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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Procedura di reclutamento, per l'ammissione al 4° corso triennale
anno 2014, di 53 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma
dei Carabinieri, mediante scorrimento della graduatoria finale di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione
al 2° corso triennale allievi marescialli del ruolo ispettori
dell'Arma dei Carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 17/1/2014
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:14E00205
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 688, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, concernente la possibilita' di prorogare i termini di
validita' della graduatoria dei concorsi per il reclutamento di
Allievi Marescialli del ruolo Ispettori, in caso di successivi e
analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della
stessa;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)";
Visto il decreto dirigenziale n. 133 emanato dalla Direzione
Generale per il Personale Militare il 13 settembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 74 del 16 settembre
2011, con il quale e' stato bandito il concorso pubblico, per esami e
titoli, per l'ammissione al 2° corso triennale di 490 Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto dirigenziale n. 163 emanato dalla Direzione
Generale per il Personale Militare il 20 settembre 2012 con il quale
e' stata approvata la graduatoria finale di merito del sopracitato
concorso e contestualmente ridotti i posti messi a concorso da 490 a
150;
Visto il decreto dirigenziale n. 176 emanato dalla Direzione
Generale l'8 ottobre 2012 con il quale e' stata integrata la suddetta
graduatoria finale di merito;
Visto il decreto dirigenziale n. 52/1D emanato dalla Direzione
Generale il 9 luglio 2013 con il quale si e' proceduto al
reclutamento di 340 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma
dei Carabinieri mediante scorrimento della suddetta graduatoria
finale di merito, la cui validita' e' stata prorogata fino al 20
marzo 2014;
Rilevato che l'ultimo dei candidati effettivamente incorporato
nell'anno 2013 risulta essere FERA Raffaella, posizionato al n. 523
della graduatoria finale di merito, stante le riserve dei posti
previste e le rinunce di alcuni vincitori del concorso, come previsto
dall'articolo 19, comma 6 del bando;
Vista la lettera n. 81/7-19-2011 del 3 gennaio 2014 con la quale
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha rappresentato
l'esigenza di disporre, con immediatezza, di 53 Allievi Marescialli,
senza dover attendere i tempi tecnici richiesti per portare a termine
una nuova procedura di reclutamento mediante il bando di un concorso
pubblico;
Vista la nota M_D SSMD 0002890 del 13 gennaio 2014 con cui lo
Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto "nulla osta"
al reclutamento di 53 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori
dell'Arma dei Carabinieri;
Tenuto conto dei principi di economicita' e speditezza
dell'azione amministrativa e della necessita' di contenere i costi
gravanti sull'Amministrazione per la gestione delle procedure di
reclutamento;
Tenuto conto della necessita' di attualizzare l'accertamento dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, 5, 6 e 7 e
lett. b), n. 2, 3, 4, 6 e 7 del sopra citato bando di concorso e di
quelli di idoneita' psicofisica;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,

Decreta:


Art. 1


Avvio della procedura di reclutamento


1. In applicazione dell'articolo 688, comma 7, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' avviata la procedura per il
reclutamento, per l'anno 2014, di 53 Allievi Marescialli del ruolo
Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, mediante scorrimento della
graduatoria finale di merito del concorso per l'ammissione al 2°
corso triennale Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
serie speciale - n. 74, del 16 settembre 2011, il cui termine di
validita' e' stato prorogato dal 20 settembre 2012 al 20 marzo 2014,
con il decreto dirigenziale n. 52/1D emanato dalla Direzione Generale
Per il Personale Militare il 9 luglio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 642 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 resta impregiudicata, per l'Amministrazione della Difesa,
la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare o
annullare il presente decreto, di sospenderne o rinviarne
l'attuazione, di modificare il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione dei convocati alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o
limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2014. In tal caso,
l'Amministrazione della Difesa provvedera' a darne formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni della presente
procedura di reclutamento.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. I concorrenti che, nella graduatoria finale di merito del
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1 sono classificati
dalla posizione n. 524 (FASCIANO Leonardo) alla posizione n. 576
(PASSAMONTI Elena), dovranno presentarsi presso il Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento per essere sottoposti ad accertamenti per la verifica
del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. La verifica del
possesso degli altri requisiti citati in premessa verra' effettuata
d'ufficio.
2. Nelle more della verifica del mantenimento dei requisiti,
tutti i concorrenti partecipano "con riserva" alla procedura di
reclutamento. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento ed
anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato
del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da
lui delegata, l'esclusione del concorrente dalla procedura di
reclutamento o dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti
e' accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla
nomina, per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente decreto o per il difetto dei requisiti prescritti all'art. 2
del bando di concorso citato in premessa, che devono essere mantenuti
fino alla data d'incorporamento presso la Scuola Marescialli e
Brigadieri, fatta eccezione per l'eta'.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo
armato dello Stato.

