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LIBERA UNIVERSITA' "MARIA SS. ASSUNTA" - LUMSA

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
psicologia del lavoro e delle risorse umane

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.85 del 26/10/2001
Ente:LIBERA UNIVERSITA' "MARIA SS. ASSUNTA" - LUMSA
Località:-
Codice atto:001E9801
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/11/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visti gli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativi all'istituzione del
dottorato di ricerca;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca della
Libera Universita' Maria SS. Assunta emanato con decreto rettorale
n. 1865 del 15 maggio 2000;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
14 settembre 2001 relativa ai dottorati di ricerca per l'anno
accademico 2001/2002;
Preso atto del parere espresso dal nucleo di valutazione interna
nella seduta del 17 settembre 2001;
Visto il decreto rettorale n. 1820 del 28 settembre 2001 con il
quale e' stato istituito il corso di dottorato di ricerca - XVII
ciclo, con sede amministrativa presso la Libera Universita' Maria SS.
Assunta;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Attivazione
 
E' indetto presso la libera Universita' Maria SS. Assunta un
pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca in psicologia del lavoro e delle risorse umane (XVII
ciclo), attivato in convenzione, per l'anno accademico 2001-2004, con
l'ENAIP Veneto:
dottorato di ricerca in psicologia del lavoro e delle risorse
umane, posti: 4;
borse di studio: 2;
durata del corso: 3 anni;
ente convenzionato: ENAIP Veneto.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi
ed esami".

                               Art. 2.
 
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo,
senza distinzione di sesso, eta' e cittadinanza, coloro che sono in
possesso di diploma di laurea o di analogo titolo accademico
conseguito all'estero.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non
sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana,
dovranno fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di
partecipazione al concorso. In tal caso sara' necessario allegare
alla domanda stessa i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza, valida unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere.
Detti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane nel Paese di provenienza.

                               Art. 3.
 
Requisiti e domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione alle prove concorsuali, redatta in carta
semplice, dovra' essere compilata secondo lo schema riprodotto in
calce al presente bando e dovra' essere spedita con raccomandata a.r.
all'ufficio dottorati di ricerca della Libera Universita' Maria SS.
Assunta - via della Traspontina, 21 - 00193 Roma, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro
il termine predetto, a tal fine fara' fede il timbro postale
dell'ufficio postale accettante.
L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della
domanda e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
Per l'ammissione ai corsi di dottorato si richiede:
il possesso della cittadinanza;
il non aver riportato condanne penali e/o il non aver
procedimenti penali in corso;
il possesso del diploma di laurea o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare, a pena di esclusione
e sotto la propria responsabilita':
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza e il recapito eletto ai fini del concorso,
specificando codice di avviamento postale, numero di telefono,
eventuale numero di telefax e l'eventuale email. I cittadini
stranieri dovranno precisare un recapito in Italia o eleggere la
propria ambasciata in Italia quale domicilio agli effetti della
partecipazione alla selezione;
la propria cittadinanza;
l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda;
il titolo di studio posseduto, specificando anno accademico e
Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo
accademico equipollente (indicando la data del decreto rettorale con
il quale e' stata dichiarata l'equipollenza), o il titolo accademico
conseguito presso un'universita' straniera di cui si richiede
l'equipollenza;
la lingua straniera della quale si chiede sia accertata la
conoscenza e' la lingua inglese;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti del
corso;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche' della legge
n. 68/1999, art. 16, comma 1, i candidati portatori di handicap
dovranno fare esplicita richiesta riguardo l'ausilio e i tempi
aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le prove. A
tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la
riservatezza prevista dalla legge n. 675/1996. L'amministrazione
universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della
residenza e del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la conoscenza di almeno
una lingua straniera.
Nel colloquio orale e' compresa la verifica della lingua
straniera di cui al comma 5, art. 3 del presente bando di concorso.
Il calendario delle prove con l'indicazione del giorno, del mese,
dell'ora e del locale le cui prove avranno luogo sara' reso noto
almeno venti giorni prima dello svolgimento della prima prova con
avviso pubblicato all'albo ufficiale e nel sito internet
dell'Universita':www.lumsa.it> Mediante tale avviso s'intende assolta la notifica a tutti gli
effetti di legge.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di
merito
 
Il rettore nomina con proprio decreto le commissioni incaricate
delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
ai corsi.
Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri scelti
tra professori e ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle
discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si
riferisce il corso.
Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti per ciascuna prova.
Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio orale si intende superato nel caso in cui il
candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60 ed abbia
dimostrato una conoscenza sufficiente della lingua straniera
indicata.
Al termine delle prove d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove. In caso di parita' di voti, la
preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento allo
loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
Al termine di ogni seduta la commissione rende pubblici i
risultati della prova tramite pubblicazione all'albo ufficiale e nel
sito internet dell'Universita'. Mediante tali avvisi si' intende
assolto l'adempimento relativo alla pubblicita' degli atti.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito nella
graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di
merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato di ricerca.
Il candidato, risultato in base alla graduatoria tra gli ammessi
al corso, decade dall'ammissione qualora non esprima la propria
accettazione entro quindici giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione dell'esito del concorso; in tal caso subentra il
candidato che segue secondo l'ordine della graduatoria.
L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca,
senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del
collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.

