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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Bando di esame di abilitazione all'esercizio
della professione forense - sessione 2026
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| Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.70 del 11/9/2026 |
| Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
| Località: | Nazionale |
| Codice atto: | 26E05072 |
| Sezione: | Amministrazioni centrali |
| Tipologia: | Concorso |
| Numero di posti: | - |
| Scadenza: | 11/11/2026 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti:
il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo
all'ordinamento delle professioni di avvocato;
il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme
integrative e di attuazione del predetto;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da
corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi,
come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 dicembre 1990, art. 2, lettera b);
la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla
disciplina degli esami di procuratore legale;
la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla
disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato;
il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.
101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per
l'ammissione dell'esame di procuratore legale;
la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione
dell'albo dei procuratori legali e recante norme in materia di
esercizio della professione forense;
il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione
forense;
il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica
della durata del tirocinio per l'accesso alle professioni
regolamentate;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, nonche' l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in
materia di documentazione amministrativa;
il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
per la composizione della commissione per l'esame di avvocato;
la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense;
il decreto interministeriale Ministero della giustizia -
Ministero dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2026, recante la
determinazione delle modalita' di versamento dei contributi per la
partecipazione all'esame di avvocato;
l'art. 1 del decreto 12 giugno 2026, n. 100, recante
disposizioni in materia di esame di Stato per l'accesso alla
professione di avvocato, convertito nella legge 7 agosto 2026, n.
145, nonche' l'art. 7 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144,
recante disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica
amministrazione e degli enti territoriali, nonche' in materia di
protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge 8 ottobre 2010,
n. 170 e l'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e
la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179, il decreto legislativo 13
dicembre 2017, n. 217 e il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
Ritenuta la necessita' di indire, per l'anno 2026, la sessione
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano
della Corte di appello di Trento;
Considerata, inoltre, la necessita' di fornire le indicazioni
relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio
per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute
di esame, nonche' alle modalita' di comunicazione delle materie
scelte dal candidato per le prove scritte e la prova orale;
Rilevato che con il decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026, art.
1, convertito nella legge 7 agosto 2026, n. 145, viene altresi'
demandata al decreto del Ministro della giustizia che indice la
sessione d'esame per il 2026 la disciplina delle modalita' di
utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di
scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di usufruire di un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da
parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA);
Decreta:
Art. 1
Indizione dell'esame
1. E' indetta per l'anno 2026 la sessione dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi
di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza,
Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e
presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di
Trento.
Art. 2
Oggetto dell'esame
1. L'esame di Stato si articola due prove scritte e in una prova
orale.
2. Le prove scritte si svolgono in presenza con il solo ausilio
dei codici annotati con la giurisprudenza sui temi formulati dal
Ministero della giustizia e hanno ad oggetto:
la redazione di un parere motivato su una questione proposta in
una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale e il diritto amministrativo;
la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico
proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato,
il diritto penale e il diritto amministrativo.
3. Il candidato sceglie la materia predisponendo uno dei pareri
ed uno degli atti giudiziari dettati dal presidente della commissione
d'esame.
4. Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate sette
ore dal momento della dettatura del tema.
5. La prova orale e' pubblica, si svolge a non meno di trenta
giorni di distanza dal deposito dell'elenco degli ammessi presso
ciascuna Corte di appello e consiste in un colloquio avente ad
oggetto:
a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta
preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale e il diritto amministrativo;
b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto
processuale, civile o penale, a scelta del candidato; il secondo in
materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a
scelta del candidato; e il terzo in materia di diritto
costituzionale, commerciale, del lavoro, ecclesiastico,
internazionale privato e processuale, dell'Unione europea o
tributario, a scelta del candidato;
c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e
previdenza forense.
6. Trovano applicazione, in quanto compatibili e non
espressamente derogate, le norme previgenti dettate dal regio decreto
22 gennaio 1934, n. 37, per lo svolgimento delle prove scritte, da
riferirsi alle due prove, e della prova orale.
Art. 3
Domanda di partecipazione all'esame
1. La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per
via telematica, con le modalita' indicate ai successivi commi dal 1°
ottobre 2026 all'11 novembre 2026.
2. Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto al pagamento
di complessivi euro 90,91 (novanta/91), utilizzando la procedura di
iscrizione all'esame, ove nell'apposita sezione saranno presenti due
istanze di pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma
PagoPA. La prima istanza di pagamento e' composta dalla tassa di euro
12,91 (dodici/91) e dal contributo forfettario spese di euro 62,00
(sessantadue,00), per un totale di euro 74,91, la seconda istanza
riguarda il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici).
Il mancato pagamento entro la data di scadenza della domanda di
partecipazione comporta l'esclusione dalla procedura.
3. Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero
della giustizia «www.giustizia.it» alla voce «Strumenti/Concorsi,
esami, assunzioni» ed effettuare la relativa registrazione,
utilizzando unicamente l'autenticazione SPID di secondo livello, la
Carta di identita' elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi
(CNS).
