Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI BERGAMO Concorso per l'ammissione al corso di dottorato...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI BERGAMO

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto
pubblico e tributario nella dimensione europea dell'Universita' degli
studi di Bergamo - XXI ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.89 del 11/11/2005
Ente:UNIVERSITA' DI BERGAMO
Località:Bergamo  (BG)
Codice atto:05E06743
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/12/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme
sul dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
in materia di dottorato di ricerca», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 luglio 1999, n. 162;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, articoli 6 e 7, «Norme
in materia di borse di studio universitarie»;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
aprile 2001 «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Ateneo emanato con decreto rettorale prot. n. 15094/I/003 del
1° agosto 2005;
Visto il regolamento del Corso di dottorato di ricerca in diritto
pubblico e tributario nella dimensione europea;
Acquisito il parere del Nucleo di valutazione dell'Ateneo in data
17 marzo 2005 relativo alla sussistenza dei requisiti d'idoneita' per
l'istiuzione dei nuovi corsi di dottorato di ricerca per l'anno
accademico 2005/2006 del XXI ciclo;
Vista la deliberazione del Senato accademico del 21 marzo 2005 e
del Consiglio di amministrazione del 22 marzo 2005 di istituzione dei
nuovi corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2005/2006 -
XXI ciclo;
Visto lo schema di convenzione per il finanziamento di corsi
dottorato di ricerca cosi' come modificato dal Senato accademico del
24 marzo 2003 e dal Consiglio di amministrazione del 25 marzo 2003;
Acquisite le convenzioni sottoscritte con gli enti e le aziende
per il finanziamento delle borse di studio e per l'istituzione dei
consorzi con altri atenei;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione
 
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Bergamo concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione al seguente dottorato di
ricerca:
 
Dipartimento di scienze giuridiche Diritto pubblico e tributario
nella dimensione europea
 
=====================================================================
Durata | Posti | borse di studio | posti senza borsa
=====================================================================
3 anni | 6 | 3 | 3
 
borse di studio:
n. 1 finanziata dall'Ateneo;
n. 1 finanziata dall'Universita' degli studi di Brescia;
n. 1 finanziata dall'Amministrazione provinciale di Bergamo;
sedi consorziate:
Universita' degli studi di Brescia;
Universita' degli Studi di Torino;
Universita' degli Studi di Verona.
Per tutte le altre informazione e' possibile consultare la pagina
web: www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dottorati home
Le borse di studio finanziate da enti esterni vengono assegnate,
fatto salvo il buon fine della convenzione tra l'Ateneo e l'ente
esterno interessato.
Le borse di studio finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
Finanziamenti che si rendessero disponibili prima
dell'espletamento dei concorsi, consentiranno il perfezionamento di
convenzioni per il finanziamento di ulteriori borse di studio.
Il mancato perfezionamento di convenzioni per il finanziamento di
borse di studio, gia' indicate nel bando, puo' produrre la riduzione
del numero complessivo dei posti con borsa.
Si informa inoltre che l'ISU bandisce borse di studio per gli
iscritti ai dottorati di ricerca.
Per avere maggiori informazioni si puo' consultare il sito
internet: http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=isu>

