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UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Concorso riservato ai dipendenti del Comparto universita', per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di
biblioteca, sesta qualifica, area funzionale delle biblioteche.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.95 del 30/11/1999
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:099E9523
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:30/12/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRIGENTE DEL PERSONALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 ed il decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1987, n.
567, in particolare l'art. 33;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla luce dell'art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico-amministrativo del comparto Universita', sottoscritto in data
21 maggio 1996;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127;
Visto il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita'
degli studi di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo
adottato con decreto rettorale n. 691 del 26 maggio 1998, ai sensi
dell'art. 17, comma 109, della legge n. 127/1997, previa delibera
del consiglio d'amministrazione del 5 maggio 1998, pubblicato nel
bollettino ufficiale di Ateneo n. 43 del 15 giugno 1998;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo
del 28 luglio 1998 e del 30 marzo 1999 con le quali, sono state
autorizzate la copertura di tre posti di assistente di biblioteca,
sesta qualifica, area funzionale delle biblioteche, ed e' stata
autorizzata l'emissione del relativo bando di concorso;
Ravvisata conseguentemente la necessita' di bandire
complessivamente tre posti di sesta qualifica - area funzionale
biblioteche, profilo di assistente di biblioteca, osservando le
specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
Considerato che la riserva in favore del personale dipendente del
comparto delle universita' di cui all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 risulta
operante e che la stessa trova applicazione per uno dei predetti
posti secondo quanto previsto dal presente bando;
Considerato che con separato decreto dirigenziale si procede
all'indizione di concorso pubblico per esami in relazione ai predetti
posti;
Visto il decreto rettorale n. 1406 del 25 novembre 1997 con il
quale e' stata da ultimo rideterminata la pianta organica di Ateneo;
Accertata la vacanza del posto da coprire;
Considerato che alla data odierna esiste nel bilancio di Ateneo la
relativa disponibilita' finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto presso l'universita' degli studi di Bologna un concorso
riservato ai dipendenti del comparto Universita', per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di assistente di biblioteca,
sesta qualifica, area funzionale delle biblioteche.
Qualora esperito il concorso non risulti possibile tale posto, si
provvedera' di conseguenza, attingendo, ai sensi e nei limiti della
normativa vigente, dalla graduatoria generale di merito del concorso
pubblico indetto con provvedimento citato in premessa.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di
lavoro.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
2) titolo di studio ed anzianita' di servizio:
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale, ovvero diploma di qualifica
professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n.
845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo
professionale, piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado;
b) anzianita' di servizio: ai sensi dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 567/1997 e' richiesta un'anzianita' di
servizio di almeno tre anni nella quinta qualifica dell'area
funzionale delle biblioteche.
La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti di cui ai punti a) e
b) comportera' l'esclusione dal concorso.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a quello suindicato, in base ad accordi internazionali
ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto
1933, n. 1592, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Tale
equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
3) eta' non inferiore agli anni diciotto;
4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione accertera' con
visita medica di controllo l'idoneita' fisica all'impiego del
vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
5) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva;
6) godimento dei diritti politici;
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati
licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.

                               Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Dichiarazioni da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in
conformita' all'allegato 1, sottoscritta e indirizzata al Magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Bologna - Area del personale
- Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, deve essere presentata
direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure
tramite posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presentazione diretta puo' essere effettuata all'Universita'
degli studi di Bologna presso il rettorato via Zamboni, 33, Bologna,
nei seguenti giorni ed orari:
lunedi', mercoledi' e venerdi': dalle ore 9 alle 12;
martedi' e giovedi': dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18;
nel giorno di scadenza: dalle ore 9 alle ore 12.
La data di acquisizione delle istanze e' stabilita e comprovata:
nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella
ricevuta sottoscritta dal personale di questa amministrazione addetto
al ricevimento;
nel caso di spedizione: dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare
nell'ordine il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita' giudiziaria che ha
irrogato le stesse indicare anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i
procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, comma 2
del presente bando e la votazione riportata;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di
valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come
indicati nel successivo art. 6 del presente bando. Tali titoli devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
12) la propria disponibilita' in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
debbono dichiarare altresi' di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento.
In calce alla domanda va apposta la firma, la quale non richiede
l'autenticazione ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di
partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della
medesima legge, allegando in originale o in copia autenticata,
certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla
Commissione medica competente per territorio. Al fine di semplificare
l'azione amministrativa, l'interessato potra' segnalare anche tramite
fax al n. 051-2098927, in aggiunta a quanto gia' dichiarato nella
domanda stessa, la propria situazione di handicap, entro e non oltre
dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.

