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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo. Sessioni anno 2008

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.22 del 18/3/2008
Ente:MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:08E02247
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/8/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269;
Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
Visto il regolamento concernente gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo
approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445;
Ordina:
Art. 1.
Sono indette per l'anno 2008 la prima e la seconda sessione degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per ciascuna sessione dai rettori delle singole universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

                               Art. 2.
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella
annessa alla presente ordinanza.

                               Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 14 marzo 2008 e alla
seconda sessione non oltre il 29 agosto 2008 presso la segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del 29 agosto 2008 facendo riferimento alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento
previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ovvero diploma di
laurea specialistica afferente alla classe 46/S in originale o in
copia autentica o in copia notarile;
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del
titolo originale rilasciato dalla competente universita'.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a), i richiedenti
possono presentare, sotto la propria responsabilita', una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati. Sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.

                               Art. 4.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli atenei per il conseguimento
del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini
prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per
tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una
dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
partecipazione agli esami di laurea.

                               Art. 5.
L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di medico chirurgo consiste in un tirocinio pratico e una prova
scritta.

                               Art. 6.
Il tirocinio e' una prova pratica a carattere continuativo della
durata di tre mesi svolto presso le strutture di cui al comma 1,
dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 445/2001 e si svolge secondo
le modalita' previste dai successivi commi del predetto art. 2.
La data di inizio del predetto tirocinio e' fissata al 2 aprile
2008 per la prima sessione e al 6 ottobre 2008 per la seconda
sessione.

                               Art. 7.
La prova scritta si svolge il giorno 17 luglio 2008 per la prima
sessione e il 14 gennaio 2009 per la seconda sessione presso le
universita' di cui al prospetto allegato secondo le modalita'
previste dall'art. 3 e 4 del decreto n. 445/2001.
Le due parti della prova scritta si svolgeranno in un'unica
giornata. Ciascuna delle due parti consiste nella soluzione di 90
quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio di cui ai comma 4,
dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 445/2001. Il predetto
archivio contenente almeno cinquemila quesiti sara' reso pubblico
mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'istruzione,
universita' e ricerca (www.miur.it) almeno sessanta giorni prima
della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio verranno
estratti, con procedura automatizzata che garantisce la totale
segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della
prova stessa.
Il M.I.U.R. si avvale del Cineca per la stampa e la riproduzione
dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il
materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla
stima dei partecipanti comunicata dagli atenei.
A tal fine le universita' dovranno comunicare al Ministero e al
Cineca entro il 26 maggio 2008 per la prima sessione ed entro il
5 dicembre 2008 per la seconda sessione, il numero delle domande di
ammissione agli esami pervenute.
Per ogni candidato saranno predisposti due plichi, ciascuno
relativo ad una delle due parti della prova di esame.
I responsabili del procedimento per ciascuna sede, o loro
delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il Cineca il
giorno 14 luglio 2008 per la prima sessione e il giorno 12 gennaio
2009 per la seconda sessione. A decorrere dall'avvenuta consegna
ciascuna universita' appronta idonee misure cautelari per la custodia
e la sicurezza dell'integrita' delle scatole stesse e dei plichi in
esse contenuti, che devono risultare integri all'atto della consegna
ad ogni candidato.
Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta
un codice a barre di identificazione e che il candidato deve
obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica parte
delle prove di esame e due moduli di risposte, ciascuno dei quali
presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo
anagrafica; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella
quale lo studente al termine della prova inserisce solo il modulo di
risposta ritenuto valido.
I bandi predisposti dagli atenei devono indicare che il candidato
deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di
penna nera; che ha la possibilita' di correggere una (e una sola)
risposta eventualmente gia' data ad un quesito, avendo cura di
annerire completamente la casella precedentemente tracciata e
scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in
una sola delle cinque caselle perche' sia chiaramente manifestata la
volonta' dei candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna
risposta; che al momento della consegna deve aver cura di inserire.
non piegato, nel la busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto
valido, destinato al Cineca per la determinazione del punteggio
conseguito. I bandi devono indicare anche che l'inserimento nella
busta del modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento
della prova.
A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura,
in presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve
risultare firmata ne' dal candidato, ne' dal presidente della
commissione a pena della nullita' della prova e di trattenere sia il
secondo modulo non utilizzato o annullato dal candidato con una
barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il foglio anagrafica.
Al termine delle prove di esame i presidenti delle commissioni
redigono un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi
sigillati loro consegnati; il numero dei candidati che hanno
effettivamente partecipato alle prove; il numero dei plichi non
utilizzati, che devono essere restituiti al M.I.U.R. ancora sigillati
e accompagnati dai predetti verbali.
Ogni universita' provvede, a cura del responsabile
amministrativo, all'immediata consegna al Cineca esclusivamente delle
buste contenenti le prove valide. Il Cineca assicura la
determinazione dei relativi punteggi conseguiti e la comunicazione
degli stessi ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai
fini della valutazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale
n. 445/2001 da parte della Commissione di cui all'art. 3 dello stesso
decreto.
Roma-Bergamo, 6 marzo 2008
Il Ministro: Mussi

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