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SECONDA UNIVERSITA' DI MILANO - BICOCCA

Corsi di dottorato di ricerca - XVI ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 25/8/2000
Ente:SECONDA UNIVERSITA' DI MILANO - BICOCCA
Località:-
Codice atto:000E7891
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 10 giugno 1998, con il quale e'
stata istituita la seconda Universita' degli studi di Milano;
Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 12 marzo 1999, con il quale la
seconda Universita' degli studi di Milano ha assunto la denominazione
di Universita' degli studi di Milano - Bicocca;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano recepito
da questo Ateneo;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto
rettorale n. 75 del 24 marzo 2000;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico
dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca nella seduta del 12
giugno 2000;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione
dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca nella seduta del
26 giugno 2000;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione
dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca nella seduta del
24 luglio 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Milano
- Bicocca.
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Milano - Bicocca
pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di seguito elencati. Per ciascun dottorato vengono
indicati l'istituto o il dipartimento sede amministrativa, le sedi
consorziate, la durata, i posti e le borse di studio messi a
concorso.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' la relativa
convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza del
bando.
 
Economia e strategia aziendale
 
Sede: Istituto di economia, amministrazione e politica aziendale.
Sedi consorziate: Bergamo.
Durata: 3 anni.
Posti: 3.
Borse di studio: 2.
 
Statistica metodologica ed applicata
 
Sede: Dipartimento di metodi quantitativi per l'economia.
Sedi consorziate: Trento, Milano (Bocconi), Milano (Cattolica),
Verona, Brescia, Bergamo, Calabria, Pavia.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 5.
 
Marketing e gestione delle imprese
 
Sede: Istituto di economia d'impresa (ISTEI).
Sedi consorziate: Bergamo, Calabria, Molise, Napoli II.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
 
Statistica
 
Sede: Dipartimento di statistica.
Sedi consorziate: Milano, Milano (Cattolica), Torino.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 5.
 
Antropologia della contemporaneita': etnografia delle diversita' e
delle convergenze culturali
 
Sede: Dipartimento di epistemologia ed ermeneutica della
formazione.
Sedi consorziate: Bologna, Milano (Cattolica), Pavia.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
 
Sociologia applicata e metodologia della ricerca sociale
 
Sede: Dipartimento di sociologia e ricerca sociale.
Sedi consorziate: Milano, Padova, Piemonte Orientale, Torino,
Trento.
Durata: 3 anni.
Posti: 3.
Borse di studio: 2.
 
Scienze geologiche e geotecnologiche per l'ambiente e il territorio
 
Sede: Dipartimento di scienze geologiche e geotecnologiche.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
 
Astrofisica e astronomia
 
Sede: Dipartimento di fisica "G. Occhialini".
Sedi consorziate: Varese (Insubria).
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
 
Scienze chimiche
 
Sede: Dipartimento di scienze dell'ambiente e del territorio.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
 
Scienze ambientali
 
Sede: Dipartimento di scienze dell'ambiente e del territorio.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
 
Scienza dei materiali
 
Sede: Dipartimento di scienza dei materiali.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 10.
Borse di studio: 5.
 
Tecnologie biomediche
 
Sede: Dipartimento di medicina sperimentale, ambientale e
biotecnologie mediche.
Sedi consorziate: Genova, Sassari.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
 
Biotecnologie industriali
 
Sede: Dipartimento di biotecnologie e bioscienze.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
 
Ipertensione arteriosa sperimentale e clinica
 
Sede: Dipartimento di medicina clinica, prevenzione e
biotecnologie sanitarie.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 3.
Borse di studio: 2.
 
Neuroscienze
 
Sede: Dipartimento di neuroscienze e tecnologie biomediche.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
 
Emato-oncologia pediatrica. aspetti clinico-biologici
 
Sede: Medicina interna.
Sedi consorziate: Padova, Torino.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
E' consentita l'iscrizione sub-condicione ai laureandi, purche'
conseguano il titolo entro la data di svolgimento della prima prova
di ammissione.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella
prova orale una verifica della conoscenza della lingua inglese (o di
altra lingua a seconda di quanto specificato nei programmi dei
singoli dottorati).

                               Art. 4.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca e redatta secondo lo
schema allegato al presente bando, va presentata direttamente o a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento
all'Universita' degli studi di Milano - Bicocca - Piazza dell'Ateneo
Nuovo n. 1 - 20126 Milano, con il riferimento "Segreterie studenti",
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio
di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' la delibera del collegio dei docenti con la quale
e' stata dichiarata l'equipollenza ai fini dell'ammissione al corso
di dottorato;
e) di impegnarsi a seguire con assiduita' le attivita' previste
per il proprio curricolo formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate;
f) di indicare le lingue straniere conosciute, oltre alla
lingua inglese;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitario pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992,
cosi' come modificata dalla legge n. 17/1999.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Milano - Bicocca, nei locali che verranno indicati con le
modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale sara' resa nota o
contestualmente alla comunicazione relativa alla prova scritta o
avverra' ugualmente a mezzo raccomandata che sara' inviata a coloro
che avranno superato la prova scritta venti giorni prima della data
fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede
concorsuale da parte della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento valido:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.

                               Art. 6.
Le Commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.

                               Art. 7.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove. In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno
di essi attribuisce al candidato per ciascuna prova fino a (1:n) x
60 punti, dove n e' pari al numero dei membri della commissione.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno all'albo dell'istituto o del dipartimento presso cui
si e' svolta la prova.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove.

                               Art. 8.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni dall'affissione della
graduatoria presso l'albo del dipartimento o dell'istituto
interessato. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi
rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il
rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio,
e' tenuto alla loro restituzione.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'affissione all'albo del dipartimento o dell'istituto ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame sono ammessi in soprannumero al dottorato,
senza fruizione di borse, fatti salvi i requisiti di cui al
successivo art. 10.
La partecipazione e' consentita alla seguente condizione:
possesso di una borsa di studio di importo non inferiore a quello
previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315, e successive modificazioni e integrazioni, garantita per
iscritto da ente, istituzione o fondazione italiana o straniera che
copra tutta la durata degli studi.

                               Art. 9.
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti in carta legale:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g) i cittadini comunitari devono possedere i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) i dottorandi che intendono fruire della borsa di studio di
cui al successivo art. 10 devono inoltre produrre, previa richiesta
da parte dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul
reddito personale complessivo annuo.

                              Art. 10.
Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi
extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi
indicati dall'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a
15 milioni di lire, e' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della
graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello
determinato dalle disposizioni di legge.

                              Art. 11.
Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a
corrispondere il premio di assicurazione infortuni, determinato per
l'anno accademico 2000/2001 in L. 20.000.

                              Art. 12.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 13.
Entro la data stabilita dal collegio dei docenti, ai fini
dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi
sono tenuti a presentare al collegio una relazione scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni
prodotte.

                              Art. 14.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, dalla quale
emergano risultati scientifici rilevanti.

                              Art. 15.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il rettore: Fontanesi

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