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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di
giudice presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali.
(Bando n. 6/2016).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 5/8/2016
Ente:CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Località:-
Codice atto:16E03791
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/10/2016

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e
successive modifiche, «Ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione <omissis>»;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 545/1992 cit.
«Requisiti generali» come modificato dal decreto legislativo 24
settembre 2015 n. 156;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 545/1992 cit.
«Procedimenti di nomina dei componenti delle Commissioni tributarie»
come modificato dall'art. 39 comma 2 decreto-legge 6 luglio 2011 n.
98 conv. in legge 15 luglio 2011 n. 111 e l'art. 11 comma 5, del
citato decreto legislativo 545/1992;
Viste le Tabelle «A» e «B» allegate al cit. decreto legislativo
n. 545/1992 rispettivamente «Organi di giurisdizione in materia
tributaria» e «Organico dei componenti delle Commissioni tributarie»,
come modificate dal decreto ministeriale 11 aprile 2008
«Determinazione del numero delle sezioni e degli organici delle
Commissioni tributarie regionali e provinciali»;
Vista la Tabella «E» allegata al cit. decreto legislativo n.
545/1992 contenente «Criteri generali di valutazione e punteggi per
la nomina a componenti delle commissioni tributarie»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo»;
Visto l'art. 97 comma 2 della Costituzione, in ossequio al
principio buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di
garantire l'efficienza della giurisdizione tributaria con un numero
di giudici almeno tendenzialmente prossimo a quanto stabilito dal
decreto ministeriale 11 aprile 2008;

Delibera:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli, per i posti di giudice
tributario presso le Commissioni Tributarie regionali e presso le
Commissioni Tributarie provinciali, come da allegato n. 1.
2. Possono concorrere coloro i quali possiedono i titoli ed i
requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 7 del decreto legislativo 31
dicembre 1992 n. 545 come modificato dal decreto legislativo 24
settembre 2015 n. 156 e successive modifiche ed integrazioni.
3. concorso e' riservato a coloro che non siano gia' in organico
presso le commissioni tributarie ne' collocati sul ruolo unico della
magistratura tributaria alla data del bando.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in
possesso dei requisiti di seguito indicati, risultanti da idonea
documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione:
- requisiti di cui all'art. 4 e/o dell'art. 5, e dell'art. 11,
comma 5 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
- requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545 come modificato dal decreto legislativo 24
settembre 2015 n. 156 e successive modifiche ed integrazioni, che
dispone:
a) di essere cittadino italiano;
b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non
colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari
e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;
d) di non aver superato il settantaduesimo anno di eta' alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione;
e) di aver idoneita' fisica e psichica;
e-bis) di essere munito di laurea magistrale o quadriennale
in materie giuridiche o economico-aziendalistiche.
- attestato di bilinguismo - per i partecipanti per le sedi di
Bolzano - relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca,
previsto dall'art. 4, 3° comma, numero 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato, da ultimo con il
decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e successive modifiche. I
medesimi devono dichiarare anche il gruppo linguistico (italiano o
tedesco) al quale appartengono o sono aggregati o al quale si
impegnano ad appartenere.

                               Art. 3 

Presentazione della domanda - termini - modalita'

1. Gli aspiranti devono presentare la domanda al concorso
compilando il modulo completo della dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto notorio che verra' pubblicato sul sito
internet del Consiglio nella sezione «Pubblicita' Legale» e nella
sezione «Concorsi» entro la data del 12 settembre 2016.
2. Nella domanda occorre dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di
autocertificazione (articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile
e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando
presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e
precisando anche la data del conseguimento;
g) i servizi e/o le attivita' eventualmente prestati e
valutabili in base alla Tabella «E» vigente al 12 settembre 2016, che
sara' pubblicata nel sito internet del Consiglio unitamente al modulo
di domanda;
h) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dei
titoli di preferenza.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
4. I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la
data iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed anno)
di ogni periodo di attivita' professionale o di servizio nelle
Pubbliche Amministrazioni svolto con funzioni diverse. Non sara'
attribuito punteggio per i periodi indicati in modo approssimativo o
incompleto. Per il servizio in corso si indichera' come data finale
quella della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
domande.
5. Sono legittimati a partecipare al concorso per i posti vacanti
nelle sedi di Bolzano i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo - riferito alla carriera direttiva - relativo alla
conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4, 3°
comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo
14 maggio 2010, n. 86, e successive modifiche ed integrazioni I
medesimi devono dichiarare anche il gruppo linguistico (italiano o
tedesco) al quale appartengono o sono aggregati o al quale si
impegnano ad appartenere.
6. Le domande di partecipazione al concorso devono essere
inoltrate alla Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria, dal 15 settembre 2016 al 30 ottobre 2016, con posta
elettronica certificata personale, al seguente indirizzo:
UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it o, in via residuale, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante) al seguente indirizzo: via
Solferino n. 15, c.a.p. 00185 - Roma.

