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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente di
elaborazione dati, sesta qualifica - area funzionale di elaborazione
dati, presso il dipartimento di informatica e scienze
dell'informazione.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.46 del 13/6/2000
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:000E5388
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:13/7/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed in particolare gli
articoli 2 e 4 concernenti le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorieta';
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 concernente il nuovo
assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981 contenente le declaratorie delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale non docente
delle Universita';
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente la normativa concorsuale
del personale non docente dell'Universita';
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente i diritti dei
portatori di handicap;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni concernente la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni
ed integrazioni concernente il trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa;
Vista la legge 8 luglio 1998 n. 230 recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di partecipazione a pubblici
concorsi e relativi documenti;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 recante
disposizioni in materia di servizi postali;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 448 concernente disposizioni
per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Genova
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995, serie
generale, e le successive modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti
del Comparto Universita' entrato in vigore il 22 maggio 1996;
Viste le deliberazioni del Senato accademico e del consiglio di
amministrazione rispettivamente in data 31 gennaio 2000 e 8 febbraio
2000 con le quali e' stato approvato il progetto di utilizzazione
delle risorse finanziarie finalizzato all'assunzione di personale
tecnico amministrativo per un totale di n. 156 unita';
Vista la deliberazione del Senato accademico nella seduta del
6 marzo 2000 con la quale e' stata approvata l'attribuzione, tra le
altre, di un posto di assistente di elaborazione dati, sesta
qualifica area funzionale tecnico scientifica presso il Dipartimento
di informatica e scienze dell'informazione di questo ateneo;
Considerato che e' stata data attuazione all'art. 37 del C.C.N.L.
dei dipendenti del comparto universita' e che non sono pervenute
domande di trasferimento da altri atenei;
Considerato che l'unicita' del posto messo a concorso non
determina l'applicazione delle riserve di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni citato, nonche' dell'art. 33 del decreto del presidente
della Repubblica n. 567/1987;
 
Decreta:
 
Art. 1. Numero dei posti
1. E' indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di
assistente di elaborazione dati, tecnico, sesta qualifica - area
funzionale di elaborazione dati presso il Dipartimento di informatica
e scienze dell'informazione di questo ateneo.
2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana: tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti all'Unione europea;
b) titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi
successivo art. 4);
c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se
cittadino italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
2. Indipendentemente dal possesso del titolo di studio previsto
dal successivo art. 4 lettera g), potra' partecipare ai concorsi, il
personale delle Universita' e degli istituti di istruzione
universitaria, in servizio da almeno cinque anni senza demerito nella
quinta qualifica funzionale (art. 84, comma 3, legge n. 312 /1980).
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione ai concorsi.
4. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere prodotta, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - dipartimento gestione
risorse umane e organizzazione - servizio organico, reclutamento e
mobilita' - via Balbi, 5. Deve essere redatta in carta semplice su
apposito modello - Allegato A che fa parte integrante del presente
bando, disponibile presso la sede dell'amministrazione centrale, via
Balbi 5, ovvero al seguente indirizzo telematico:
http://www.unige.it./concorsi.> 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la
fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato A - fac-simile della domanda purche' sia chiara ed
integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
servizio che rilascera' apposita ricevuta.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questa Universita'
oltre il termine sopra indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso indetto con il
presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di
raccomandata.
9. I candidati devono allegare alla domanda fotocopia di un
documento di identita'.
10. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva,
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Dichiarazione da formulare nella domanda
 
1. Nella domanda il candidato, oltre il cognome e il nome, deve
dichiarare, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso, ai
sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza ed il preciso domicilio eletto ai fini della
partecipazione al concorso;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell'Unione europea;
d) (se cittadino italiano) il comune ove e' iscritto nelle
liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea)
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
f) di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, nonche' i procedimenti penali pendenti
(precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono indulto o
perdono giudiziario);
g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado indicato nell'art. 18 del decreto ministeriale 20 maggio 1983,
e precisamente:
"maturita' classica, scientifica, magistrale, tecnica o
professionale, oppure diploma di istruzione secondaria di primo grado
piu' diploma di corso professionale specifico rilasciato da enti
pubblici o da aziende specializzate di settore o attestato di
attivita' lavorativa specifica prestata per almeno due anni presso
enti pubblici o aziende specialzizate di settore, con esclusione del
periodo di apprendistato".
h) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzioni dei precedenti rapporti di
impiego;
j) che non e' stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ne' e' stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettere d) del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
k) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea)
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) il possesso di eventuali titoli validi ai fini della della
preferenza nella costituzione del rapporto di lavoro.
m) I candidati interni dovranno limitarsi a dichiarare quanto
previsto alla lettera a) del presente articolo, nonche' l'anzianita'
di servizio nella quinta qualifica. Per i candidati interni
l'amministrazione provvedera' d'ufficio all'accertamento del servizio
svolto senza demerito.
2. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge
n. 68/1999, possono richiedere nella domanda speciali modalita' di
svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive
condizioni di parita' con gli altri candidati.
3. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
4. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 della legge n. 15/1968.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
1. Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
una prova scritta, una prova scritta a contenuto teorico pratico ed
una prova orale.
Il programma d'esame vertera' sui seguenti argomenti:
Prova scritta:
generalita' su sistemi operativi per workstations e calcolatori
di piccole e medie dimensioni;
generalita' sull'architettura hardware/software dei sistemi di
elaborazione;
reti di calcolatori, sistemi di posta elettronica, "web";
problemi di sicurezza.
 
