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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sette posti di
dirigente amministrativo di seconda fascia in prova presso il
Ministero dello sviluppo economico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.78 del 7/10/2008
Ente:MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Località:Nazionale
Codice atto:08E09172
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:7
Scadenza:6/11/2008
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENRALE
dei servizi interni
 
Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito nella
legge 14 luglio 2008 n. 121, che confermando il Ministero dello
sviluppo economico ha trasferito allo stesso le funzioni, risorse e
strutture gia' attribuiti al Ministero del commercio internazionale,
nonche' al Ministero delle comunicazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive integrazioni e
modificazioni «Azioni positive per la realizzazione della parita'
uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei
ministri 24 luglio 1999, n. 6 sull'applicazione dell'art. 20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante la disciplina d'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche, che richiede il possesso della
cittadinanza italiana per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
Visto in particolare, per quanto riguarda le preferenze a parita'
di punteggio, l'art. 5 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19
sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le pubbliche Amministrazioni, di rettifica
dell'art. 3 nota 2 della Tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, come ora
modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della funzione pubblica 5
maggio 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL)
secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree
specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 16 marzo 2007 recante la
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche»;
Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 16 marzo 2007 recante la
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente dell'Area I;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, che in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,
disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, concernente il «Regolamento recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei
dirigenti presso le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 recante il «Regolamento per la disciplina per il diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39;
Visto l'art. 3, comma 87, legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha
inserito il comma 5-ter all'art. 35 del citato decreto legislativo n.
165/2001, che eleva a tre anni dalla data di pubblicazione la vigenza
delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recanti disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
Considerato nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico
per il Ministero dello sviluppo economico cosi' come configurato
dalla citata legge n. 121/2008, di dare corso alle autorizzazioni
ricevete dal Ministero dello sviluppo economico sotto l'imperio della
legge n. 233/2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri11 marzo
2008 con il quale fra l'altro e' stata concessa al Ministero dello
sviluppo economico l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici per
reclutamento di diciotto unita' di personale con qualifica di
dirigente di seconda fascia;
Considerata l'opportunita' di utilizzare solo parzialmente
l'autorizzazione concessa in considerazione dei processi di
riorganizzazione in atto e della conseguente rideterminazione della
pianta organica;
Visto l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e
considerati gli adempimenti in corso;
Ritenuto che per l'ex Ministero delle comunicazioni e' tuttora in
corso la chiamata in servizio dei vincitori e degli idonei del
concorso bandito dallo stesso ministero con il decreto direttoriale
11 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 92 del 22 novembre 2005;
Ritenuto che tale concorso era finalizzato all'accertamento
specifico dell'attitudine allo svolgimento dell'attivita' di
dirigente di seconda fascia presso il soppresso Ministero delle
comunicazioni e che pertanto detto personale non potrebbe trovare
utile collocazione presso gli altri settori del Ministero
destinatario dell'autorizzazione sopra citata;
Ritenuto pertanto di dover bandire un concorso a sette posti di
dirigente amministrativo finalizzato all'accertamento dell'attitudine
allo svolgimento delle attivita' di dirigente di seconda fascia
concernenti le aree della politica industriale e competitivita',
energia, regolazione della concorrenza e del mercato;
Considerato che all'applicazione della riserva del 30% dei posti a
favore dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico
appartenenti da almeno 15 anni a qualifica apicale della carriera
direttiva dello stesso Ministero comunque denominata, di cui al
combinato disposto dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 22, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, si e' provveduto
in sede di emanazione del decreto direttoriale 8 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 96 del 4
dicembre 2007, e che pertanto non deve piu' farsi luogo a tale
specifica riserva;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; per laurea
specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22
dicembre 2004, n. 270, il titolo accademico, di durata normale di due
anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; per diploma
di specializzazione (DS) il titolo accademico di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito presso le
scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; per dottorato di ricerca (DR) il
titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale n. 270/2004, conseguito ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
marzo 1995, e successive modificazioni, concernente la determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi
di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto gli articoli 127 e 128 del Testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nella parte non
disapplicata dalla contrattazione collettiva di comparto;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 329 del 11 e 27
luglio 2007 relativa al citato art. 128;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti, per
l'accesso alla qualifica di Dirigente di seconda fascia, in prova,
nel ruolo dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico per le
esigenze delle strutture istituite dal decreto-legge n. 181/2006
convertito con legge n. 233/2006 antecedentemente all'emanazione del
decreto-legge n. 85/2008, convertito in legge n. 121/2008, competenti
per le attivita' indicate in premessa, con sede in Roma.