4. Il candidato dovra' inserire nella sezione anagrafica le
informazioni che lo riguardano, indicando altresi' la casella di
posta elettronica personale dove ricevera' le comunicazioni. Il
candidato e' tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati che lo
riguardano nel caso si verifichino variazioni rispetto a quelli
comunicati, procedendo all'aggiornamento della propria identita'
digitale (SPID, CIE o CNS) e, successivamente, accedendo alla
procedura per la modifica dei dati anagrafici e la verifica dei nuovi
dati.
5. La domanda di partecipazione deve essere inviata utilizzando
l'apposita procedura informatica, resa disponibile dal 1° ottobre
2026 per la ricezione delle domande; il candidato a seguito di
accesso con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, verra' guidato
dalla procedura informatica all'accettazione dei dati per la privacy
e il trattamento dati e per la compilazione della domanda e, dopo
aver registrato in modo permanente i dati, procedera' prima al
pagamento delle posizioni debitorie (PagoPA) e, successivamente,
all'invio della domanda. Al termine della procedura di invio verra'
visualizzata una pagina di risposta che contiene il collegamento al
file, in formato pdf, «domanda di partecipazione». Per la corretta
compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera
di inserimento delle informazioni richieste dal modulo. In
particolare, nel form e' necessario selezionare la Corte di appello
cui e' diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell'art. 45
della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il candidato deve altresi'
indicare il Consiglio dell'ordine degli avvocati, tra quelli
ricompresi nel distretto della Corte di appello cui e' diretta la
domanda, che ha certificato, ovvero certifichera', il compimento
della pratica forense.
6. Con la presentazione della domanda il candidato esprime
l'opzione per le materie di esame prescelte per la prova orale, di
cui all'art. 2, comma 5 lettera a) e b), del presente bando.
7. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda di ammissione
all'esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano
completato la prescritta pratica professionale entro il giorno 10
novembre 2026.
8. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda,
non abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda
completarla entro il giorno 10 novembre 2026, deve dichiararlo
nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda.
9. Il candidato dovra' procedere alla corretta compilazione di
tutti i dati richiesti, quindi procedere al pagamento delle relative
pendenze e inviare la domanda di partecipazione tramite il processo
guidato dell'applicazione. All'indirizzo di casella posta elettronica
indicato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente bando ricevera'
la notifica di presa in carico della domanda. Nella propria area
riservata il candidato potra' visionare le domande inviate, lo stato
dei pagamenti dovuti e la relativa ricevuta, le convocazioni alle
prove, gli esiti delle prove e la certificazione di presenza. Per
ogni domanda inviata sara' presente il relativo pdf della domanda e
il codice a barre identificativo. In assenza del codice
identificativo la domanda verra' considerata non inviata. Il
candidato e' tenuto al salvataggio, stampa e conservazione del pdf
della domanda e del codice identificativo, quest'ultimo da presentare
nelle fasi successive la presentazione della domanda.
10. Per tutte le finalita' dell'esame (esemplificativamente:
condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie
sulle quali sostenere le prove orali) e' valida l'ultima domanda
spedita per via telematica. Nel caso in cui il candidato, prima della
scadenza del bando, modifichi la propria domanda non e' tenuto al
pagamento di una ulteriore imposta di bollo.
11. La procedura di invio della domanda deve essere completata
entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata
quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice
identificativo e il codice a barre, che e' messa a disposizione del
candidato nella propria area riservata. In assenza di ricevuta la
domanda si considera come non inviata.
12. In caso di piu' invii telematici, l'Ufficio prendera' in
considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei
termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'invio della
domanda.
13. Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della
procedura di esame sono reperibili accedendo all'area riservata.
L'accesso ha valore di comunicazione. Le Corti di appello non
risponderanno a quesiti dei candidati relativi a informazioni
presenti nell'area riservata.
Art. 4
Data di inizio delle prove
1. Le prove scritte per l'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato per la sessione 2026 si svolgeranno
presso le sedi indicate nell'art. 1 dalle ore nove antimeridiane dei
giorni 15 e 16 dicembre 2026.
Art. 5
Modalita' di sorteggio e abbinamento
delle sedi per le correzioni della prova scritta
1. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia,
entro il termine di dieci giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, procede ad abbinare mediante
sorteggio le Corti di appello, assegnando ogni Corte che dovra'
correggere gli elaborati dei candidati a quelle della sede della
prova di esame di cui all'art. 45, comma 3, della legge 31 dicembre
2012, n. 247. Entro lo stesso termine la medesima commissione
comunica l'esito dell'abbinamento alle Corti d'appello.
2. Il sorteggio e il conseguente abbinamento tra le sedi
avvengono all'interno delle seguenti fasce, contenenti sedi con un
numero tendenzialmente omogeneo di candidati:
fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano);
fascia B (Corti di appello di Bologna, Venezia);
fascia C (Corti di appello di Catanzaro, Firenze, Palermo e
Torino);
fascia D (Corti di appello di Bari, Brescia, Catania, Genova,
Lecce e Salerno);
fascia E (Corti di appello di Ancona, Cagliari, L'Aquila,
Messina, Reggio Calabria e Trieste);
fascia F (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso,
Perugia, Potenza e Trento).
