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BANCA D'ITALIA

Quindici borse di studio finalizzate all'assunzione in esperimento
nel grado di coadiutore

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.19 del 7/3/2008
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:08E01943
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/4/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
Caratteristiche delle borse di studio
La Banca d'Italia indice un concorso a 15 borse di studio per la
frequenza, obbligatoria e con profitto, di un corso sulle funzioni,
sulle attivita' e sull'organizzazione della Banca d'Italia. Le borse
di studio sono finalizzate all'assunzione in esperimento di 15
Coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche.
L'importo lordo settimanale delle borse viene fissato in Euro
900,00 per i partecipanti residenti fuori della provincia di
svolgimento del corso e in Euro 350,00 per quelli residenti in tale
provincia.
La Banca d'Italia comunichera' in tempo utile ai vincitori del
concorso la sede del corso e la sua durata.

                               Art. 2.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito.
1. Laurea specialistica/magistrale, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti
classi: giurisprudenza (S22 o MG/01); scienze delle pubbliche
amministrazioni (S71); teoria e tecniche della normazione e della
informazione giuridica (S102); relazioni internazionali (S60); studi
europei (S99); scienze della politica (S70); finanza (S19); scienze
dell'economia (S64); scienze economico-aziendali (S84); sociologia
(S89);
ovvero
Laurea quadriennale, conseguita con un punteggio di almeno
105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline:
giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; economia e
finanza ovvero altra laurea equipollente per legge.
Sara' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di
titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti
in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110,
riconosciuti equipollenti ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopra
indicati.
2. Eta' non superiore ai 40 anni, secondo quanto previsto dal
Regolamento del Personale della Banca d'Italia in base alla facolta'
di deroga di cui all'art. 3, comma 6, della legge 127/1997 in tema di
limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il limite
massimo di 40 anni:
2.1 e' elevato di un anno per i coniugati e di un anno per ogni
figlio fino a un massimo di 2 anni;
2.2 e' elevato di 5 anni nei confronti di vedovi o vedove di
dipendenti della Banca deceduti in attivita' di servizio;
2.3 non e' operante per i dipendenti della Banca inquadrati in
un grado diverso da quello di Coadiutore che, forniti degli altri
requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
La documentazione relativa all'elevazione del limite di eta'
ovvero all'esenzione da quest'ultimo deve essere prodotta secondo le
modalita' di legge che verranno indicate.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi tramite enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
5. Godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
6. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 - inclusa
l'equipollenza del titolo di studio - devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; gli
altri alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al
punto 7 viene verificato durante le prove del concorso.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 3.
Riserve
Una delle borse di studio messe a concorso con il presente bando
viene riservata, ai sensi dell'art. 15/II del Regolamento del
Personale della Banca d'Italia, agli elementi che hanno superato le
prove d'esame appartenenti, nell'ordine e con precedenza, alle
seguenti categorie:
- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per
causa di servizio;
- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in
servizio;
- orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati dal
servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio
ovvero a domanda per inabilita'.
I candidati che intendono far valere tale titolo di riserva
devono farne espressa menzione nella domanda.
Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, la borsa
messa a riserva e non assegnata viene attribuita seguendo l'ordine
della graduatoria finale.

                               Art. 4.
Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda
Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di
compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo
prestampato, allegato al presente bando, di cui e' parte integrante,
reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia nonche'
presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale, via Nazionale n. 91
- Roma e del Centro «Donato Menichella» in Largo Guido Carli n. 1 -
Frascati (Roma). L'eventuale redazione della domanda in carta libera
dovra' essere effettuata riportando fedelmente - con scrittura
dattilografica o a stampatello - l'intero contenuto del predetto
modulo.
Il bando - completo del modulo di domanda - e' disponibile anche
sul sito internet della Banca d'Italia «www.bancaditalia.it».
La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e inequivocabile, anche l'indirizzo al quale la Banca d'Italia
inviera' tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione
di quelle effettuate con le modalita' di cui all'art. 5 comma 6 e
all'art. 6 comma 1.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio dell'8 aprile
2008 all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, Servizio
Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data
di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante. La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per
ritardi, disguidi o altri inconvenienti ad essa non imputabili.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il termine
perentorio dell'8 aprile 2008, direttamente allo sportello di via
Nazionale n. 91 - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani della domanda
viene rilasciata ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la
presentazione della domanda presso le Filiali della Banca d'Italia.
Pertanto, tali domande non saranno prese in considerazione.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dal concorso le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate allo sportello oltre il termine
perentorio dell'8 aprile 2008;
c) inoltrate tramite fax, telegramma, telex o con qualsiasi
altro mezzo diverso da quelli sopra indicati;
d) prive dell'eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di
quella relativa all'equivalenza delle votazioni;
e) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu'
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
I candidati che, nati anteriormente al 9 aprile 1968, intendono
usufruire delle elevazioni del limite di eta' o delle esenzioni da
tale limite previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'art. 2 devono farne
espressa menzione nella domanda, specificando la condizione di
coniugato/a e/o il numero dei figli (punto 2.1), lo stato di vedovo/a
di dipendente della Banca d'Italia deceduto in attivita' di servizio
(punto 2.2), la qualifica di dipendente della Banca d'Italia (punto
2.3). In caso contrario la domanda non e' ritenuta regolare e
comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge 68/1999 i
candidati disabili devono indicare - mediante compilazione del
«Quadro A» dell'accluso modulo di domanda - la necessita' di tempi
aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione
alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati
devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, secondo lo schema del «Quadro A»,
ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura
pubblica competente.
Il «Quadro A», se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena il mancato riconoscimento dei benefici previsti nel
riquadro stesso.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con
riguardo alla specifica condizione di disabilita'.
Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato dal candidato, procedera' all'annullamento delle
prove dallo stesso sostenute. I candidati disabili possono, per ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio Personale Gestione
Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni (tel. 0647921).
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento
dell'indirizzo medesimo.

