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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a 10 posti di Procuratore dello
Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.60 del 29/7/2016
Ente:AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Località:Roma  (RM)
Codice atto:16E03665
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/9/2016

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1612 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e
successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego, come modificato dal decreto legislativo
14 maggio 2010, n. 86, recante norme di attuazione dello Statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli
attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980,
n. 271, recante modificazioni alle norme sullo svolgimento dei
concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984,
n. 538, concernente modificazioni alle norme sullo svolgimento dei
concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto l'art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 16, terzo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 aprile 2000, n. 141, recante disposizioni
in materia di limite di eta' per la partecipazione al concorso per
procuratore dello Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011,
n. 161, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso
a procuratore dello Stato;
Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, con il quale la disposizione di cui all'art. 4, comma 45, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il
reclutamento del personale di magistratura;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
il quale stabilisce che le facolta' assunzionali nel triennio
2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente
finalizzate all'assunzione, tra gli altri, di dieci procuratori dello
Stato;
Vista la nota in data 12 luglio 2016 con la quale la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -
ha espresso parere favorevole all'avvio della procedura concorsuale
per n. 10 procuratori dello Stato;

Decreta:


Art. 1


E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a 10 posti di
procuratore dello Stato.
Uno di tali posti e' riservato ai concorrenti in possesso di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di
validita' o di titolo equipollente, ai sensi degli articoli 3 e 4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010,
n. 86.

                               Art. 2 


Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
esercizio dei diritti civili e politici;
condotta incensurabile;
laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in
giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il
previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso universitario
di durata legale non inferiore a quattro anni;
non aver superato il trentacinquesimo anno di eta';
idoneita' fisica all'impiego;
posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale
sia stato eventualmente chiamato.
I suddetti requisiti di ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per
la presentazione delle domande.

                               Art. 3 


Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano
conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a procuratore
dello Stato.
Qualora le prove scritte si svolgano con le modalita' di cui al
quarto comma del successivo art. 8, l'inidoneita' riportata nella
prova scritta anticipata e' computata agli effetti del primo comma
del presente articolo.

                               Art. 4 


La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito
indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai fini della partecipazione al concorso e' necessario
registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato accedendo
al sito www.avvocaturastato.it, sezione «CONCORSI».
Per effettuare la registrazione, oltre ai dati anagrafici,
occorrera' in particolare inserire:
1. codice fiscale;
2. indirizzo di posta elettronica;
3. codice di sicurezza (password).
Completata la registrazione, il candidato deve redigere la
domanda di partecipazione al concorso compilando i campi previsti
nella scheda dati (FORM) che sara' resa disponibile dal giorno di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla
data di scadenza dello stesso (60 giorni dalla pubblicazione).
Dopo aver completato la compilazione della domanda, il candidato
deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema,
firmarla in calce e, unitamente a fotocopia fronte/retro di un
documento di identita', provvedere alla scansione generando un file
formato pdf.
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell'aspirante si considerano inesistenti.
Per completare la procedura occorre inviare la domanda,
scansionata come sopra indicato, procedendo al caricamento del file
dal link predisposto sul portale.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. In assenza di invio entro il suddetto
termine, la domanda e' irricevibile.
Nel caso di piu' invii verra' presa in considerazione
esclusivamente la domanda inviata per ultima.
Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle
domande, il sistema non permettera' piu' l'accesso al FORM ne'
l'invio della domanda.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande non siano state inviate nei termini o che siano state inviate
con modalita' diverse da quelle sopra indicate.
Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilita' della
procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si riserva
di comunicare, attraverso il proprio sito internet, modalita'
alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare:
cognome e nome, codice fiscale;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
gli eventuali procedimenti in corso per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione;
gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
le eventuali indagini preliminari alle quali si e' a conoscenza
di essere sottoposti;
il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o
laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in
giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli
studi, al termine di un corso universitario di durata legale non
inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del
conseguimento;
di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
gli aspiranti al posto riservato di cui al secondo comma del
precedente art. 1 devono dichiarare di essere in possesso di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di
validita' o di titolo equipollente ai sensi degli articoli 3 e 4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010,
n. 86;
se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell'apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in
relazione all'handicap;
la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al quale si
desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al
concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di
posta elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni dovra'
essere tempestivamente comunicata;
gli estremi identificativi del versamento in conto entrata del
bilancio dello Stato della somma di euro 15,00 a titolo di diritto di
segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della
procedura concorsuale. Il versamento potra' essere effettuato
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN
IT 12R 01000 03245 348 0 10 2412 00, intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «concorso
Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412, articolo 00», oppure
mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando
la causale «concorso Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412,
articolo 00».
In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la
propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.