                             Art. 3-bis.
T i t o l i
I candidati che concorrono sul posto riservato di cui all'art. 33
del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987, cosi come
indicato all'art. 1, primo comma, del presente bando, devono allegare
alla domanda i titoli che intendono presentare per la valutazione.
Sono valutabili: i titoli di studio rispettivamente previsti per
l'accesso ai singoli profili professionali dal decreto ministeriale
20 maggio 1983, e successive modifiche ed integrazioni, nonche'
l'anzianita' di servizio presso le universita' e le pubbliche
amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti,
le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di qualificazione
rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale
organizzati dalle pubbliche amministrazioni.
Il periodo di servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e
nell'Arma dei carabinieri, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.
958, e' equiparato alla suddetta anzianita' di servizio.
Ai suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non
superiore a un terzo del totale del punteggio, cosi come specificato
nella tabella allegata al presente bando (Allegato 3).
I titoli, in carta semplice, possono essere allegati alla domanda
in originale, in copia autenticata, o in fotocopia con unita
autodichiarazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', che attesti che i titoli presentati sono conformi
all'originale. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non
e' piu' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a fotocopia non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998 n. 403, tali titoli - eccettuate le pubblicazioni - sono
altresi' comprovabili mediante dichiarazioni sostitutive di
certificazione che, per poter essere valutate dalla commissione,
dovra' contenere tutti gli elementi e dati essenziali del certificato
sostituito.
Per quanto riguarda l'anzianita' di servizio, la certificazione
prodotta (e l'eventuale dichiarazione sostitutiva) dovra' precisare
ogni eventuale periodo di interruzione dell'attivita' di servizio non
utile ai fini giuridici ed economici.
Si precisa che, con riguardo ai titoli relativi agli incarichi
svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso universita' e
pubbliche amministrazioni, verranno presi in considerazione solo gli
incarichi per i quali vi sia stato un formale atto di assegnazione.
Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire a questa
Amministrazione successivamente alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996 la
determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e
la valutazione dei titoli stessi dei singoli concorrenti si
effettuera' dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali mediante
affissione all'albo della sede d'esame.

                               Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
provvedimento di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 5 del
regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita' degli studi
di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato
con decreto rettorale n. 691 del 26 maggio 1998, sara' formata da tre
o cinque membri e composta: da un Presidente e da almeno due esperti
nelle materie oggetto del concorso o nella selezione del personale.
Il presidente verra' scelto fra soggetti di idonea qualifica ed
esperienza, rientranti nelle categorie di cui all'art. 9, comma 2
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 o
fra dirigenti pubblici o privati, i vice-dirigenti o gli appartenenti
ai ruoli speciali dell'area tecnico-scientifica e delle biblioteche o
fra i professori universitari.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato
appartenente a qualifica non inferiore alla settima.
Alla suddetta commissione possono essere aggregati membri aggiunti
per materie speciali o esperti in possesso di competenze specifiche
relative alla selezione del personale.

