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SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di Coadiutore
parlamentare con mansioni di centralinista

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.42 del 29/5/2001
Ente:SENATO DELLA REPUBBLICA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:001E4841
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:7
Scadenza:28/6/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data
9 novembre 2000;
Su proposta del Segretario Generale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di
Coadiutore parlamentare, con mansioni di centralinista, con lo stato
giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Regolamento
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica e dalle
deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia al
momento dell'assunzione.
2. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il
personale cosi' assunto a tutti i Servizi del Senato.

                               Art. 2.
 
Riserva di posti
 
1. Due dei posti messi a concorso sono riservati a personale
addetto alle Segreterie dei componenti del Consiglio di Presidenza
del Senato, purche' soddisfino i seguenti requisiti:
a) che abbiano prestato per almeno cinque anni attivita' di
centralinista;
b) che siano in possesso del titolo di studio richiesto per
l'ammissione al concorso;
c) che risultino idonei riportando un punteggio finale almeno
pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale (scuola media superiore) ovvero di
titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al
suddetto diploma dall'autorita' italiana competente;
d) abbiano un'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai
40 anni;
e) siano fisicamente idonei all'impiego;
f) abbiano svolto per un periodo non inferiore a 3 anni le
mansioni di centralinista, con rapporto di lavoro dipendente presso
lo Stato o organizzazioni pubbliche e private, anche comunitarie ed
internazionali; ovvero abbiano svolto presso le Segreterie dei
componenti del Consiglio di Presidenza del Senato mansioni di
centralinista per un periodo non inferiore a 5 anni;
g) i dipendenti di pubbliche Amministrazioni e di
organizzazioni pubbliche dovranno allegare, a pena di esclusione, un
certificato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza; i
dipendenti di organizzazioni private dovranno allegare, a pena di
esclusione, la fotocopia autenticata del libretto di lavoro e, sempre
a pena di esclusione, l'attestazione del versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali; i candidati che abbiano svolto il
proprio servizio presso le Segreterie dei componenti del Consiglio di
Presidenza del Senato dovranno allegare, a pena di esclusione, un
certificato rilasciato dal Responsabile dell'ufficio di appartenenza.
2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che
diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria
in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la spedizione delle domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
redatta, a pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma 1, dovra' essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - Codice C2 - (via Giustiniani n. 5 - 00186 Roma), a
pena di irricevibilita', entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente e sempre a pena di irricevibilita' a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante). La domanda dovra' comunque
pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena di
irricevibilita', entro quarantacinque giorni dalla predetta data di
pubblicazione del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda dovra' essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con l'utilizzo di una macchina da scrivere.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera
raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta, inviata con le modalita' sopraindicate e firmata, i
candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilita', anche
penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
f) il titolo di studio richiesto;
g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
ecc.);
h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare:
a) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco o spagnolo - nella quale intendono sostenere la prova orale
obbligatoria di lingua straniera;
b) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente
applicata su carta bollata e con firma autenticata.
7. I candidati debbono inoltre allegare alla domanda, a pena di
esclusione, i documenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).
8. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
9. Le domande dovranno essere redatte a penna o utilizzando una
macchina da scrivere. Le domande redatte a matita, o in un qualsiasi
altro modo diverso da quello prescritto, sono irricevibili.

                               Art. 5.
 
Irricevibilita' delle domande
 
1. Non saranno prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, comma 1, sono irricevibili le domande non redatte
sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, comma 2, sono irricevibili le domande non spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; sono irricevibili le
domande spedite con posta prioritaria, ordinaria, espresso, corriere
o altro mezzo diverso da quello prescritto;
c) le domande non firmate;
d) le domande non redatte a penna o utilizzando una macchina da
scrivere; sono irricevibili le domande redatte a matita o in un
qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di 45 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 6.
 
Cause di esclusione dal concorso
 
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarita' saranno esclusi
dal concorso con decreto del Presidente del Senato.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado di durata quinquennale (scuola media superiore);
d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di
equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei
titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di scuola
secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
e) che abbiano un'eta' inferiore ai 18 anni e non superiore a
40 anni;
f) che non siano fisicamente idonei all'impiego;
g) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
h) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte
dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competeti autorita'
italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma
di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
i) che non abbiano indicato nella domanda la cittadinanza
italiana;
l) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
m) che non abbiano indicato nella domanda di essere fisicamente
idonei all'impiego;
n) che non abbiano allegato alla domanda i documenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g);
3. Saranno prese in considerazione le integrazioni alle domande
di partecipazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il termine di 45 giorni dalla
medesima data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato i documenti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).
5. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.

                               Art. 7.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La Commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
decreto.
2. La Commissione stessa potra' aggregarsi esaminatori esperti
per specifiche prove.

                               Art. 8.
 
