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UNIVERSITA' DI PAVIA

Concorso per complessivi due posti di funzionario contabile

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 3/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DI PAVIA
Località:Pavia  (PV)
Codice atto:099E6944
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:3/10/1999
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 11 luglio 1990, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
Visto il C.C.N.L. 21 maggio 1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la deliberazione del 29 aprile 1999 con cui il consiglio di
amministrazione ha stanziato i fondi per il reclutamento di personale
tecnico-amministrativo;
Vista la disposizione del direttore amministrativo che ha destinato
per l'area amministrativo-contabile tra l'altro due posti di
funzionario contabile (uno per l'ufficio finanza e controllo di
gestione e uno per l'ufficio budget retribuzioni ed adempimenti
fiscali);
Ritenuto di dover provvedere alla copertura di uno di tali posti
(posto destinato all'ufficio budget retribuzioni adempimenti fiscali)
ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n.
567/1987, mediante concorso riservato al personale appartenente alla
qualifica immediatamente inferiore (collaboratore contabile)
dell'area amministrativo-contabile in possesso di una anzianita' di
servizio di almeno sei anni e del diploma di laurea in economia e
commercio, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e
bancarie, economiapolitica, economiaaziendale, scienze economiche
oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
Ritenuto di dover provvedere alla copertura di tali posti;
Vista la sentenza n. 50 del 20 febbraio 1992 della sezione di
controllo della Corte dei conti (bandi riservati);
Ritenuto di dover provvedere alla copertura di tali posti;
Vista la sentenza n. 50 del 20 febbraio 1992 della Sezione di
controllo della Corte dei conti (bandi riservati);
Ritenuto di provvedere;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso per complessivi due posti di funzionario
contabile (ottava qualifica funzionale, area
amministrativo-contabile) presso l'Universita' degli studi di Pavia.
Dei due posti sopraindicati:
A) un posto e' ricopribile mediante concorso pubblico per esami e
destinato all'ufficio finanza e controllo di gestione della
Ripartizione finanziaria dell'Universita' di Pavia (capo I);
B) un posto e' ricopribile mediante, concorso per titoli ed esami,
riservato al personale appartenente alla qualifica immediatamente
inferiore (collaboratore contabile) dell'area funzionale
amministrativo-contabile in possesso di una anzianita' di servizio di
almeno sei anni e del diploma di laurea in economiae commercio,
scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e bancarie,
economia politica, economia aziendale, scienze economiche oppure
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale e destinato all'ufficio budget retribuzioni ed
adempimenti fiscali della ripartizione trattamento economico e le cui
modalita' sono indicate al capo II del presente bando.
Le procedure concorsuali di cui al presente bando verranno
accorpate, considerato l'uguale contenuto delle prove d'esame, ferme
restando la formulazione e l'approvazione di due graduatorie
distinte.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
Le domande di ammissione ai suddetti concorsi, redatte in carta
semplice, in conformita' agli schemi allegati al presente bando, ed
indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di
Pavia - Strada Nuova, 65 - Pavia, dovranno essere presentate
direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'universita' stessa entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato dal rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione della domanda.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 3.
La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693.

                               Art. 4.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una vertente
su ragioneria generale dello Stato e/o contabilita' di Stato e
l'altra su diritto amministrativo ed una prova orale sulle materie
delle prove scritte piu' diritto privato e ordinamento amministrativo
contabile delle universita' ed in particolare il controllo di
gestione e la valutazione dei risultati; detto colloquio comprendera'
anche una prova di conoscenza di una delle sottoindicate lingue
straniere, adeguata al livello culturale richiesto per il citato
profilo professionale di funzionario contabile: inglese e francese.
Questa universita' dara' comunicazione, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno - con tassa a carico del destinatario - della
sede e della data dello svolgimento delle prove scritte non meno di
quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
Per avere accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove scritte ed orali dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento di cui all'art. 5 del presente bando.
I candidati possono consultare soltanto i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

                               Art. 5.
Ammissione al colloquio
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.
Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nelle singole prove scritte.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.

                               Art. 6.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti.

