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LIBERA UNIVERSITA' "MARIA SS. ASSUNTA" - LUMSA

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca XVI ciclo
in scienze cognitive e riabilitazione

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.71 del 12/9/2000
Ente:LIBERA UNIVERSITA' "MARIA SS. ASSUNTA" - LUMSA
Località:-
Codice atto:000E8394
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/11/2000

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                             IL RETTORE
 
Visti gli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativi all'istituzione del
dottorato di ricerca;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento emanato con decreto MURST n. 224 del
30 aprile 1999;
Visto il Regolamento in materia di dottorati di ricerca della
Libera Universita' Maria SS. Assunta emanato con decreto rettorale
n. 1865 del 15 maggio 2000;
Preso atto del parere espresso dalla commissione per la
valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa
nella seduta del 21 luglio 2000;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 luglio
2000 relativa ai dottorati di ricerca per l'anno accademico
2000/2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto presso la Libera Universita' Maria SS. Assunta un
pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca (XVI ciclo), attivato in convenzione, per l'anno
accademico 2000-2001, con l'I.R.C.C.S. Ospedale Pediatrico Bambino
Gesu':
Dottorato di ricerca in scienze cognitive e riabilitazione,
posti: n. 6, borse di studio: 3, durata del corso: 3 anni.
Sede convenzionata: I.R.C.C.S. Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'
- Servizio di Neurologia e riabilitazione della sede di S. Marinella.
Scadenza domande: 10 novembre 2000.
Prova scritta: 21 novembre 2000, ore 10 - Sede LUMSA via Pompeo
Magno, 22 - 00192 Roma.

                               Art. 2.
Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca istituiti dalla
Libera Universita' Maria SS. Assunta, senza limitazione di eta' e
cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea o di
analogo titolo accademico conseguito in Italia o all'estero.
La domanda di ammissione alle prove concorsuali per l'iscrizione
ai corsi, redatta in carta semplice, dovra' essere compilata secondo
lo schema riprodotto in calce al presente bando e dovra' essere
spedita con Raccomandata A.R. all'Ufficio Dottorati di Ricerca della
Libera Universita' Maria SS. Assunta - via della Traspontina, 21 -
00193 Roma entro e non oltre il 10 novembre 2000.
Il presente bando vale come convocazione per le prove di
ammissione ai corsi di dottorato.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione prevede due prove, una scritta e una orale,
intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato alla
ricerca scientifica.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire documento di
riconoscimento.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuira'
a ogni candidato fino a 60 punti per la prova scritta e fino a 30
punti per la prova orale comprensiva della verifica della conoscenza
della lingua straniera.
Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60; il colloquio
orale si intende superato nel caso in cui il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 18/30 ed abbia dimostrato una conoscenza
sufficiente della lingua straniera prescelta.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Il rettore nomina con proprio decreto le commissioni incaricate
delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
ai corsi.
Le commissioni incaricate delle valutazioni comparative sono
composte da due membri del collegio dei docenti del corso e da un
professore di ruolo, di Universita' italiane o straniere,
appartenente ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il
corso.

                               Art. 5.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove. A parita' di punteggio si dara' la
preferenza al candidato con minore anzianita' anagrafica.
Ai vincitori verra' data comunicazione scritta delle modalita' e
dei termini di immatricolazione.
Il candidato, risultato in base alla graduatoria tra gli ammessi
al corso, decade dall'ammissione qualora non esprima la propria
accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso; in tal caso subentra il candidato che segue secondo
l'ordine della graduatoria. Il subentro si verifica anche quando
qualcuno degli ammessi rinunci, entro tre mesi dall'inizio effettivo
del corso.
Ai primi classificati verra' assegnata - entro i limiti delle
disponibilita' - una borsa di studio dell'importo di L. 20.450.000 al
lordo degli oneri previdenziali, relativi al contributo INPS, a
carico dell'universita' nella misura dell'8% e del borsista nella
misura del 4%.
Le borse di studio saranno assegnate secondo l'ordine definito
nella graduatoria di ammissione.
La durata dell'erogazione delle borsa di studio e' annuale e puo'
essere confermata in caso di superamento delle prove annuali di
verifica del lavoro svolto, effettuata dal collegio dei docenti.
La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a
partire dall'inizio dell'attivita' del corso.
La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione e di ricerca dei borsisti.
La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito annuo
superiore a L. 15.000.000 conseguito nell'anno di godimento della
borsa.
L'erogazione della borsa esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'universita'.
Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in L. 3.000.000 per ciascun anno di corso da versare in
due rate da L. 1.500.000: la prima contestualmente all'iscrizione e
la successiva entro il 31 marzo 2001.
Gli assegnatari di borsa di studio saranno esenti dal pagamento
delle tasse e dei contributi.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare entro il termine per l'iscrizione opzione per un
solo corso di dottorato.

