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UNIVERSITA' DI SIENA

Selezioni pubbliche per l'ammissione alle scuole di dottorato di
ricerca - a.a. 2005/2006

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.40 del 20/5/2005
Ente:UNIVERSITA' DI SIENA
Località:Siena  (SI)
Codice atto:05E02982
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/6/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Siena, approvato dal senato
accademico in data 10 dicembre 2004;
Viste le proposte di attivazione delle scuole di dottorato,
avanzate dalle strutture scientifiche per l'anno accademico
2005/2006;
Vista la delibera del senato accademico dell'11 aprile 2005 con
cui sono state approvate le proposte di attivazione delle scuole di
dottorato per l'anno accademico 2005/2006;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto dell'avviso di selezione
 
Sono indette pubbliche selezioni per l'ammissione alle
sottoelencate scuole di dottorato attivate presso l'Universita' degli
studi di Siena per l'anno accademico 2005/2006. Per ogni scuola
vengono indicati i connotati essenziali:
 
----> Vedere Tabelle da pag. 17 a pag. 53 della G.U. <----
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi. L'eventuale aumento del numero delle
borse di studio sara' reso noto anche attraverso l'utilizzo dei
consueti supporti informatici.

                               Art. 2.
 
Requisiti e domanda di ammissione.
 
Possono accedere alle scuole di dottorato di ricerca, senza
limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di un
diploma di laurea conseguito negli ordinamenti previgenti il decreto
ministeriale n. 509/1999 o laurea specialistica conseguita ai sensi
del decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale conseguita
ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 o di un analogo titolo
accademico conseguito all'estero, equiparabile per durata e contenuto
al titolo italiano, preventivamente riconosciuto dalle competenti
autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilita'. In tal caso il candidato dovra' indicare
nella domanda di ammissione, come data di conseguimento del titolo,
la data di emanazione del provvedimento relativo all'equipollenza e
l'universita' italiana che lo ha predisposto. Nel caso, invece, in
cui il titolo non sia gia' stato dichiarato equipollente, sara'
compito del collegio dei docenti della scuola di dottorato, al
momento della richiesta di iscrizione degli eventuali aventi diritto,
deliberare sul riconoscimento del titolo accademico conseguito
all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi. Possono presentare
domanda di ammissione anche coloro che non hanno ancora conseguito il
titolo accademico, ma che lo conseguiranno prima dell'inizio dei
corsi (1° ottobre 2005).
La domanda di ammissione dovra' essere inoltrata utilizzando la
procedura di iscrizione on-line descritta nelle pagine web
all'indirizzo internet http://dottorati.unisi.it/domande entro e non
oltre il 30 giugno 2005.
A conferma dell'avvenuta registrazione della domanda verra'
automaticamente prodotto un messaggio di posta elettronica di
conferma che sara' inoltrato al candidato all'indirizzo da lui stesso
indicato nel modulo di domanda Nel caso in cui non sia possibile
utilizzare la procedura di iscrizione on-line, la domanda potra'
essere inviata per posta ordinaria all'Ufficio formazione e
post-laurea - sezione dottorati di ricerca, scuole di dottorato e
master scientifico culturale (MSC) - c/o Collegio Santa Chiara, via
Valdimontone n. 1 - 53100 Siena, entro e non oltre il 30 giugno 2005.
A tal fine fara' fede il timbro di spedizione dell'ufficio postale
accettante. Il modulo per la presentazione della domanda di
ammissione in forma cartacea e' parte integrante del presente bando
ed e' disponibile all'indirizzo internet
http://dottorati.unisi.it/domande.> Il candidato dovra' inviare i documenti richiesti ai fini della
valutazione, qualora previsti dal bando di concorso (vedere specifica
tabella di ogni singolo dottorato alla voce «Documenti richiesti per
la valutazione"), tramite servizio postale o consegnarli
personalmente al coordinatore della scuola di dottorato, il cui
indirizzo e' riportato nella tabella riportata al precedente art. 1
entro il 30 giugno 2005. In entrambi i casi la documentazione dovra'
essere chiusa in una busta sulla quale coloro che hanno inviato
domanda on-line dovranno applicare il talloncino ricevuto nel
messaggio di posta elettronica di conferma dell'avvenuta
registrazione. Una sintesi dei documenti di cui sopra dovra' essere
indicata nella domanda on-line. Nel caso di invio tramite posta
ordinaria, l'Amministrazione universitaria declina ogni
responsabilita' per la mancata ricezione della documentazione
derivante da responsabilita' di terzi o da cause tecniche.
L'Amministrazione universitaria puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione
per difetto dei requisiti previsti dal presente bando. Entro novanta
giorni dal termine di espletamento del concorso, i candidati sono
tenuti a ritirare presso la Direzione della scuola di dottorato, i
documenti eventualmente presentati per la valutazione. Trascorso tale
termine questo Ateneo non sara' piu' responsabile della conservazione
e restituzione della predetta documentazione.
I candidati in possesso del prescritto titolo di studio non
ancora riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad uno dei
titoli accademici italiani previsti dai requisiti, dovranno
presentare tutti i documenti utili al fine di consentire al collegio
dei docenti di deliberare sul riconoscimento del titolo ai soli fini
dell'ammissione alla scuola di dottorato prescelta. Tali documenti
(fotocopia del diploma originale del titolo di studio conseguito e
certificato di laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti
e legalizzati dalle competenti Rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero e muniti di idonea dichiarazione di valore «in loco»,
secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti
stranieri ai corsi di studio delle universita' italiane.

                               Art. 3.
 