Diario delle prove scritte
 
1. Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale "Concorsi ed esami")
del 7 settembre 2001 verra' data comunicazione del diario delle prove
scritte. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale potra' essere data
comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle
prove scritte, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato alcuna comunicazione di esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o
invito, per sostenere le suddette prove, all'indirizzo indicato, nel
giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale del
7 settembre 2001, muniti:
a) del documento legale di identita' indicato nella domanda;
b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale
e' stata spedita la domanda di partecipazione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.

                               Art. 9.
 
Diario della prova pratica e delle prove orali
 
1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove
scritte avverra' secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale del 7 settembre 2001. Tale comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.

                              Art. 10.
 
Notifica dei risultati delle prove
 
1. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avverra' secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del
7 settembre 2001.

                              Art. 11.
 
Prove scritte
 
1. I candidati ammessi al concorso saranno chiamati a sostenere
le seguenti prove scritte:
a) 20 quesiti a risposta multipla concernenti l'ordinamento
costituzionale italiano e 20 quesiti a risposta multipla di carattere
tecnico concernenti, tra l'altro, i metodi impiegati nel traffico
telefonico nazionale ed internazionale. In sede di valutazione della
prova, sara' attribuito 1 punto per ogni risposta esatta e saranno
sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o
plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
b) stesura di un elaborato tecnico su problematiche attinenti
la telefonia e la commutazione telefonica. A tale prova sara'
attribuito un punteggio massimo di 20 punti.
2. La durata delle prove scritte sara' stabilita dalla
Commissione esaminatrice.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte non e' ammessa la
consultazione di testi di alcun tipo, ne' l'utilizzo di supporti
elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e' consentito ai
candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra
loro. L'inosservanza di tali disposizioni nonche' di ogni altra
disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento delle
prove comportera' l'immediata esclusione dal concorso.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se il candidato
avra' riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 38
punti e un punteggio non inferiore a 24 punti nella prova di cui al
punto a) e un punteggio non inferiore a 12 punti nella prova di cui
al punto b).

                              Art. 12.
 
Prova pratica
 
1. I candidati che avranno superato le prove scritte saranno
chiamati a sostenere la prova pratica di commutazione, da effettuarsi
presso un centralino telefonico di tipo Siemens Hicom 392.
2. Alla prova pratica sara' attribuito un punteggio massimo di 30
punti.
3. La prova pratica si intendera' superata se il candidato avra'
riportato in essa un punteggio non inferiore a 21 punti.
4. Prima della prova pratica, l'Amministrazione del Senato
mettera' i candidati, che lo desiderino, in condizione di esercitarsi
e di ricevere informazioni per operare sulla apparecchiatura
utilizzata per lo svolgimento della prova stessa.

                              Art. 13.
 
Prove orali
 
1. I candidati che avranno superato la prova pratica saranno
chiamati a sostenere le seguenti prove orali:
a) un colloquio tendente ad accertare la cultura generale del
candidato, con particolare riguardo a nozioni generali in materia di
Ordinamento costituzionale italiano e alla geografia politica
dell'Italia e dei Paesi europei;
b) un colloquio sulle materie di carattere tecnico che hanno
formato oggetto delle prove scritte di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere a) e b);
c) una breve conversazione in una delle seguenti lingue:
inglese, francese, tedesco, spagnolo;
2. A ciascuna delle prove orali e' attribuito un punteggio
massimo di 10 punti.
3. Tali prove si intenderanno superate se il candidato avra'
riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 21 punti e
non meno di 6 punti in ciascuna prova.

                              Art. 14.
 
Graduatoria finale
 
1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato sara'
determinato dalla somma dei punteggi di tutte le prove d'esame.
2. Nella formazione della graduatoria costituira', a parita' di
punteggio, titolo di preferenza la condizione di non vedente.
3.- Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a
parita' di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono
titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego. A tal fine, i
candidati ammessi alle prove orali dovranno presentare i documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a
parita' di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di
partecipazione al concorso.

                              Art. 15.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. I vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che verra' loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che
verranno loro indicati dall'Amministrazione del Senato secondo la
normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato, acquisita la relativa documentazione,
valutera' se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' al
servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori saranno immessi nel ruolo del personale del
Senato, nell'ambito della carriera dei Coadiutori parlamentari.
4. I vincitori saranno sottoposti a un periodo di esperimento
della durata di un anno e saranno confermati in ruolo se avranno
superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di
esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e
godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di
conferma in ruolo il periodo di esperimento sara' valutato a tutti
gli effetti come servizio di ruolo.

                              Art. 16.
 
Ricorsi
 
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica,
entro trenta giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione,
dei diversi provvedimenti.

                              Art. 17.
 
Dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato, ai soli fini
della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono
essere altresi' comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici
servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della
procedura di concorso. Il conferimento di tali dati e' da
considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.

                              Art. 18.
 
Informazioni
 
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
potranno telefonare ai numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni feriali escluso il
sabato) o consultare il sito Internet del Senato della Repubblica
(http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).
Roma, 23 maggio 2001
Il presidente: Mancino
Il segretario generale: Nocilla

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