Mininterno.net - Bando di concorso CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Concorso pubblico, per titoli e col...
 
 
 

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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato, di due unita' di personale - secondo
livello professionale, primo tecnologo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.15 del 20/2/2007
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:07E00915
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:22/3/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

(Bando n. 364.16).
 
IL PRESIDENTE
 
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413, sulla obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, riguardante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante
«Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il «Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche» D.P.CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 61 in data
11 maggio 2005, concernente le procedure di reclutamento in
conformita' con le disposizioni del regolamento del personale;
Visto il decreto del presidente n. 45 prot. 33238 del 22 giugno
2005 «Attuazione degli articoli 5 e 11 del regolamento del
personale», come integrato con decreto del presidente n. 66 prot.
2240 in data 12 ottobre 2005;
Visto il CCNL del Comparto Istituzione ed enti di ricerca e
sperimentazione vigente ed in particolare l'art. 5, comma 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 4 agosto 2005, recante «Autorizzazione a bandire procedure di
reclutamento in favore di Ministeri, enti pubblici non economici,
agenzie ed enti di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 104, della
legge 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005);
Esperite le procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Piano triennale di attivita' del CNR 2005-2006,
approvato dal MIUR in data 4 agosto 2005;
Visto il Piano triennale di attivita' del CNR 2006-2008,
approvato dal consiglio di amministrazione in data 8 marzo 2006;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del CNR n. 237
in data 20 dicembre 2006;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto, in applicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005, un concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura di due posti di secondo livello
professionale primo tecnologo, articolati in Posizioni secondo le
indicazioni specifiche di cui all'allegato a) che costituisce parte
integrante del bando.
2. Pena l'esclusione, la partecipazione e' consentita per non
piu' di due Posizioni.
3. Qualora si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 56, comma
5, del regolamento di organizzazione e funzionamento procedere ad
interventi di riorganizzazione, l'Ente potra' disporre l'assegnazione
dei vincitori ad una sede di lavoro diversa rispetto alla Posizione
per la quale hanno concorso.
4. L'effettiva assunzione sara' condizionata ai limiti posti
dalla legge finanziaria vigente e ai provvedimenti applicativi che
saranno conseguentemente emanati.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) Il possesso dello specifico diploma di laurea, conseguito
secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto ministeriale
n. 509/1999, equiparato ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio
2004 (Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196), oppure della laurea
specialistica, oppure della laurea magistrale di cui al decreto
ministeriale n. 270/2004, come richiesto nelle indicazioni specifiche
di cui all'allegato a). Sono altresi' ammessi i candidati che abbiano
conseguito presso un'universita' straniera una laurea dichiarata
«equivalente» dalle competenti universita' italiane o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comunque
che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente
normativa in materia (art. 38, decreto legislativo n. 165/2001 -
art. 1, decreto legislativo n. 115/1992 - art. 332 regio decreto
n. 1592/1933). E' cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare
«l'equivalenza» mediante la produzione del provvedimento che la
riconosca ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta
di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in
corso le relative procedure;
b) capacita' acquisita di svolgere autonomamente funzioni di
progettazione di elaborazione e di gestione correlate alle attivita'
tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini
competenze tecniche anche in settori in cui e' richiesto
l'espletamento di attivita' professionale maturata da almeno otto
anni alla stessa data di scadenza del termine di cui al successivo
art. 4, comma 1, presso universita' od enti pubblici e privati,
italiani e stranieri;
c) la conoscenza della/e lingua/e straniera/e specificata/e,
come richiesta nelle indicazioni specifiche di cui all'allegato a) da
verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di
cittadinanza straniera da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
e) la conoscenza di elementi di informatica di base, da
verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma autografa del
candidato;
c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all'art. 4,
comma 2, in particolare le lettere f), l);
d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati
all'art. 2 del presente bando;
e) che abbiano presentato domanda di partecipazione a piu' di
due Posizioni nell'ambito del presente bando;
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il dirigente
dell'Ufficio concorsi e borse di studio del D.C.S.G.R. - CNR, puo'
disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano
l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il
dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di studio del D.C.S.G.R. -
CNR, dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione al concorso stesso; sara' ugualmente disposta la
decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle
dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o
delle dichiarazioni di autocertificazione.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice in conformita' allo schema allegato al presente bando
(allegato b), ed indirizzata al Consiglio Nazionale delle Ricerche
D.C.S.G.R. - Ufficio concorsi e borse di studio - piazzale Aldo Moro
n. 7 - 00185 Roma, potra' essere presentata per l'accettazione
direttamente al Servizio per la gestione informatica dei documenti,
dei flussi documentali e degli archivi dal lunedi' al venerdi', dalle
ore 8 alle ore 19, o inviata con servizio postale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio
di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, pena l'esclusione dal concorso. Tale
termine, qualora venga a scadere il giorno festivo, si intendera'
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Delle
domande presentate a mano direttamente all'ufficio suddetto verra'
rilasciata ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile anche le
domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine di cui al presente comma e pervenute al CNR entro e non
oltre la data della prima riunione della commissione di cui
all'art. 6. A tal fine fa fede il timbro, a data dell'ufficio postale
accettante.
Sulla busta contenente la domanda dovra' essere apposta la
dicitura «contiene domanda di partecipazione al concorso - bando
n. ...... settore tecnologico .................. - posizione
.............. - codice di riferimento ....................
2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato b), gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) codice fiscale;
numero del bando, settore tecnologico, posizione di cui
all'allegato a), esatto codice di riferimento;
d) la cittadinanza posseduta;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto
dall'art. 2, comma 2, lettera a) ed il requisito specifico richiesto
dal medesimo articolo, lettera b);
i) di conoscere la lingua straniera;
j) di conoscere l'informatica di base;
k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non
essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;
m) eventuali elementi utili ai fini dell'applicazione
dell'art. 5, comma 3, del CCNL vigente;
n) di non aver presentato domanda di partecipazione,
nell'ambito del presente bando, a piu' di due Posizioni;
o) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della legge
n. 68/1999 ed i titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far
valere a parita' di valutazione previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni,
dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non
valutazione dei medesimi;
p) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
q) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le
comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini
stranieri);
r) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
s) di accettare l'eventuale cambio della sede disposto
dall'Ente ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente bando.
La firma autografa in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum firmato in sei copie nel quale il candidato
indichera' gli studi compiuti, i titoli di studio conseguiti, i
rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i brevetti e gli altri
titoli relativi ai servizi prestati, le funzioni svolte, gli
incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' eventualmente esercitata
che il candidato ritiene utile menzionare ai fini della valutazione;
b) titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile
produrre ai fini della valutazione;
c) elenco firmato, in sei copie, di tutti i documenti e titoli
di cui al precedente punto b);
d) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero
massimo di cinque, i rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i
brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i piu' significativi
ai fini della valutazione;
e) elenco in sei copie dei rapporti tecnici e/o pubblicazioni e
dei brevetti di cui al precedente punto d);
f) supporto informatico contenente i documenti di cui ai punti
a), b, c), e).
I documenti, titoli, rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i
brevetti di cui al presente art. 4, comma 4, lettere b) e d) dovranno
essere prodotti secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000;
in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato mod. C), resa ai sensi
dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000;
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato
mod. C2) in sostituzione delle certificazioni previste dall'art. 46
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
(allegato mod. C1) ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, per comprovare tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui ai
mod. C - C1 dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, richiamate
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica gia' citato,
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli
prodotti in modo difforme alle modalita' sopraindicate non potranno
essere valutati.
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si
applicano ai cittadini dell'Unione europea. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
5. Ai documenti, ai titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in
lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
6. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o
pubblicazioni presentati presso il CNR o altre amministrazioni o a
documentazione allegata ad altre procedure concorsuali.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. I diversamente abili devono, altresi', specificare nella
domanda di ammissione di quale ausilio necessitino in relazione al
proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per lo svolgimento delle prove concorsuali.