Prove di ammissione
 
Le prove, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica, si svolgeranno con le modalita' indicate nella
tabella specifica di ciascun dottorato. Per sostenere le prove i
candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. La
commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il collegio
dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono
essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa. Non saranno inviate convocazioni ai
candidati a meno che non sia prevista una preselezione da parte della
commissione giudicatrice. In tal caso le comunicazioni saranno
effettuate ad opera della commissione giudicatrice.

                               Art. 4.
 
Ammissione ed iscrizione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso di dottorato. Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito
l'idoneita' nel concorso possono essere ammessi ai corsi di dottorato
anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano
riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la
quale sono destinatari di assegni.
La graduatoria finale di merito di ciascuna scuola di dottorato
sara' consultabile sul sito internet http://dottorati.unisi.it/
graduatoria.
> Entro e non oltre il 28 settembre 2005 i vincitori (con o senza
borsa di studio) dovranno far pervenire, pena l'esclusione,
all'Ufficio formazione e post laurea - sezione dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi di Siena, via Valdimontone n. 1 - Siena
(orari di apertura al pubblico: lunedi', mercoledi', venerdi': dalle
ore 9 alle ore 13,30; martedi' e giovedi': dalle ore 14,45 alle ore
17) la modulistica appositamente predisposta e disponibile alla
pagina web http://dottorati.unisi.it/accesso:> F domanda in carta libera contenente dichiarazioni sostitutive
di certificati ai sensi della normativa vigente;
F dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione e conseguente impegno scritto a sospenderne la
frequenza (solo per coloro i quali non sono iscritti a scuole di
specializzazione di area medica a normativa UE);
F modulo di accettazione della borsa di studio;
F fotocopia del documento di identita' debitamente firmata.
La modulistica potra' essere presentata personalmente o spedita
tramite servizio postale, e comunque pervenire entro il 28 settembre
2005.
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra prescritto
entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari.
I posti resisi vacanti potranno essere messi a disposizione dei
candidati classificatisi successivamente nella graduatoria di merito,
che dovranno perfezionare l'iscrizione, a pena di esclusione, entro i
sei giorni successivi al ricevimento della comunicazione effettuata
per e-mail da parte dell'Ufficio formazione e post-laurea.
I candidati extracomunitari aventi titolo all'iscrizione in
possesso di titolo di studio accademico straniero, di durata almeno
quadriennale, non ancora riconosciuto equipollente da un ateneo
italiano ad uno dei titoli accademici italiani previsti dai
requisiti, dovranno presentare, unitamente alla domanda di
iscrizione, tutti i documenti utili al fine di consentire al collegio
dei docenti di deliberare sul riconoscimento del titolo ai soli fini
dell'ammissione alla scuola di dottorato prescelta. Tali documenti
(fotocopia del diploma originale del titolo di studio conseguito e
certificato di laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti
e legalizzati dalle competenti Rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero e muniti di idonea dichiarazione di valore «in loco»,
secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti
stranieri ai corsi di studio delle universita' italiane.
I candidati aventi titolo all'iscrizione in possesso del
prescritto titolo di studio accademico straniero non ancora
riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad uno dei titoli
accademici italiani previsti dai requisiti, dovranno presentare,
unitamente alla domanda di iscrizione al primo anno, tutti i
documenti utili al fine di consentire al collegio dei docenti di
deliberare sul riconoscimento del titolo ai soli fini dell'ammissione
alla scuola di dottorato prescelta. Tali documenti (fotocopia del
diploma originale del titolo di studio conseguito e certificato di
laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti e legalizzati
dalle competenti Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e
muniti di idonea dichiarazione di valore «in loco», secondo la
normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri
ai corsi di studio delle universita' italiane.
I candidati non comunitari aventi titolo all'iscrizione saranno
ammessi ai corsi purche' in regola con le disposizioni vigenti
relative all'ingresso e al soggiorno in Italia e legalmente
soggiornanti in Italia (art. 39, comma 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge
30 luglio 2002, n. 189) e dovranno, pertanto, consegnare, unitamente
alla domanda di iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di
soggiorno in corso di validita' rilasciato dalle competenti
autorita'. Se residenti all'estero, invece, dovranno consegnare, la
copia del passaporto, del visto di ingresso e la copia del permesso
di soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla competente
Questura.

                               Art. 5.
 
Borse di studio e contributi
 
L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 10.561,54
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito. La durata della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. La borsa di studio viene corrisposta in
rate mensili o bimestrali. Qualora il dottorando rinunci, nel corso
dell'anno, a proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione
non chiedera' la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali
il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le
attivita' stabilite dal collegio dei docenti. L'importo della borsa
di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno
all'estero in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo
stabilito.
Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a
carico dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza. L'Amministrazione universitaria si riserva comunque di
adottare disposizioni diverse in merito.
E' previsto il pagamento della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario, secondo quanto stabilito dalla legge
Regionale 3 gennaio 2005, n. 4.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo, di pari o superiore importo.

                               Art. 6.
 
Frequenza ed obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
secondo quanto previsto dal regolamento in materia di dottorati di
ricerca consultabile all'indirizzo internet
http://www.unisi.it/santachiara/reg dottorati.htm

                               Art. 7.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Siena, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Per
l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il collegio dei
docenti, una apposita commissione, composta da tre membri scelti tra
esperti qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche
di riferimento del dottorato. Almeno due membri della commissione
devono appartenere a Universita', anche straniere, diverse
dall'Universita' di Siena e non devono essere componenti del collegio
dei docenti. Su proposta del collegio la commissione puo' essere
inoltre integrata da ulteriori due esperti. La commissione puo'
giudicare piu' candidati. Il collegio dei docenti puo' proporre una
commissione diversa per ogni singolo candidato.

                               Art. 8.
 
Norme finali
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
Regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Universita' di
Siena.
Siena, 28 aprile 2005
Il rettore

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