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MINISTERO DELLA DIFESA

Reclutamento per l'ammissione di settecentoventotto allievi ufficiali
di complemento "laureati" e "diplomati" ai corsi per la nomina a
guardiamarina di complemento dei vari corpi della Marina militare,
venti dei quali ai corsi di pilotaggio aereo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.7 del 25/1/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E0502
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 

di concerto con
 

IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle Capitanerie di porto
 
Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali
di complemento della Marina militare e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 13 giugno 1957,
concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive
modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249, concernente norme sul
reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione di firme e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti delle Forze
armate;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, che
approva il regolamento concernente i criteri e le modalita' per
l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonche' la durata dei
corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e
successive modificazioni;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla polizia
di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente l'estensione
agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto
della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento
degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di Stato maggiore
della Marina militare;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di
organizzazione dell'Accademia navale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio
1998, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998, registro
n. 1 difesa, foglio n. 259, recante struttura ordinativa e competenze
della Direzione generale per il personale militare del Ministero
della difesa;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a disposizione
 
1. E' indetto l'arruolamento di 728 giovani per l'ammissione ai
sottonotati corsi allievi ufficiali di complemento (A.U.C.)
"laureati" e "diplomati" per il conseguimento della nomina a
guardiamarina di complemento dei vari Corpi della Marina militare,
con il numero e la ripartizione di posti e con i periodi di
svolgimento di seguito indicati:
a) 13o corso, 177 posti, svolgimento dal 2 ottobre 2000 al
9 dicembre 2000:
Corpo di Stato maggiore, 10 laureati, 25 diplomati;
Corpo del genio navale, 18 laureati, 9 diplomati;
Corpo delle armi navali, 14 laureati, 5 diplomati;
Corpo sanitario della Marina, 23 laureati (di cui 21 medici e
2 odontoiatri);
Corpo di commissariato della Marina, 13 laureati, 5
diplomati;
Corpo delle Capitanerie di porto, 40 laureati, 15 diplomati;
b) 14o corso, 177 posti, svolgimento dal 15 gennaio 2001 al
24 marzo 2001:
Corpo di Stato maggiore, 10 laureati, 25 diplomati;
Corpo del genio navale, 18 laureati, 9 diplomati;
Corpo delle armi navali, 14 laureati, 5 diplomati;
Corpo sanitario della Marina, 23 laureati (di cui 18 medici,
2 odontoiatri e 3 farmacisti);
Corpo di commissariato della Marina, 13 laureati, 5
diplomati;
Corpo delle Capitanerie di porto, 40 laureati, 15 diplomati;
c) 15o corso, 197 posti, svolgimento dal 12 marzo 2001 al
26 maggio 2001:
Corpo di Stato maggiore, 10 laureati, 40 diplomati;
Corpo del genio navale, 18 laureati, 9 diplomati;
Corpo delle armi navali, 14 laureati, 5 diplomati;
Corpo sanitario della Marina, 23 laureati (di cui 21 medici e
2 odontoiatri);
Corpo di commissariato della Marina, 13 laureati, 5
diplomati;
Corpo delle Capitanerie di porto, 40 laureati, 20 diplomati;
d) 16o corso, 177 posti, svolgimento dal 14 maggio 2001 al
21 luglio 2001:
Corpo di Stato maggiore, 10 laureati, 25 diplomati;
Corpo del genio navale, 18 laureati, 9 diplomati;
Corpo delle armi navali, 14 laureati, 5 diplomati;
Corpo sanitario della marina, 23 laureati (di cui 18 medici,
2 odontoiatri e 3 farmacisti);
Corpo di commissariato della Marina, 13 laureati, 5
diplomati;
Corpo delle Capitanerie di porto, 40 laureati, 15 diplomati.
2. Per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto sono
riservati:
a) fino ad un quinto dei posti nel Corpo di Stato maggiore ad
ex allievi dell'Accademia navale che abbiano completato la prima
classe del corso normale nel Corpo di Stato maggiore (esami esclusi),
purche' non espulsi dall'istituto stesso. Per essi si prescinde dal
tipo di diploma posseduto;
b) fino ad un terzo dei posti disponibili nei Corpi per i quali
e' previsto il titolo di studio di liceo classico o scientifico, ai
diplomati provenienti dalla scuola navale militare "F. Morosini" di
Venezia che abbiano superato le previste prove di ammissione al
corso;
c) ferme restando le riserve indicate alle lettere a) e b) del
presente comma, in relazione al titolo di studio posseduto dai
candidati, sono riservati i sottonotati posti:
1) laureati:
a) Corpo di Stato maggiore:
3 posti: scienze dell'informazione, ingegneria informatica;
2 posti: ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria
per l'ambiente ed il territorio;
b) Corpo del genio navale:
9 posti: ingegneria meccanica, ingegneria navale;
3 posti: scienze dell'informazione, ingegneria informatica;
2 posti: ingegneria civile;
c) Corpo delle armi navali:
7 posti: ingegneria elettronica;
2 posti: ingegneria elettrica, ingegneria elettrotecnica;
2 posti: ingegneria delle telecomunicazioni;
d) Corpo di commissariato della Marina:
2 posti: economia e commercio, economia aziendale;
8 posti: giurisprudenza;
e) Corpo delle Capitanerie di porto:
24 posti: giurisprudenza, economia e commercio, scienze
politiche, economia marittima e dei trasporti, economia aziendale;
10 posti: ingegneria - qualsiasi indirizzo.
2) diplomati:
a) Corpo di Stato maggiore
13 posti: istituto tecnico nautico - sezione capitani,
