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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando relativo alla procedura per la nomina dei giudici ausiliari di
Corte d'Appello, adottato con D.M. 21 luglio 2014.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 9/9/2014
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:14E04083
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/10/2014

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con il quale sono
state introdotte misure straordinarie al fine di garantire una
maggiore efficienza del sistema giudiziario e la definizione del
contenzioso civile;
Visti, in particolare, gli articoli 62 e seguenti della legge
citata, con i quali e' stata istituita la nuova figura del giudice
ausiliario di Corte di appello;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della
magistratura (con delibera adottata nella seduta del 18 dicembre
2013) ;
Sentiti, ai sensi dell'art. 65 della legge 9 agosto 2013, n. 98,
i Consigli degli ordini distrettuali;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2014 (registrato dalla
Corte dei conti il 16 giugno 2014) con il quale e' stata istituita la
pianta organica dei giudici ausiliari, ad esaurimento, presso
ciascuna Corte di appello;

Art. 1


Apertura dei termini


1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per
la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice
ausiliario presso le Corti di appello.

                               Art. 2 


Disposizioni di carattere generale


1. I giudici ausiliari sono nominati con decreto del Ministro
della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario
territorialmente competente, nella composizione integrata, a norma
dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
2. Il numero dei posti disponibili presso ciascuna Corte di
appello e' indicato nell'allegato 1 del presente bando.
3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:
a) i magistrati ordinari, contabili ed amministrativi e gli
avvocati dello Stato, a riposo da non piu' di tre anni al momento
della presentazione della domanda, nonche' i magistrati onorari che
non esercitino piu', ma che abbiano esercitato con valutazione
positiva la loro funzione per almeno cinque anni;
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e
seconda fascia, anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre
anni al momento di presentazione della domanda;
c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
d) gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre
anni al momento di presentazione della domanda;
e) i notai, anche se a riposo da non piu' di tre anni al momento
di presentazione della domanda.

                               Art. 3 


Requisiti per la nomina


1. Per conseguire la nomina a giudice ausiliario sono necessari i
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;
e) avere l'idoneita' fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu'
lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni e delle
professioni di provenienza.
2. Nei casi di cui al precedente art. 2, comma 3, lettere a) e
b), l'interessato, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, non deve aver compiuto i settantacinque
anni di eta'.
3. Nei casi di cui al precedente art. 2, comma 3, lettere d) ed
e), l'interessato, alla data di scadenza del termine per
presentazione della domanda, deve essere stato iscritto all'albo per
un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto sessanta
anni di eta'.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti
previsti per il distretto di Bolzano e' richiesta anche un'adeguata
conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva, altresi', il
principio di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati ed i
consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle
regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e
provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali,
comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto;
d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei
partiti politici.
6. Gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre
anni al momento di presentazione della domanda, non possono essere
nominati giudici ausiliari presso la Corte di appello nel cui
distretto ha sede il Consiglio dell'ordine cui sono iscritti al
momento della nomina ovvero sono stati iscritti nei cinque anni
precedenti.
7. Fatto salvo per quanto previsto nei commi 2 e 3, i requisiti
debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da
parte del Consiglio superiore della magistratura.

