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CORTE DEI CONTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.29 del 13/4/2012
Ente:CORTE DEI CONTI
Località:Nazionale
Codice atto:2E001923
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:11
Scadenza:14/5/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del
personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n.1080 , le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97
e 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art.
13, commi 3 e 4;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art.
1, comma 523;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
Visto il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in
legge 6 agosto 2008 n.133, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare
l'art.1, comma 355, sul reclutamento, tra l'altro, di magistrati
contabili e di autorizzazione della relativa spesa;
Vista la nota del Segretario generale della Corte dei conti prot.
387 in data 9 marzo 2011 di richiesta al Dipartimento della Funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e finanze di autorizzazione a
bandire un concorso per il reclutamento di n. 27 unita' di
referendari, 11 dei quali a valere sulle disposizioni di cui alla
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Considerato che, nelle more della definizione della procedura
autorizzativa di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001,
non e' ulteriormente procrastinabile l'adozione del bando di concorso
per il reclutamento delle undici unita' di personale gia' autorizzate
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, come rilevato anche dal
Consiglio di Presidenza da ultimo nell'adunanza del 20 e 21 marzo
2011;
Ritenuto di adeguare le prove concorsuali per accertare il
possesso di specifiche professionalita' da parte dei candidati, in
coerenza con i nuovi compiti e funzioni affidati dall'ordinamento
alla Corte dei conti;
Ritenuto, altresi', di individuare, con riguardo alla valutazione
dei titoli, modalita' e criteri atti a garantire l'espletamento del
concorso in tempi quanto piu' possibile contenuti;
Sentito il Consiglio di Presidenza e visto il parere formulato
con deliberazione del 25 gennaio 2012;

Decreta:


Art. 1


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a undici posti di
referendario, di cui quattro riservati ai candidati appartenenti alle
categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di
laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di
studio equipollente, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio
2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82).
2. L'amministrazione si riserva la facolta' di aumentare sino a
ventisette il numero dei posti messi a concorso ove, nelle more della
conclusione della procedura concorsuale intervenga il decreto
autorizzativo citato nelle premesse. Ove ricorrano le condizioni di
cui al precedente periodo i posti riservati ai candidati appartenenti
alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del
diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in
scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro
titolo di studio equipollente, ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82) sono pari a
dieci unita'.
3. I posti riservati di cui ai commi 1 e 2, qualora non
utilizzati, sono conferiti agli idonei.
4. L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso e'
effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
5. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle
Sezioni e nelle Procure regionali della Corte dei conti, con
esclusione di quelle aventi sede in Roma, e devono permanere, per
almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.

                               Art. 2 


1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo
una valutazione positiva di idoneita';
b) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla
seconda classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati
amministrativi;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno cinque anni;
e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il personale docente di ruolo delle universita' e i ricercatori
confermati di materie giuridiche ed economiche, i dipendenti dei due
rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, i funzionari ed altri agenti degli organismi
comunitari, assunti attraverso concorsi pubblici e muniti della
laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica
dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno
cinque anni di anzianita' anche complessiva nella qualifica o
posizione funzionale.
2. Le anzianita' di cui al comma 1 sono valutate anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo quello
piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.

                               Art. 3 


1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 4 


1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta
semplice secondo lo schema di cui all'allegato A), corredate dei
documenti indicati all'art. 6, devono essere rivolte al Presidente
della Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi,
mobilita' e dotazioni organiche - Via Antonio Baiamonti, 25 - 00195
Roma - e presentate al Segretariato generale della Corte dal lunedi'
al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00, entro e non oltre i
trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dell'avvenuta
consegna a mano della domanda verra' rilasciata ricevuta.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande di
ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al comma 1.
3. Non si tiene conto delle domande e dei documenti presentati o
spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei
conti oltre i termini sopra indicati.
4. La data di presentazione delle domande e dei documenti e'
stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale al
momento della consegna, ad eccezione delle domande e documenti
spediti a mezzo raccomandata, per i quali fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
della raccomandata.

                               Art. 5 


1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
d) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l'ammissione al concorso.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato
superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di
idoneita'. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione
della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento.
3. I candidati appartenenti alle categoria di cui alla lettera d)
dell'art. 2 devono dichiarare:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura.
4. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in
giurisprudenza, anche di altra laurea, devono dichiarare di voler
usufruire della riserva prevista dall'art. 1, commi 1 e 2.
5. I candidati devono specificare in quale lingua intendono
sostenere la prova orale obbligatoria e l'eventuale prova
facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso
programma.
6. I candidati devono dichiarare di essere disposti in caso di
nomina a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
7. La firma in calce alla domanda e' esente dall'autentica, ai
sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 6 