Art. 6
Svolgimento dell'esame
nella Provincia autonoma di Bolzano
1. I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare
la lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la
sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.
Art. 7
Svolgimento della prova orale
1. Terminate le operazioni di correzione degli elaborati, gli
stessi vengono trasmessi unitamente ai relativi verbali alla Corte di
appello cui appartengono i candidati, la quale procede
all'abbinamento delle buste anonime con i relativi candidati al fine
di redigere l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova
orale. Il Presidente di ciascuna Corte di appello che esaminera' i
candidati procede al sorteggio delle sottocommissioni dinnanzi alle
quali ogni candidato dovra' sostenere la prova orale, estraendo a
sorte la lettera dell'alfabeto che determinera' l'ordine di
svolgimento della prova, mediante l'applicativo gestionale fornito
dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia.
2. Completate le operazioni di sorteggio, le sottocommissioni
procedono con la predisposizione dei calendari di esame.
3. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei
calendari verra' inserito nell'area personale di ogni candidato, di
cui all'art. 3, il dato relativo al luogo, alla data e all'ora di
svolgimento della prova di esame, almeno trenta giorni prima della
data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come
comunicazione nei confronti del candidato.
Art. 8
Pubblicita' delle sedute di esame
e svolgimento della prova orale
1. La prova orale e' sostenuta in presenza dinnanzi alla
sottocommissione insediata presso la sede di cui all'art. 45, comma
3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. La pubblicita' delle sedute di esame e' garantita mediante
l'accesso e la permanenza, nei locali all'uopo adibiti, dei candidati
e di altri soggetti, nel rispetto delle prescrizioni e delle
modalita' di accesso e permanenza ai locali disciplinati dalle
disposizioni impartite dal Capo dell'Ufficio giudiziario ove si
svolge la prova e dal presidente della commissione.
3. L'accesso del pubblico nell'aula e' consentito, in ogni caso,
esclusivamente dall'inizio della discussione dell'esame orale.
4. Il candidato deve presentarsi presso la sede di svolgimento
dell'esame orale quindici minuti prima dell'orario di convocazione e
puo' portare con se' una penna di propria dotazione.
5. Al termine della discussione, la commissione si ritira in
camera di consiglio e, all'esito della deliberazione, comunica al
candidato il risultato della prova.
6. L'effettiva durata complessiva della prova orale deve essere
determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza
ed equita'.
Art. 9
Criteri di valutazione
La valutazione delle prove deve fondarsi sui seguenti criteri:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di
specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli
istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili
di interdisciplinarieta';
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione
e argomentazione.
Art. 10
Valutazione dei candidati
1. Per la valutazione delle prove scritte ogni componente della
sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla prova
orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non
inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta.
2. Per la valutazione della prova orale ogni componente della
sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per
ciascuna delle prove di cui all'art. 2, comma 5, lettere a) e c) e di
dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti alla lettera
b).
Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale
un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non
inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove di cui all'art. 2,
comma 5, lettere a) e c) e per ciascuno dei quesiti previsti
dall'art. 2, comma 5, lettera b), del presente bando.
Art. 11
Candidati con disabilita' e candidati con disturbi specifici di
apprendimento - DSA
1. I candidati con disabilita' devono indicare nella domanda
l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per i
predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA),
come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono
produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra
Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante
«Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi
specifici di apprendimento (DSA)» e possono richiedere, anche
cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o i tempi aggiuntivi
indicati nei commi seguenti, sempre che rispondano a proprie
necessita', opportunamente documentate.
3. Per la prova scritta il candidato con DSA puo' chiedere:
a) tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova;
b) l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e
nella scrittura, di un incaricato della commissione.
4. Per la prova orale il candidato con DSA puo' chiedere:
a) l'applicazione fino al 30% di tempo aggiuntivo per l'esame
preliminare del caso pratico di cui all'art. 2, comma 5, lettera a),
del presente bando;
b) l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e
nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in
particolare, e' demandata, nel corso dell'esame preliminare del caso
pratico, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a
disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonche' degli
appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della
successiva discussione orale;
c) la possibilita' di ricorrere all'uso di un computer dotato
di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a
disposizione dalla competente Corte d'appello, per la redazione degli
appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del caso
pratico, in preparazione della successiva discussione orale.
d) la possibilita' di poter consultare una copia di stampa di
tutti quesiti oggetto della prova orale dettati dalla commissione.
5. Il candidato con DSA puo', inoltre, chiedere di sostenere la
prova orale nell'ultimo giorno previsto dal calendario per
l'effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati.
6. L'adozione delle misure di cui al terzo, al quarto e quinto
comma e' stabilita dalla commissione d'esame, sulla scorta della
documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove, dandone comunicazione motivata al candidato
a mezzo e-mail entro i successivi tre giorni.
7. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande sono rivolte
direttamente alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto
compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 12
Commissione e sottocommissioni esaminatrici
1. Con successivi decreti ministeriali saranno nominate la
commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. 1,
commi 6 e 7, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100.
2 E' sempre consentita la partecipazione degli ispettori nominati
con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 1, comma
11, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100.
Art. 13
Pubblicazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2026
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