                               Art. 5.
Preselezione - Prove d'esame - Comunicazioni ai candidati
Gli esami consisteranno in due prove scritte, ed in una prova orale
come specificato nel programma d'esame allegato al presente bando
(allegato 2). Tali prove, sono volte a verificare le capacita'
tecnico professionali del candidato, la maturita' di pensiero, le
conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti per
lo svolgimento delle mansioni pertinenti al posto messo a concorso.
Ove il numero dei candidati lo rendesse necessario
l'amministrazione procedera' ad effettuare una prova selettiva di
accesso alle prove scritte, tramite una serie di test a risposta
multipla (vedi allegato 2).
A tale scopo l'amministrazione potra' avvalersi di societa', enti o
proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata
specializzazione.
Conseguiranno l'ammissione alle prove scritte i candidati che
otterranno il punteggio di 7/10 o altro punteggio equivalente a tale
frazione numerica. Ai candidati ammessi verra' comunicato tramite
raccomandata a.r., nel rispetto dei termini di legge, la convocazione
per le prove scritte.
Il diario dell'eventuale preselezione cosi' come la convocazione
per le prove scritte sara' comunicato ai singoli candidati almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime mediante
raccomandata a.r.
Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte
dell'amministrazione, al servizio postale. L'amministrazione non
assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Per le prove scritte, cosi' come per la preselezione, i concorrenti
non potranno portare con se' libri, periodici, giornali quotidiani ed
altre pubblicazioni di alcun tipo ne' potranno portare borse o
simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in
ogni caso essere consegnate prima dell'inizio delle prove al
personale di vigilanza, il quale provvedera' a restituirle al termine
delle stesse, senza peraltro assumere alcuna responsabilita' circa il
loro contenuto.
I candidati non potranno, altresi', utilizzare macchine
calcolatrici o personale computer di alcun genere, ne' potranno
accedere alla sede d'esame muniti di telefono cellulare acceso.
Solo per le prove scritte i candidati potranno consultare soltanto
i dizionari ed i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla
Commissione.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
L'avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r. Tale termine decorre dalla
consegna delle raccomandate, da parte dell'amministrazione, al
servizio postale. L'amministrazione non assume responsabilita' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Ai medesimi sara'
data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte.
Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Nel corso
del colloquio si procedera' all'accertamento della conoscenza della
lingua straniera scelta dal candidato. Tale accertamento si
concludera' con un giudizio positivo o negativo che concorrera' alla
determinazione della votazione relativa alla prova orale.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione
predispone l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
voto da ciascuno riportato. Tale elenco verra' affisso all'albo della
sede degli esami.
Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sara' dato dalla somma dei voti conseguiti
nelle prove scritte, della votazione conseguita nel colloquio e del
punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli prodotti.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione
puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d'esame,
l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verra' comunicata
all'interessato.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame (compresa
l'eventuale fase preselettiva) i candidati dovranno essere muniti ad
esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento
in corso di validita':
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da
bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.

                               Art. 6.
Preferenze a parita' di valutazione
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno inviare al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Bologna - Via
Zamboni, 33 - 40126 Bologna, i documenti in carta semplice, in
originale o in copia autenticata, attestanti il possesso dei titoli
di preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda.
In alternativa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, per tutti i documenti sotto elencati, sara'
possibile produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, su
appositi moduli redatti da questa amministrazione. Resta salva, in
quest'ultimo caso la possibilita' per l'amministrazione di procedere
ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione, dovra' risultare inoltre che il requisito era
posseduto alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni
sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all'amministrazione
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui e' stato sostenuto il colloquio.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra:
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica.

                               Art. 7.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Al termine delle prove d'esame la commissione forma la graduatoria
secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 6.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore, e'
approvata con provvedimento dell'amministrazione ed e' immediatamente
efficace; ha la durata di anni due dall'approvazione. Detto
provvedimento sara' pubblicato nel bollettino ufficiale
dell'Universita' degli studi di Bologna.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
L'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria di merito al fine di procedere alla copertura di
ulteriori posti vacanti a tempo indeterminato, con articolazione
dell'orario a tempo pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio
finanziario e di bilancio. Si riserva altresi' la possibilita' di
procedere ad assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio
rispetto all'esercizio della facolta' precedente, nel rispetto
dell'equilibrio finanziario e di bilancio. L'esercizio delle
riservate facolta' avviene senza pregiudizio alla posizione in
graduatoria, con prevalenza dell'assunzione a tempo indeterminato
rispetto a quella a tempo determinato e, in subordine,
dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.

                               Art. 8.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai
sensi dell'art. 16 del contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del comparto Universita', un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale spettante alla settima qualifica, oltre agli assegni
spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene
riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
Il vincitore, fatte salve le possibilita' di trasferimento nei casi
previsti dalla legge e dal regolamento di mobilita' di questo Ateneo
(pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di
Bologna n. 28 del 15 febbraio 1997), deve permanere presso questa
Amministrazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ferma
restando comunque la facolta' dell'Ateneo di disporre anche prima il
trasferimento per qualsiasi altra sede ove esigenze di servizio lo
richiedano.