perito in trasporti marittimi;
3 posti: istituto tecnico aeronautico;
b) Corpo del genio navale:
4 posti: istituto tecnico nautico - sezione costruttori,
perito apparati ed impianti marittimi;
2 posti: istituto tecnico per geometri;
3 posti: istituto tecnico industriale meccanica e
naval-meccanica;
c) Corpo delle armi navali:
2 posti: istituto tecnico industriale - elettronica;
1 posto: istituto tecnico industriale - elettrotecnica;
1 posto: istituto tecnico industriale - informatica;
d) Corpo di commissariato della Marina:
2 posti: istituto tecnico commerciale;
1 posto: istituto tecnico industriale informatica, istituto
tecnico commerciale - programmatori.
e) Corpo delle Capitanerie di porto:
5 posti: istituto tecnico nautico - sezione capitani,
perito in trasporti marittimi, istituto tecnico aeronautico;
3 posti: istituto tecnico per geometri;
2 posti: istituto tecnico industriale - meccanica, istituto
tecnico nautico - sezione costruttori, perito apparati ed impianti
marittimi.
d) nel 15o corso, inoltre, 15 dei 40 posti per il Corpo di
Stato maggiore e 5 dei 20 posti per il Corpo delle capitanerie di
porto sono riservati ai candidati diplomati che richiedano di essere
ammessi ai corsi di pilotaggio aereo e che siano in possesso degli
specifici requisiti di cui al successivo art. 2.
3. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso, la
ripartizione per Corpi, nonche' le riserve in relazione al titolo di
studio posseduto di cui ai commi precedenti potranno subire
modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli
ufficiali di complemento.
4. Il Ministero della difesa ha facolta' di sopprimere qualsiasi
corso indetto con il presente decreto e di trasferire i giovani da un
corso all'altro.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono chiedere di essere ammessi ad uno dei corsi A.U.C. di
cui al precedente art. 1 i giovani di sesso maschile appartenenti a
classe non ancora chiamata alla leva, arruolati di leva nel C.E.M.M.,
militari in servizio di leva nel C.E.M.M., arruolati di leva
nell'Esercito o nell'Aeronautica (previo rilascio del prescritto
"nulla osta") che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) compiano il 17o anno di eta' entro il 1o agosto 2000;
d) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali
allievi ufficiali di complemento della Marina militare, da accertarsi
secondo le modalita' di cui al successivo art. 5;
e) siano in possesso:
1) per i corsi per laureati:
di uno dei diplomi di laurea previsti dall'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto - nonche'
dell'abilitazione all'esercizio professionale per il Corpo sanitario
- o siano in grado di conseguirlo entro le date indicate al
successivo art. 3, comma 4.
2) per i corsi per diplomati:
di uno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado previsti dal gia' citato allegato A al presente decreto, o
siano in grado di conseguirlo entro il termine dell'anno scolastico
1999/2000 con una votazione non inferiore a 41/60 o 68/100.
Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione ai corsi, i diplomi
di laurea ed i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado,
anche conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, a quelli riportati nel citato
allegato A. A tal fine i candidati dovranno presentare, unitamente
alla domanda di partecipazione all'ammissione ai corsi:
per diplomi d'istruzione secondaria di secondo grado o titoli
di studio d'istruzione secondaria superiore conseguiti all'estero:
una dichiarazione di equipollenza, rilasciata da un Provveditore agli
studi di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403;
per diplomi di laurea, anche conseguiti all'estero: una
dichiarazione di equipollenza, rilasciata dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero
dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n 403;
f) per i soli concorrenti che richiedano di essere ammessi ai
corsi di pilotaggio aereo:
1) siano nati in data posteriore al 31 agosto 1977;
2) risultino in possesso della specifica idoneita' al volo,
da accertarsi con le modalita' indicate al successivo art. 5;
3) dichiarino di impegnarsi a sottoscrivere, all'atto
dell'ammissione ai corsi di pilotaggio, la ferma volontaria di anni
dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi medesimi, ai sensi
della legge 21 febbraio 1963, n 249, e successive modificazioni.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
3. Non potranno essere ammessi ai corsi A.U.C. e pertanto le
Capitanerie di porto e l'Accademia navale (per il personale in
servizio) sono autorizzate a non accoglierne le domande, i candidati
che:
a) non siano in possesso dei requisiti richiesti;
b) non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti prove
fisio-psico-attitudinali per l'ammissione all'Accademia navale o per
l'arruolamento volontario nella Marina militare;
c) abbiano gia' partecipato con esito negativo alle operazioni
selettive in due corsi A.U.C., anche non consecutivi della Marina
militare;
d) non abbiano conseguito l'idoneita' alla nomina a
guardiamarina di complemento in precedenti corsi;
e) siano stati prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da istituti
di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato per
motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare;
f) siano gia' vincolati a ferma di leva prolungata nelle Forze
armate;
g) siano stati riformati alla visita di leva o successivamente
ad essa;
h) siano stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a
prestare servizio civile;
i) qualora militari in servizio di leva nel C.E.M.M. abbiano
gia' ultimato il servizio di leva alla data di incorporazione del
relativo corso;
l) abbiano riportato condanne penali/applicazioni di pena per
delitti non colposi.
4. L'ammissione ai corsi e' inoltre subordinata all'accertamento,
anche postumo, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente
normativa.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione e documentazione
 
