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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Concorso, per titoli ed esami, riservato ai vigili volontari
ausiliari collocati in congedo nell'anno 2005, per la copertura di
cinquantacinque posti nel profilo professionale di Vigile del fuoco,
area funzionale B, posizione economica B1, del settore operativo del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.15 del 24/2/2006
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Località:Nazionale
Codice atto:06E00999
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:55
Scadenza:27/3/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Visto l'art. 14, comma 9 della legge 5 dicembre 1988, n. 521,
riguardante le misure di potenziamento e ammodernamento delle forze
di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 aprile 1993, n. 233, concernente il requisito minimo di statura
richiesto per l'ammissione al profilo di vigile del fuoco nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive
modificazioni ed integrazioni, riguardante il regolamento sui
requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nei profili
professionali dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, riguardante il regolamento
relativo all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il
potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il C.C.N.L. del comparto aziende e amministrazioni autonome
dello Stato per il quadriennio normativo 2002-2005;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che,
all'art. 3 comma 153 prevede che il 50% dei posti portati in aumento
nel profilo di vigile del fuoco sia riservato ai vigili volontari
ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 - 2005;
Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 2004, con il
quale si e' provveduto alla distribuzione per qualifiche dirigenziali
e profili professionali della dotazione organica del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2005,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale n. 1/10 del
29 marzo 2005 con il quale, ai sensi della predetta norma, sono stati
stabiliti i criteri, le modalita' ed i requisiti per la selezione dei
candidati partecipanti ai concorsi relativi al profilo di Vigile del
fuoco e riservati ai vigili volontari ausiliari congedati negli anni
2004-2005.
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante il
nuovo Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252:
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso, per titoli ed esami, riservato ai vigili
volontari ausiliari collocati in congedo nell'anno 2005, per la
copertura di n. 55 posti nel profilo professionale di Vigile del
fuoco, area funzionale B, posizione economica B1 del settore
operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) congedo senza demerito nel Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, conseguito nell'anno 2005;
b) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui
al decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233;
c) godimento dei diritti politici;
d) possesso delle qualita' morali e di condotta, ai sensi della
normativa vigente in materia;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione, ovvero non essere stati dichiarati
decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Tutti i sopraelencati requisiti, ad eccezione dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale, per la quale si rimanda all'art. 10 del
presente bando, debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema
allegato, reperibile anche sul sito internet www.vigilfuoco.it,
dovranno
essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al Ministero dell'Interno - Dipartimento
dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -
Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area I, via Cavour, 5 -
00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine
sopraindicato; a tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Il candidato avra' cura di conservare l'avviso di ricevimento
attestante la ricezione da parte dell'Amministrazione della domanda
di partecipazione.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) l'esatta indicazione della residenza anagrafica, il recapito
telefonico e, solo nel caso in cui si intenda ricevere le
comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di residenza, i dati
relativi al recapito alternativo;
4) l'eventuale titolo di studio posseduto;
5) l'eventuale possesso di una o piu' specializzazioni
professionali;
6) l'eventuale possesso di titoli preferenziali per
l'ammissione ai pubblici impieghi;
7) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), o i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere
qualsiasi destinazione;
9) di essere a conoscenza che l'Amministrazione procedera' al
trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito nel
successivo art. 12.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita'
in atti e dichiarazioni mendaci si decade dal beneficio e si
applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.
L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente
al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per gli
Affari Generali - Area I, via Cavour, 5 - 00184 Roma, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni di
recapito.

                               Art. 5.
 
Trasmissione domanda e comunicazione dati
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda dovuta a disguidi postali.
Non assume, inoltre, alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario o per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne', piu' in generale, per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa, o comunque dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto
ministeriale ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
La procedura concorsuale prevede la valutazione dei titoli
posseduti da ciascun candidato e lo svolgimento di una prova motorio
attitudinale, in base all'allegato programma d'esame, che fa parte
integrante del presente decreto.

                               Art. 8.
 
Titoli e punteggi
 
I titoli che danno luogo ad attribuzione di punteggio per la
formazione della graduatoria finale di merito sono i seguenti:
a) titoli che attestano il possesso di una o piu'
specializzazioni professionali (Allegato A - sezione I) cumulabili
tra loro fino ad un massimo di tre;
b) titoli di studio ( Allegato A - sezione II ) non cumulabili
tra loro ma solo con quelli di cui al punto a).
Il punteggio assegnato ai titoli (Allegato A - sezioni I e II)
non puo' essere, complessivamente, superiore a punti 7,00.
La prova motorio-attitudinale (Allegato B), e' superata se il
candidato ottiene, in ciascuno degli esercizi in cui e' articolata,
una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e' data dalla somma del punteggio
assegnato ai titoli con la media dei voti conseguiti nella prova
motorio-attitudinale.
I titoli comprovanti le eventuali specializzazioni professionali
e/o i titoli di studio devono essere allegati in copia alla domanda
di partecipazione e posseduti alla scadenza del presente bando.
I suddetti titoli dovranno, altresi', essere espressamente
dichiarati nella compilazione del modulo di domanda.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio non sono valutabili i
titoli relativi a specializzazioni professionali diverse da quelle di
cui all'Allegato A.

                               Art. 9.
 
Svolgimento della prova motorio - attitudinale
 
I candidati ammessi alla procedura concorsuale dopo la
valutazione dei titoli riceveranno la convocazione per sostenere la
prova motorio-attitudinale almeno venti giorni prima di quello in cui
dovranno sostenerla.
Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, che avra' luogo
in Roma, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) porto d'armi;
e) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato, o altro documento di riconoscimento previsto
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
della suddetta prova sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera'
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati nella prova motorio-attitudinale; detto elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario, sara' affisso nella
sede d'esame.

                              Art. 10.
 
Accertamenti sanitari
 
I candidati vincitori, prima dell'assunzione, saranno sottoposti
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale secondo
i criteri di cui al decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233.
I giudizi di non idoneita' espressi dalla Commissione medica
comportano l'esclusione dal concorso, che sara' disposta con decreto
motivato.

                              Art. 11.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito del concorso sara' formata secondo
l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato,
che e' dato dalla somma del punteggio assegnato ai titoli con la
media dei voti conseguiti nella prova motorio attitudinale.
Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in
materia di preferenza, previste dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse, cosi'
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693 e successive integrazioni; se, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu'
candidati conseguono pari punteggio e' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge
n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge
n. 127/1997.
La graduatoria sara' approvata con provvedimento del Capo
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale
del Ministero dell'Interno.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso, decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per gli Affari
Generali Area I, via Cavour, 5 - 00184 Roma, per le finalita' di
gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
In ogni caso i suddetti dati saranno comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per gli
Affari Generali - Area I, via Cavour, 5 - 00184 Roma.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
Dirigente della suddetta Area I.

                              Art. 13.
 
Immissione in ruolo
 
Per l'assunzione dei vincitori si applica la normativa vigente
che regola l'accesso al profilo di Vigile del fuoco nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco ed il relativo corso di formazione.

                              Art. 14.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia di accesso nelle
pubbliche amministrazioni.
Il presente decreto, inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio
per l'apposizione del visto, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il Dirigente dell'Area I della Direzione Centrale per gli Affari
Generali e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Roma, 7 febbraio 2006
Il capo dipartimento: Morcone

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