                               Art. 3 


Accertamenti sanitari per la verifica
del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica


1. Gli accertamenti sanitari per la verifica del mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica saranno svolti secondo le disposizioni di
cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, con le modalita' previste dalle direttive tecniche della
Direzione generale della Sanita' militare del 5 dicembre 2005 e
successive modifiche, nonche' secondo le modalita' definite in
apposite norme tecniche, approvate con decreto del Comandante
generale dell'Arma dei Carabinieri. Le citate norme tecniche saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento degli accertamenti,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. Detti
accertamenti avranno luogo il 30 luglio 2014, alle ore 07,30, presso
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale di Tor di Quinto n.
153. I candidati dovranno presentarsi a digiuno e portare al seguito
un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da
una Amministrazione dello Stato, in corso di validita' e di una
fotocopia dello stesso, indossando la tenuta ginnica per tutto il
periodo di permanenza presso il suddetto Centro. Se militari in
servizio dovranno portare al seguito - in busta chiusa - copia
aggiornata della documentazione matricolare e sanitaria.
2. Il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora
stabiliti, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dalla
procedura di reclutamento, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di concorsi indetti
dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di
partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail
all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art.
1, comma 1).
3. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri
dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia
conforme:
a) referto attestante l'effettuazione, da non piu' di tre mesi
dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg,
antiHBs, anti HBc e anti HCV;
b) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la data di presentazione, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo
referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data di
presentazione, solo se ne sono gia' in possesso. Se privi di tale
referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli
esami radiologici di cui al successivo comma 5, lettera i);
d) certificato conforme al modello riportato nell'allegato A,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di presentazione.
I concorrenti di sesso femminile dovranno consegnare anche:
- referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante
analisi su sangue o urine effettuato entro i quattro giorni
calendariali antecedenti alla data di presentazione presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, per
la finalita' indicata nel successivo comma 9;
- referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi
precedenti la data degli accertamenti psico-fisici.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
concorrenti dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso, dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale o copia resa conforme nei termini
di legge della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento.
4. Gli accertamenti saranno svolti da una commissione che sara'
nominata con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare
o di autorita' da lui delegata, cosi' composta:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
- un ufficiale superiore medico, membro;
- un ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di medici
specialisti, anche esterni.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i candidati una visita medica generale ed i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', sara'
effettuato sul medesimo campione il test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT-GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una
adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Se si rendesse necessario sottoporre il
candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento
e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione
di consenso e in caso di rifiuto, sara' escluso dalla procedura di
reclutamento.
6. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell'Arma dei Carabinieri, ad
eccezione degli Allievi Carabinieri, l'assenza di infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'articolo 686, comma 1, lettera e)
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per i restanti candidati il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati
vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2.
Sara' inoltre chiesto il possesso di un apparato visivo (VS) 2,
acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare
normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra gli interventi di
chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
7. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
candidato l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo";
- "inidoneo", con l'indicazione del motivo.
Il giudizio di inidoneita' e' definitivo e non suscettibile di
riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al
momento della visita.
8. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti risultati affetti
da:
a) imperfezioni ed infermita' che siano causa di non idoneita'
al servizio militare o che determinino l'attribuzione di un profilo
sanitario inferiore a quello minimo previsto, secondo la normativa
vigente;
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia e
disartria);
c) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope o agli accertamenti sul controllo per l'abuso
sistematico di alcool, da confermarsi presso una struttura
ospedaliera militare o civile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
e) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate
dalle lettere precedenti, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale Maresciallo del ruolo
Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
Costituiscono, altresi', motivo di inidoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per la loro sede,
dimensione o natura siano deturpanti o contrari al decoro della
persona o dell'uniforme o siano possibile indice di personalita'
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici).
9. In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione
non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le concorrenti
che si trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate
presso il predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per
essere sottoposte agli accertamenti di cui al presente articolo, in
una data compatibile con la definizione della procedura di
reclutamento. Se, in occasione della seconda convocazione, il
temporaneo impedimento perdura, la candidata sara' esclusa per
impossibilita' di procedere agli accertamenti per la verifica del
mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
10. I candidati che, all'atto degli accertamenti, saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con il termine delle convocazioni per gli
accertamenti sanitari, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. I candidati che, al
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneita' psico-fisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla
procedura di reclutamento. Tale giudizio sara' comunicato seduta
stante agli interessati.
11. I concorrenti giudicati "inidonei" saranno esclusi dalla
procedura di reclutamento e sostituiti con altrettanti concorrenti,
nell'ordine della graduatoria di merito.