1. I candidati possono presentare domanda per uno solo dei corsi
di cui all'art. 1 del presente decreto o per laureati o per
diplomati.
2. La domanda di ammissione ai corsi dovra' essere:
a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato negli
allegati B e C ed integrata per i minorenni dall'atto di assenso
riportato nell'allegato D, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, rispettivamente per i candidati non in servizio e
per quelli gia' arruolati in servizio di leva;
b) firmata per esteso dal candidato. La mancata sottoscrizione
della domanda determinera' il non accoglimento della medesima.
c) 1) dal personale non in servizio: presentata personalmente
ovvero spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
all'ufficio leva della Capitaneria di porto di ascrizione o
giurisdizione - a pena di decadenza - nei periodi appresso indicati:
fino al 15 marzo 2000, per i candidati per l'ammissione al
13o corso, nonche' per quelli che intendano partecipare per
l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo da incorporare con il 15o
corso;
dal 23 maggio al 10 luglio 2000, per i candidati per
l'ammissione al 14o corso;
dall'11 luglio all'11 settembre 2000, per i candidati per
l'ammissione al 15o corso, esclusi quelli per l'ammissione ai corsi
di pilotaggio aereo;
dal 12 settembre all'11 dicembre 2000, per i candidati per
l'ammissione al 16o corso;
2) dal personale in servizio: presentata direttamente entro i
medesimi termini sopra indicati, a pena di decadenza, al reparto/ente
di appartenenza che ne curera' l'immediato inoltro al Comando
dell'Accademia navale di Livorno. In tal caso la data di
presentazione sara' attestata con opportuna dichiarazione del
suddetto reparto/ente di appartenenza.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata fara' fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
I candidati residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro i termini sopra indicati, anche tramite l'autorita' diplomatica
o consolare.
3. Nella domanda di ammissione ai corsi il candidato dovra'
dichiarare, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di
essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.
L'Accademia navale provvedera' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione dai concorrenti che abbiano superato le
prove di selezione.
Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
4. Il candidato che all'atto dell'inoltro della domanda non sia
ancora in possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione al
corso ne dovra' comunicare l'avvenuto conseguimento, con la votazione
riportata, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n 15, al Comando dell'Accademia navale, via fax al
numero 0586/236871 e, successivamente, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento entro le seguenti date:
31 luglio 2000, per i candidati per l'ammissione al 13o corso,
nonche' per quelli che intendano partecipare per l'ammissione ai
corsi di pilotaggio aereo da incorporare con il 15o corso;
30 novembre 2000, per i candidati per l'ammissione al
14o corso;
31 dicembre 2000, per i candidati per l'ammissione al 15o
corso, esclusi quelli per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo;
31 marzo 2001, per i candidati per l'ammissione al 16o corso.
La mancata comunicazione entro i suddetti termini del
conseguimento del titolo di studio con la votazione riportata
comportera' l'esclusione del candidato dalla graduatoria di
ammissione al corso richiesto.
5. Gli uffici leva delle Capitanerie di porto e il Comando
dell'Accademia navale, per quanto di rispettiva competenza, potranno
far regolarizzare le domande spedite o presentate nei termini
previsti che dovessero risultare formalmente irregolari o non
conformi ai modelli allegati al presente decreto.
6. Il candidato che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un reparto/ente militare, di qualsiasi
Forza armata o Corpo armato dello Stato, sara' tenuto a comunicare
subito, via fax al numero 0586/238671, al Comando dell'Accademia
navale il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo
indirizzo.
Il candidato dovra' altresi' segnalare tempestivamente, via fax
al suddetto numero, al Comando dell'Accademia navale ogni variazione
del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante
l'espletamento del reclutamento.
7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
8. Qualora le domande di partecipazione ad un corso superino il
numero di milleduecento la Direzione generale per il personale
militare si riserva la facolta' di trasferire le domande eccedenti
detto numero al corso successivo, tenendo conto del titolo di studio
non ancora conseguito dal candidato all'atto della presentazione
della domanda, nonche', in subordine, della data di presentazione
della domanda stessa.