                               Art. 4 


Domanda di partecipazione, modalita'
e termine per la presentazione


1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione va
presentata compilando e inviando per via telematica al Consiglio
superiore della magistratura l'apposito modulo (Mod. N), reperibile
sul sito Internet del Consiglio superiore della magistratura
«www.csm.it», alla voce «Magistratura onoraria → Giudici ausiliari
Corti di appello», e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per posta
elettronica certificata detto modulo debitamente compilato e
sottoscritto per esteso, unitamente alla fotocopia del documento di
identita', e ai moduli «Mod. N.l», «Mod. N.2» e «Mod. N.3» reperibili
sul medesimo sito Internet «www.csm.it», al presidente della Corte di
appello alla quale il richiedente chiede di essere assegnato, entro e
non oltre il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente
bando.
Della pubblicazione del bando e' altresi' dato avviso sul sito
Internet del Ministero della giustizia.
2. La procedura di compilazione ed invio telematico deve essere
completata entro il termine di scadenza del relativo bando di
concorso.
3. Il modulo per la presentazione della domanda e' disponibile
dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
bando e fino alla data di scadenza dello stesso.
4. Dopo aver completato la procedura di inserimento e
registrazione dei dati, il sistema informatico fornisce un numero di
identificazione della domanda che va conservato al fine di poter
accedere alla propria domanda per modificarla o revocarla.
5. Il candidato deve stampare la domanda, firmarla per esteso e
consegnarla entro il termine di scadenza del bando al presidente
della Corte di appello presso la quale il richiedente chiede di
essere assegnato ovvero spedirla, entro lo stesso termine, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica
certificata unitamente alla fotocopia del documento di identita'.
6. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate. Non sono ammessi a
partecipare alla procedura concorsuale i candidati le cui domande
sono state consegnate o spedite oltre il termine di presentazione
sopra indicato.
7. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, di essere in possesso dei requisiti di cui
all'art. 63, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, come
modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013, specificando
una fra le seguenti categorie per le quali si richiede di partecipare
alla presente procedura di selezione:
a) di magistrato ordinario, contabile o amministrativo ovvero di
avvocato dello Stato a riposo da non piu' di tre anni alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda nonche' di
magistrato onorario che, all'atto della deliberazione di nomina da
parte del Consiglio superiore della magistratura, non esercita piu'
le funzioni ma che abbia esercitato con valutazione positiva le
funzioni per almeno cinque anni;
b) di professore universitario in materie giuridiche di prima e
seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre
anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
c) di ricercatore universitario in materie giuridiche;
d) di avvocato anche se cancellato dall'albo da non piu' di tre
anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
e) di notaio anche se a riposo da non piu' di tre anni alla data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
8. Inoltre, l'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modificazioni, il proprio cognome e nome, la data e il
luogo di nascita, il codice fiscale e luogo di residenza, i numeri
telefonici e l'indirizzo e- mail di reperibilita', nonche' il
possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 64, commi 1, 2, 3 e
4, del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di
conversione n. 98 del 2013:
a) di essere cittadino italiano;
b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di
sicurezza;
e) di avere idoneita' fisica e psichica;
f) di non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione
piu' lieve prevista dall'ordinamento dell'amministrazione o della
professione di provenienza;
g1) in quanto appartenente ad una delle categorie di cui al
precedente comma 7, lettere a) e b), di non aver compiuto, alla data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i
settantacinque anni di eta';
ovvero,
g2) in quanto appartenente ad una delle categorie di cui al
precedente comma 7, lettere d) ed e), alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di essere stato iscritto
all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e di non aver
compiuto i sessanta anni di eta';
h) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti
per il distretto di Bolzano, di aver conseguito l'attestato o titolo
equipollente della conoscenza delle lingue italiana e tedesca
previsti dagli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato
dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;
i) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti
per il distretto di Bolzano, l'indicazione del gruppo linguistico di
appartenenza o di aggregazione (italiano - tedesco-ladino).
9. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i titoli di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in possesso
fra quelli elencati al successivo art. 5, che dovranno essere
documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6.
10. Gli aspiranti non possono presentare la domanda per piu' di
tre distretti di Corte di appello. La presentazione della domanda per
piu' di un distretto di Corte di appello non da' luogo ad alcun
ordine di preferenza.
11. Le domande presentate in eccedenza rispetto al numero
consentito si intendono non effettuate. A tal fine si considerano in
eccedenza le domande presentate oltre il numero di tre distretti
avuto riguardo alla data e all'ora di compilazione e registrazione
della domanda tramite il sistema informatico, fatta salva l'eventuale
revoca di precedenti domande.
12. Alla domanda consegnata o fatta pervenire alla Corte di
appello per la quale la stessa e' proposta devono essere allegati, a
pena d'inammissibilita':
a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore
di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente
pubblico o privato;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa alla
insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 69
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, utilizzando
l'apposito modulo (Mod. N.l) reperibile sul sito Internet del
Consiglio superiore della magistratura;
c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna ad astenersi
dall'esercizio della professione forense davanti agli uffici del
distretto in cui svolge le funzioni onorarie e a non rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli
uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi
di giudizio nonche' a non rappresentare, assistere o difendere anche
presso uffici di altri distretti le parti di procedimenti in
relazioni ai quali ha svolto le funzioni onorarie, utilizzando
l'apposito modulo (Mod. N.2) reperibile sul sito Internet del
Consiglio superiore della magistratura;
d) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a dimettersi
dall'incarico di magistrato onorario o componente laico di altri
organi giudiziari entro la data di deliberazione della nomina da
parte del Consiglio superiore della magistratura, utilizzando
l'apposito modulo (Mod. N.2);
e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non svolgere,
nel corso del rapporto onorario, l'incarico di consulente, perito,
interprete, curatore fallimentare, amministratore di sostegno e, in
genere, gli incarichi assimilabili alle figure di ausiliario del
giudice nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici
giudiziari compresi nel distretto di Corte di appello presso il quale
esercita le funzioni giudiziarie, nonche' a non esercitare
l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nell'ambito del
distretto di' Corte di appello presso il quale intende svolgere le
funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a
contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tale
incarico nel corso del rapporto onorario, utilizzando l'apposito
modulo (Mod. N.3) reperibile sul sito Internet del Consiglio
superiore della magistratura.
13. Alla domanda trasmessa per posta ordinaria o a mezzo mail
certificata deve essere allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o mail certificata fa fede la data di invio.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata
ricezione della domanda cartacea ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.
14. L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di
presentazione indicate nel precedente comma 1 determina
l'inammissibilita' della domanda.