                               Art. 5.
 
Commissioni di concorso
 
1. Nell'ambito del presente bando la commissione giudicatrice e'
nominata per ciascun settore tecnologico con decreto del Presidente
del CNR e sono costituite da tre a cinque membri effettivi e due
supplenti, le composizioni delle commissioni sono pubblicate sulla
pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione
Lavoro). Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla
sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del presidente la funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modificazioni
dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non
incidono sulla qualita' di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile, devono essere proposte al presidente del CNR nel termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione
non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
6. Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale entro 4
mesi dalla data della prima riunione di cui al successivo art. 6,
comma 1. Con proprio decreto il dirigente dell'Ufficio concorsi e
borse di studio del D.C.S.G.R. puo' prorogare il predetto termine per
una sola volta e per non piu' di 2 mesi. L'inosservanza di tale
termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al presidente del
CNR ( art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994).

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Dopo il quindicesimo ed entro il trentacinquesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'avviso di cui all'art. 5, la commissione tiene la sua
prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
2. Prima della valutazione dei titoli la commissione procede alla
verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 2,
lettera a) e b).
3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone
complessivamente di 50 punti. I titoli valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) i titoli di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), indicati
nel curriculum, massimo punti 40;
b) i rapporti tecnici, le pubblicazioni ed i brevetti di cui
all'art. 4, comma 3, lettera d), massimo punti 10 con un massimo di
punti 2 per ciascun rapporto tecnico o pubblicazione o brevetto. I
rapporti tecnici dovranno essere privilegiati nella loro valutazione,
per il profilo del tecnologo di cui al presente bando.

