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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Concorso pubblico per l'assegnazione di un posto finanziato per la
frequenza di un corso di perfezionamento a carattere residenziale di
durata triennale equiparato al dottorato di ricerca.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.84 del 27/10/2000
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:000E9911
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:30/11/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41 istitutiva della Scuola;
Visto lo statuto della Scuola emanato con decreto direttoriale
n. 4437 del 2 febbraio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento didattico della Scuola emanato con decreto
direttoriale n. 5243 del 3 dicembre 1997;
Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1998, recante
modifiche ed integrazioni della disciplina del dottorato di ricerca;
Vista la delibera n. 159 del 23 settembre 1998 con la quale il
senato accademico ha deciso di recepire le disposizioni del decreto
ministeriale del 10 settembre 1998;
Vista la proposta avanzata dalla societa' I3 Icube S.r.l. con
nota del 26 giugno 2000 con quale si richiede l'attivazione presso la
Scuola superiore "S. Anna" di un corso triennale di perfezionamento
in ingegneria informatica a decorrere dall'anno accademico 2000-2001;
Vista la delibera del 6 settembre 2000 con la quale il consiglio
della classe di scienze sperimentali ha approvato il finanziamento
della borsa di studio finanziata dalla societa' I3 Icube S.r.l. per
l'area "Sistemi di workflow e di firma digitale per la pubblica
amministrazione e le imprese";
Vista la delibera dell'11 settembre 2000 con la quale il senato
accademico ha deliberato di bandire, a decorrere dall'anno accademico
2000-2001, un posto di perfezionamento in ingegneria informatica
finanziato dalla societa' I3 Icube S.r.l. approvandone il relativo
bando di concorso;
Vista la delibera del 15 settembre 2000 con la quale il consiglio
direttivo ha definitivamente approvato il bando di concorso di cui
sopra;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
"S. Anna" di Pisa, di seguito denominata "Scuola", bandisce, per
l'anno accademico 2000-2001, un concorso pubblico per l'assegnazione
di un posto finanziato dalla societa' I3 Icube S.r.l. per la
frequenza di un corso di perfezionamento a carattere residenziale di
durata triennale, equiparato al dottorato di ricerca ai sensi della
legge 14 febbraio 1987, n. 41.
Il concorso e' riservato a cittadini italiani e di Paesi
appartenenti all'Unione europea ed e' bandito per un posto per il
settore di ingegneria, per l'area di sistemi informativi per la
pubblica amministrazione e le imprese (K05A): sistemi di workflow e
di firma digitale.

                               Art. 2.
 
Requisiti per la partecipazione al concorso
 
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito, in
una universita' o istituto universitario italiano o straniero di pari
grado, la laurea o titolo equipollente in corsi afferenti ai settori
disciplinari attivati alla Scuola.
L'ammissione di laureati in corsi di laurea afferenti ad altri
settori disciplinari e' consentita eccezionalmente con decreto
motivato del direttore, previo giudizio del consiglio di classe
competente sulla congruita' del profilo formativo del candidato con
l'area disciplinare per la quale ha presentato domanda.
Possono partecipare al concorso anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre il 15 dicembre
2000. In tal caso l'ammissione verra' disposta con riserva ed il
candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo
certificato di laurea entro il 7 gennaio 2001.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in una
lingua a scelta tra italiano, francese o inglese e in carta libera,
ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, completa di
tutti i suoi allegati di cui al successivo art. 4, deve pervenire
perentoriamente alla Scuola entro le ore 12 del giorno 30 novembre
2000. Gli interessati potranno avvalersi dello schema di domanda di
cui all'allegato A.
Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda,
qualunque ne sia la causa, ne comporta la inammissibilita'. Nella
domanda e' fatto obbligo ai candidati di dichiarare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e
nazionalita';
2) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso;
3) il possesso del titolo accademico di cui al precedente
art. 2 con l'indicazione del corso di laurea, dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria dove e' stato conseguito (per il
titolo conseguito all'estero deve essere dichiarata l'equipollenza al
titolo conferito da universita' o istituti di istruzione
universitaria della Repubblica italiana e la legge che ha disposto
tale equipollenza);
4) l'anno accademico di immatricolazione;
5) gli esami superati nel corso di laurea con la votazione
riportata in ciascuno di essi nonche' la votazione riportata
nell'esame di laurea e la data di conseguimento della stessa;
6) il settore per il quale intendono concorrere, nonche' l'area
in cui intendono perfezionarsi;
7) la lingua straniera prescelta per il colloquio;
8) il domicilio od il recapito presso il quale desiderano siano
trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far
conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.
I candidati di cui all'art. 2, comma 3, dovranno indicare nella
domanda la data in cui conseguiranno il diploma di laurea.
L'omissione anche di una sola delle suddette dichiarazioni
determina l'esclusione del candidato dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata o
tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione della Scuola.

                               Art. 4.
 