                               Art. 5 


Titoli di preferenza e criteri di priorita'


1. Costituiscono titoli di preferenza, ai fini della formazione
della graduatoria, l'esercizio effettivo, anche pregresso, delle
attivita' e funzioni relative alle qualifiche e categorie previste
dall'art. 63, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, come riportate all'art. 2, comma 3, del presente bando.
2. Al riguardo, si precisa, ai fini dell'attribuzione del
punteggio, che:
a) per l'esercizio delle attivita' e funzioni di magistrato
ordinario, contabile o amministrativo, di avvocato dello Stato, di
magistrato onorario, di avvocato, di notaio, di professore
universitario in materie giuridiche di prima e seconda fascia e di
ricercatore universitario in materie giuridiche sono attribuiti:
punti: 1.00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei
mesi di effettivo esercizio delle attivita' e/o funzioni anche
cumulabili se riferiti a periodi differenti, fino ad un massimo di
punti: 20.00;
b) inoltre, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:
punti: 2.00 per l'esercizio di funzioni giurisdizionali di
appello o di cassazione per piu' di tre anni;
punti: 2.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente delle
funzioni di magistrato, anche onorario, in materia civile e/o del
lavoro per almeno cinque anni;
punti: 1.00 per l'esercizio della professione di avvocato
cassazionista per almeno un biennio;
punti: 1.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente della
professione forense in materia civile e/o del lavoro negli ultimi
cinque anni;
punti: 1.00 per l'esercizio dell'attivita' di professore
universitario o di ricercatore universitario in materie giuridiche
civilistiche e/o del lavoro;
punti: 0.25 per l'esercizio dell'attivita' di professore di
ruolo negli istituti superiori statali in materie giuridiche;
c) a parita' di punti e' riconosciuta preferenza ai fini della
nomina agli avvocati iscritti all'albo rispetto agli avvocati
cancellati dall'albo da non piu' di tre anni e, in caso di ulteriore
parita', a coloro che hanno minore eta' anagrafica con almeno cinque
anni di iscrizione all'albo.
3. Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri sopra
enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'.
4. Sono presi in considerazione e valutati ai fini della
formazione della graduatoria i titoli di preferenza posseduti
dall'aspirante non oltre la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di nomina.

