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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per titoli, a ventitre posti per l'accesso al
gruppo sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria
femminile.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 17/1/2003
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:03E00274
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:23
Scadenza:17/2/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'amministrazione penitenziaria
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82;
Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 2000, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto l'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132, concernente il "Regolamento recante modalita' per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia
penitenziaria";
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l'accesso ai
gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per
un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale
dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle
Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
4 dicembre 2002, concernente "Approvazione dei piani annuali 2002 ed
autorizzazione alle assunzioni concernenti le Forze armate, i Corpi
di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448";
Vista l'attuale dotazione organica femminile dei gruppi sportivi
del Corpo di polizia penitenziaria che, alla data del presente bando,
e' pari a numero undici unita';
Ritenuta la necessita' di dover bandire un concorso pubblico, per
titoli, per l'accesso di numero ventitre atlete nel gruppo sportivo
Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti disponibili per l'assunzione
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a ventitre posti
per l'accesso al gruppo sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia
penitenziaria femminile.
2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di Polizia
penitenziaria.

                               Art. 2.
 
Requisiti per la partecipazione
 
1. I partecipanti al presente devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni ventotto;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge 1
febbraio 1989, n. 53;
f) essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative
nazionali in una delle discipline previste nello statuto del
C.O.N.I.;
g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio nel
Corpo di polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni
vigenti di seguito indicate:
 
A) Requisiti psico-fisici:
 
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm 161, individuata ai sensi
dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza
peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione
del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia
atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di
meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti i dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti
con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti
denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo'
essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
 
B) Requisiti attitudinali:
 
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di
responsabilita';
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una
intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di
esecuzione e delle qualita' attentive;
4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza,
dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di
lavoro.
2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei
requisiti previsti nonche' i candidati che non si presentino nel
luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento
dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita'
attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o che hanno riportato condanna a pena
detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono,
altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del
capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

                               Art. 4.
 
Compilazione e presentazione della domanda
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta
semplice, devono essere spedite, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al Ministero della giustizia - dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio del capo del
dipartimento - gruppo sportivo Fiamme Azzurre, largo Luigi Daga, 2 -
00164 Roma.
2. Le domande di cui al comma 1, devono essere spedite entro il
termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami".
3. Gli aspiranti, nella domanda devono dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il godimento dei diritti politici e civili nonche' il comune
ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
f) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di
procedimenti penali pendenti a carico. In caso contrario dovra'
indicare le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti
penali pendenti;
g) il possesso del titolo di studio con l'indicazione
dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali in
una delle discipline sportive previste nello statuto del C.O.N.I.
4. Le domande sottoscritte dai candidati, dovranno, altresi',
contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno
essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e
l'impegno di comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata -
le eventuali variazioni dello stesso.
5. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
 
Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi
attribuibili a ciascuna di esse
 
1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi
acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente
bando.
 
A) Categoria I: Speciali riconoscimenti fino a punti 210.
 
Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto:
1) medaglia ai giochi olimpici fino a punti 30;
2) medaglia ai campionati mondiali fino a punti 25;
3) record mondiale punti 25;
4) vincitore di coppa del mondo punti 20;
5) medaglia ai campionati europei fino a punti 15;
6) record europeo punti 15;
7) vincitore di coppa europea punti 12;
8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo fino a
punti 12;
9) campione italiano punti 12;
10) record italiano punti 15;
11) vincitore di coppa Italia punti 10;
12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati
italiani di categoria da punti 6 a punti 10;
13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei
campionati italiani di categoria fino a punti 5.
 
B) Categoria II.
 
Titoli di studio e abilitazione professionale:
1) diploma di laurea punti 2;
a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5;
b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;
2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo
grado punti 1;
3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1.
I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra
loro.
2. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 6
predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi.
Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli,
nominata dal capo del dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, e' composta da un funzionario dell'Amministrazione
penitenziaria con qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente,
dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, dal responsabile
dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra il
personale dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non
inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area C, posizione
economica C2.
Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenete al Corpo
di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima.
Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.

                               Art. 7.
 
Accertamenti psicofisici
 
1. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione composta da un primo dirigente medico che la presiede e
da quattro medici incaricati del servizio sanitario
dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le
modalita' di cui al 2 comma dell'art. 120 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C, posizione economica
C2.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il
candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
4. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e'
autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
del tesoro, bilancio e della programmazione economica, e che non puo'
superare la retribuzione spettante al personale di pari grado
dell'amministrazione statale.
5. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da
due dirigenti medici.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto motivato dal capo del dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria.

                               Art. 8.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad
accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una
personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono
dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze
istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo
alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di
autostima.
2. La commissione esaminatrice che procede agli accertamenti
attitudinali e' composta un presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero
appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C2, in
possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore
all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C, posizione
economica C2.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione di cui al
precedente, comma 2, una serie di domande a risposta sintetica o a
scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un
colloquio.
4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del
ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono
approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Esse sono
aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti
specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
5. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da
due primi dirigenti.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

                               Art. 9.
 
Graduatoria
 
1. Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione,
individuata dall'art. 6, forma la graduatoria di merito, sulla base
del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 5,
conseguito da ciascun candidato.
2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4, e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene
approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e
gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.

                              Art. 10.
 
Pubblicazione graduatoria
 
1. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono
pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

                              Art. 11.
 
Nomina e assegnazione
 
Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, i vincitori del concorso sono nominati agenti del
Corpo di polizia penitenziaria, ed assegnati al gruppo sportivo
Fiamme Azzurre.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
Roma, 18 dicembre 2002
Il capo del dipartimento: Tinebra

 

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