Allegati alla domanda di partecipazione
 
Alla domanda i concorrenti devono allegare:
a) due copie del proprio curriculum vitae ed studiorum;
b) due copie della tesi di laurea e due copie di ogni altro
titolo che ritengano opportuno (sono ammessi lavori dattiloscritti);
c) due copie di un dettagliato programma di ricerca. Il
programma di ricerca deve avere uno sviluppo triennale e comprendere
in dettaglio:
titolo della ricerca;
presupposti scientifici e relativi dati bibliografici;
scopo e aspettative della ricerca;
ove occorra, metodologie sperimentali e di analisi dei dati;
d) almeno due lettere di docenti che abbiano seguito il
processo formativo del candidato durante gli studi universitari.
I candidati di cui all'art. 2, comma 3, dovranno allegare alla
domanda l'indicazione dell'argomento della tesi di laurea,
impegnandosi a depositare presso la Scuola le due copie della tesi di
laurea entro il 15 dicembre 2000.
La mancata presentazione dei titoli precedentemente esposti entro
il termine 30 novembre 2000 di cui al precedente art. 3, e' causa di
non ammissione al concorso.

                               Art. 5.
 
Prove di esame
 
La selezione avverra' mediante valutazione dei titoli prodotti e
colloquio.
La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore,
valutera' i titoli scientifici presentati e il programma di ricerca
del candidato, anche in relazione alle aree di ricerca messe a
concorso, formulando un giudizio sintetico ed assegnando una
votazione in settantesimi. Saranno ammessi al colloquio i candidati
che nella valutazione di cui sopra avranno conseguito un punteggio
non inferiore a 49/70.
La Scuola comunichera' tempestivamente ai candidati ammessi al
colloquio il giorno e l'ora dello stesso.
Il colloquio avra' ad oggetto una discussione sui titoli
presentati e sulle tematiche di ricerca proposte, oltre che una prova
di lingua straniera a scelta tra francese, inglese, tedesco e
spagnolo. Saranno esclusi dalle graduatorie di merito i candidati che
nel colloquio avranno ottenuto una votazione inferiore a 21/30.
Per i candidati collocati a pari merito nelle graduatorie
predette, saranno richiesti dalla Scuola i documenti atti a
dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza
nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La pubblicazione delle graduatorie sara' effettuata mediante
affissione all'albo della Scuola.
L'esito del concorso verra' comunicato ai soli vincitori.
Il giudizio della commissione e' inappellabile.

                               Art. 6.
 
Presa di servizio del vincitore del concorso
 
Il vincitore del concorso e' tenuto a prendere posto entro il
15 gennaio 2001. In caso contrario sara' considerato decaduto.
Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti
al vincitore che dimostri di dover soddisfare obblighi militari o di
trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge
30 dicembre 1971, n. 1204).
Chi si trova in servizio militare e' tenuto ad esibire un
certificato dell'autorita' militare, nel quale deve essere anche
indicata la data presumibile in cui avra' termine il servizio.
Chi si trova nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e' tenuto ad esibire apposito certificato medico, nel
quale devono essere indicati i periodi presumibili di astensione
previsti dalla legge medesima.
Nei due casi suddetti l'attivita' di ricerca iniziera' entro il
decimo giorno dal congedo militare o dal termine del periodo di
puerperio.
In caso di decadenza o rinuncia del vincitore la Scuola si
riserva di assegnare il posto che viene a liberarsi al candidato
idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 7.
 
Documenti da presentare da parte del vincitore
 
Il vincitore del concorso dovra' consegnare alla Scuola entro 30
giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso predetto, i
seguenti documenti:
in carta libera:
a) un'autodichiarazione ai sensi della legge n. 15/1968 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, da cui risulti:
la data di immatricolazione all'Universita', i voti riportati nei
singoli esami, nell'esame di laurea e la data di conseguimento della
stessa;
b) un'autodichiarazione ai sensi della legge n. 15/1968 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, da cui risulti
il possesso del diploma originale di studi secondari ovvero, per gli
stranieri, diploma che ha consentito la loro ammissione
all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle
Universita' italiane;
c) tre fotografie, formato tessera, con sul retro il proprio
cognome e nome in stampatello;
d) fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita' e del codice fiscale.

                               Art. 8.
 
Status di allievo perfezionando
 
Gli allievi dei corsi di perfezionamento si impegnano a seguire
il percorso formativo finalizzato all'esercizio di attivita' di
ricerca di alta qualificazione proposto dalla Scuola e non possono
accettare impegni che la direzione ritenga incompatibili con i doveri
prescritti dallo statuto e dal regolamento didattico.
Essi si impegnano altresi' ad osservare le norme contenute nello
statuto e nei regolamenti della Scuola.
Agli allievi dei corsi di perfezionamento la Scuola assicura il
vitto gratuito e l'uso della biblioteca e dei laboratori, secondo le
modalita' disposte dal proprio regolamento.
Agli stessi e' corrisposto altresi' un assegno mensile a titolo
di contributo didattico, nonche' un contributo mensile a titolo di
alloggio esterno per un totale di L. 20.800.000 (euro 10.742,3)
all'anno.
I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti ai fini
fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate
dalle Universita' e dalle regioni.

                               Art. 9.
 
Ritiro dei titoli
 
Tutti i candidati del concorso di cui al presente bando dovranno
provvedere a loro spese, entro due mesi dalla data di affissione
all'albo della Scuola della relativa graduatoria di merito, al
recupero dei titoli inviati alla Scuola. Trascorso il suddetto
periodo l'amministrazione non sara' in alcun modo responsabile dei
predetti titoli.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Scuola ed utilizzati esclusivamente per le finalita' di
gestione del concorso. Essi verranno resi anonimi per essere
eventualmente utilizzati a fini di elaborazioni statistiche.
Pisa, 10 ottobre 2000
Il direttore: Varaldo

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