                               Art. 4.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali/interdirigenziali saranno
nominate:
a) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per l'accertamento della capacita' natatoria
e della conoscenza della lingua inglese per l'ammissione ai corsi di
pilotaggio aereo;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali - parte
seconda, cui saranno sottoposti solo gli aspiranti all'ammissione ai
corsi di pilotaggio aereo;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
un Capitano di vascello, presidente;
due ufficiali superiori della Marina militare, membri.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale medico, di grado non inferiore a Capitano di
vascello, presidente;
due ufficiali superiori medici della Marina militare, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di specialisti esterni.
4. La commissione per l'accertamento della capacita' natatoria e
della conoscenza della lingua inglese per l'ammissione ai corsi di
pilotaggio aereo, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali superiori della Marina militare, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di istruttori di nuoto
dell'Accademia navale e di personale abilitato alla somministrazione
del test unificato interforze di lingua inglese.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali - parte
seconda, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
un Capitano di vascello, presidente;
due ufficiali superiori della Marina militare, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Forza armata.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del
Corpo sanitario della Marina militare, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina
militare, membri.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 3.

                               Art. 5.
 
Selezione fisio-psico-attitudinale
 
1. I candidati saranno sottoposti ad accertamenti
fisio-psico-attitudinali di massima nei mesi di:
maggio 2000: per il 13o corso e per coloro che abbiano
richiesto di essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo;
ottobre 2000: per il 14o corso;
novembre 2000: per il 15o corso;
febbraio 2001: per il 16o corso.
I candidati riceveranno per i succitati accertamenti apposita
convocazione e dovranno presentarsi nel luogo ed improrogabilmente
nei giorni in essa stabiliti, muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia. Qualora militari in servizio,
dovranno indossare l'uniforme.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli
accertamenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
reclutamento.
2. Durante il periodo di permanenza presso la sede di
effettuazione delle selezioni i candidati fruiranno di vitto ed
alloggio a carico dell'amministrazione militare, compatibilmente con
le esigenze e/o possibilita' dell'ente ospitante.
3. Il comando dell'Accademia navale ha facolta', compatibilmente
con i tempi tecnici di espletamento degli accertamenti di cui al
precedente comma 1, di riconvocare i candidati per i seguenti motivi:
a) effettuazione di esami di Stato, quali quelli di
abilitazione all'esercizio della professione, ovvero esame finale di
laurea e di maturita';
b) esami universitari;
c) frequenza di corsi universitari e/o di specializzazione
presso istituti o strutture situate all'estero, da cui non e'
assolutamente consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi
corsi;
d) concomitanza delle prove selettive, ovvero della data di
inizio del corso, con prove di concorsi pubblici;
e) ricovero, selezioni di reclutamento durante, presso una
struttura sanitaria, ovvero avere in atto malattie infettive, oppure
non essere in condizione di potersi muovere dalla propria residenza,
per grave impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di
incidenti o delle suddette malattie.
Eventuali richieste di riconvocazione per altri motivi
adeguatamente documentati saranno valutate di volta in volta dal
comando dell'Accademia navale.
Gli interessati che si trovino nelle predette condizioni dovranno
inviare, anche via fax, al comando dell'Accademia navale apposita
richiesta di riconvocazione, corredata da idonea e completa
documentazione probatoria, entro il giorno di presentazione.
4. I candidati convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre:
a) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
b) certificato attestante la recente effettuazione degli
accertamenti sierologici per la lue, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 25 luglio 1956, n 837, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica;
c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C;
d) allo scopo di evitare iperimmunizzazioni, una certificazione
del proprio pregresso stato vaccinale rilasciata dai soggetti
sottoindicati:
1) anagrafici vaccinali presso i comuni di residenza per
tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
2) uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero
della sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n 39 del
17 febbraio 1997) per la febbre gialla;
3) medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia,
epatite A, tifo addominale, meningite, meningococcica e tutte le
altre vaccinazioni non obbligatorie. Tale certificazione dovra'
essere compilata su carta intestata, contenente le generalita'
complete del vaccinato, la data di vaccinazione, il numero di dosi
effettuate ed il nome commerciale del prodotto impiegato ed essere
firmata in calce dal medico;
e) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame
strumentale presso organi sanitari militari o strutture pubbliche
entro i tre mesi antecedenti.
5. a) Le prove attitudinali consisteranno nella somministrazione
di una serie di test di livello;
b) l'esito delle prove, che e' definitivo, sara' comunicato per
iscritto agli interessati, a cura della commissione di cui al
precedente art. 4, comma 1, lettera a), al termine delle prove
stesse;
c) i candidati laureati e diplomati che non otterranno il
punteggio minimo, rispettivamente di 55/110 e di 32/60, saranno
esclusi dal reclutamento.
6. a) L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata a
cura della commissione di cui al precedente art. 4, comma 1,
lettera b). Tali accertamenti saranno volti al riconoscimento del
possesso dell'idoneita' al servizio quali allievi ufficiali di