                               Art. 4 

Cause di esclusione

1. Sono esclusi dal concorso:
a) Coloro che non siano in possesso di uno o piu' dei requisiti
di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando;
b) coloro le cui domande per la partecipazione siano state
spedite prima del termine iniziale o oltre il termine di scadenza di
presentazione della domanda;
c) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari;
d) coloro le cui domande-dichiarazioni sostitutive di
certificazione siano prive di sottoscrizione e/o di autentica
mediante l'allegazione della copia di un valido documento di
identita'.
2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
La Commissione esaminatrice puo' disporre l'esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia
accertata la mancanza di uno o piu' requisiti di ammissione al
concorso stesso, nonche' per la mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5 

Cause di incompatibilita'

1. Il candidato, al momento dell'opzione di cui al successivo
art. 10 comma 2, dovra' dichiarare di non versare in alcuna delle
cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 39, comma 2,
lettera c) del decreto-legge 6. luglio 2011, n. 98, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e in
ogni caso si impegna a rimuovere ogni eventuale causa di
incompatibilita' entro trenta giorni dalla delibera di nomina, anche
se insorgente in relazione all'incarico conferito.

                               Art. 6 

Norme per la compilazione della dichiarazione sostitutiva della
dichiarazione sostitutiva di certificazione

1. Ai fini della valutazione, il possesso dei titoli risulta
dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
redatta secondo il modulo allegato, nel quale devono essere
specificatamente elencati:
a) tutti i titoli accademici e di studio con la data di
conseguimento, di servizio e professionali con indicazione della data
iniziale e finale dell'attivita'.
b) Per le attivita' in corso deve essere indicata come data
finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
2. Al riguardo, si precisa che ai fini dell'attribuzione del
punteggio:
a. I candidati devono indicare nella dichiarazione sostitutiva
di certificazione i periodi della progressione di carriera, secondo
lo schema riportato nella citata «Tabella E» allegata al decreto
legislativo 545/92 come vigente alla data del 12 settembre 2016;
b. I Magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili,
la cui progressione di carriera differisce da quella presente nella
«Tabella E», riporteranno nelle «annotazioni» le corrispondenti
qualifiche rivestite per i periodi di servizio come effettivamente
prestati.
c. Coloro che esercitano o hanno esercitato l'attivita' di
avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o
iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o
dei revisori contabili, devono dichiarare sia l'iscrizione all'albo,
nel ruolo o nel registro, sia l'abilitazione nonche' l'effettivo
esercizio della professione o dell'attivita' per il periodo da
valutare. L'attivita' dovra' essere dichiarata da data successiva
alla prima iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro previsti.
d. Coloro che esercitano o hanno esercitato l'attivita' di
lavoratori dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la
qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore
di lavoro, per ogni periodo da valutare.
e. Coloro che svolgono o hanno svolto attivita' di docenza, di
cui alla tabella «E», presso le Universita' devono indicare
l'Universita' che ha conferito l'incarico, il tipo e la durata di
ogni incarico.
f. I titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi
della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato
conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'Appello di Milano);
g. Il contemporaneo esercizio di piu' professioni indicate
nella medesima voce di «Attivita' professionali» di cui alla «tabella
E» da' luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attivita' di
revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene
valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella
di docente ordinario non viene valutata);
h. In assenza delle indicazioni richieste ai punti precedenti,
i titoli non saranno valutati.
i. I candidati che dichiarano di aver svolto attivita'
professionali e/o lavorative inerenti le materie tributarie ed
amministrativo-contabili presso terzi (privati), o di aver esercitato
l'attivita' di revisori, ovvero di sindaci, amministratori o
dirigenti di societa' di capitali dovranno, a richiesta della
Commissione esaminatrice, esibire i documenti relativi alle
dichiarate attivita' ai fini del controllo previsto ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 7 

Commissione esaminatrice

1. Alle operazioni concorsuali sovraintende una Commissione
esaminatrice insediata presso la Commissione IV concorsi del
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Le attivita'
amministrative di supporto sono svolte dal personale dell'Ufficio IV
del Consiglio stesso. La Commissione esaminatrice e' nominata dal
Comitato di Presidenza, e' presieduta dal Presidente pro tempore
della Commissione concorsi ed e' composta da quattro componenti
titolari e da quattro supplenti. Le sedute sono valide con la
partecipazione di tre componenti. In assenza del Presidente la seduta
sara' presieduta dal componente piu' anziano.

                               Art. 8 

Formazione della graduatoria

1. In base al totale dei punteggi assegnati a ciascun candidato
e' formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli
idonei; e' formato altresi' l'elenco degli esclusi con indicazione
della causa di esclusione.
2. A parita' di punteggio costituira' titolo di preferenza, in
ordine decrescente:
a) Il conseguimento del dottorato di ricerca presso universita'
in materia tributaria;
b) Il conseguimento di master di 2° livello in diritto
tributario;
c) Il conseguimento di master di 1° livello in diritto
tributario;
d) Il superamento di un corso di perfezionamento in diritto
tributario;

                               Art. 9 

Approvazione della graduatoria

1. La graduatoria, riconosciuta la regolarita' delle operazioni
di concorso, e' approvata con delibera del Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria.
2. La graduatoria sara' pubblicata sul sito di questo Consiglio,
«www.giustizia-tributaria.it», nella sezione «Pubblicita' legale» e
nella sezione «Concorsi».