                               Art. 9.
Presentazione dei documenti
per la costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti per
l'assunzione, sara' invitato, a mezzo raccomandata a.r. o nota
telegrafica, a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, i sotto elencati documenti, in una
delle seguenti forme:
1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni delle
leggi sul bollo;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione su appositi moduli
predisposti da questa amministrazione (per tutti i documenti tranne
per quello di cui al punto e) che dovra' essere prodotto in
originale). In quest'ultimo caso, resta salva la possibilita' per
l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresi' che le
dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi
possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana
o titolo che da' luogo all'equiparazione o certificato comprovante il
possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare certificato di godimento dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
c) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti
gli effetti dello stesso, ovvero copia del diploma autenticata nei
modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2,
punto 2) del presente bando.
Coloro i quali sono in possesso del requisito di cui alla lettera
a), seconda parte, punto due, dell'articolo prima citato, potranno
attestarne l'esistenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta', redatta su moduli predisposti da questa
amministrazione;
d) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso in cui
l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
e) certificato medico rilasciato dall'Azienda U.S.L. competente per
territorio o da un medico militare dal quale risulti l'idoneita'
continuativa ed incondizionato all'impiego.
I candidati invalidi di guerra e assimilati devono produrre
altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile
1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua
invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla
salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche
ed integrazioni, il vincitore sara' sottoposto ad accertamento
medico-sanitario da parte del medico competente che esprimera' il
giudizio sull'idoneita' psico-fisica del candidato all'impiego.
Per i portatori di handicap si procedera' cosi' come dispone l'art.
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) dichiarazione attestante l'esistenza di altri rapporti di
impiego pubblico o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per il nuovo impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una
delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993.
Detta dichiarazione, resa in data successiva al ricevimento della
nota di invito dell'Amministrazione, deve contenere le eventuali
indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego (art. 2, lettera g), del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e deve essere rilasciata in
carta libera ed anche se negativa.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I vincitori, cittadini della Comunita' europea, potranno avvalersi
delle medesime modalita' di presentazione dei documenti previsti per
i cittadini italiani.
I documenti, in qualunque modalita' presentata, di cui alle lettere
a) e b) del presente articolo dovranno altresi' attestare che
l'interessato era in possesso dei requisiti prescritti anche alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso.
I candidati indigenti hanno la facolta' di produrre in carta libera
i documenti di cui al presente articolo purche' dimostrino la loro
condizione di indigenza.
I profughi dei territori di confine hanno facolta' di fare
riferimento ai documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e
di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo
e' tenuto a presentare, entro trenta giorni dalla stipula del
contratto individuale di lavoro unicamente i seguenti documenti:
titolo di studio, o equivalente certificazione (ad eccezione del
personale delle Universita' e degli Istituti di istruzione
universitaria che partecipa ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della
legge n. 312/1980) e certificato medico ed e' esonerato dalla
presentazione degli altri documenti di rito. La copia integrale dello
stato matricolare aggiornato sara' acquisita d'ufficio.
I documenti di cui alle lettere a), b) ed e), se prodotti nelle
forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito
ad esibirli.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento. In tale caso l'amministrazione, valutati i motivi,
proroga il termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze
di servizio.
Il nuovo assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni
dalla data della nuova richiesta da parte dell'Amministrazione, a
pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio
sanabile.

                              Art. 10.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato regolamento
sull'accesso all'impiego presso l'Universita' degli studi di Bologna
da parte del personale tecnico-amministrativo, approvato con decreto
rettorale n. 691 del 26 maggio 1998, si fa rimando alle disposizioni
vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di
partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 10 e visto l'art. 12
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le
finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale
rapporto di lavoro.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero di grazia e
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale "Concorsi ed esami".
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'Universita' degli studi di Bologna - Via Petroni, 33, tel.
051/2098914-2098924 - fax 051/2098927.
Bologna, 4 novembre 1999
Il dirigente: Bazzocchi

----* Vedere Allegato da pag. 90 a pag. 95 della G.U. *----

 

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