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ALMA MASTER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Nomina a componente della commissione giudicatrice per un posto di
ricercatore nel settore SECS-P/8. (Decreto rettorale n. 928).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.42 del 28/5/2004
Ente:ALMA MASTER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:04E03010
Sezione:Università
Tipologia:Nomina
Numero di posti:1
Scadenza:-
Tags:Ricercatori

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                             IL RETTORE
 
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000,
contenente il regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna
«sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i
trasferimenti e la mobilita' interna»;
Visto il decreto rettorale n. 1024 del 26 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2002, di
indizione delle procedure di valutazione comparativa per la copertura
di posti di ricercatore tra cui un posto di ricercatore nel settore
SECS-P/08 bandito dalla facolta' di scienze motorie;
Visto il decreto rettorale n. 879 del 26 maggio 2003 con il quale
si e' proceduto a nominare i professori Caselli Clara e Majocchi
Antonio a componenti della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore nel settore SECS-P/08 bandito dalla facolta' di scienze
motorie;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione
del componente mancante della commissione in parola appartenente alla
fascia dei professori associati;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Il professore Alberto Marino, professore associato presso
l'Universita' degli studi di Bergamo, e' nominato a componente della
commissione giudicatrice per un posto di ricercatore nel settore
SECS-P/08 bandito dalla facolta' di scienze motorie con decreto
rettorale n. 1024 del 26 settembre 2002.
Pertanto la commissione giudicatrice della procedura SECS-P/08 -
Economia e gestione delle imprese, facolta' di scienze motorie
risulta cosi' composta:
Clara Caselli, professore ordinario, Universita' di Genova, via
Vivaldi, 2 - 16126 Genova;
Alberto Marino, professore associato, Universita' di Bergamo,
piazza Rosate, 2 - 24129 Bergamo;
Antonio Majocchi, ricercatore, Universita' di Insubria, via
Ravasi, 2 - 21100 Varese.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: cinque.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2095565.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Presidenza
della facolta' di scienze motorie - Via S. Vitale, 15 - 40138
Bologna.

                               Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 1024 del 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - n. 82 del 15 ottobre 2002), consultabile nel
seguente sito web: http://www2.unibo.it/apers, le pubblicazioni che
il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa
e che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d)
dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la
struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato
nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
(cd. sede concorsuale), entro trenta giorni da quello successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai componenti la commissione presso il proprio ateneo di
appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso
sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel
caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo di
pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano
inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora
indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti.
Trascorso il suddetto termine, questa amministrazione potra'
disporre liberamente del materiale non ritirato.

                               Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti
dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il rettore: Calzolari

 

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