complemento, nonche' dei seguenti requisiti fisici:
1) a) statura non inferiore a m. 1,65 ne' superiore a m.
1,95;
b) per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo la statura
non deve essere superiore a m. 1,87.
2) a) Per l'ammissione al Corpo di Stato maggiore un visus
naturale non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 per
l'occhio peggiore; visus corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver
corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovra' superare 1,25 diottrie per la miopia, 2 diottrie per
l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno
ed asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,25
diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per
l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale
accertato con tavole di Ishihara.
b) per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo il visus
naturale non deve essere inferiore a 10/10 in ciascun occhio senza
vizio di rifrazione;
c) per l'ammissione agli altri Corpi sara' ammesso un visus
corretto di 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3
diottrie per la miopia, l'astigmatismo miopico composto,
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la
componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare.
Senso cromatico normale accertato alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento.
3) a) La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame
audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da
125 a 2000 Hz e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una
perdita di 30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di
4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista;
b) per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo la perdita
uditiva per ciascun orecchio non deve superare i 15 dB nelle singole
frequenze da 125 a 8000 Hz.
4) La dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu'
di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno
essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno
essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati;
b) la commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici
e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni (solo qualora
i candidati non producano il relativo referto da cui risulti che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
organi sanitari militari o strutture pubbliche). Per l'ammissione ai
corsi di pilotaggio aereo dovranno essere effettuati anche l'esame
radiografico del rachide in toto sotto carico e l'esame radiografico
ortopanoramico per eventuali carie silenti;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo);
c) la commissione provvedera' a definire per ciascun candidato,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' dei requisiti fisici suindicati;
d) la commissione, seduta stante, comunichera' al candidato
l'esito degli accertamenti psico-fisici sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di complemento
pilota con riserva di accertamenti da parte dell'istituto medico
legale dell'Aeronautica militare", con indicazione del profilo
sanitario di cui alla precedente lettera c);
"idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di
complemento, ma non idoneo quale allievo ufficiale di complemento
pilota", con indicazione del profilo sanitario di cui alla precedente
lettera c);
"idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di
complemento", con indicazione del profilo sanitario di cui alla
precedente lettera c);
"non idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di
complemento" con indicazione del motivo;
e) saranno giudicati "idonei" all'ammissione quali allievi
ufficiali di complemento i candidati cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2;
apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2;
apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; apparato visivo VS 2;
apparato uditivo AU 2, fermi restando gli specifici requisiti
prescritti nel presente comma.
Per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo il profilo
sanitario minimo e' 1 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali suindicate, ad eccezione degli apparati visivo VS
ed uditivo AU, per i quali valgono i requisiti particolari indicati
al presente comma;
f) saranno giudicati "non idonei" i candidati risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando i requisiti richiesti del
presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche
o di lunga durata o di incerta prognosi, alterazioni dei mezzi
diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel
tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli
strabismi manifesti anche alternanti, gli esiti cicatriziali di
intervento di cheratotomia radiale per la correzione mono o
bilaterale dei vizi diottrici (sono tollerati gli esiti di
fotocheratoablazione anche con presenza di lieve opacita' corneale
ovviamente non interferente con il visus richiesto);
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti punti, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale ufficiale di complemento;
g) i giudizi espressi dalla commissione negli accertamenti
psico-fisici sono definitivi;
h) tuttavia, i candidati giudicati "non idonei" potranno far
pervenire, anche via fax, all'Accademia navale di Livorno,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale
documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al precedente
art. 4 lettera e), la quale, qualora necessario, potra' sottoporre
gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere
il giudizio definitivo.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
In caso di accoglimento dell'istanza i candidati riceveranno
formale comunicazione da parte dell'Accademia navale.
I concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla presente lettera o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.
7. L'idoneita' conseguita al termine delle prove di selezione
previste dal presente decreto e' valida esclusivamente per il
reclutamento quale allievo ufficiale di complemento; essa
costituisce, quando richiesta, condizione necessaria, ma non
sufficiente, per l'eventuale successiva immissione nel servizio
permanente effettivo o per l'ammissione a ferme prolungate.

                               Art. 6.
 