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente
alla riforma dell'autonomia didattica universitaria, o di laurea
specialistica ovvero di analogo titolo accademico conseguito
all'estero preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno --
unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere -- farne espressa richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente. Gli interessati devono redigere le domande secondo il
fac-simile allegato al presente bando (allegato B), di cui fa parte
integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione al dottorato di
ricerca anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro
la data del 31 dicembre 2005. In tal caso, l'ammissione verra'
disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, a
pena di decadenza, il relativo certificato di laurea entro il
31 dicembre 2005. Ove tale certificato non fosse disponibile per tale
data e' possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di
certificazione sottoscritta dal candidato, ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta
semplice secondo il modello allegato al presente bando (allegato A),
devono essere indirizzate al rettore dell'Universita' di Bergamo e
presentate direttamente (nei seguenti giorni ed orari: lunedi' e
martedi' dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il
mercoledi', giovedi' e venerdi' dalle ore 9 alle ore 12) o a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, all'Universita' degli studi di Bergamo - Servizi
amministrativi generali - U.O. gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, n. 2 - 24127 Bergamo, entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. A tal fine fara' fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno
feriale utile.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato diversamente abile deve specificare l'eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento della
prova, da documentarsi entrambi a mezzo d'idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione;
l'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del rettore dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da
parte dei candidati comporta l'esclusione dal concorso.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione:
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto
riguarda i cittadini comunitari e stranieri e' opportuno indicare un
recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta (indicando se laurea magistrale o laurea
specialistica) o che si conseguira', la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
nel caso il titolo straniero non sia stato dichiarato
equipollente:
richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza in parola (vedi fac-simile allegato al presente
bando, allegato B;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di conoscere almeno una fra le seguenti lingue straniere:
inglese, francese, spagnolo e tedesco;
g) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari ed extracomunitari);
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Alla domanda il candidato alleghera' il proprio curriculum
studiorum in duplice copia (specificando le esperienze professionali
attinenti al corso di dottorato).

                               Art. 4.
 
Esame di ammissione
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio, intesi ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica. Il colloquio
comprende la verifica della conoscenza di una lingua straniera ed il
candidato potra' scegliere di sostenere il colloquio in uno dei
seguenti settori: diritto pubblico, diritto tributario e diritto
internazional - comunitario. L'esame di ammissione puo' essere
sostenuto anche in lingua straniera, su richiesta dell'interessato e
previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
I candidati stranieri dovranno anche dimostrare un'adeguata
conoscenza della lingua italiana.
La commissione, in relazione alle qualita' accertate, attribuisce
ad ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia conseguito nella
prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42/60.
Le prove d'esame si terranno presso la sede dell'Universita'
degli studi di Bergamo in via Dei Caniana, 2 - Bergamo, secondo il
seguente calendario:
prova scritta: 10 gennaio 2006, alle ore 9.30;
colloquio: 10 gennaio 2006, alle ore 14.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi,
passaporto, carta d'identita', patente di guida).
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del rettorato.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria
generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da
ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990. Il rettore puo'
rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice incaricata della valutazione
comparativa dei candidati e' nominata con decreto del rettore,
sentito il Collegio dei docenti, e composte da tre membri effettivi e
da due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari di
ruolo confermati anche di altri atenei italiani e stranieri esperti
nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il
corso.
Alla commissione possono essere aggiunti non piu' di due esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
La commissione nomina al proprio interno il presidente e il
segretario.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Possono essere ammessi in soprannumero, qualora idonei nella
graduatoria di merito, mantenendo gli assegni in godimento:
gli assegnisti di ricerca e titolari di borse di ricerca, a
condizione che il corso di dottorato di ricerca cui partecipano
riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la
quale sono destinatari di assegni o di borsa;
i cittadini residenti all'estero;
dipendenti pubblici che possono fruire dei benefici della legge
n. 476/1984, e successive modificazioni.

                               Art. 7.
 
