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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Indizione, per l'anno 2021, degli Esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della libera professione di perito industriale e
perito industriale laureato. (Ordinanza n. 222).

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.59 del 27/7/2021
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:21E08592
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/8/2021

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli
«Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali», cosi' come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», ed in
particolare il Titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art.
17;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'» ed in particolare l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133» ed in particolare l'Allegato D contenente la
Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti
dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148» ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
447, di approvazione del «Regolamento per lo svolgimento degli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito industriale», d'ora in avanti denominato «Regolamento», il
quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni
anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Disciplina delle classi di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 631, della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'universita'
e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale per gli Ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori degli
Uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Province di
Trento e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n.
27133 del 28 settembre 2015 che riconosce l'accesso ai sopracitati
esami per coloro che siano in possesso del diploma afferente al
settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 secondo le confluenze di cui
all'Allegato D;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,
reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli
di accesso agli esami di Stato;
Viste le note n. 16542 del 22 luglio 2019, n. 15593 del 2
settembre 2020 e n. 3120 del 13 febbraio 2021, con le quali la
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha
fornito indicazioni in merito alla valutazione del titolo di
geometra, conseguito in vigenza del vecchio ordinamento, ai fini
dell'ammissione dei candidati agli esami di abilitazione per
l'esercizio della libera professione di perito industriale e perito
industriale laureato;
Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema
scolastico e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2016, n. 89;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare,
l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui «1. qualora sia necessario in
relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali, l'organizzazione e le modalita' della prima e della
seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle
professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare, dott. commercialista ed esperto contabile, nonche' delle
prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione
legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al
conseguimento dell'abilitazione professionale»;
Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione
europea» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, il quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 6, commi
1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino
al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito
industriale e perito industriale laureato, per le quali
l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con decreto
del Ministro dell'istruzione»;
Considerata l'esigenza, in ragione del protrarsi dell'emergenza
epidemiologica e nel rispetto delle misure di contenimento della
diffusione del COVID-19, di disciplinare l'organizzazione e la
modalita' di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di perito industriale e perito
industriale laureato in deroga alle disposizioni normative vigenti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 14 luglio 2021,
n. 212, con il quale sono state disciplinate le modalita' di
svolgimento degli esami di Stato della sessione 2021 di abilitazione
all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico
laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito
agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato;
Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il
profilo, tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita,
altresi', la disponibilita' dello stesso alla realizzazione della
sessione d'esame;

Ordina:


Art. 1


1. E' indetta, per l'anno 2021, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale e di perito industriale laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
candidato perito industriale:
il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita'
tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2
febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale,
paritario o legalmente riconosciuto, del diploma di istruzione
superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 afferente al settore «Tecnologico» secondo le confluenze
di cui all'Allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della
presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 1-septies, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, possono essere ammessi alla
sessione d'esame i soli candidati che abbiano conseguito il diploma e
almeno perfezionato l'iscrizione nel registro dei praticanti entro
cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 e, quindi, entro il 28 maggio
2021;
candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso
di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato D.P.R.,
svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a
9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137,
ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 29 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree
magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi'
come riportate nella Tabella E, allegata alla presente ordinanza,
nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree
magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami, ed il relativo programma riportato nella
Tabella B della presente ordinanza, nonche' gli argomenti inerenti
all'indirizzo/specializzazione, e' unica per i candidati di cui al
precedente comma.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Alla presente sessione d'esami sono ammessi i candidati periti
industriali in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita'
tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2
febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale,
paritario o legalmente riconosciuto oppure in possesso del diploma
afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla
data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla presente
lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al
raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato
ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le
tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E, di cui al
presente comma; lo svolgimento del tirocinio si considera completato
per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella
misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo
termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed
immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
137/2012 entro il 15 agosto 2012;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o
con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o
tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di
pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale
abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti nelle
competenze professionali della specializzazione relativa al diploma,
presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che
eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al
diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi
dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il
periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur
non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale
prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano
maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto
retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012;
D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti
l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma
del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi
professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi 3
e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di formazione e
lavoro si considera completato per i soggetti che, pur non avendo
completato il periodo nella misura biennale prevista dal previgente
ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo
termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed
immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
137/2012;
E - abbiano completato, entro la data prevista per la loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19 novembre 1990,
n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17;
F - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre
anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio
tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione
relativa al diploma; il periodo di attivita' tecnico subordinata si
considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il
periodo nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento
entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei
mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I collegi provinciali
dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati;
H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti
tecnici superiori - I.T.S. - di cui al Capo II del suddetto decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei
mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I collegi provinciali
dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati
periti industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in
coerenza con le corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate nella Tabella E allegata alla
presente Ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che
al momento della presentazione della domanda di ammissione non
abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (recante «Misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure
concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41,) e' da ritenersi comunque assolto l'obbligo del
tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi
nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 luglio 2021.
Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera'
ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di
compiuta pratica.
Sono ammessi all'esame di Stato di tutti coloro che abbiano
conseguito il diploma e almeno perfezionato l'iscrizione nel registro
dei praticanti entro la fine del periodo transitorio (28 maggio
2021), ovvero entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del sopracitato decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42.

