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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di sesto livello
professionale con profilo professionale di collaboratore tecnico
e.r. (Bando n. 7699/99).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.73 del 14/9/1999
Ente:ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Località:Nazionale
Codice atto:99E13090
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:14/10/1999
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 6532 del 23
luglio 1999;
Visto il regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di
personale di ruolo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Dispone:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di sesto livello professionale con profilo professionale di
collaboratore tecnico e.r., per attivita' di progettazione,
realizzazione, montaggio, collaudo e manutenzione di componenti
meccanici per apparati sperimentali, con possibilita' di lavoro in
turni continui avvicendati diurni, notturni e festivi.
La sede di lavoro di prima assegnazione sara' la sezione di Milano
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le assunzioni oggetto del presente bando saranno effettuate con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 22 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta' non superiore agli anni 65;
b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e'
richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per il posto a
concorso;
e) possesso del diploma di perito industriale con specializzazione
in meccanica; i candidati che abbiano conseguito analogo titolo di
studio all'estero, ove non gia' riconosciuto equipollente in base a
specifici accordi internazionali, dovranno essere in possesso di
apposita dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente
autorita' scolastica italiana;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento
del possesso di tale requisito e' demandato alla commissione
esaminatrice di cui al successivo art. 4, mediante le prove
concorsuali previste.
Non possono partecipare al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b) i dipendenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nello stesso
profilo professionale relativo ai posti da conferire.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
dell'assunzione.
L'esclusione dal concorso e' disposta dal presidente dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare o da persona da lui delegata.

                               Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice
in lingua italiana, secondo lo schema allegato 2, dovranno essere
inoltrate, a mezzo raccomandata a.r. all'Istituto nazionale di fisica
nucleare - Sezione di Milano - Via G. Celoria, 16 - 20133 Milano -
Riferimento bando n. 7699/99, entro il termine di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande; della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto
dagli uffici postali di spedizione.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non
sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza
maggiore, dovessero pervenire all'Istituto nazionale di fisica
nucleare, oltre il ventesimo giorno successivo al termine stesso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto
la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso, quanto
appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella domanda dai
candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 ed hanno la stessa validita'
temporale delle certificazione che sostituiscono:
il proprio nome e cognome;
la data e il luogo di nascita;
di essere cittadini italiani ovvero di essere cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle
relative sentenze (la dichiarazione va resa anche se non si sono
riportate condanne penali);
il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera e), del
presente bando;
la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;
di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale;
in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di
destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va resa anche in
assenza di rapporti di pubblico impiego);
l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare con l'indicazione della tipologia del rapporto di
lavoro e del profilo professionale di inquadramento (la dichiarazione
va resa anche se non si e' dipendenti dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare);
i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento dei diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare
nella domanda, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove di esame.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare inoltre
l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative
al concorso.
L'Istituto nazionale di fisica nucleare non assume responsabilita'
per il ritardato o mancato recapito delle proprie comunicazioni ai
candidati che sia da imputare ad inesatta indicazione nella domanda
dell'apposito indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di
cambiamento dell'indirizzo medesimo, ne' per eventuali ritardi o
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata dal presidente dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare, sara' composta da un presidente e da
due membri; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
con inquadramento in un profilo professionale non inferiore a quello
di collaboratore di amministrazione.

                               Art. 5.
Punteggi del concorso - Titoli valutabili
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 220 punti cosi' ripartiti:
20 punti per i titoli;
200 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
100 punti per le prove scritta e pratica;
100 punti per la prova orale.
I titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuibili sono i
seguenti:
a) titoli di studio: saranno valutati il punteggio riportato nel
conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso fino ad un massimo di punti 3 e il possesso di eventuali
titoli di studio di livello superiore fino ad un massimo di punti 1
per un totale di punti 4;
b) attivita' lavorativa: saranno valutati i servizi prestati, anche
con rapporto di lavoro determinato, alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni e quelli prestati alle dipendenze di privati datori
di lavoro, fino ad un massimo di 12 punti, in relazione alla
pertinenza con l'attivita' prevista per il posto a concorso, in
ragione di punti 0,25 o 0,50, a seconda del grado di pertinenza, per
ogni tre mesi di attivita' lavorativa; non si da luogo a valutazione
dei periodi di attivita' lavorativa ritenuta non pertinente con
quella prevista per il posto a concorso;
c) qualificazione professionale: saranno valutati i diplomi di
qualificazione professionale o la partecipazione a corsi di
qualificazione professionale pertinenti all'attivita' prevista per il
posto a concorso con l'assegnazione di un punteggio, riferito al
singolo diploma o corso, compreso tra punti 0,5 e punti 2 in
relazione al grado di pertinenza ed alla durata, fino ad un massimo
di punti 4.
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al
concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro
valutabilita'.
Di detti titoli e della relativa documentazione dovra' essere
redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere
in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
mediante le forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo
schema allegato n. 3).
Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la
valutazione dei titoli di cui al precedente punto a), prima di aver
preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove scritte e pratica - prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno
sostenuto le prove stesse.