                               Art. 2.
 
Riserva di posti
 

1. Il 30% dei posti messi a concorso, in applicazione dell'art. 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, e' riservato al personale del Ministero dello sviluppo
economico purche' in possesso dei requisiti di cui al successivo art.
3.
2. Nel caso in cui la quota di cui al comma precedente non venga
in tal modo ricoperta, la parte rimanente sara' conferita a
concorrente non riservatario secondo l'ordine di graduatoria.
3. Coloro che intendono avvalersi della riserva devono farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso,
nonche' dichiarare il possesso del relativo titolo, secondo quanto
specificato nel successivo art. 4, pena l'esclusione dal beneficio
della riserva medesima.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
iscrizione nelle liste elettorali;
possesso di laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea
(DL) secondo il vecchio ordinamento ovvero del titolo di studio di
primo livello denominato laurea (L) conseguito presso Universita' o
istituti di istruzione universitaria equiparati;
I diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati
utili purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea
italiani: a tal fine nella domanda di concorso devono essere
indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio
italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono
sussistere alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande;
Trovarsi altresi' in una delle seguenti condizioni:
essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di uno dei suddetti titoli di studio, ed aver compiuto almeno
cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di uno dei suddetti titoli di studio ed in possesso del
diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di
specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ovvero in possesso del dottorato di
ricerca (DR) ed aver compiuto almeno tre anni di servizio svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
essere dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito di corso-concorso, muniti di uno dei suddetti titoli di
studio ed aver compiuto almeno quattro anni di servizio svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso di uno dei suddetti titoli di studio;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti di uno dei suddetti titoli di studio ed aver svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti di uno dei suddetti titoli di studio;
aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso di uno dei suddetti titoli di studio.
buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua a
scelta fra tedesco, francese e spagnolo;
idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa
vigente.
posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego
statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d), e art. 128 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva l'applicazione della sentenza
della Corte costituzionale n. 329 dell'11 e 27 luglio 2007.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
4. Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre,
in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento del
concorso - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -
l'esclusione dal concorso medesimo per difetto dei prescritti
requisiti.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande Termini e modalita'
 

