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SECONDA UNIVERSITA' DI MILANO - BICOCCA

Concorso pubblico per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca (XV ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.102 del 24/12/1999
Ente:SECONDA UNIVERSITA' DI MILANO - BICOCCA
Località:-
Codice atto:99E10315
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/1/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 10 giugno 1998, con il quale e'
stata istituita la seconda Universita' degli studi di Milano;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 12 marzo 1999, con il quale la
seconda Universita' degli studi di Milano ha assunto la denominazione
di Universita' degli studi di Milano "Bicocca";
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Milano "Bicocca", emanato con decreto
rettorale 15 novembre 1999;
Viste le deliberazioni adottate dal comitato ordinatore
dell'Universita' degli studi di Milano "Bicocca" nelle sedute del 26
luglio 1999 e dell'11 ottobre 1999;
Decreta:
Art. 1.
E istituito il XV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Milano
"Bicocca".
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Milano "Bicocca"
pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di seguito elencati. Per ciascun dottorato vengono
indicati la facolta' o il dipartimento sede amministrativa, le sedi
consorziate, la durata, i posti e le borse di studio messi a
concorso.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' la relativa
convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza del
bando.
L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti globalmente messi a concorso.
Marketing, gestione delle imprese e metodi statistici di
valutazione.
Sede: facolta' di economia; sedi consorziate: Calabria, Napoli II,
Molise; durata: 3 anni; posti: 4; borse di studio: 2.
Economia e strategia aziendale.
Sede: facolta' di economia; sede consorziata: Bergamo; durata: 3
anni; posti: 3; borse di studio: 2.
Economia politica.
Sede: dipartimento di economia politica; durata: 3 anni; posti: 3;
borse di studio: 2.
Statistica metodologica.
Sede: dipartimento di metodi quantitativi per l'economia; sedi
consorziate: Bocconi Milano, Cattolica Milano, Trento, Verona, Pavia,
Bergamo, Brescia, Calabria; durata: 3 anni; posti: 6; borse di
studio: 5.
Statistica.
sede: dipartimento di statistica, sedi consorziate: Milano,
Cattolica Milano, Torino; durata: 3 anni; posti: 4; borse di studio:
3.
Sociologia applicata e metodologia della ricerca sociale.
Sede: dipartimento di sociologia e ricerca sociale; sedi
consorziate: Torino, Padova, Trento, Piemonte Orientale; durata: 3
anni; posti: 4; borse di studio: 2.
Scienza dei materiali.
Sede: dipartimento di scienza dei materiali; durata: 3 anni; posti:
7; borse di studio: 4 (2 finanziate da ente esterno).
Scienze ambientali.
Sede: dipartimento di scienze dell'ambiente e del territorio;
durata: 3 anni; posti: 3; borse di studio: 2.
Biotecnologie.
Sede: dipartimento di biotecnologie e bioscienze; durata: 3 anni;
posti: 6; borse di studio: 3.
Emato-oncologia pediatrica. Aspetti clinico-biologici.
Sede: facolta' di medicina e chirurgia; sedi consorziate: Padova,
Torino; durata: 3 anni; posti: 4; borse di studio: 2.
Ematologia sperimentale.
Sede: facolta' di medicina e chirurgia; sedi consorziate: Milano,
Genova, Verona; durata: 4 anni; posti: 4; borse di studio: 2.
Antropologia della contemporaneita'.
Sede: dipartimento di epistemologia ed ermeneutica della
formazione; sedi consorziate: Cattolica Milano, Bologna, Pavia;
durata: 3 anni; posti: 4; borse di studio: 2.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorata di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data del 31
dicembre 1999.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta e
una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella
prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue
straniere indicate dal candidato.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'universita' e
redatta secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata
direttamente o a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento all'Universita' degli studi di Milano "Bicocca", Piazza
dell'Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, con il riferimento "Segreterie
studenti", con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Per il rispetto del termine predetto
fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la
raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a seguire con assiduita' le attivita' previste per
il proprio curricolo formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Milano "Bicocca", nei locali che verranno indicati con le
modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.

                               Art. 6.
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.

                               Art. 7.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove. In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno
di essi attribuisce al candidato per ciascuna prova fino a (1:n) x 60
punti, dove n e' pari al numero dei membri della commissione.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella
prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove.

                               Art. 8.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro
accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci
entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciatario abbia
gia' usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro
restituzione.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame sono ammessi in soprannumero al dottorato.
La partecipazione e' consentita alla seguente condizione:
possesso di una borsa di studio di importo non inferiore a quello
previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998,
n. 315, e successive modificazioni e integrazioni, garantita per
iscritto da ente, istituzione o fondazione italiana o straniera che
copra tutta la durata degli studi.

                               Art. 9.
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti in carta legale:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore
ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito
la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse
di studio di dottorato;
g) i cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) i dottorandi che intendono fruire della borsa di studio di cui
al successivo art. 10 devono inoltre produrre, previa richiesta da
parte dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul
reddito personale complessivo annuo.

                              Art. 10.
Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi extracomunitari
residenti in Italia, o titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati dall'art. 39, comma
5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con reddito annuo
personale complessivo non superiore a 15 milioni di lire, e'
conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa
vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di
importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di
legge.

                              Art. 11.
Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a
corrispondere il premio di assicurazione infortuni, determinato per
l'anno accademico 1999/2000 in L. 23.000.

                              Art. 12.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 13.
Entro la data stabilita dal collegio dei docenti, ai fini
dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi
sono tenuti a presentare al collegio una relazione scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni
prodotte.

                              Art. 14.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, dalla quale
emergano risultati scientifici rilevanti.

                              Art. 15.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
Milano, 23 novembre 1999
Il rettore: Fontanesi
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