 8 e 9, assegnando ai medesimi i seguenti punteggi:
2 punti per il possesso del brevetto di pilota commerciale di
velivolo o di elicottero;
1 punto per il possesso della licenza di pilota privato di
velivolo o di elicottero.
Detti titoli dovranno posseduti alla data di scadenza di
presentazione delle domande ed essere espressamente dichiarati nella
domanda medesima.
2. I verbali relativi alla valutazione dei titoli dovranno essere
trasmessi alla Direzione Generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 3a Sezione - Via XX
Settem-bre 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla data di
completamento degli accertamenti medesimi.

                              Art. 11.
 
Graduatoria ed assegnazione ai Corpi
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove
concorsuali saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a), in una graduatoria generale di merito,
formata in base alla media dei punteggi ottenuti da ciascun
concorrente nella prova di preselezione, nella prova di capacita'
natatoria e nel test di lingua inglese, cui andra' aggiunto
l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui
al precedente art. 10.
2. Nella predetta graduatoria si terra' conto:
a) del numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti
di sesso femminile, indicato nell'art. 1, comma 2, del presente
decreto. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile
potranno conseguire l'ammissione al corso di pilotaggio aereo in
numero superiore a quello indicato, anche se collocati in posizione
utile nella predetta graduatoria di merito;
b) fermo restando quanto indicato nella precedente lettera a),
a parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione della
predetta graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli
di preferenza e' riportato nell'Allegato "C", che costituisce parte
integrante del presente decreto.
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta
graduatoria di merito.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Esso sara' inoltre pubblicato nel Foglio
d'ordini della Marina militare e nel sito internet
www.marina.difesa.it> 5. La Commissione di cui sopra provvedera' inoltre
all'assegnazione dei vincitori al Corpo di Stato maggiore ed al Corpo
delle capitanerie di porto sulla base della predetta graduatoria,
tenendo conto delle indicazioni attitudinali e delle preferenze
espresse dai concorrenti, ove compatibili con le prioritarie esigenze
della Forza armata, secondo la seguente distribuzione:
25 al Corpo di Stato maggiore (di cui al massimo 5 di sesso
femminile);
8 al Corpo delle capitanerie di porto (di cui al massimo 2 di
sesso femminile).
6. I vincitori riceveranno all'indirizzo indicato nella domanda,
lettera raccomandata o telegramma contenente l'invito a presentarsi
presso l'Accademia navale di Livorno per assumere servizio - sotto
riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti per la frequenza
del corso di cui al successivo art. 12.
7. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno
ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo. Essi, comunque,
potranno chiedere informazioni sull'esito del concorso al Ministero
della difesa Direzione Generale per il personale militare Ufficio
relazioni con il pubblico Palazzo Esercito, via XX Settembre 123/A -
00187 Roma (tel. 06/47355941).
8. Eventuali rinunce di concorrenti potranno essere ripianate,
entro il quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso di cui al
successivo art. 12, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
9. I concorrenti che non dovessero presentarsi entro il limite
massimo di quarantotto ore dalla data indicata nella comunicazione di
cui al precedente comma 6, saranno considerati rinunciatari e non
ammessi al corso di pilotaggio aereo.

                              Art. 12.
 
Svolgimento del corso e prospettive di carriera
 
1. Il corso di pilotaggio aereo, comprensivo di una fase di
formazione professionale di base, avra' inizio presumibilmente nel
mese di settembre 2000 e si svolgera' con le seguenti modalita',
previste negli articoli 4, 5 e 6 della legge 19 maggio 1986, n. 224:
a) i giovani ammessi al suddetto corso, inclusi gli ufficiali
di complemento ed i sottufficiali, saranno assunti con il grado di
comune di 2a classe allievo ufficiale pilota di complemento per
compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio del
corso suddetto.
b) essi saranno promossi comuni di 1a classe dopo un primo
periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti di
complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di
aeroplano;
c) al termine dei corsi, gli allievi che avranno superato le
prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare
e gli esami teorici, conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere
il grado, la nomina a guardiamarina di complemento.
2. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno stati giudicati non idonei ad assumere il grado di
guardiamarina di complemento, pur avendo superato le prove prescritte
per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la
nomina a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare
servizio con il grado di sergente di complemento per un periodo di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
3. La Direzione Generale per il personale militare, su proposta
dello Stato Maggiore Marina, ha facolta' di dimettere dal corso gli
allievi che, per scarso rendimento, per motivi psico-fisici o per
mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, siano
ritenuti non idonei a proseguire il corso stesso.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, coloro
che non conseguiranno il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di
pilota militare ovvero che saranno dimessi dal corso per scarso
rendimento, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al
pilotaggio o per motivi disciplinari, perderanno la qualifica di
allievo ufficiale e completeranno, qualora in obbligo di leva, la
ferma di leva col grado raggiunto.
Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i
suddetti militari, potranno a domanda, partecipare, in relazione al
titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi
ufficiali di complemento della Marina militare e, in attesa di
iniziare tali corsi, potranno essere inviati in licenza straordinaria
senza assegni.
5. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo
ufficiale e' considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli
obblighi di leva.
6. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi
provenienti dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio
permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma,
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

                              Art. 13.
 
Disposizioni per i militari
 
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno
rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
se ufficiali di complemento: dichiarazione di rinuncia al grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
ai sensi degli artt. 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito,
necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
dell'art. 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di
appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
se volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione
di rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma
volontaria contratta.
2. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ufficiale al corso di pilotaggio aereo. Gli
allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
guardiamarina, saranno reintegrati nel grado, reiscritti nel ruolo di
provenienza ed il periodo trascorso in Accademia navale sara'
computato nell'anzianita' di grado.

                              Art. 14.
 
Sviluppi di carriera - premio di congedamento
 
1. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale,
qualora in possesso dei prescritti requisiti possono partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo.
2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato hanno diritto ad
un premio di congedamento secondo quanto previsto dalle norme
vigenti.

                              Art. 15.
 
Esclusione dal concorso
 
La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento, i concorrenti
dal concorso ovvero dal corso di pilotaggio aereo, nonche' dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina a comune di 1a classe, a sergente di
complemento o a guardiamarina di complemento, qualora il difetto dei
prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante
il corso di pilotaggio aereo, ovvero dopo le predette nomine.
La direzione generale per il personale militare potra', inoltre,
prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in congedo
illimitato gli ufficiali piloti di complemento per gravi infrazioni
disciplinari, per insufficienti prestazioni operative, ovvero per
scarso rendimento tecnico-professionale.

                              Art. 16.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il comando dell'Accademia navale, per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del
trattamento e' il comandante dell'Accademia navale.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2000
Il comandante generale: Sicurezza
Il direttore generale: Zoldan

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