1) La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice
e debitamente firmata, dovra' essere presentata direttamente o
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero dello sviluppo
economico, Direzione generale per i servizi interni - Ufficio II
Concorsi - via Molise n. 2 - 00187 Roma, entro il termine perentorio
di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere
in un giorno festivo, si intendera' prorogato al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
2) Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fara' fede la data apposta su di essa dal servizio
postale accettante. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta
di spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilita'
del candidato stesso al concorso.
3) La data di acquisizione della domanda presentata a mano e'
comprovata dal timbro a data apposto su di essa dalla Segreteria
della Direzione generale per i servizi interni, via Molise n. 2 -
00187 Roma, (primo piano Stanza 56) che rilascera' ricevuta. La
ricezione delle istanze di ammissione avverra' nel giorno e negli
orari di seguito indicati: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00
alle ore 17,00.
4) Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
5) I candidati devono indicare in alto a sinistra sulla domanda,
nonche' sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa,
nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice
del concorso: concorso a sette posti di dirigente.
6) Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il
modello riportato nell'unito fac-simile, i candidati devono
dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto
segue:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'indirizzo o il recapito presso il quale desiderano ricevere
le eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed un recapito telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente alla Direzione generale per i Servizi
interni - Ufficio II Concorsi - le eventuali variazioni del proprio
recapito;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti
(ovvero i motivi dell'eventuale non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime);
f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e
dell'universita' in cui e' stato conseguito. Coloro che abbiano
conseguito all'estero detto titolo devono indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto;
g) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
h) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di
sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti;
i) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche
amministrazioni;
j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari, con
esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o
licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; nell'ipotesi in cui invece sia incorso in
quest'ultima condizione il candidato dovra' dichiararne le
circostanze evidenziando perche' ritenga che cio' non comporti in
concreto incompatibilita' ai sensi della richiamata sentenza della
Corte costituzionale n. 329 del 2007;
k) di essere in regola con le norme relative agli obblighi
militari;
l) la lingua straniera prescelta fra tedesco, francese e spagnolo
la cui conoscenza sara' accertata nel corso della prova orale
prevista dal presente bando;
m) l'eventuale possesso dei titoli di riserva ai sensi dell'art.
2 del presente bando e/o di preferenza, a parita' di merito, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni (Allegato G),
specificando eventualmente l'ufficio e l'amministrazione presso cui
e' depositata la relativa documentazione. Tali titoli, qualora non
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
finale.
7) La domanda di partecipazione dovra' essere integrata, pena
l'esclusione dal concorso, con le dichiarazioni previste negli
allegati al presente bando (A, B, C, D, E o F a seconda delle
condizioni descritte nel precedente articolo 3, comma 1, lettera d),
rispettivamente ai punti dal primo al sesto.
In particolare il candidato:
se si trova nella condizione di cui al punto primo dovra'
dichiarare di essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione,
la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e
l'amministrazione di appartenenza e l'attuale sede di servizio, gli
estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi
stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo
dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
se si trova nella condizione di cui al punto secondo dovra'
dichiarare di essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione,
il diploma di specializzazione o il dottorato di ricerca posseduto,
gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi
stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo
dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
se si trova nella condizione di cui al punto terzo dovra'
dichiarare di essere dipendente statale reclutato a seguito di
corso-concorso, gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla
concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la
durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento
interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;
se si trova nella posizione di cui al punto quarto dovra'
dichiarare la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza,
l'ufficio e l'ente o struttura pubblica di appartenenza e l'attuale
sede di servizio e di aver svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali, gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla
concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la
durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento
interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;
se si trova nella posizione di cui al punto quinto dovra'
dichiarare l'ufficio e l'amministrazione pubblica presso cui ha
ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, il periodo di servizio
prestato con le suddette funzioni, gli estremi di eventuali
provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per
motivi di famiglia, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro
provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa;
se si trova nella posizione di cui al punto sesto dovra'
dichiarare la posizione funzionale, l'ente o organismo internazionale
ed il periodo di servizio, con cui ha maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti o organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di uno dei titoli
di studio previsti nel precedente art. 3, ed altresi' gli estremi di
eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di
aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi stessi,
nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo
dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione dovra' essere resa anche
se negativa.
8) La domanda di partecipazione dovra' riportare, altresi', la
dichiarazione di accettazione di qualunque sede che l'amministrazione
vorra' assegnare.
9) Il candidato portatore di handicap, fermo restando, comunque,
il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere lo svolgimento
delle funzioni proprie del dirigente di seconda fascia, deve indicare
nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio ed i
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle
prove. Il candidato dovra', altresi', allegare una certificazione
rilasciata da apposita struttura sanitaria che in relazione allo
specifico handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli
elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici
richiesti al fine di consentire all'amministrazione di predisporre
per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati
una regolare partecipazione al concorso. Il candidato che si trovi
nella sopra indicata condizione e' tenuto a contattare,
successivamente alla pubblicazione del diario delle prove d'esame, i
seguenti numeri telefonici: 06/47052610 - 06/47052727 per concordare
esattamente le modalita' delle prove.
10) La domanda di partecipazione al concorso ed il relativo
allegato che e' parte integrante della domanda dovranno entrambi
essere firmati in calce dal candidato. Non saranno presi in
considerazione domande ed allegati privi di firma.
11) I candidati le cui domande di partecipazione, integrate dai
relativi allegati, non contengano tutte le dichiarazioni previste dal
presente articolo, relativamente al possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, saranno esclusi dallo stesso con
provvedimento motivato, notificato con racc. a/r.
12) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione dell'indirizzo indicato nella domanda da parte del
candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dello stesso indirizzo, ne' per disguidi postali o
telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.
13) I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'Amministrazione potra' disporre, con raccomandata a/r motivata,
anche a procedimento concorsuale ultimato, l'esclusione dei
concorrenti in difetto dei prescritti requisiti.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 

1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo provvedimento, sara' costituita ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 24 settembre 2004
citato nelle premesse.

                               Art. 6.
 