                               Art. 7.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti
disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza a parita' di
merito, saranno tenuti a presentare o far pervenire, al magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Pavia entro e non oltre il
termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
precedenza e preferenze, dai quali risulti, altresi' il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra' espressamente indicare entro il termine di quindici giorni
sopracitato la documentazione di cui intende avvalersi.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su
indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.

                               Art. 8.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste
dall'art. 7.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.
Relativamente al concorso pubblico per esami, la votazione
complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte di cui al precedente art. 4 e dalla votazione
conseguita nel colloquio. Per il concorso riservato per titoli ed
esami, la votazione complessiva e' data dalla somma del voto
conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata dalla autorita' competente ed e' pubblicata
all'albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese.
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria dei vincitori del concorso pubblico rimane efficace
per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di
idoneita' al concorso.

                               Art. 9.
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, a stipulare, entro dieci giorni dal ricevimento della
suddetta ed in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale dei dipendenti del comparto dell'universita' del 21 maggio
1996, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per
l'assunzione in prova.
Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il
vincitore del concorso pubblico dovra' produrre i documenti previsti
al successivo art. 12, mentre il vincitore del concorso riservato per
titoli ed esami dovra' produrre i documenti previsti al successivo
art. 14.
L'istanza di partecipazione e l'eventuale documentazione prodotta
dovranno essere regolarizzate in bollo in base alle vigenti
disposizioni fiscali.
I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i
documenti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purche' esibiscano il certificato
di poverta', ovvero quanto risulti dai documenti stessi la loro
condizione di indigenza mediante citazione degli estremi
dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la
possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.

                              Art. 10.
Il vincitore del concorso pubblico per esami sara' assunto in prova
con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
nella ottava qualifica funzionale, area amministrativo-contabii'e,
profilo di funzionario contabile, con diritto al trattamento
economico iniziale di cui al contratto collettivo nazionale dei
dipendenti del comparto universita' stipulato il 5 settembre 1996.
Il vincitore del concorso riservato, per titoli ed esami, sara'
assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo indeterminato nella ottava qualifica funzionale, area
amministrativo-contabile, profilo di funzionario contabile, con
diritto al trattamento economico iniziale di cui al contratto
collettivo nazionale dei dipendenti del comparto universita'
stipulato il 5 settembre 1996 oltre la retribuzione individuale di
anzianita' (decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1990)
eventualmente in godimento.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la
retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta
altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
Il vincitore non potra' ottenere il trasferimento nei primi sette
anni di servizio.

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la divisione del
personale dell'Universita' degli studi di Pavia e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 12.
Per l'ammissione al concorso pubblico, per esami, e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
1) titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio,
scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e bancarie,
economia politica, economia aziendale, scienze economiche.
Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde dal
titolo di studio suddetto per il personale della qualifica
immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza
demerito. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta
la dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni;
2) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea. Sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
3) eta' non inferiore agli anni diciotto;
4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in
base alla normativa vigente;
5) non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
6) avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
La domanda di ammissione al concorso dovra' contenere il cognome,
il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del
concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare, oltre il cognome
da nubile anche quello da coniugata.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai
cittadini dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica o di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea): di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla
risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto al punto 1) del presente articolo;
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
l) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea) di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
n) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiunti allo svolgimento
delle prove d'esame, da documentare a mezzo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 legge n. 104/1992.

                              Art. 13.
Il vincitore del concorso pubblico, per esami, invitato a stipulare
il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per
l'assunzione in prova secondo le modalita' previste dal precedente
art. 9 dovra' produrre, entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto, la seguente documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato dall'azienda sanitaria
locale o da un medico militare o da un medico condotto o
dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e
l'idoneita' fisica e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione
e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio
suddetto. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato
eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto daIl'art. 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837. Tale certificato deve essere di
data non anteriore a sei mesi dalla data della rettorale con cui
viene richiesto. L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta'
di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di
fiducia;
2) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in
societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve
contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1 lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve
essere rilasciata anche se negativa.
Il vincitore dovra' altresi' regolarizzare, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione ed eventuale
documentazione allegata.
A termine dell'ultimo comma del gia' citato articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli
appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare nel
termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare,
il certificato medico, la dichiarazione di cui al punto 2) per quanto
riguarda il titolo di studio e sono esonerati dalla presentazione
degli altri documenti di rito.