                               Art. 7.
 
Colloquio
 
1. Il colloquio consiste nella discussione su aspetti tecnologici
di ordine generale e specifico coerenti con la tematica di lavoro
indicata nell'allegato a) del bando di concorso, nonche' sul
curriculum, sui rapporti tecnici e sulle pubblicazioni. Il colloquio
e' diretto anche ad accertare la conoscenza della/e lingua/e
straniera/e e dell'informatica, e la conoscenza della lingua italiana
per i candidati stranieri.
2. La commissione dispone, per la valutazione del colloquio, di
50 punti.
3. L'avviso di convocazione al colloquio e' dato ai candidati
mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in
cui devono sostenerlo.
4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 35/50 nell'esame dei titoli.
5. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data
comunicazione del punteggio riportato nell'esame dei titoli.
6. Il colloquio s'intende superato dai candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 35/50 ed un giudizio almeno
sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
7. L'idoneita' e' conseguita se il punteggio risultante, sommando
i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio, non
e' inferiore a 70.
8. Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
9. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare
un valido documento di identita' personale, i candidati che non si
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato, saranno
dichiarati decaduti dal concorso.
10. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al
concorso.
11. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito, per ciascuna Posizione, ottenuta sommando i punteggi
conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di
esame ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti
messi a concorso, nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno
conseguito il piu' elevato punteggio finale dato dalla somma dei
punteggi.

                               Art. 8.
 
Titoli di precedenza e preferenza
 
1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendono
far valere i titoli di precedenza e preferenza a parita' di merito,
espressamente indicati in domanda, devono far pervenire al
responsabile del procedimento di cui all'art. 13 del presente bando
entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
precedenza e preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati
nella domanda, dai quali risulti altresi' il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso. I documenti si considerano
prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suddetto.
2. E' tuttavia, facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in luogo dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

                               Art. 9.
 
Regolarita' degli atti, approvazione graduatoria e nomina dei
vincitori
 
1. Il dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di studio con
proprio provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna
degli atti da parte della commissione, la regolarita' formale degli
atti medesimi e, verificata la regolarita' del procedimento, approva
con proprio provvedimento le graduatorie di merito per ciascun
settore tecnologico e Posizione e nomina il/i vincitore/i in numero
pari a quello dei posti messi a concorso per ciascuna di esse secondo
la vigente normativa nonche' la graduatoria degli idonei. Il suddetto
provvedimento sara' pubblicato sul sito Internet del CNR e di tale
pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e da tale data decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del
procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al secondo livello professionale primo tecnologo, con
il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del
Comparto istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione, previo
superamento di un periodo di prova della durata di tre mesi.
4. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno
preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati
decaduti dall'impiego.

                              Art. 10.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it del
provvedimento di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono
chiedere all'Ufficio concorsi e borse di studio DCSGR, con spese di
spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti
presentati in originale. Tale restituzione e' effettuata entro tre
mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
Il CNR provvedera' a detta restituzione mediante posta ordinaria in
contrassegno; modalita' diverse devono essere richieste espressamente
dal candidato.
2. Trascorso il suddetto termine l'Ufficio concorsi e borse di
studio DCSGR non e' piu' responsabile della conservazione e
restituzione della documentazione.

                              Art. 11.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
1. Il/i vincitori/e, cittadini dell'Unione europea, devono
presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la
seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti
degli obblighi militari, titolo di studio (nel caso di titolo di
studio conseguito all'estero deve essere presentata copia della
dichiarazione di «equivalenza» rilasciata dalla competente autorita'
italiana);
b) certificato di idoneita' fisica all'impiego, rilasciato
dall'azienda sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare
o da un ufficiale sanitario del comune di residenza;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio Nazionale delle
Ricerche;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il
termine di cui al comma 1, i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato attestante la cittadinanza;
c) certificato di godimento dei diritti politici con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
d) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' nello
Stato di cui lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante
l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino
l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che comportino la restrizione della liberta' personale o di
provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento;
e) certificazione relativa alla idoneita' fisica all'impiego
come indicato nel punto 1, lettera b).

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del dirigente
dell'Ufficio concorsi e borse di studio della Direzione centrale
supporto alla gestione delle risorse.

                              Art. 13.
 
Responsabile del procedimento
 
Il responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al
presente bando e' il dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di
studio della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse.
piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma (tel. 06/49932172 - fax
06/49933852).

                              Art. 14.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» ed in via
telematica sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione
Lavoro).

                              Art. 15.
 
Disposizioni finali
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi vigenti in
materia.
Roma, 29 gennaio 2007
Il presidente: Pistella

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