                               Art. 5 


I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento
di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza
nella nomina.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono preferiti, a parita' di merito - previa presentazione di
idonea documentazione - i candidati che abbiano compiuto il
prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1955, n. 519. Si
applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazion,i dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e le disposizioni
generali sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici
impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                               Art. 6 


La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale degli
Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; di
tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                               Art. 7 


I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno
nominati, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente disciplina
sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di stipendio
ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno
destinati, entro il termine che sara' stabilito.
Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da
parte di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto saranno comunque compensate.
Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, dovranno dichiarare tale possesso mediante apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione, con le modalita' che
saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.

                               Art. 8 


L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato
consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte,
che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura,
consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
privato e/o di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
penale e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale.
La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove
scritte, il diritto costituzionale, il diritto internazionale
privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto
del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.
Le prove scritte avranno luogo nella provincia di Roma e la prova
orale avra' luogo a Roma.
Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso,
l'Avvocato generale puo' disporre con proprio provvedimento che una
delle prove scritte abbia luogo anticipatamente rispetto alle
rimanenti, individuando la data in cui essa sara' tenuta.
Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 4 novembre 2016, verranno resi noti il luogo, i giorni e
l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o la prova scritta da
svolgersi anticipatamente rispetto alle rimanenti.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame non sara' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove
scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in ogni caso
fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre l'esclusione dei
candidati, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove
venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui agli
articoli 2 e 3 del presente bando.
Durante gli scritti sara' consentita ai candidati soltanto la
consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris
e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi
latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono
consegnare i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno
gli scritti il giorno precedente a quello d'inizio degli stessi,
secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui al
quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a
stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina
interna, le generalita' del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 9 


La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni.
Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente,
si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella
composizione indicata al predetto art. 16. La prima commissione
procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova
effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa
l'individuazione della materia su cui vertera' la prova stessa
mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'art.
8, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando.
La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli
incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.
Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei
commissari, costituisce il punto definitivo assegnato all'elaborato
svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi
elaborati svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato
attribuito almeno il punteggio di sei decimi.
Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno
conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove
scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente mediante
punteggio numerico.
Nell'ipotesi che una delle prove scritte si svolga
anticipatamente, vengono ammessi alle rimanenti prove i soli
candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi
nella prova anticipata.
Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana nonche' nel sito internet dell'Avvocatura
dello Stato (www.avvocaturastato.it) saranno resi noti il luogo e la
data in cui si svolgeranno le rimanenti prove scritte unitamente
all'elenco dei candidati ammessi a sostenerle.
Il diario delle prove orali sara' fissato dalla commissione
giudicatrice.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi.
La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato
nella prova orale.
La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 120.
A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui
all'art. 5 del presente decreto.

                               Art. 10 


Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I
classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo
risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti al
momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11
agosto 2014, n. 114, e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

                               Art. 11 


Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Avvocatura generale dello Stato, Ufficio I - Affari generali e
personale, per le finalita' del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo ed in particolare del diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge e del diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e
personale, via dei Portoghesi n. 12 - Roma, titolare del trattamento.

                               Art. 12 


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino Ufficiale del
personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Roma, 15 luglio 2016

L'Avvocato Generale dello Stato: Massella Ducci Teri

 

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