                               Art. 6.
Prove - Programma di esame - Valutazione
Le prove del concorso consistono:
a) in una prova scritta e in una prova pratica;
b) in una prova orale.
I programmi relativi sono riportati nell'allegato 1.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato in ognuna delle singole prove scritta e pratica un
punteggio non inferiore a 70 punti su 100.
Supereranno la prova orale e saranno, pertanto, inclusi nella
graduatoria di merito i candidati che nella prova stessa avranno
riportato un punteggio non inferiore a 70 punti su 100.
La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato la
prova orale, risultera' dalla somma del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nella prova
scritta e nella prova pratica e dalla votazione riportata nella prova
orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame
nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

                               Art. 7.
Diario delle prove di esame - Documenti di identita'
I candidati riceveranno personale comunicazione circa la data e la
sede in cui avranno luogo le prove del concorso con l'osservanza dei
seguenti termini minimi di preavviso: quindici giorni per la prova
scritta e per la prova pratica; venti giorni per la prova orale.
Per essere ammesso a sostenere le prove il candidato dovra' essere
munito di un documento di riconoscimento non scaduto di validita'.
Non saranno ammessi a partecipare alle prove i candidati non in
grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di
documenti di riconoscimento scaduti di validita'.

                               Art. 8.
Graduatoria - Titoli di precedenza e di preferenza
La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
La graduatoria sara' approvata con delibera del consiglio direttivo
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare riconosciuta la
regolarita' del procedimento concorsuale, con l'osservanza delle
vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza nelle
nomine.
A tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al
direttore della sezione di Milano dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare, entro il termine del quindicesimo giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto detta prova orale, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o
di preferenza, redatti nelle forme di legge.
I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni o integrazioni, che abbiano
superato la prova orale verranno inclusi nella graduatoria tra i
vincitori purche', ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n.
482/1968, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso
gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e
risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per
la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto
della presa di servizio. A tal fine i candidati dovranno produrre,
oltre alla suddetta documentazione e sempre entro il termine sopra
fissato, un certificato storico di disoccupazione rilasciato dalla
sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio.
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di merito
(votazione complessiva) e a parita' di titoli sono appresso elencate.
A parita' di merito (votazione complessiva) i titoli di preferenza
sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'Istituto nazionale di fisica
nucleare;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 9.
Presentazione dei documenti
Il vincitore, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo
definitivo gia' risultanti nella domanda di partecipazione al
concorso, dovra' presentare, entro il termine fissato per la
costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto
alla costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione:
1) qualora siano trascorsi piu' di sei mesi tra la data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il
suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazioni
attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
d) assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici;
2) certificato in carta semplice, in data non anteriore a sei mesi
rispetto al termine sopra indicato, rilasciato da una azienda
sanitaria locale ovvero da ufficiale sanitario o da un medico
militare dal quale risulti che l'interessato e' fisicamente idoneo al
servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale il
concorso si riferisce, con la precisazione che si e' eseguito
l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della
legge n. 837/1956; in alternativa tale certificazione potra' essere
acquisita direttamente dall'Istituto nazionale di fisica nucleare
attraverso un medico autorizzato presso le proprie strutture;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza
di procedimenti penali che comportino la restrizione della liberta'
personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento;
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni.

                              Art. 10.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
L'Istituto nazionale di fisica nucleare si riserva la facolta' di
procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a
detti controlli sia accertata la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici
conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.
26 della legge n. 15/1968.

                              Art. 11.
Assunzione dei vincitori
I vincitori che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso saranno assunti in prova con contratto
di lavoro a tempo indeterminato presso la sezione di Milano
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con inquadramento nel
sesto livello professionale del profilo di collaboratore tecnico e.r.
La conferma in servizio e' subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova.
L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo
condizionata.
I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, non
assumano servizio entro il termine stabilito, decadono dal diritto
alla costituzione del rapporto di lavoro.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e
trattati presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare - Sezione di
Milano e amministrazione centrale - Direzione affari del personale,
esclusivamente per le finalita' di gestione del concorso.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nei direttori della sezione di Milano e
della direzione affari del personale dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare.
Milano, 25 agosto 1999
Il presidente: Iarocci
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