Iscrizione
 
I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta
libera:
la domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato
con marca da bollo a cui si allegano:
a) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) diploma -- documento originale o fotocopia o dichiarazione
sostitutiva di documentazione -- di scuola secondaria superiore
ovvero, per i comunitari e stranieri, fotocopia del diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita';
d) certificato di laurea con la relativa votazione; per i
candidati laureati presso l'Universita' degli studi di Bergamo tale
certificato verra' incluso d'ufficio fra la documentazione presentata
dal candidato (e' comunque consentita la presentazione di
autocertificazione sostitutiva del titolo accademico avvalendosi
delle disposizioni di cui all'art. 46 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445);
e) dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto ad
altra universita' o istituto di istruzione superiore e di essere a
conoscenza di dover impegnarsi, nel caso di iscrizione ad una scuola
di specializzazione ovvero di perfezionamento, a sospenderne la
frequenza per tutta la durata del corso e di non poter analogamente
iscriversi ad altri corsi universitari per tutta la durata del
dottorato;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato.
I cittadini comunitari e stranieri devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata secondo la normativa vigente. Le borse di studio sono
assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo
l'ordine definito nella relativa graduatoria, formulata dalla
commissione giudicatrice. Le borse di studio vengono assegnate dalla
commissione in relazione alla posizione del candidato nella
graduatoria generale di merito tenendo conto anche delle preferenze
espresse dal candidato stesso.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
Per i periodi di studio all'estero, concordati con il Collegio
dei docenti, l'importo della borsa di studio e' aumentato del 50% per
i periodi di effettiva permanenza all'estero. I soggiorni all'estero
non possono eccedere la meta' dell'intera durata del dottorato.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni sono
tenuti ad informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su
eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con
l'ente finanziatore.
Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi all'anno
successivo, salvo motivata delibera contraria del Collegio dei
docenti.
La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso comporta
la revoca della borsa con l'obbligo di restituzione dei ratei gia'
percepiti e relativi all'anno per il quale e' stato emesso il
provvedimento. I contributi per l'accesso e la frequenza, se
previsti, e la tassa regionale non sono rimborsabili.
Al dottorando, nei limiti stabiliti dal Collegio dei docenti,
spettano rimborsi su fondi del dipartimento a cui afferisce il corso
di dottorato per:
1. partecipazione a corsi specialistici, convegni e congressi:
a) pagamento delle spese di iscrizione;
b) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
2. mobilita' tra sede amministrativa e sedi consorziate o altre
sedi indicate dal coordinatore:
a) rimborso delle spese di viaggio;
b) contributo per le spese del vitto e/o alloggio.
3. periodi di studio o di ricerca all'estero:
a) rimborso del biglietto aereo a/r per la classe economica;
b) eventuali quote di iscrizione richieste dalle Universita'
ospitanti.

                               Art. 9.
 
Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza
 
Nel caso di borse di studio finanziate in base a convenzioni con
soggetti pubblici o privati il contributo per l'accesso e la
frequenza e' a carico dell'ente finanziatore se non diversamente
indicato ed e' pari ad Euro 1.033,00.
Sono esonerati preventivamente dal pagamento del contributo per
l'accesso e la frequenza dei corsi i dottorandi titolari di borse di
studio conferite sui seguenti finanziamenti:
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
fondi dell'Universita' di Bergamo;
fondi delle Universita' consorziate.
Sono inoltre esonerati preventivamente dal pagamento del
contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi i dottorandi
vincitori di posti senza borsa inclusi quelli assegnati a beneficiari
di assegni di ricerca.
Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale
per il diritto allo studio pari a Euro 100,00 salvo ulteriori
determinazioni della Regione Lombardia.

                              Art. 10.
 