                               Art. 7.
 
Iscrizione ai corsi
 
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o far pervenire, entro quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della
graduatoria finale, i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente
firmata;
fotocopia del proprio numero del codice fiscale;
n. 3 fotografie recenti formato tessera firmate a tergo;
ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in
distribuzione presso l'ufficio dottorati di ricerca;
domanda di ammissione al corso di dottorato, in carta legale da
L. 20.000, alla Libera Universita' Maria SS. Assunta - ufficio
dottorati di ricerca, via della Traspontina n. 21 - 00193 Roma
(Italia).
Nella domanda di ammissione (lo schema di domanda e' disponibile
presso l'ufficio dottorati di ricerca e scaricabile alla pagina
www.lumsa.it) il candidato dichiara:
la propria cittadinanza;
diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
di chiedere/non chiedere l'erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari della borsa di studio dovranno
effettuare tale opzione nell'eventualita' che un candidato avente
titolo alla borsa vi rinunci);
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad un
corso di diploma, di laurea o ad altro corso di dottorato fno al
conseguimento del titolo;
di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione o
corso di perfezionamento, nel caso di iscrizione in atto
dichiarazione di impegno a sospenderne la frequenza;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca;
di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione o altro ente pubblico.
di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente
alla borsa per il periodo in cui il proprio reddito personale superi
il limite di L. 15.000.000.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel
termine di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della graduatoria finale di cui all'art. 5, sono
considerati rinunciatari ed i posti corrispondenti sono messi a
disposizione dei candidati classificati idonei, secondo l'ordine
della graduatoria.

                               Art. 8.
 
Borse di studio e contributi
 
Ai primi classificati verra' assegnata, entro i limiti delle
disponibilita', una borsa di studio dell'importo di L. 20.450.000 al
lordo degli oneri previdenziali, relativi al contributo INPS, a
carico dell'Universita' nella misura dell'8% e del borsista nella
misura del 4%. A parita' di merito, per tutti coloro utilmente
collocati in graduatoria, prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
Le borse di studio saranno assegnate secondo l'ordine definito
nella graduatoria di ammissione. Qualora una o piu' borse di studio
non dovessero essere assegnate o, se assegnata, non dovessero essere
interamente fruite, le somme inutilizzate verranno destinate al
finanziamento totale o parziale di borse di studio per i cicli di
dottorato successivi, o per altri corsi di dottorato di ricerca
secondo le modalita' deliberate dagli organi accademici.
La durata dell'erogazione delle borsa di studio e' annuale e puo'
essere confermata in caso di superamento delle prove annuali di
verifica del lavoro svolto, effettuata dal collegio dei docenti.
La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a
partire dall'inizio dell'attivita' del corso.
La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione e di ricerca dei borsisti.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria.
Gli assegnatari di borsa di studio saranno esenti dal pagamento
delle tasse e dei contributi.
La borsa di studio e' altresi incompatibile con un reddito
personale complessivo annuo superiore a L. 15.000.000. Tale reddito
si evince dalla dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno
precedente di assegnazione della borsa, nel quadro riepilogativo,
rigo "Imponibile IRPEF".
L'erogazione della borsa esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in L. 3.000.000 annui, a cui vanno aggiunte L. 203.400
per il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario (ai sensi della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 e
successive modifiche), per ciascun anno di corso. Per il primo anno,
la tassa regionale e la prima rata da L. 1.500.000 dovranno essere
versate contestualmente all'iscrizione, la seconda rata entro il
31 maggio 2002.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare entro il termine per l'iscrizione opzione per un
solo corso di dottorato.

                               Art. 9.
 
Frequenza dei corsi
 
I corsi di dottorato iniziano, di norma, con l'apertura dell'anno
accademico, e non oltre i quarantacinque giorni dal deposito dei
verbali del concorso di ammissione a detti corsi.
Ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997, i corsi
possono essere frequentati, anche in deroga al numero determinato,
dai titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di
ammissione.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita'
programmate dal collegio dei docenti, a svolgere con assiduita'
l'attivita' di ricerca e a presentare al collegio stesso, al termine
di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte,
nonche' alla fine del corso una tesi di ricerca con contributi
originali.
Dopo il primo anno di corso, ai dottorandi puo' essere affidata
una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, previo
parere favorevole del collegio docenti; tale attivita' non deve in
ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e
facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.
Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e
documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa autorizzazione del collegio dei docenti, in caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea.
E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.

                              Art. 10.
 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca e' rilasciato dal rettore
dell'Universita' (sede amministrativa del corso) che, a richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
Successivamente al rilascio del titolo, una copia della tesi
finale e' depositata, a cura dell'Universita' medesima, presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

                              Art. 11.
 
Norme finali
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
regolamento in materia di dottorati di ricerca della Libera
Universita' Maria SS. Assunta di Roma, nonche' alla normativa vigente
in materia di dottorato di ricerca.
Roma, 1 ottobre 2001
Il rettore: Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto

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