                               Art. 6 


Modalita' di presentazione della documentazione
attestante i criteri di priorita' e i titoli di preferenza


1. La documentazione attestante il possesso dei titoli di
preferenza e dei criteri di priorita' ai fini della formazione della
graduatoria, deve essere inviata entro quindici giorni dalla data di
comunicazione all'aspirante della proposta di nomina prevista dal
successivo art. 7, comma 8, direttamente al Consiglio superiore della
magistratura esclusivamente via fax ai numeri 064453734 - 064452916
ovvero per posta elettronica all'indirizzo
«protocollo.csm@giustiziacert.it».
2. Ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere autocertificati i
titoli di preferenza relativi all'appartenenza ad una delle
qualifiche o categorie riportate all'art. 2, comma 3, del presente
bando, alla perdurante permanenza delle qualifiche stesse ed alla
perdurante iscrizione negli albi professionali.
3. Non possono essere autocertificati gli altri titoli indicati
nell'art. 2, comma 3, e nell'art. 5.
4. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza
devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio
(presa di possesso, iscrizione all'albo, ecc.) e di cessazione
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. Per le attivita'
e funzioni in corso deve essere indicata come data finale quella di
scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina
prevista dal bando di concorso.
5. La mancanza nei documenti indicati al comma 3 dell'indicazione
della data iniziale e di quella finale, per le attivita' e funzioni
non in corso, costituisce causa di esclusione dalla valutazione del
titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
6. Entro sei mesi dalla data della prima delibera consiliare di
nomina dei giudici ausiliari di ogni Corte di appello, gli
interessati potranno richiedere, mediante istanza proposta al
Consiglio superiore della magistratura, la restituzione della
documentazione prodotta.
Decorso il termine suddetto, la documentazione non ritirata
verra' stralciata e distrutta.
L'Amministrazione si riserva in qualunque momento di verificare
la corrispondenza e la veridicita' di quanto attestato.

                               Art. 7 


Procedimento per la nomina


1. Il presidente della Corte di appello procede alla convocazione
del Consiglio giudiziario nella composizione integrata, a norma
dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
2. Il Consiglio giudiziario provvede ad acquisire d'ufficio:
a) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il tribunale dove e' compreso il comune di
residenza dell'aspirante;
b) il certificato penale;
c) il rapporto informativo del Prefetto;
d) il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati o del
Consiglio notarile cui e' iscritto, ovvero e' stato iscritto negli
ultimi cinque anni, il candidato nei casi previsti rispettivamente
dall'art. 2, comma 3, lettere d) ed e).
3. Il Consiglio giudiziario nella composizione integrata,
acquisiti i documenti ed i pareri di cui al comma 2, provvede
all'istruzione delle domande, valutando i titoli ed i requisiti degli
aspiranti, e formula una proposta motivata di nomina.
4. La motivazione deve in particolare riguardare i seguenti
punti:
a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
previsti dall'art. 3;
b) l'inesistenza di cause di incompatibilita';
c) l'inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto
dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche
dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
d) l'idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunte
da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza; a tal fine, per gli aspiranti che
esercitino la professione di avvocato o di notaio dovranno essere
considerati anche i pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine
degli avvocati o notarile di appartenenza;
e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali
a carico degli aspiranti.
5. La proposta di nomina deve indicare, ove possibile, una rosa
di nomi pari al triplo dei posti previsti nella pianta organica per
ciascun ufficio giudiziario, tenuto conto della possibilita' per
l'aspirante di presentare domanda di nomina fino a tre distretti.
6. Non possono essere proposti per la nomina:
a) gli aspiranti che, per qualunque causa, siano stati rimossi
dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi
giudicanti ovvero siano stati destituiti dall'impiego di magistrato
ordinario, contabile, amministrativo o di avvocato dello Stato ovvero
di professore o ricercatore universitario nonche' gli aspiranti
avvocati o notai che siano stati sospesi, destituiti ovvero radiati
dai rispettivi albi professionali per motivi disciplinari;
b) gli aspiranti che ricoprano l'incarico di magistrato onorario
e di componente laico di organi giudicanti o che assumano tale
incarico dopo la presentazione della domanda di nomina a giudice
ausiliario, a meno che abbiano prodotto nella domanda stessa, o in
successiva separata dichiarazione, l'impegno a cessare dall'incarico
prima della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore
della magistratura.
7. Il Consiglio giudiziario invia le proposte con i relativi atti
al Consiglio superiore della magistratura, che procede alla
designazione dei giudici ausiliari in relazione ai posti da coprire.
8. La proposta di designazione formulata dalla competente
commissione del Consiglio superiore della magistratura viene
comunicata all'aspirante per posta elettronica, all'indirizzo e-mail
indicato nella domanda stessa ovvero a mezzo telefono, ai numeri
telefonici indicati nella domanda di nomina.
9. Il mancato o parziale deposito, nel termine previsto all'art.
6, comma 1, dei documenti attestanti il possesso dei titoli di
preferenza per la nomina costituisce causa di esclusione dalla
valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria e di
eventuale revoca della proposta di nomina da parte della competente
commissione consiliare.
10. L'eventuale rinuncia alla proposta di nomina dovra' essere
comunicata al Consiglio superiore della magistratura, esclusivamente
via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per posta elettronica
all'indirizzo «protocollo.csm@giustiziacert.it», entro tre giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 8.
11. La delibera del Consiglio superiore della magistratura e'
trasmessa sollecitamente al Ministro della giustizia per l'emanazione
del decreto di nomina.
12. La delibera di nomina a giudice ausiliario presso una Corte
di appello comporta la decadenza delle domande eventualmente proposte
per altre Corti di appello.
13. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potra' essere
utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura
per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti.