Selezione fisio-psico-attitudinale per l'ammissione al corso di
pilotaggio aereo
 
1. I candidati che hanno presentato domanda per essere ammessi ai
corsi di pilotaggio aereo saranno sottoposti agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali previsti dal precedente art. 5.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti attitudinali e
del voto del titolo di studio dichiarato nella domanda o comunicato
successivamente all'Accademia navale nei termini di cui al precedente
art. 3, comma 4, sara' formata una graduatoria di merito degli
idonei.
I primi 50 candidati compresi in detta graduatoria saranno
ammessi a sostenere, a cura del Comando dell'Accademia navale, i
sottonotati ulteriori accertamenti:
a) visite mediche presso l'istituto medico legale
dell'Aeronautica militare, intese ad accertare l'idoneita'
psico-fisiologica al volo;
b) prove di nuoto per accertare e valutare la capacita'
natatoria;
c) test di lingua inglese per valutare il livello di conoscenza
della lingua;
d) prove attitudinali - parte seconda per determinare la:
1) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
2) stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
3) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali, avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
4) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
5) capacita' di adattamento intese come flessibilita'
cognitiva, adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata
capacita' di gestione dello stress, sufficiente motivazione quale
insieme di fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua
capacita' a ricoprire determinati ruoli professionali ed a
confrontarsi in modo efficace con le norme e con le istanze sociali
dell'ambiente militare specifico.
3. Non saranno ammessi alla frequenza dei corsi di pilotaggio
aereo i candidati:
a) giudicati non idonei alle visite mediche;
b) giudicati in possesso di insufficiente capacita' natatoria;
c) che abbiano riportato un punteggio inferiore a 12/30 nel
test di valutazione della conoscenza della lingua inglese;
d) che non abbiano superato le prove attitudinali - parte
seconda;
e) che si siano collocati oltre il 50o posto della graduatoria
di merito degli aspiranti all'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo
formata al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali;
f) che si siano collocati oltre il 20o posto della graduatoria
degli idonei all'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo al termine
delle relative selezioni.
4. I candidati di cui al precedente comma 3 saranno inseriti
nella graduatoria generale di merito del reclutamento per
l'ammissione al 15o corso di cui al successivo art. 7, comma 1, e
parteciperanno alle operazioni di assegnazione ai Corpi con le
modalita' stabilite nel presente decreto per gli altri candidati.

                               Art. 7.
 
Formazione delle graduatorie e assegnazione ai Corpi
 
1. Al termine di ogni selezione il Comando dell'Accademia navale
provvedera' a compilare le graduatorie generali degli idonei,
distinte per laureati e per diplomati, sulla base del voto del titolo
di studio e dei risultati delle prove attitudinali.
2. Le graduatorie generali di ammissione a ciascun corso saranno
approvate dalla Direzione generale per il personale militare.
3. Al termine di ogni selezione il Comando dell'Accademia navale
provvedera' all'assegnazione provvisoria dei candidati ai vari Corpi,
fino alla copertura dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
tenuto conto:
delle posizioni nelle sopracitate graduatorie;
dei requisiti fisici richiesti per il Corpo di Stato maggiore;
delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),
b) e c), da soddisfare nell'ordine.
4. In ciascuno dei corsi i posti riservati di cui al precedente
articolo 1, comma 2, eventualmente non ricoperti per mancanza di
riservatari idonei saranno devoluti a favore degli altri candidati
idonei.
5. I candidati idonei all'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo
classificatisi nei primi venti posti della graduatoria di ammissione
di cui al precedente art. 6, saranno assegnati, a cura del Comando
dell'Accademia navale, al Corpo di Stato maggiore e al Corpo delle
capitanerie di porto tenendo conto, ove possibile, della preferenza
espressa nella domanda di partecipazione al reclutamento e della
posizione occupata nella graduatoria.
6. Qualora alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia
navale ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei
ai corsi secondo l'ordine delle graduatorie di merito fino al 7o
giorno di inizio del rispettivo corso.
7. Qualora in un corso dovesse verificarsi disponibilita' di
posti per insufficienza di candidati idonei per uno o piu' Corpi, la
direzione generale per il personale militare si riserva la facolta',
secondo le esigenze della Forza armata, di devolvere detti posti
secondo l'ordine della graduatoria generale.
8. Decorso il termine di cui al precedente comma 6, il Comando
dell'Accademia navale provvedera' all'assegnazione definitiva ai
Corpi che potra' determinare la modifica di quella provvisoria di cui
al precedente comma 3.
9. I posti che in ciascun concorso di cui all'art. 1, lettere a),
b) e c) non dovessero essere comunque ricoperti potranno essere
portati in aumento a quelli del concorso successivo, secondo le
esigenze della Forza armata.
10. Al termine delle operazioni di incorporazione di ciascun
corso le graduatorie generali dovranno essere espunte degli ammessi
ai corsi, dei rinunciatari e dei rinviati. Gli altri candidati idonei
e non ammessi conserveranno il punteggio conseguito e saranno
inseriti con detto punteggio nelle graduatorie formate al termine
delle successive tre selezioni - anche se esse ricadano nei
reclutamenti indetti con il bando successivo - relative ai nuovi
candidati selezionati, partecipando alle operazioni di incorporazione
secondo i criteri stabiliti dal presente decreto, fermo restando
quanto prescritto dal precedente art. 2, comma 3, lettera i). In tal
caso il Comando dell'Accademia navale potra' richiedere, in relazione
al periodo trascorso tra il conseguimento dell'idoneita' fisica al
termine degli accertamenti di cui al precedente art. 5, comma 6, e
l'incorporazione, di produrre nuovamente il certificato di cui al
citato art. 5, comma 4, lettera c).
11. La graduatoria degli ammessi sara' pubblicata nel giornale
ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara'
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. Informazioni sull'esito dei predetti reclutamenti potranno
essere richieste nei quindici giorni precedenti la data di
incorporazione prevista per ciascun corso dall'art. 1 del presente
decreto all'ufficio relazioni con il pubblico della Drezione generale
per il perso-nale militare palazzo Esercito telefonando al seguente
numero: 06/47355941.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi e svolgimento
 
