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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Annullamento parziale, in autotutela, del D.R. n. 939 del 2 maggio
2008 di indizione della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore ordinario per il settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, presso la
facolta' di scienze della formazione.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.41 del 25/5/2010
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:T-10EE78
Sezione:Università
Tipologia:Avviso
Numero di posti:1
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Vista la legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il D.R. n. 939 del 2.5.2008, il cui avviso e' stato
pubblicato in G.U. - IV serie speciale - n. 37 del 13.5.2008, con cui
e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per n. 1
posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/04 - Storia contemporanea - presso la Facolta' di Scienze della
Formazione di questo Ateneo, ed in particolare l'art. 3;
Visto il D.R. n. 418 del 26.2.2010, pubblicato nella G.U. - IV
serie speciale - n. 19 del 9.3.2010, con cui e' stata nominata la
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
citata;
Vista la nota rettorale prot. n. 0013587 del 22.3.2010 con cui e'
stato avviato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
il procedimento di autotutela, d'ufficio, ai fini di valutare
l'annullamento parziale o meno del D.R. n. 939 del 2 maggio 2008
sopracitato, nella parte in cui viene prevista - all'art. 3 - la
produzione, in allegato alla domanda di partecipazione, della
fotocopia di un documento di identita' "in corso di validita'" a pena
di esclusione;
Preso atto che non sono pervenute memorie e documenti, ai sensi
dell'art. 10 della L. 241/1990, entro il termine fissato del 1°
aprile 2010;
Considerato che l'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, nel
determinare le modalita' di presentazione ad organi della Pubblica
Amministrazione di istanze e di dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta', prevede, in alternativa alla sottoscrizione delle stesse
da parte dell'interessato in presenza del dipendente addetto, la
sottoscrizione e presentazione unitamente a "copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore";
Considerato che in base ad una giurisprudenza, che appare
consolidata, ove il documento di identita' sia comunque idoneo ad
individuare in modo incontrovertibile la paternita' dell'istanza
presentata alla Pubblica Amministrazione, non risulta dirimente la
validita' o meno del documento di identita' allegato, anche alla luce
di quanto dispone l'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000;
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, l'ipotesi
sanzionatoria della esclusione dalla procedura, prevista dall'art. 3
del citato D.R. n. 939 del 2.5.2008 nel caso di mancata produzione di
un documento di identita' "in corso di validita'" in allegato alla
domanda di partecipazione, manifesta profili di illegittimita'
rispetto alla normativa sopra richiamata, tali da inficiare la
validita' di un provvedimento di esclusione adottato ai sensi della
suddetta previsione;
Considerato, peraltro, che nello stesso art. 3 sono presenti
disposizioni contraddittorie con la previsione in esame, ove si legge
che "le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorieta' di cui all'Allegato "B" devono essere sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000", in cui si prescinde
dalla validita' del documento;
Ritenuto necessario, al fine di conformare la previsione del
bando alla norma generale, eliminando altresi' la difformita'
evidenziata, procedere all'annullamento parziale, ai sensi degli
artt. 21-octies e 21-nonies, dell'art. 3, comma 3 e comma 11 lett. f)
del D.R. n. 939 del 2.5.2008 sopracitato, limitatamente alle parti in
cui si prevede che il documento di identita' sia, a pena di
esclusione, "in corso di validita'";
Valutata la preminenza di ragioni di pubblico interesse al
parziale annullamento del D.R. n. 939 del 2.5.2008 sopracitato, in
quanto funzionale a garantire la piena legittimita' della procedura
di valutazione comparativa in oggetto, nel contemperamento con gli
interessi dei partecipanti al procedimento stesso;
Valutata, altresi', la ragionevolezza del termine di
annullamento, stante il fatto che la procedura concorsuale e' tuttora
in fase solo iniziale di espletamento, essendo stata costituita la
commissione giudicatrice con D.R. n. 418 del 26.2.2010;

Decreta:


Art. 1


Il D.R. n. 939 del 2.5.2008, il cui avviso e' stato pubblicato in
G.U. - IV serie speciale - n. 37 del 13.5.2008, con cui e' stata
indetta la procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04
- Storia contemporanea - presso la Facolta' di Scienze della
Formazione di questo Ateneo, e' annullato parzialmente, in
autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n.
241, limitatamente alle parti in cui, all'art. 3, e' prevista la
produzione, in allegato alla domanda di partecipazione, della
fotocopia di un documento di identita' "in corso di validita'" a pena
di esclusione.

                               Art. 2 


Il presente decreto verra' notificato a tutti i partecipanti al
procedimento; lo stesso verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami. A
decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, il presente
decreto verra' affisso all'Albo Ufficiale dell'Universita' degli
Studi di Perugia e sara' consultabile al seguente indirizzo
telematico: http://www.unipg.it/concorsi.

                               Art. 3 


A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie
speciale - Concorsi ed esami, riprendono a decorrere i termini per la
conclusione della procedura di valutazione comparativa, termine
sospeso a decorrere dal 22.3.2010, data di avvio del procedimento di
annullamento in autotutela.

                               Art. 4 


Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato
ricorso nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo o nel
termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica, termini
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie
speciale - Concorsi ed esami.
Perugia, 7 maggio 2010

Il rettore: Bistoni

 

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