Obblighi dei dottorandi
 
Il Collegio dei docenti stabilisce annualmente gli standard di
formazione richiesti ai dottorandi ed approva per ognuno di essi il
piano di formazione finalizzato all'acquisizione delle competenze
necessarie per esercitare attivita' di ricerca di alta
qualificazione. A tal fine il Collegio dei docenti nomina un
supervisore al quale e' affidato il compito di seguire il piano di
formazione del dottorando e di guidarlo nell'attivita' di ricerca,
compresa l'elaborazione della tesi finale.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di
dottorato o ad una scuola di specializzazione.
E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
Il dottorando puo' essere inserito, previa autorizzazione del
Collegio dei docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso
l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.
Il Collegio dei docenti puo' autorizzare lo svolgimento da parte
dei dottorandi di una limitata attivita' didattica sussidiaria o
integrativa, senza oneri per il bilancio dello Stato. Tale attivita'
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
universita'.
Il dottorando e' tenuto a svolgere con assiduita' le attivita'
previste dal corso di dottorato di ricerca, come definite dal
Collegio dei docenti e a presentare annualmente al Collegio stesso
una relazione scritta riguardante l'attivita' di ricerca e
l'eventuale attivita' didattiche svolte e i risultati conseguiti.
Dovra' altresi' indicare le partecipazioni a seminari, congressi o ad
altre iniziative scientifiche e le pubblicazioni prodotte. Il
Collegio dei docenti puo' richiedere la discussione orale della
relazione secondo modalita' prestabilite.
Il dottorando ha l'obbligo di riservatezza in relazione alle
attivita' di ricerca cui partecipa nel caso in cui cio' venga
richiesto dal Collegio dei docenti. In materia di brevetti si applica
la normativa vigente in quanto compatibile.
ll dottorando puo' svolgere parte della propria attivita' di
ricerca presso strutture qualificate, in Italia o all'estero, previa
autorizzazione del coordinatore, il quale e' tenuto ad illustrarne i
motivi al collegio dei docenti nella prima riunione successiva
all'autorizzazione.
Per permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei mesi,
o per le eventuali proroghe, e' prescritta l'autorizzazione
preventiva dal collegio dei docenti.
Il dottorando potra' svolgere attivita' lavorative esterne o
proseguire l'attivita' lavorativa in essere al momento
dell'iscrizione al corso previa autorizzazione del Collegio dei
docenti purche' non a tempo pieno o che sia collocata in un periodo
limitato dell'anno inferiore ai sei mesi.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio. In caso di ammissione a corsi di dottorato di
ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato
in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescienza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.
E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i
periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati:
maternita', grave malattia, servizio militare o civile.
Il Collegio, sentito anche il supervisore, con motivata delibera,
procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale ovvero,
nel caso di risultati insufficienti, propone al rettore l'emanazione
di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.
Le cause di esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del Collegio dei docenti, oltre al caso predetto, sono le
seguenti:
attivita' lavorative svolte senza l'autorizzazione scritta del
Collegio dei docenti;
contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari;
assenze ingiustificate e prolungate.

                              Art. 11.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Bergamo, si consegue con il
superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una
dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo' essere ripetuto una
sola volta. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il
candidato, avente per tema la sua tesi.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del Collegio dei
docenti, previa istanza del dottorando interessato, puo' ammettere il
candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati.
I casi per i quali viene concesso il differimento sono i
seguenti: malattia prolungata, maternita', caso fortuito e forza
maggiore, esigenza di approfondimento della tesi di dottorato. Nei
primi due casi il Collegio dei docenti prendera' atto della
documentazione prodotta, mentre per gli altri casi valutera'
discrezionalmente.
La data per la discussione della tesi di dottorato di ricerca non
puo' essere disattesa. L'interessato puo' tuttavia chiedere
all'Ateneo di tenere conto di particolari circostanze che
giustifichino l'assenza nei seguenti casi: malattia e forza maggiore.
Il Collegio dei docenti nel primo caso dovra' prendere atto
dell'idonea documentazione, nel secondo valutera' discrezionalmente.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
d'Ateneo.

                              Art. 12.
 
Trattamento dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso i servizi amministrativi generali - U.O. Gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo dell'Universita'
degli studi di Bergamo e trattati per le finalita' di gestione della
selezione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico - economica dei candidati risultati vincitori.

                              Art. 13.
 
Responsabile del procedimento
 
Responsabile del procedimento della presente selezione e' la
dott. Natalia Cuminetti D3 area amministrativa-gestionale, presso i
servizi amministrativi generali - U.O. gestione amministrativa,
selezioni, sportello informativo sito in via Dei Caniana, 2 - 24127
Bergamo, fax 035/2052.862, e-mail: selezioni@unibg.it

                              Art. 14.
 
Informazione
 
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione, il fac-simile per le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
saranno resi disponibili sul sito web dell'Universita' degli studi di
Bergamo
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=bandi dottorati
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente alla rag. Rosanna Piubeni C3 area
amministrativa presso i servizi amministrativi generali - U.O.
gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo - sito in
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035/2052.878,
fax 035/2052.862 e-mail: rosanna.piubeni@unibg.it

                              Art. 15.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si
richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, e nel
regolamento vigente di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Bergamo, 25 ottobre 2005
Il rettore: Castoldi

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