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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di agrotecnico

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.43 del 3/6/2003
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:03E03235
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/7/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che
istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione
indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
comma 1), recante indicazione: del giorno di inizio delle prove
d'esame (art. 1, comma 2); degli istituti sedi d'esame (art. 1, comma
3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto dai candidati in
favore dell'istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di
ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le
domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1); delle
modalita' di consegna, da parte del Collegio nazionale, di atti e
documenti agli istituti sedi d'esame (art. 6, comma 2); del tempo
assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o
scritto-grafiche (art. 11, comma 1);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e
successive modificazioni, recante l'individuazione degli atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei direttori generali;
Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
documentazione amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Ordina:
Art. 1.
1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati, in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico conseguito
presso istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente di
Stato, paritari o legalmente riconosciuti, che, alla data del giorno
precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano (art. 1,
legge 5 marzo 1991, n. 91):
A) completato un periodo biennale di pratica presso un
agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o
forestali iscritto al rispettivo albo professionale da almeno un
triennio;
B) completato un periodo biennale di formazione e lavoro, con
contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico;
C) completato un periodo triennale di attivita' tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale,
con mansioni proprie del diploma di agrotecnico;
D) conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini
speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
E) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero-professionali previste dall'albo cui si chiede di
accedere (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001). I collegi provinciali degli agrotecnici accertano la
sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
F) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 e relativa tabella A);
G) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui
alla tabella D allegata (art. 55, comma 1 e comma 2, lettera a),
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

                               Art. 3.
Sedi di esame
1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati
nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite,
rispettivamente, commissioni per candidati provenienti da diverse
sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame nella
tabella A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti,
ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il
numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive
dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia,
non menzionati nella detta tabella.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati.

                               Art. 4.
Domande di ammissione Modalita' di presentazione
- Termine - Esclusioni
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo
art. 5, all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente sede regionale o interregionale di esame tra quelli
compresi nella tabella A - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed
art. 3, comma 1, regolamento).
2. La domanda, indirizzata al preside dell'istituto sede d'esame
prescelto, deve, entro il termine sopraindicato, essere inviata,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (ufficio di
presidenza, Poste succursale n. 1 - 47100 Forli' - tel. 0543/720908)
ovvero essere presentata direttamente al medesimo Collegio.
3. La domanda si considera prodotta in tempo utile purche', entro
il termine sopra indicato, spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero presentata a mano.
4. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta rilasciata agli
interessati dal Collegio stesso, redatta su carta intestata, recante
la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di
presentazione ed il numero di protocollo.
5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
6. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

                               Art. 5.
Domande di ammissione - Contenuto
1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta
legale e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale per
dichiarazioni mendaci (art. 76 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della
Repubblica), devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del
Presidente della Repubblica):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica, nonche' indicare l'indirizzo completo
al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni
relative agli esami ed almeno un recapito telefonico;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di agrotecnico, con precisa indicazione: dell'istituto sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al
precedente art. 2, comma 2;
di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione
prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al
precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data
del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In
relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, lettere E), F) e
G) (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre
dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del
diploma o della certificazione posseduta;
di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente anno
ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra
domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.
2. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20,
legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione al proprio
stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausili
e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella domanda, con
dichiarazione ex art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle
condizioni personali richieste.

                               Art. 6.
Domande di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di 1,55 euro dovuto
all'istituto sede di esame (da effettuare a mezzo c/c postale
indicato nella tabella A), a norma della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378, e successive modificazioni;
fotocopia non autenticata di un documento di identita'
(art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7.
Adempimenti del Collegio nazionale
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza (art. 6, comma 1, regolamento), comunica
al Ministero dell'istruzione, entro il 28 luglio 2003, a mezzo
telegramma o fax (n. 06/58492397), il numero dei candidati, in
possesso dei requisiti di legge, ammessi a sostenere gli esami, ai
fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare.
2. Alla suddetta comunicazione lo stesso Collegio fa seguito,
entro il 15 settembre 2003, con l'inoltro di elenchi nominativi dei
candidati, distinti in relazione all'istituto sede d'esame da loro
prescelto ed in stretto ordine alfabetico, per consentire al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. Il
Collegio provvede a formare i detti elenchi previo puntuale controllo
(articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 2. Nei predetti elenchi vengono
indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la
data di nascita, nonche' il requisito di ammissione posseduto, di cui
al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o
B o C o D o E o F o G). Accanto al nominativo dei candidati con
requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di
maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso
di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo'
essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove
d'esame.
3. In calce a ciascuno dei detti elenchi, datati e sottoscritti
dal presidente del Collegio nazionale, questi deve attestare:
la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte;
l'esito confermativo del controllo, di cui al precedente
com-ma 2, sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande medesime.
Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
4. Entro il 27 ottobre 2003, il suddetto Collegio nazionale
provvede alla consegna delle domande ai presidi degli istituti
professionali ai quali sono indirizzate, o ai presidi di quegli
istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun
candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale dei medesimi elenchi,
di competenza di ciascuna commissione, gia' trasmessi al Ministero.
Detti elenchi sono integrati con apposita nota, datata e
sottoscritta, recante indicazione:
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.
5. Successivamente, il Collegio nazionale avra' cura di far
pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle
prove d'esame, direttamente e soltanto alla commissione esaminatrice,
la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti
di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al
precedente comma 2.

                               Art. 8.
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
11 novembre 2003, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
12 novembre 2003, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
13 novembre 2003, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
14 novembre 2003, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami.

                               Art. 9.
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle
rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B. Il tempo
assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o
scritto-grafiche viene indicato in calce al tema.
3. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami.
4. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data, nel rispetto
dell'art. 11, comma 9, del regolamento.

                              Art. 10.
R i n v i o
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.
2. La presente ordinanza sara' pubblicata, entro il 30 giugno
(art. 1, comma 1, regolamento), nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2003
Il direttore generale: Criscuoli
Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi
dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i
dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma (viale
Trastevere, n. 76 A), sono utilizzati per le necessarie finalita' di
gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui
trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui
all'art. 13 della legge in argomento.

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