1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono, altresi',
dichiarare, il titolo di studio posseduto, l'Universita' presso la
quale e' stato conseguito, l'anno del conseguimento e la votazione
riportata nell'esame finale e di laurea.
2. I candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere
a), b), c) ed e) dell'art. 2 devono dichiarare la qualifica posseduta
e l'anzianita' nella qualifica con riferimento ai requisiti richiesti
dal medesimo art. 2.
3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell'art. 2 devono dichiarare la data di iscrizione all'albo
professionale degli avvocati.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) il curriculum, nel quale sono indicati gli studi compiuti,
gli esami universitari superati e le relative votazioni, i titoli
conseguiti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi
ricoperti ed ogni altra attivita' (scientifica, didattica,
pubblicistica) eventualmente esercitata;
b) il prospetto di cui all'allegato B, compilato e corredato
dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 9.
5. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi sono rese dai
candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione si
riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla
veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
6. I candidati possono esibire, in un numero non superiore a
cinque, pubblicazioni che siano in regola con le norme contenute
nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. I titoli, indicati nel prospetto allegato B utili ai fini
della valutazione di cui all'art. 9 devono essere presentati
unitamente all'istanza di partecipazione ovvero autocertificati, ove
consentito.

                               Art. 7 


1. Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella
graduatoria, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e
i documenti richiesti dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso
delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti
ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il
reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono
presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti -
Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni
organiche - Via A. Baiamonti 25 - 00195 Roma, entro il termine di 20
giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di
decadenza, il certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare attestante che il
candidato e' fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego.

                               Art. 8 


1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, e' composta ai sensi dell'art. 45, primo comma, lettera a),
del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della
Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n.
1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n.
1345. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un
membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del
componente effettivo.
2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore delle
lingue indicate dai candidati.

                               Art. 9 


1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento
dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il prospetto relativo alle categorie di titoli ammissibili di cui
all'allegato B.
2. Non e' ammesso a partecipare alle prove di esame il candidato
che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione
complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per
la valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di
cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra
le quattro categorie di titoli ammissibili e' la seguente:
1ª ctg: - Doti di capacita' e rendimento: punti 19;
2ª ctg - Incarichi ricoperti: punti 4;
3ª ctg - Titoli di cultura: punti 22;
4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: punti 5.
3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi
prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti nel prospetto allegato B.
I titoli inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo
punteggio sono specificati nel prospetto allegato B.
4. La Commissione, previa determinazione degli ulteriori
necessari criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun
candidato, all'esame dei titoli, esclusivamente ai fini del
conseguimento del punteggio minimo di venticinque punti e della
conseguente ammissione alle prove scritte.
5. La valutazione completa dei titoli e' effettuata solo nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati
inerenti alle prove scritte, prima della apertura delle buste
contenenti gli elaborati stessi.

                               Art. 10 


1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 12 giugno
2012 e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui
avranno luogo le prove scritte.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver
raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli
operata dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi,
nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al
secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per
sostenere le prove scritte.
4. Durante le prove scritte e' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in
edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che
siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice
e da questa verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al
comma 4 debbono consegnare i testi, che desiderino consultare, presso
la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 10,00 del
giorno precedente l'inizio delle prove, curando che sulla copertina
di ciascuno dei testi sia applicato, in maniera da lasciare visibile
il titolo, un foglietto contenente, in caratteri leggibili,
l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi dovranno essere
accompagnati da un elenco, nel quale sono indicate, oltre ai titoli
degli stessi, le generalita' del candidato e devono essere collocati
in contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima
di quello in cui devono sostenere la prova orale.

                               Art. 11 


1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai
trentacinque punti.
4. La Commissione esaminatrice puo' attribuire fino a due punti
per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei
punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla
prova orale facoltativa di lingua.
6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di
posti previste dall'art. 1, commi 1 e 2.

                               Art. 12 


1. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei
candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente
della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.
2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della
graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, cosi' come
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso
al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa
deliberazione del Consiglio di presidenza, con provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                               Art. 13 


1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio di Presidenza.
2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra
i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di
presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 5.
3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o piu'
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della regione Lazio,
possono esercitare la precedenza nell'assegnazione in deroga
all'ordine di graduatoria, purche' dichiarino la disponibilita' a
permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
5 anni. La precedenza si esercita quando nella regione sono
disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede.

                               Art. 14 


1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono disponibili all'indirizzo internet:
www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi
2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte
dei conti il provvedimento di indizione del concorso, il
provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte
le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura
concorsuale, i candidati possono prendere contatto con il
Segretariato Generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni
organiche - dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10,00 alle ore 12,00
(tel. 06/38762248; 06/38762104; 06/38762103).

                               Art. 15 


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003
n.196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la
Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita'
e dotazioni organiche, per le finalita' di gestione del concorso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n.196, tra i quali figura quello di
accesso ai dati che lo riguardano, nonche' di alcuni diritti
complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' del diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi illegittimi.

                               Art. 16 


1. Il presente decreto e' comunicato alla Direzione generale
programmazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 marzo 2012

Il Presidente: Giampaolino

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