                              Art. 14.
Al concorso riservato, per titoli ed esami, puo' partecipare, a
norma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n.
567/1987 il personale in servizio presso l'universita' con la
qualifica immediatamente inferiore (collaboratore contabile)
dell'area amministrativo-contabile in possesso di una anzianita' di
servizio di almeno sei anni e del diploma di laurea in economia e
commercio, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e
bancarie, economia politica, economiaaziendale, scienze economiche
oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Nel caso in cui
il posto non venga ricoperto dal candidato riservatario o per
mancanza di domande, lo stesso deve intendersi pubblico e sara'
ricoperto mediante l'idoneo della graduatoria del concorso pubblico
di cui al capo I.
La domanda di ammissione al concorso dovra' contenere il cognome,
il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del
concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare, oltre il cognome
da nubile anche quello da coniugata.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il titolo di studio;
c) il servizio prestato come collaboratore contabile presso
l'universita'.
Le medesime dovranno altresi' essere corredate da eventuali
documenti utili per la valutazione dei titoli scientifici, di studio,
professionali (servizi prestati con qualifica immediatamente
inferiore dell'area amministrativo-contabile presso universita' o
enti pubblici), degli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti,
degli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche
amministrazioni.
Il possesso dei titoli scientifici, inerenti le prove d'esame, deve
essere comprovato allegando alla domanda di partecipazione copie di
pubblicazioni.
Per quanto riguarda le pubblicazioni: per i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale
ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla Procura della
Repubblica). L'assolvimento di tali obblighi (in sostanza il fatto
che la pubblicazione e' regolarmente editata) e' automaticamente
certificato dalla produzione a cura del candidato dell'originale
della pubblicazione oppure puo' essere certificato mediante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato
sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 4 legge 4
gennaio 1968, n. 15.
Delle pubblicazioni redatte in collaborazione con altri saranno
valutate soltanto le parti attribuibili al candidato se
effettivamente evidenziate.
Come titolo di studio sara' valutato il diploma di laurea in
economia e commercio, scienze bancarie e assicurative, scienze
economiche e bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze
economiche oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale il cui possesso dovra' essere comprovato
allegando alla domanda di partecipazione al concorso il certificato
con voto o giudizio finale o copia conforme dello stesso.
Il possesso dei titoli professionali, relativi ai servizi prestati,
dovra' essere documentato mediante stato di servizio rilasciato dalla
competente amministrazione.
Il possesso degli incarichi svolti e degli attestati di
qualificazione dovra' essere comprovato allegando alla domanda di
partecipazione al concorso certificato rilasciato dalla competente
amministrazione o copia conforme dello stesso.
Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di data,
luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione
riportata.
Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la valutazione:
a) in originale;
oppure
b) in copia conforme;
oppure
c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale;
oppure
d) rendendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
relativa ai titoli posseduti.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.
Il punteggio complessivo e' pari a punti 100 e risulta essere cosi'
suddiviso:
punti 60 per le prove d'esame;
punti 40 per i titoli.

                              Art. 15.
Il vincitore del concorso, invitato a stipulare il contratto di
lavoro individuale a tempo indeterminato per l'assunzione in prova
secondo le modalita' previste dal precedente art. 9, dovra' assumere
servizio entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto
stesso.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il
vincitore dovra' produrre i seguenti documenti:
1) certificato medico in bollo rilasciato dall'azienda sanitaria
locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale
sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita'
fisica e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da
qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare
se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.
Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito
l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della
legge 25 luglio 1956 n. 837. L'amministrazione si riserva, comunque,
la facolta' di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un
sanitario di fiducia;
2) copia integrale dello stato matricolare;
3) il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita', di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o
privato, di non esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna
professione e di non coprire cariche in societa' costituite a fine di
lucro.
I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per
quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.
I documenti dovranno essere di data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.
L'istanza di partecipazione e l'eventuale documentazione prodotte
per la partecipazione dovranno essere regolarizzate in carta legale
in base alle vigenti disposizioni fiscali.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono - sempreche'
applicabili - le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957 n. 3, nel decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e
nella legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e nel
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Pavia, 16 agosto 1999
p. Il rettore: Vita Finzi Zalman
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