                               Art. 5.
Test preselettivo
I candidati sono convocati a sostenere un test preselettivo
articolato in tre sezioni che riguardano l'accertamento:
1. della conoscenza delle materie del programma allegato;
2. della conoscenza della lingua inglese;
3. del possesso delle capacita' attitudinali, con particolare
riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del
ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.
Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di 60
punti; alla seconda fino ad un massimo di 10 punti; alla terza fino
ad un massimo di 30 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento del test sovrintende un
Comitato, nominato dal Governatore, che puo' avvalersi di consulenti
esterni.
Il test preselettivo e' corretto in forma anonima con l'ausilio
di tecnologia informatica. I criteri di attribuzione del punteggio
per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati
prima dell'inizio della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi
conseguiti nelle tre sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la
prova scritta di cui all'art. 7 i candidati classificatisi nelle
prime 120 posizioni - ovvero fino all'80% dei presenti, con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero
pari o inferiore a 120 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile.
In occasione dello svolgimento del test saranno comunicati:
- il giorno a partire dal quale saranno pubblicati sul sito
internet della Banca d'Italia «www.bancaditalia.it» i risultati
conseguiti da ciascun candidato;
- il giorno e il luogo di effettuazione della prova scritta di
cui all'art. 7.
I candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cui
all'art. 7 riceveranno anche convocazione scritta all'indirizzo
indicato nel modulo di domanda.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito.
Sul sito internet «www.bancaditalia.it» saranno pubblicati fino
al giorno di svolgimento del test - a titolo meramente
esemplificativo i quesiti proposti in occasione della precedente
edizione del concorso.

                               Art. 6.
Convocazioni
Ai candidati viene data notizia del calendario e del luogo di
effettuazione del test preselettivo tramite avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale (Concorsi ed
Esami) di uno dei martedi' o venerdi' del mese di maggio 2008.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia possibile determinare data e luogo di
svolgimento del test preselettivo - viene indicata la Gazzetta
Ufficiale sulla quale tale avviso sara' successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento del test preselettivo dopo la
pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo
calendario viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Tali informazioni sono disponibili anche sul sito internet della
Banca d'Italia «www.bancaditalia.it».
La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti non autorizzate.

                               Art. 7.
Commissione di concorso. Prove d'esame
Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nel programma allegato e si svolgono a
Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati.
I due elaborati riguardano un argomento, a scelta del candidato,
tra «Diritto privato (civile e commerciale)» e «Diritto
amministrativo» e un argomento di «Legislazione bancaria e
finanziaria».
Le tracce proposte dalla Commissione possono assumere la forma di
quesiti collegati tra loro che possono avere per oggetto anche
l'esame di un caso pratico.
Nella valutazione dei due elaborati la Commissione verifica la
capacita' del candidato di individuare e sintetizzare gli aspetti
salienti delle questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio
concettuale, argomentare, collegare ed esporre.
Per lo svolgimento della prova scritta viene consentita la
consultazione unicamente di raccolte di leggi non commentate ne'
annotate; a tal fine saranno fornite indicazioni ai candidati
ammessi.
La prova e' valutata con un massimo di 50 punti, attribuendo a
ognuno dei due elaborati, che vengono corretti in forma anonima, fino
a un massimo di 25 punti.
Verranno valutate esclusivamente le prove scritte dei candidati
che abbiano svolto entrambi gli elaborati. La votazione complessiva
della prova risulta dalla somma dei due punteggi utili.
La prova e' superata da coloro che hanno riportato almeno 15
punti in ognuno dei due elaborati.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a
sostenere una prova orale che consiste in un colloquio su tutte le
materie indicate nel programma allegato e in una conversazione in
lingua inglese; possono formare oggetto di colloquio l'argomento
della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate. Il
colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato anche
casi pratici, tende ad accertare la maturita' di pensiero, la
capacita' di giudizio, la cultura universitaria di base e la
capacita' di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti. La
conversazione in lingua inglese e' volta a verificarne il livello di
conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di
lavoro.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 50 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione minima di 30 punti. Sono considerati idonei i candidati che
hanno conseguito una votazione almeno pari alla somma dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per la prova orale.
In occasione della prova orale e' prevista anche una
conversazione facoltativa nella lingua straniera eventualmente scelta
dal candidato tra tedesco, francese o spagnolo; essa e' valutata con
l'attribuzione di un punteggio fino a un massimo di 2 punti, non
utili per il superamento della prova orale ma utili a determinare il
punteggio complessivo di cui al successivo art. 9.
Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d'esame.