Prova scritta a contenuto teorico-pratico:
 
sistemi operativi: Unix e Windows;
procedure di installazione, normale manutenzione e aggiornamento
di sistemi e pacchetti software nei suddetti ambienti;
 
Prova orale:
 
vertera' sulle materie delle prove scritte, nonche' sui seguenti
argomenti:
manutenzione di reti locali e workstations;
installazione di pacchetti software;
gestione posta elettronica;
gestione di collegamenti remoti, trasmissione di files, siti web.
2. Il diario delle prove sara' comunicato ai singoli candidati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni
prima dell'inizio delle prove medesime.
3. I candidati possono consultare soltanto i testi eventualmente
autorizzati dalla commissione e i dizionari.
4. La comunicazione dei risultati delle prime due prove, l'elenco
dei candidati ammessi alla prova orale verranno dati prima della data
fissata per la prova orale medesima, mediante affissione di apposito
avviso all'albo del rettorato e della sede degli esami.
5. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima della data della prova
stessa.
6. La prova orale si svolgera' in un locale aperto al pubblico,
di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato che sara' affisso
all'albo del rettorato e della sede degli esami.
8. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

                               Art. 6.
 
Preferenza a parita' di merito
 
1. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nella Amministrazione che ha indetto
il concorso;
t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
u) gli invalidi ed i mutilati civili;
v) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
E' preferito infine il candidato piu' giovane di eta'.

                               Art. 7.
 
Nomina della commissione esaminatrice Formazione ed approvazione
delle graduatorie
 
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
2. Espletate le prove del concorso la commissione forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che alle prove d'esame sono attribuiti sessanta punti.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle due prove una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno
21/30.
Il punteggio finale e' dato dalla seguente somma:
media dei voti riportati nelle prime due prove;
votazione conseguita nella prova orale.
3. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8 del presente bando.
4. La procedura concorsuale deve concludersi entro sei mesi dalla
data di effettuazione della prima prova. L'inosservanza di tale
termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all'amministrazione
e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il rettore, con proprio decreto, previo accertamento della
regolarita' formale degli atti concorsuali, approva la graduatoria di
merito del concorso e dichiara vincitore il candidato utilmente
collocato nella graduatoria di merito.
6. La graduatoria di merito e' immediatamente esecutiva e sara'
pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
7. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
8. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
9. La graduatoria di merito resta efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale sopra citato, salvi diversi termini derivanti da
disposizioni di legge. Sono altresi' fatti salvi gli effetti della
normativa universitaria, sulla programmazione delle risorse
finanziarie per il reclutamento di personale dell'ateneo.
10. L'eventuale ulteriore utilizzazione della graduatoria di
merito e' inoltre consentita nel caso in cui il vincitore sia gia'
dipendente dell'ateneo.

                               Art. 8.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
1. L'assunzione in servizio del vincitore e' condizionata alla
verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'ateneo e delle
limitazioni di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Stante la suddetta condizione l'amministrazione non
garantisce l'assunzione sul posto in parola.
2. Il candidato dichiarato vincitore stipulera' con l'Universita'
degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo
pieno e indeterminato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita
comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
5. L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula
del contratto, presentare la documentazione richiesta.
6. Il periodo di prova e' determinato in mesi tre e non puo'
essere rinnovato o prorogato alla scadenza secondo quanto previsto
dall'art. 17 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto universita'.
7. Al personale assunto spetta il trattamento economico e
normativo previsto dal C.C.N.L. per il personale appartenente alla
sesta qualifica, ovvero il trattamento economico e normativo previsto
dal C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio
economico 1998-1999 qualora all'atto dell'assunzione in servizio sia
gia' entrato in vigore.

                               Art. 9.
 
Presentazione dei documenti
 
1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti, sara' invitato a presentare a questa Universita' entro
trenta giorni dalla data di stipula del contratto, le dichiarazioni
sostitutive sotto elencate, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998 nonche' i documenti ivi
specificati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestanti il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti politici (ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);
mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate precisando eventuali provvedimenti di amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziario);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli articoli da 60 a
65, titolo V, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei servizi
resi ai sensi dell'art. 145 parte II, titolo I, del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescienza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 1092 del 29 dicembre 1973;
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a), b), c),
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita'.
d) Certificato rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale
sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto
e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo
nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si e'
eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto
da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione
con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine
dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento
di lavoro (in bollo).Tale documento deve essere in data non anteriore
a 6 mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio
ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento
stesso.
2. A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale
statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa
alla posizione di personale statale di ruolo con l'indicazione, ad
esclusione del personale in servizio presso questo ateneo, della
retribuzione goduta;
b) certificato attestante la sana e robusta costituzione di cui
al punto d) sopra indicato.
La dichiarazione sostitutiva di cui al predetto punto "a" e'
redatta su apposito modulo predisposto da questa Universita'.
3. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche
se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
4. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli
studi di Genova - dipartimento gestione risorse umane e
organizzazione, servizio organico reclutamento e mobilita' - e
trattati per le finalita' di gestione della selezione e del rapporto
di lavoro instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 11.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento del concorso
 
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa nonche' nel
codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.
Genova, 24 maggio 2000
Il rettore: Pontremoli

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