                               Art. 8 


Presa di possesso


1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio, a pena di
decadenza, entro il termine indicato nel decreto di nomina del
Ministro della giustizia.
2. Il presidente della Corte di appello assegna il giudice
ausiliario alle diverse sezioni dell'ufficio.
3. Il presidente della Corte d'appello deve comunicare al
Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della
magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del
relativo verbale.

                               Art. 9 


Tirocinio


1. Al fine di consentire ai giudici ausiliari di Corte di appello
di nuova nomina la necessaria formazione professionale, le strutture
territoriali della formazione decentrata, sentiti i presidenti delle
Corti di appello cureranno che i giudici ausiliari, subito dopo la
nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di due mesi
prima dell'assunzione delle funzioni giudiziarie. I Consigli
giudiziari, d'intesa con le strutture di formazione decentrata,
individueranno un magistrato di riferimento in servizio presso la
Corte di appello nel settore civile o del lavoro.
2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad
udienze tenute da magistrati professionali.
3. Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di
formazione decentrata, provvede alla periodica organizzazione di
incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici ausiliari
di Corte di appello, mediante l'apporto di magistrati all'uopo
designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento
esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita'
dell'impegno e sulla professionalita' del magistrato onorario
nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla
redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. Nell'ipotesi in cui vi sia una valutazione negativa
dell'attivita' svolta dal magistrato onorario, il Consiglio
giudiziario, su proposta del presidente della. Corte di appello,
valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi.
Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia
ancora negativo, il presidente della Corte di appello redige apposita
relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico ai
sensi dell'art. 71, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
6. Il Consiglio giudiziario nella composizione integrata, anche
su richiesta dell'interessato e previo parere del presidente della
Corte di appello, puo' disporre l'esonero dallo svolgimento del
tirocinio per il giudice ausiliario appartenente alle categorie di
cui alle lettere a) e d) dell'art. 2, comma 3.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
il Consiglio superiore della magistratura e presso il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio
II, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente al decreto di
nomina
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli
articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere
fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, reparto
magistratura onoraria, titolare del trattamento. Il responsabile del
trattamento dei dati personali e' il Direttore dell'Ufficio II.

                               Art. 11 


Comunicazioni


1. All'atto della presentazione della domanda ciascun aspirante
giudice ausiliario dovra' indicare un indirizzo di posta elettronica,
anche certificata, ove potra' ricevere tutte le comunicazioni
relative al presente decreto.

                               Art. 12 


Informazioni relative alla procedura di selezione


1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di
selezione saranno disponibili all'indirizzo Internet «www.csm.it». In
particolare saranno disponibili il punteggio riportato, le
informazioni concernenti l'elenco dei candidati, la graduatoria
provvisoria risultante dal caricamento dei dati da parte degli
aspiranti e la graduatoria definitiva.

Roma, 21 luglio 2014

Il Ministro: Orlando

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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