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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per
invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta'
vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori, per l'anno 2007.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.89 del 9/11/2007
Ente:MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Località:Nazionale
Codice atto:07E07345
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/12/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
 
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante:
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, gli articoli 201
e seguenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di
utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie dei
prodotti a semiconduttori per l'anno 2007;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti -
ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30.

                               Art. 2.
L'esame a carattere teorico-pratico consiste in:
1) una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o
per modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di
legislazione brevettuale;
2) una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della
concorrenza, di procedura civile, di chimica o meccanica o
elettricita';
b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello;
c) diritto comunitario ed internazionale in materia di
proprieta' industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
e) almeno una lingua straniera scelta a cura del candidato
fra l'inglese, il tedesco o il francese.

                               Art. 3.
La prova pratica si terra' a Milano il 1° aprile 2008 presso la
sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in
Proprieta' Industriale a ciascun candidato, con raccomandata con
avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno quindici giorni.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta' Industriale, via
G. Donizetti 1/A - 20122 Milano, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma: a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande possono essere presentate anche direttamente alla
Segreteria dell'Ordine, che rilascera' per ricevuta una copia della
domanda con timbro e data.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.

                               Art. 5.
Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate
dalla documentazione comprovante che il candidato possiede i
requisiti di ammissibilita' all'esame previsti dall'art. 207 del
decreto legislativo 30/95 e ad esse dovranno essere uniti, pertanto,
i seguenti documenti in carta semplice:
1. diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una
universita' o in istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto dello stesso livello di formazione, a condizione in tale
ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo
tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in
proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli
industriali;
2. il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta'
industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo a
tempo pieno; se a tempo parziale il periodo complessivo deve essere
riconducibile ai due anni prescritti, fatta salva la limitazione a
diciotto mesi se il candidato dimostri di aver frequentato con
profitto un corso qualificato di formazione per consulente in
brevetti. E' documentazione idonea una circostanziata dichiarazione
di tirocinio firmata dal mandatario iscritto all'Ordine. Puo' essere
anche idonea una dichiarazione di tirocinio firmata da un esperto in
materia la cui qualificazione sia notoria o possa essere dimostrata.
Nella dichiarazione devono essere indicati il periodo in cui si e'
effettuato il tirocinio, l'attivita' svolta dal candidato e l'esito
favorevole del tirocinio stesso;
3. ricevuta in originale attestante il versamento di euro
120,00 per contributo esame sul conto corrente postale n. 25901208
intestato al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta'
industriale.
Per i documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) puo' essere
prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al diploma o al
titolo conseguito, all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana
con l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha
provveduto al rilascio del certificato di equipollenza ed alla
frequentazione con profitto di corsi di specializzazione.
I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con
documentazione atta a comprovare che il candidato abbia superato
l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio
europeo dei brevetti.
Il controllo della validita' dei titoli che vengono
autocertificati puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche
antecedentemente il sostenimento delle prove d'esame. In quest'ultimo
caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in
possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso
automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione inoltrata da
parte dell'Ordine tramite raccomandata A/R o altro mezzo sufficiente
a garantire il ricevimento della comunicazione, ferme restando le
ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato
che abbia rilasciato dichiarazioni false.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei Consulenti
in Proprieta' industriale e presso il Ministero dello sviluppo
economico, per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati
anche successivamente per le finalita' inerenti alla gestione
dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale.

                               Art. 6.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. La prova orale non
si intende superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione
di almeno 21/30.

                               Art. 7.
La data della prova orale sara' comunicata per iscritto a ciascun
candidato, almeno trenta giorni prima a cura della segreteria
dell'Ordine, su indicazione della commissione esaminatrice.

                               Art. 8.
Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione brevetti dovranno presentare al Consiglio
dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta' industriale un'istanza in
bollo accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei
requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 203 del decreto
legislativo 30/2005, nonche' gli altri documenti che saranno
richiesti dal Consiglio dell'Ordine.

                               Art. 9.
Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della
Commissione e alla determinazione delle relative spese per il suo
funzionamento.

                              Art. 10.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2007
Il direttore: Agro

 

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