                               Art. 6.
I candidati idonei, che intendono chiedere l'assegnazione della
borsa di studio e l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi
d'iscrizione, debbono contestualmente alla richiesta dichiarare sotto
la propria personale responsabilita':
1) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio per un corso di dottorato;
2) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato;
3) di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente
alla borsa per il periodo in cui il proprio reddito personale superi
il limite di L. 15.000.000.

                               Art. 7.
I corsi di dottorato hanno di norma durata non inferiore ai tre
anni.
Il titolo di dottore si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale
possibilita' e' estesa agli iscritti ai precedenti corsi di
dottorato.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.

                               Art. 8.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita'
programmate dal collegio dei docenti, fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare.
Eventuali assenze per cause legittime e giustificate debbono essere
debitamente autorizzate dal coordinatore del corso. In ogni caso il
collegio dei docenti potra' proporre una proporzionale decurtazione
dell'importo annuale della borsa.
Il coordinatore del corso, previa acquisizione del parere del
collegio dei docenti e in accordo con il responsabile della struttura
didattica interessata, puo' affidare ai dottorandi una limitata
attivita' didattica integrativa, che non deve in ogni caso
comprometterne l'attivita' di formazione alla ricerca, bensi'
costituire un momento di verifica dell'attivita' di ricerca svolta.
La collaborazione didattica e' per il dottorando facoltativa e non
da' luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli
dell'universita'.

                               Art. 9.
Le commissioni giudicatrici per l'esame finale necessario al
conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate dal
rettore sentito il collegio dei docenti, e sono composte da tre
professori ordinari (due effettivi ed uno supplente), da due
associati (uno effettivo ed uno supplente) e di eventuali esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi
internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre
il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di
dottorato.
Una volta costituite entro i termini indicati, le commissioni
giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni entro i
successivi due mesi.

                              Art. 10.
Di norma entro il 31 ottobre del terzo anno di corso i candidati
presentano, presso il competente ufficio dell'universita', domanda di
ammissione all'esame finale, corredata dall'autorizzazione motivata
del collegio dei docenti e da tre copie della tesi con la relativa
valutazione redatta dal collegio stesso.
Entro lo stesso termine, il collegio dei docenti puo' proporre,
in presenza di comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nel tempo previsto, o una sua positiva valutazione, la
concessione di una proroga della durata massima di un anno.
I candidati, entro quindici giorni dalla data di convocazione del
colloquio, debbono provvedere ad inviare, a ciascun componente la
conmissione giudicatrice, una copia della loro tesi accompagnata
dalla valutazione del collegio dei docenti.
Al termine dei propri lavori la commissione giudicatrice redige
un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi
circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei
colloqui.
L'universita' cura l'inoltro delle copie della tesi finale alle
biblioteche nazionali di Roma e Firenze dopo il conseguimento del
titolo da parte dei candidati, mentre la rimanente copia resta agli
atti dell'amministrazione.

                              Art. 11.
 
Norme finali
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
regolamento in materia di dottorati di ricerca della Libera
Universita' Maria SS. Assunta di Roma.
Roma, 28 luglio 2000
Il rettore: Dalla Torre

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