1. a) I candidati utilmente collocati nelle graduatorie saranno
ammessi ai corsi subordinatamente all'accertamento, anche postumo,
del possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 2;
b) per gli appartenenti alla leva di terra l'ammissione ai
corsi resta altresi' subordinata alla concessione del relativo "nulla
osta" che gli uffici leva delle Capitanerie di porto richiederanno
d'ufficio alle competenti autorita';
c) gli ammessi riceveranno da parte del Comando dell'Accademia
navale comunicazione dell'ammissione ai corsi e riceveranno altresi',
al proprio domicilio, la cartolina precetto per il raggiungimento
della sede di Livorno da parte dei competenti uffici leva delle
Capitanerie di porto di giurisdizione;
d) e' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione, pena l'esclusione dal corso. In caso di impossibilita'
ad ottemperare tempestivamente alla convocazione, per cause di forza
maggiore, ricomprese tra quelle elencate al precedente art. 5, comma
3, e riconosciute valide dal Comando dell'Accademia navale, potra'
essere concessa una proroga della data di presentazione che,
comunque, non potra' superare i sette giorni, purche' ne sia data
notizia prima della data di convocazione;
e) i candidati all'atto dell'incorporazione rinunciano:
alle dispense, ritardi, rinvii e qualsiasi altro beneficio
concessi dai consigli di leva o comunque maturati fino a tale
momento;
agli altri eventuali benefici di servizio connessi alla
condizione di ammogliati con prole che fosse gia' in atto o che si
dovesse verificare durante il servizio di leva;
alla facolta' di partecipare ai corsi A.U.C. di altre forze
armate o all'espletamento del servizio militare sostitutivo nei corpi
armati o militarmente organizzati dello Stato;
f) i candidati ammessi ai corsi sono obbligati alla ferma di
leva di mesi 14 decorrente dalla data di inizio del corso. Sono
esclusi dal computo della citata ferma eventuali periodi di servizio
militare comunque prestato. Detti periodi rimangono invece
computabili nei casi di mancata ammissione al corso o di rinvio o di
mancato conseguimento della nomina ad ufficiale;
g) la rinuncia alla partecipazione ad un corso e' irrevocabile
e comporta l'esclusione dalla graduatoria di merito e dalla
possibilita' di essere ammessi ad uno dei corsi successivi di cui al
presente decreto;
h) i candidati dovranno presentarsi al corso di formazione
muniti di valido documento di riconoscimento e del libretto sanitario
personale. Qualora militari in servizio dovranno indossare
l'uniforme. Essi dovranno portare al seguito i certificati delle
vaccinazioni effettuate gia' prodotti in sede di accertamenti
fisio-psico-attitudinali.
2. a) Il corso, tenuto presso l'Accademia navale, avra' la durata
di circa tre mesi;
b) gli allievi ufficiali che per qualsiasi motivo non
frequenteranno almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni
previste e quelli che, per deficienza di qualita' militari o per
motivi disciplinari, non siano ritenuti meritevoli della nomina ad
ufficiale saranno dimessi dal corso;
c) gli allievi ufficiali dimessi dal corso o rinunciatari a
proseguire lo stesso perderanno la qualifica di allievo ufficiale e:
1) se appartenenti a classe che nell'anno solare in corso al
momento della esclusione non e' ancora avviata alle armi saranno
rinviati al domicilio e considerati, agli effetti degli obblighi di
leva o di servizio militare, come ripristinati nella posizione in cui
erano prima dell'avviamento ai corsi A.U.C. e pertanto, se arruolati
di leva nel-l'Esercito o nell'Aeronautica, restituiti al distretto
militare di provenienza;
2) se appartenenti a classe gia' chiamata alle armi o la cui
chiamata alle armi e' in corso al momento della esclusione, saranno
avviati dal comando dell'Accademia navale al centro di addestramento
e reclutamento della Marina militare interessato a disposizione della
divisione impiego del personale di truppa della Marina per completare
il servizio di leva in qualita' di militare comune di seconda classe,
conservando la categoria loro assegnata all'atto dell'incorporazione.
3. a) Al termine del corso verra' compilata una graduatoria di
merito degli allievi idonei, che saranno nominati aspiranti
guardiamarina di complemento ed inviati, compresi quelli ammessi al
corso di pilotaggio aereo, presso le destinazioni di impiego a terra
od a bordo di unita' navali per completare il prescritto tirocinio di
centoventi giorni, propedeutico alla nomina a guardiamarina di
complemento;
b) agli aspiranti guardiamarina di complemento che al termine
del suddetto tirocinio risulteranno idonei sara' conferita la nomina
a guardiamarina di complemento;
c) agli aspiranti guardiamarina di complemento che al termine
del suddetto tirocinio non risulteranno idonei a rivestire il grado
di ufficiale si applichera' quanto previsto al precedente comma 2,
lettera c), punto 2).
4. Durante la frequenza del corso A.U.C., durante il tirocinio e
durante l'espletamento del servizio di prima nomina saranno concessi
nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello
Stato solamente ai vincitori dei concorsi per l'ammissione ad una
Accademia militare o ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento
dell'Aeronautica militare, nonche' agli ammessi all'arruolamento per
la assunzione in servizio permanente, con qualsiasi grado, nella
Forza armata di appartenenza od in altra Forza armata, nel corpo
della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo della
Polizia penitenziaria, nel Corpo della Guardia forestale e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco.
5. Per esigenze di bilancio o di servizio, il Ministero della
difesa ha facolta' di disporre, con provvedimento collettivo, il
collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma
assunta, degli allievi ufficiali o aspiranti guardiamarina o
guardiamarina appartenenti ai corsi di cui al presente decreto.