                               Art. 8.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati
membri dell'Unione Europea devono essere muniti di documento
equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 9.
Graduatoria
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta, alla prova
orale e alla eventuale conversazione facoltativa di cui all'art. 7
comma 13.
La Commissione di cui all'art. 7 compila una graduatoria di
merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla
graduatoria di merito, a eventuali titoli di riserva o preferenza,
rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine della
graduatoria finale.
Se uno dei vincitori rinuncia alla borsa, la Banca d'Italia si
riserva la facolta' di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo
l'ordine della graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria entro diciotto mesi dalla data di approvazione della
stessa.

                              Art. 10.
Adempimenti per gli assegnatari delle borse
La Banca d'Italia comunica l'assegnazione della borsa ai
vincitori del concorso. A seguito di tale comunicazione essi devono
tempestivamente dare risposta scritta di accettazione o rinuncia
della borsa di studio.
I partecipanti al corso di cui all'art. 1 devono presentare i
documenti e fornire le informazioni che verranno loro richieste con
le modalita' e nei termini indicati nel relativo invito ai fini della
verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al
concorso e per l'assunzione. In tale ambito sono comprese anche le
dichiarazioni relative all'esistenza o meno di condanne penali, di
sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione
a misure di sicurezza, ovvero di carichi pendenti.

                              Art. 11.
Borsa di studio
Una Commissione, nominata dal Governatore della Banca d'Italia,
accerta il profitto tratto dalla frequenza del corso da parte dei
borsisti. Durante lo svolgimento del corso potra' essere rilevato il
profilo attitudinale dei candidati. A tale rilevazione possono
partecipare anche consulenti esterni.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di revocare la borsa di
studio, non erogando le somme non maturate, ai borsisti che - sentita
la Commissione di cui al precedente comma - non danno prova di
assiduita' ovvero non dimostrano di seguire le lezioni e le
esercitazioni con profitto.

                              Art. 12.
Visita medica propedeutica all'assunzione
La Banca d'Italia fa sottoporre i vincitori delle borse di studio
a visita medica presso enti pubblici o pubbliche istituzioni
sanitarie al fine di accertare l'idoneita' fisica alle mansioni.
Ai residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati gli
accertamenti che non si trovano gia' in quest'ultima per ragioni
connesse con la frequenza del corso sono rimborsate le spese di
viaggio dal capoluogo della provincia di residenza e ritorno secondo
le tariffe ferroviarie della la classe ed e' corrisposto un
contributo alle altre spese nella misura forfetaria di Euro 80,00 per
ogni giornata di permanenza. Ai candidati residenti all'estero sono
rimborsate le spese di viaggio, idoneamente documentate, sostenute
per l'utilizzo di mezzi pubblici di linea dalla localita' di
residenza e ritorno. Se il viaggio avviene con l'aereo il rimborso
viene commisurato alla tariffa prevista per la classe economica.
Al luogo di residenza e' equiparato il luogo ove il candidato si
trovi stabilmente per documentati motivi di studio o di lavoro.

                              Art. 13.
Nomina e assegnazione
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei borsisti che, oltre
ad aver frequentato con profitto il corso, non hanno tenuto
comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l'assunzione stessa. Essi sono nominati, in esperimento, nel
grado di Coadiutore e, se riconosciuti idonei al termine
dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi, conseguono la
conferma nel grado gia' ottenuto con la medesima decorrenza del
provvedimento di nomina. Nell'ipotesi di esito sfavorevole,
l'esperimento e' prorogato, per un sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme «sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro» presso gli enti
pubblici.
In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all'atto
dell'assunzione, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come
previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale
della Banca d'Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il
raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o
dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale
residenza all'estero.

                              Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale
Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalita'
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno
assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 10, comma 2, del presente
bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito
di assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
D. Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del
trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i
candidati, in qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti
della Banca d'Italia addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del
Servizio Personale Gestione Risorse.

                              Art. 15.
Altre norme richiamate
Il presente bando di concorso tiene conto del D. Lgs. 198/2006,
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro.
Roma, 29 febbraio 2008
Il Governatore: Draghi

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