                               Art. 4 


Presentazione al corso e incorporamento


1. I concorrenti giudicati idonei all'esito degli accertamenti e
delle verifiche di cui ai precedenti articoli 2 e 3, fino alla
concorrenza dei posti disponibili, dovranno presentarsi - senza
attendere ulteriori comunicazioni - presso la Scuola Marescialli e
Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri, nella data e con le modalita'
che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti gli interessati, indicativamente a partire dal 25 agosto
2014, con avviso pubblicato nei siti internet www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935.
2. I posti eventualmente non coperti per mancanza di concorrenti
idonei o a seguito di rinunce saranno devoluti ad altro analogo
concorso che dovesse essere bandito nel corso del 2014 per il
reclutamento di ulteriori Allievi Marescialli del ruolo Ispettori
dell'Arma dei Carabinieri.
3. Il 4° corso triennale Allievi Marescialli, della durata di tre
anni accademici, avra' inizio entro il mese di settembre 2014 e sara'
svolto secondo i programmi e le modalita' stabilite dal Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri e le norme contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura e spese
dell'Amministrazione, al corso di laurea previsto dal piano di studi
della Scuola Marescialli e Brigadieri. I frequentatori, pertanto, non
dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con
l'iscrizione all'Universita', pena l'esclusione dal corso. A
richiesta del Comando della citata Scuola Marescialli e Brigadieri, i
frequentatori, ai fini dell'iscrizione al corso universitario,
dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del
diploma d'istruzione secondaria di secondo grado e di non essere
iscritti presso alcuna Universita'.
5. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i concorrenti prima
della data d'inizio del corso, al fine di espletare le operazioni
d'incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per
verificare il mantenimento della prescritta idoneita' psico-fisica.
Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute,
i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al
servizio nell'Arma dei Carabinieri. I provvedimenti di inidoneita' o
temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni dalla
data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dalla
procedura di reclutamento. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo.
I concorrenti giudicati inidonei saranno sostituiti con le modalita'
di cui al precedente comma 2.
6. All'atto della presentazione alla citata Scuola per
l'incorporamento, coloro che non sono militari in servizio nell'Arma
dei Carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di
certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti
previsti e consegnare i seguenti documenti:
a) un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;
b) un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
Se di sesso femminile, dovranno altresi' consegnare un referto di
test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata
presso il Servizio sanitario nazionale, entro i quattro giorni
calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di
positivita' del test di gravidanza la visita medica di controllo
sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
7. I concorrenti che non si presenteranno alla Scuola Marescialli
e Brigadieri entro il termine fissato nella convocazione saranno
considerati irrevocabilmente rinunciatari e potranno essere
sostituiti con altrettanti concorrenti, nell'ordine della
graduatoria, risultati idonei agli accertamenti di cui al precedente
art. 3. La Scuola potra', comunque, autorizzare, per comprovati
motivi da comunicare anticipatamente tramite il Comando Stazione
Carabinieri competente per territorio, il differimento della
presentazione fino al decimo giorno dalla data d'inizio del corso. I
concorrenti ammessi al corso Allievi Marescialli, se provenienti:
a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli Appuntati e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) dagli Allievi Carabinieri, conseguono la promozione a
Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari
nell'Arma dei Carabinieri;
c) dagli Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ottengono la
commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma;
d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con
il grado di Carabiniere, previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell'Arma dei Carabinieri in congedo, dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze Armate o dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo
quella di Allievo Carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa.
8. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola
Marescialli e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri e da tale data assumera' la
qualita' di Allievo.

                               Art. 5 


Spese di viaggio, licenza e varie


1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti e
per la presentazione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri sono a
carico dei candidati.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento della sede ove gli stessi si
svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il
concorrente non sostenga gli accertamenti per cause dipendenti dalla
sua volonta' o venga espulso dagli stessi, la licenza straordinaria
sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel
periodo di effettuazione degli accertamenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi fruiranno
del pranzo a carico dell'Amministrazione militare solo qualora gli
accertamenti si protraggano in orario pomeridiano.

                               Art. 6 


Nomina a maresciallo


1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del secondo anno
accademico saranno nominati Marescialli.
2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'articolo 772 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro
che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una
delle seguenti condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Roma, 13 gennaio 2014

Gen. C.A. Francesco Tarricone

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