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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso interno, per titoli ed esami, consistente in una prova
scritta ed in un colloquio, per complessivi centocinquantacinque
posti (centotrenta uomini e venticinque donne) per la nomina alla
qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.42 del 30/5/2000
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:000E4864
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:155
Scadenza:29/6/2000
Tags:IN EVIDENZA

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                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 16 ottobre 1993, n. 321;
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'art. 30-bis del citato decreto legislativo n. 443/1992,
che prevede al comma 1, lettera b), che l'accesso alla qualifica di
ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue,
nel limite del 50% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun
anno, mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato al
personale che alla stessa data riveste la qualifica di ispettore capo
e sia in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
Visto il regolamento n. 52 del 1o febbraio 2000, "recante norme
per l'espletamento del concorso interno, per titoli ed esami, per la
nomina alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia
penitenziaria";
Visto l'art. 20, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, in virtu' del quale non e' piu' previsto il ricorso
alla disciplina autorizzatoria per consentire l'avvio delle procedure
concorsuali interne, riservate al personale gia' in servizio con
diversa qualifica o livello;
Tenuto conto che trovasi all'esame delle commissioni parlamentari
il testo del decreto legislativo per l'attuazione dell'art. 12 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale, rideterminando, tra l'altro,
gli organici del ruolo degli ispettori superiori del Corpo di polizia
penitenziaria, comporta una riduzione del numero dei posti da coprire
mediante il ricorso alle procedure concorsuali;
Considerato che alla data del 31 dicembre 1999 risultano vacanze
nel ruolo degli ispettori superiori per complessivi quattrocentodieci
posti da coprire, ai sensi dell'art. 30-bis del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, per la meta', mediante scrutinio per merito
comparativo, e, per il restante 50%, mediante il ricorso a procedure
concorsuali interne;
Rilevato che occorre ricalcolare la suddetta vacanza in
considerazione della riduzione dell'organico complessivo degli
ispettori superiori pari a cento unita' (novanta uomini e dieci
donne) prevista dal citato schema di decreto legislativo;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover determinare il numero dei
posti da mettere a concorso a complessivi centocinquantacinque posti
(centotrenta uomini e venticinque donne);
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. E' indetto il concorso interno, per titoli ed esami,
consistente in una prova scritta ed in un colloquio, per complessivi
centocinquantacinque posti (centotrenta uomini e venticinque donne)
per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di
polizia penitenziaria.

                               Art. 2.
1. Al concorso di cui sopra e' ammesso il personale del Corpo di
polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:
a) qualifica di ispettore capo;
b) diploma di maturita' di scuola media superiore.
2. I suddetti requisiti, ai sensi dell'art. 30-bis del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, debbono essere posseduti al 31
dicembre 1999.
3. E' escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il
personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel
triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a
"buono".

                               Art. 3.
1. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
dal bando e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del
direttore generale dell'amministrazione penitenziaria.

                               Art. 4.
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta
libera secondo il modello allegato, che fa parte integrante del
presente bando, e dirette al Dipartimento della amministrazione
penitenziaria - Ufficio centrale del personale - Div. III - Sez. F,
devono essere presentate alla direzione dell'istituto di
appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo alla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale "Concorsi ed esami".

                               Art. 5.
1. La data, l'ora, nonche' la sede in cui i candidati dovranno
presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso saranno
comunicati, in tempi utili, dall'amministrazione.
2. Non saranno ammessi a sostenere la prova di cui al precedente
comma coloro i quali si presenteranno in giorno ed ora diversi da
quelli stabiliti.

                               Art. 6.
1. Per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano, per
quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91,
93 e 94 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove
d'esame e' composta da un presidente, scelto tra i funzionari
dell'amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale e da
altri quattro membri, scelti tra i funzionari dell'amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore alla nona.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore
all'ottava, in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.
5. La commissione e' nominata con decreto del direttore generale
dell'amministrazione penitenziaria.

                               Art. 7.
1. I candidati ammessi al concorso devono sostenere una prova
scritta ed un colloquio.
2. La prova scritta, concernente la trattazione di un elaborato
vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale
penale, con particolare riferimento alle norme concernenti
l'attivita' di polizia giudiziaria, e di diritto penitenziario, si
intende superata solo se il candidato riporta una votazione non
inferiore a ventuno trentesimi.

                               Art. 8.
1. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della
prova scritta, anche su elementi di diritto costituzionale, elementi
di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile, nelle parti
concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni
e la tutela dei diritti. Al candidato ammesso al colloquio e' data
comunicazione, almeno venti giorni prima, del giorno, dell'ora e del
luogo in cui dovra' sostenere la prova d'esame.
2. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato
una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

                               Art. 9.
1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed
il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono
stabiliti come segue:
a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 15;
b) qualita' delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti
informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza
professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche
in relazione alla sede di servizio: fino a punti 6;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico
provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante
aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza
professionale: fino a punti 3;
d) diploma di laurea: punti da 2 a 5;
e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento
professionale del candidato, con particolare riferimento al profitto
tratto dai corsi professionali: fino a punti 3;
f) speciali riconoscimenti: fino a punti 2;
g) anzianita' nella qualifica di ispettore capo: punti 2 per
ciascun anno. Si valuta come anno intero la frazione residua
superiore a sei mesi.
2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione
esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima
per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi
punteggi. Predetermina, altresi', i punteggi da attribuire ai giudizi
complessivi presi in considerazione.
3. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli
sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti,
calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi'
ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al
cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla
commissione.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta
e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.

                              Art. 10.
1. La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti
riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli
ammessi a valutazione.
2. Sulla base del punteggio finale la commissione forma la
graduatoria di merito.
3. Riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, con
provvedimento ministeriale e' approvata la graduatoria dei vincitori.

                              Art. 11.
1. La nomina alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di
polizia penitenziaria decorre, in applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 30-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre
1992, dal 1o gennaio 2000.
2. Ottenuta la nomina, gli ispettori superiori raggiungono la
sede di servizio a ciascuno di essi assegnata.
Il presente decreto sara' sottoposto al visto del competente
organo di controllo.
Roma, 18 aprile 2000
p. Il direttore generale: Mancuso

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