                               Art. 10 

Assegnazione sede

1. La Commissione Esaminatrice, decorsi quindici giorni dalla
data di pubblicazione sul sito internet di questo Consiglio,
«www.giustizia-tributaria.it», nella sezione «PUBBLICITA' LEGALE» e
nella sezione «CONCORSI», della graduatoria e dell'elenco delle sedi
di cui al precedente articolo, predisporra' la convocazione diretta
dei vincitori del concorso presso la sede del Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria in Roma Via Solferino 15, per esprimere la
preferenza per una delle sedi messe a concorso. La convocazione dei
candidati verra' effettuata in ordine di graduatoria, con espresso
avvertimento che, in assenza di alcuno di loro, si proseguira'
comunque allo scorrimento. L'elenco dei convocati e le date di
convocazione saranno pubblicate sul medesimo sito internet.
2. I vincitori potranno effettuare la scelta della sede su quelle
disponibili secondo l'ordine della graduatoria. I sunnominati
potranno esprimere la propria scelta anche tramite un delegato al
quale consegneranno l'elenco delle sedi richieste, in ordine di
preferenza. La delega dovra' essere nominativa, debitamente
sottoscritta ed accompagnata da copia di documento di identita' del
delegante.
3. Per ottenere la nomina quale giudice tributario presso la
Commissione tributaria ubicata nella provincia di Bolzano e'
richiesta - ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 - la conoscenza della lingua
italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.

                               Art. 11 

Avvertenze generali

1. Non si terra' conto di quanto risultera' scritto in maniera
illeggibile. Allo scopo di consentire la compilazione con
apparecchiature di videoscrittura, sara' reso disponibile sul sito
internet del Consiglio il testo della domanda di partecipazione ai
concorsi in formato word.
2. Il candidato e' tenuto a compilare l'acclusa dichiarazione
sostitutiva di certificazione anche nella parte relativa alle ipotesi
di incompatibilita'. Tale dichiarazione potra' essere integrata o
rinnovata in occasione della nomina.
3. I punteggi per le attivita' in corso saranno calcolati per
tutti i candidati fino alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione all'interpello.
4. Composizione paritetica gruppi linguistici per i concorsi
presso le Commissioni tributarie di Bolzano: Al fine di assicurare il
rispetto della composizione paritetica, prevista dall'art. 41-bis,
comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, fra il gruppo linguistico italiano e il gruppo linguistico
tedesco dei componenti della Commissione tributaria di 1° grado e
quella di 2° grado di Bolzano si rilevera' la composizione dei due
gruppi linguistici come esistente alla data di pubblicazione della
graduatoria.

                               Art. 12 

Comunicazioni con i candidati

1. Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate
esclusivamente all'indirizzo (obbligatorio) di pec o di mail fornito
dai candidati. Coloro che fossero sprovvisti di mail o di pec,
potranno comunicarla entro 1 mese dal termine di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso in esame.
Nei confronti di chi non ottemperera' a questa disposizione saranno
valide a tutti gli effetti - anche di decorrenza dei termini - le
informazioni e le pubblicazioni eseguite sul sito internet del
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.
2. Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere
tempestivamente comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria.
3. I vincitori dovranno comunicare tempestivamente i propri
recapiti, anche telefonici, alla segreteria della Commissione
tributaria sede del concorso, ai fini degli adempimenti successivi
alla nomina.
4. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria non
assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione della
domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
o telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 13 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, nonche' la Risoluzione 3/2005 del CPGT, i dati personali
forniti dai candidati sono raccolti presso il Consiglio di presidenza
della Giustizia tributaria, Commissione IV, via Solferino 15, 00185
Roma, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati
presso una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle
Commissioni referenti del consiglio direttamente interessate allo
svolgimento del concorso.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 196/2003 e puo' esercitarli con le modalita' di
cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto.
5. L'accesso agli atti verra' consentito, a richiesta, dopo la
pubblicazione delle graduatorie.
6. responsabile del trattamento dei dati personali e' il
Presidente della Commissione Concorsi del Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria.

                               Art. 14 

Pubblicita' legale

1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale «Concorsi».
2. Copia del bando sara' pubblicato anche sul sito di questo
Consiglio, «www.giustizia-tributaria.it», nella sezione «Pubblicita'
legale» e nella sezione «Concorsi».
3. Ai fini della decorrenza dei termini per le eventuali
impugnative ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
ogni graduatoria sara' pubblicata sul sito
«www.giustizia-tributaria.it», sezione «Pubblicita' legale» e
«Concorsi», nonche' presso gli Uffici di segreteria della Commissione
tributaria interessata e del Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria.
Roma, 19 luglio 2016

p. Il presidente
il vicepresidente
Montagna

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