Preselezione e calendario delle prove
 

1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario
l'Amministrazione si riserva la facolta' di effettuare una prova
preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla
sulle materie oggetto delle prove scritte (100 domande in 90 minuti)
di cui al seguente art. 7, per determinare l'ammissione dei candidati
alle successive prove d'esame. L'Amministrazione potra' affidare la
predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici
e privati. La prova preselettiva potra' essere gestita con l'ausilio
di societa' specializzate.
2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il
calendario e le modalita' di espletamento della stessa saranno resi
noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - del 9 dicembre 2008. In caso di
rinvio la nuova data delle prove sara' pubblicata con le stesse
modalita'.
3. I candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute
nella predetta Gazzetta Ufficiale con valore di notifica a tutti gli
effetti.
4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova
preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di
merito.
5. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata
la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
sessanta posti. Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi
il medesimo punteggio del candidato collocatosi al sessantesimo
posto.
6. Nel caso in cui, invece, non sia necessario effettuare la
preselezione, con lo stesso avviso di cui al comma 2 del presente
articolo, i candidati saranno informati dei giorni, dell'ora e del
luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo
art. 7. Dell'eventuale rinvio sara' data comunicazione in Gazzetta
Ufficiale.
7. I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte,
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo
le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
8. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione,
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per
l'effettuazione della prova stessa. In detta comunicazione saranno
riportati i voti conseguiti nelle prove scritte.
9. La prova orale si svolgera' presso il Ministero dello sviluppo
economico o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. Al
termine di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario, sara' affisso nella sede in cui la prova stessa avra'
luogo.
10. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno
presentarsi muniti di un documento di identita' o di riconoscimento.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o
di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita'
personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati
mediate esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in
calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
11. Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno
portare con se' telefoni cellulari, palmari, libri, periodici,
giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne'
potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni
del genere che dovranno, in ogni caso, essere consegnate prima
dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale
provvedera', al termine delle prove, alla loro restituzione senza,
peraltro, assumere alcun obbligo di custodia.
12. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno
consultare i dizionari ed i testi di legge non commentati ed
autorizzati dalla commissione esaminatrice.
13. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
14. I candidati sono ammessi al concorso con ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione.
Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente
all'espletamento del concorso - l'esclusione dei candidati dal
concorso medesimo per difetto del possesso dei requisiti per
l'ammissione prescritti dal presente bando.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 

1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova
orale.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, avra' ad oggetto
problematiche relative alle seguenti materie: diritto civile; diritto
costituzionale; diritto amministrativo; diritto internazionale e
comunitario; politica economica.
3. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, consistera'
nella risoluzione di un caso mirato a verificare l'attitudine dei
candidati alla soluzione corretta sotto il profilo della
legittimita', della convenienza e dell'efficienza ed economicita'
organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionale
del Ministero dello sviluppo economico, nei termini di cui all'art. 1
del presente decreto, con particolare attenzione alle aree della
politica industriale e competitivita', energia, regolazione della
concorrenza.
4. La durata di ciascuna delle due prove e' stabilita dalla
commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore a otto ore.
5. La prova orale consistera' in un colloquio che vertera' su:
le materie previste per le prove scritte;
diritto del lavoro, economia politica, economia dello sviluppo,
elementi di statistica, contabilita' di stato, diritto penale
limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione, leggi e
regolamenti concernenti le materie di competenza del Ministero dello
sviluppo economico, nei termini di cui all'art. 1 del presente
decreto.
Il colloquio e' mirato ad accertare la preparazione e la
professionalita' del candidato nonche' l'attitudine del medesimo,
all'espletamento delle funzioni dirigenziali.
6. Nell'ambito della prova orale il candidato dovra' sostenere una
prova obbligatoria in lingua inglese nonche' in una lingua scelta fra
francese, tedesco e spagnolo che attesti la buona conoscenza delle
stesse. Sara' accertata, altresi', la conoscenza a livello avanzato
dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu'
diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche'
la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle
potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in
relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e
gestione delle risorse ed al miglioramento dell'efficienza degli
uffici e dei servizi.
7. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente nella
prima riunione i criteri e le modalita' di valutazione delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di
assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove, che saranno
espressi in centesimi.
8. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati dovranno riportare in ciascuna di esse un voto non
inferiore a settanta centesimi.
9. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato un voto non inferiore a settanta centesimi.
10. Il punteggio complessivo sara' determinato sommando i voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale.

                               Art. 8.
 
Presentazione dei titoli di preferenza
 

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere eventuali titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni, dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro il
termine comunicato con apposita richiesta dell'Amministrazione la
documentazione attestante il possesso dei suddetti titoli di
preferenza, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione.
2. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli
articoli rispettivamente 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (Allegato H). La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le
modalita' di cui all'art. 38 dello stesso Testo unico.
3. E' facolta' degli interessati trasmettere i certificati
originali o in copia autenticata, in esenzione di bollo.
L'autenticazione di copia puo' essere fatta anche presso l'ufficio
competente a ricevere le domande di concorso, nell'orario sopra
indicato, su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito
dello stesso. In tal caso la copia autenticata puo' essere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
4. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa
amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre
richiedendola ad altre amministrazioni, purche' nella domanda di
ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, sotto la
propria responsabilita', anche l'ufficio e l'amministrazione presso
cui questa e' depositata.
5. A norma dell'art. 71 del citato Testo unico, l'Amministrazione
effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.
6. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
7. I documenti di cui al presente articolo dovranno essere
presentati direttamente o tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma al Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi interni -
Ufficio II Concorsi - via Molise 2 - 00187 Roma. Nel caso di invio
tramite raccomandata si rinvia a quanto previsto dal precedente art.
4, comma 11, del presente bando.