                               Art. 3 


Calendario, sede e prova d'esame


1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera
professione di perito industriale e perito industriale laureato
consistono, per la sessione 2021, in un'unica prova orale, svolta
esclusivamente con modalita' a distanza, con inizio nello stesso
giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di
seguito indicato:
16 novembre 2021, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
Regolamento dei rispettivi ordini nazionali;
17 novembre 2021, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
18 novembre 2021, ore 8,30: predisposizione del calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami;
23 novembre 2021, ore 8,30: inizio della prova orale.
2. La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con
interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La
piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio nazionale dei periti
industriali e periti industriali laureati, garantendo la
sostenibilita' e tenuta del sistema, nonche' l'assistenza e il
supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio nazionale mette a
disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di
riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE)
2016/679 (GDPR).
3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella
fornita dal citato Consiglio/Collegio nazionale.
4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla Tabella B
allegata alla presente ordinanza, nonche' su argomenti inerenti
all'indirizzo specifico/specializzazione del candidato e deve
consentire alla commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione
delle competenze, conoscenze e abilita' richieste per lo specifico
profilo professionale.
5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di cinque candidati al giorno per almeno cinque giorni a
settimana, ove possibile.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi,
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con
riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla
necessita' della sollecita conclusione della sessione d'esami (art.
11, comma 7 del regolamento).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi
dalla sessione di esami.

                               Art. 4 


Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine -
Esclusioni


1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente
ai documenti di rito, al Collegio di appartenenza, il quale
provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente
ordinanza.
2. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui
al precedente comma 1 secondo una delle seguenti modalita':
a) tramite posta elettronica certificata - PEC fa fede la
stampa che documenta l'inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3
del medesimo articolo.
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
5. A norma dell'art. 12 del Regolamento le commissioni
esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei
requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul
regolare svolgimento delle prove.
Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare
documentazione di uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della
presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o
comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati
durante lo svolgimento delle prove, le commissioni esaminatrici
dispongono con provvedimento motivato l'annullamento della prova
eventualmente gia' sostenuta e l'esclusione degli interessati dagli
esami.

                               Art. 5 


Domanda di ammissione - Modello Allegato A


1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando
il modello Allegato A alla presente ordinanza, con marca da bollo
(euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso,
comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve
essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima
prova d'esame.
3. I candidati con disabilita' devono, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro
necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed
eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente
struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39
della legge n. 448/1998, «l'esistenza delle condizioni personali
richieste».
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami.
I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno
il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far
rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformita' alle
disposizioni di legge.

                               Art. 6 


Domanda di ammissione - Documentazione


1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una
banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice
tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate
«locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.
38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7 


Adempimenti dei Collegi


1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i Collegi provinciali o territoriali, verificata la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro e non
oltre i successivi quaranta giorni, al Ministero dell'istruzione
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it nonche' al Consiglio nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine
della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia
pervenuta alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa
indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I
Collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo
(articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel
Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva al
giorno antecedente la prima prova d'esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto
ogni accertamento di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di cui
al comma 1 del presente articolo, per gli adempimenti di competenza.
5. Ogni Collegio/Ordine territoriale il giorno dell'insediamento
della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione dei
fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via
telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della commissione,
ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione agli esami stessi (art. 4, comma 5, della presente
ordinanza).

                               Art. 8 


Istituti scolastici: adempimenti


1. Gli Istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1094
del 10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami,
che saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle commissioni
esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali
successivi adempimenti.
2. Gli Istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno
altresi' alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati,
ricevuti da parte dei Collegi/Ordini territoriali, e provvederanno
alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi
all'espletamento degli esami, al fine di renderli disponibili per
eventuali, successivi adempimenti.
3. E' compito degli Istituti di cui al precedente comma 1
rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato
positivamente gli esami.
4. Eventuali modifiche dell'elenco degli Istituti scolastici, di
cui al decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per
sopravvenute esigenze, saranno rese note ai Presidenti delle
commissioni esaminatrici che saranno costituite nella Regione sede
degli Istituti scolastici medesimi.

                               Art. 9 


Rinvio


Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano,
nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalita' di
effettuazione della presente sessione d'esami, le disposizioni
contenute nel regolamento.

                               Art. 10 


Clausola di riserva


E' fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in
relazione allo svolgimento della prova d'esame, qualora si rendano
necessarie in considerazione della evoluzione dello stato di
emergenza, in osservanza degli eventuali provvedimenti emanati in
merito.

                               Art. 11 


Delega


Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi
delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, e' conferita
delega al direttore generale per gli Ordinamenti scolastici, la
valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di
istruzione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 22 luglio 2021

Il Ministro: Bianchi

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