                               Art. 9.
 
Norme particolari per gli aspiranti ai corsi di pilotaggio aereo
 
1. Gli ammessi ai corsi di pilotaggio aereo che supereranno il
tirocinio di cui al precedente art. 8, comma 3, saranno nominati
guardiamarina di complemento e convocati presso l'accademia navale
per la frequenza di un corso propedeutico, denominato "pre-flight",
di durata non inferiore a tre mesi. All'inizio dei suddetti corsi di
pilotaggio dovranno contrarre una ferma di anni dodici. Il rifiuto di
contrarre detta ferma comportera' il rinvio dal corso.
2. Gli ufficiali che supereranno tali corsi saranno avviati
presso le scuole di volo dell'Aeronautica militare o di Forze armate
straniere a cura dello Stato maggiore della Marina.
3. Gli ufficiali di complemento rinunciatari ai corsi di
pilotaggio, che non porteranno a termine o non supereranno i corsi o
che ne venissero successivamente esonerati, saranno prosciolti dalla
ferma dodecennale contratta, fermo restando l'obbligo di completare
la ferma di leva eventualmente residua in qualita' di guardiamarina
di complemento.
4. Per le tipologie di brevetto di pilotaggio aereo e le
modalita' di rilascio dello stesso si applicheranno le disposizioni
di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 968, e alla legge 6 marzo 1958,
n. 247, e successive modificazioni.

                              Art. 10.
 
Esclusioni
 
1. I candidati che risultassero in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali
di complemento della Marina militare saranno esclusi dal reclutamento
con provvedimento motivato dagli uffici leva delle Capitanerie di
porto ovvero dal Comando dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i
candidati dal reclutamento ovvero dal corso, nonche' potra'
dichiarare i medesimi decaduti dalla qualifica di aspirante
guardiamarina o alla nomina di guardiamarina di complemento, qualora
il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo le predette nomine.
3. La Direzione generale per il personale militare potra',
inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in
congedo illimitato gli ufficiali piloti di complemento per gravi
infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative,
ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il comando dell'Accademia navale per le finalita' di gestione
del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione ai corsi. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del reclutamento o alla posizione giuridico-economica del candidato,
nonche' in caso di esito positivo del reclutamento, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nel confronti del
comandante dell'Accademia navale, responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento e' il direttore generale della direzione
generale per il personale militare.

                              Art. 12.
 
Prospettive di carriera
 
1. Al termine del servizio di leva gli ufficiali di complemento
possono concorrere, a domanda, al concorso, per titoli, per
l'ammissione ad una ferma volontaria non rinnovabile di anni due a
decorrere dal giorno successivo a quello di compimento del servizio
di prima nomina.
2. Gli ufficiali di complemento dopo almeno un anno di ferma
biennale e qualora in possesso dei requisiti richiesti potranno
partecipare, a domanda, al concorso per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente effettivo del ruolo speciale della Marina
militare nel Corpo di appartenenza.
3. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale
qualora in possesso dei requisiti prescritti, potranno partecipare ai
concorsi per il passaggio in servizio permanente effettivo dei ruoli
speciali della Marina militare.

                              Art. 13.
 
Disposizioni per enti e comandi
 
Enti e comandi sono tenuti ad osservare le prescrizioni riportate
nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto, sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel foglio d'ordini della Marina militare.
Roma, 17 gennaio 2000
Il comandante generale: Sicurezza
Il vice direttore generale: Pagano

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