                               Art. 9.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
 

1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna
prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. In caso di
parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni. Riconosciuta la regolarita'
del procedimento concorsuale e tenuti presenti gli eventuali titoli
di riserva e di preferenza, con decreto del Direttore generale della
Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello sviluppo
economico, sara' approvata la graduatoria finale. Saranno dichiarati
vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti prescritti per l'ammissione, nel limite dei posti
conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria.
2. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero dello sviluppo economico. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di
tale avviso in Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le
eventuali impugnative e decorreranno, altresi' i trentasei mesi di
validita' della graduatoria.
3. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a
qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente
collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.

                              Art. 10.
 
Accertamento del possesso dei requisiti per la costituzione del
rapporto d'impiego
 

1. I candidati dichiarati vincitori, prima di procedere alla
stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati a
presentare o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine che verra' loro comunicato, un
certificato medico, rilasciato da un medico dell'Azienda sanitaria
locale competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce. Qualora il candidato
sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato
medico deve farne menzione ed indicare che non sia tale da menomare
l'attitudine al servizio.
2. Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili
per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi
civili, mutilati ed invalidi del lavoro e per quelli riconosciuti
portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. di
appartenenza dei medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle
condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione
che gli stessi non possano arrecare pregiudizio alla salute ed
all'incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli
impianti e che le loro condizioni fisiche li rendano idonei al
disimpegno delle funzioni relative all'impiego per il quale hanno
concorso.
3. Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio. L'Amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori
devono altresi' comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza
italiana, iscrizione nelle liste elettorali, titolo di studio
posseduto, tra quelli richiesti dal precedente articolo 3, con
l'indicazione della data di conseguimento e dell'Universita' presso
la quale e' stato conseguito, assenza o presenza di condanne penali.
A tale scopo puo' essere utilizzato l'allegato «H» al presente
decreto. Si osservano le disposizioni in materia di
autocertificazione e controllo di cui al precedente art. 8.
5. E' facolta' dell'interessato comprovare il possesso dei
requisiti di ammissione mediante la presentazione dei relativi
certificati, di cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di
validita' di tali certificati fossero scaduti l'interessato deve
dichiarare in calce al documento che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio. Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati
medici.
6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'amministrazione non
si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo
stesso sara' risolto.

                              Art. 11.
 
Assunzione dei vincitori
 

1. I vincitori del concorso, nel rispetto della normativa vigente
in materia di assunzione nel pubblico impiego, saranno invitati a
stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle
disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione e
saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle stesse
disposizioni.
2. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio sara'
considerato rinunciatario.
3. I vincitori del concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto la
propria responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica
o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In caso
contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di
opzione per l'impiego presso il Ministero dello sviluppo economico.
4. I vincitori del concorso saranno assegnati agli uffici del
Ministero dello sviluppo economico in base alle esigenze di servizio
esistenti al momento dell'assunzione.
5. I vincitori del concorso saranno tenuti a frequentare un ciclo
di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; ai medesimi,
durante tale periodo, spetta la retribuzione prevista dal vigente
CCNL. Dal termine di tale ciclo decorrera' il periodo di prova di cui
al comma 1 del presente articolo ovvero riprendera' a decorrere ove
interrotto dal ciclo formativo.

                              Art. 12.
 
Accesso agli atti del concorso
 

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta
salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti dai
candidati ai fini del concorso saranno raccolti e trattati presso il
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi
interni - Ufficio II Concorsi - per le finalita' di gestione del
procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che
forniranno specifici servizi elaborativi strumentali per lo
svolgimento della procedura concorsuale.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere
fatti valere rivolgendosi al Ministero dello sviluppo economico -
Direzione generale per i servizi interni - Ufficio II Concorsi - via
Molise n. 2 - 00187 Roma. Il titolare del trattamento dati e' il
Ministero dello sviluppo economico. Il responsabile del trattamento
dei dati e' il Direttore generale pro-tempore della sopra indicata
Direzione generale.

                              Art. 14.
 
Norme di salvaguardia
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento
dei pubblici concorsi.
2. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciae - della Repubblica italiana.
3. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Informazioni sulla procedura concorsuale saranno disponibili sul
sito internet del Ministero dello sviluppo economico:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it//Servizi-Bandi e/Gare.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso questo Ministero per la registrazione.
Roma, 23 settembre 2008
Il direttore generale: Ferlazzo

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