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UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

Selezione per l'ammissione alla scuola di dottorato di ricerca per
l'anno accademico 2007/2008

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.57 del 20/7/2007
Ente:UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Località:Siena  (SI)
Codice atto:07E04681
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/8/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Visto lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena, emanato
con decreto rettorale del 26 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 febbraio 1995, n. 36, e successive modificazioni;
Visto il regolamento didattico di Ateneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 ed
in particolare gli articoli 67 e successivi;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, ed in particolare gli
articoli 6 e 8;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4
recante norme per la disciplina dei dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 19 aprile 1999 -
Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca adottato
da questa Universita' ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n.
210/1998, emanato con decreto rettorale n. 115/1999 e successivamente
modificato con decreto rettorale n. 8/2000;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004
«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei»;
Vista la legge del 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge del 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il «Regolamento in materia di tasse universitarie,
contributi, riduzioni ed esoneri» emanato da questa Universita' con
decreto rettorale n. 311/2005;
Viste le proposte di rinnovo del XXIII ciclo di dottorato
avanzate dal Dipartimento di scienze umane con delibera del Consiglio
dell'8 maggio 2007 e dal Dipartimento di scienze dei linguaggi e
delle Culture con delibera del Consiglio del 15 maggio 2007;
Visto il decreto rettorale n. 205 del 9 agosto 2006 di
istituzione della scuola di dottorato;
Viste le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione in data 6 febbraio 2007 di approvazione del
Regolamento della scuola di dottorato;
Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa,
la disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie
all'attivazione;
Preso atto della valutazione positiva del Nucleo di Valutazione
interna;
Viste le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione rispettivamente del 28 maggio 2007 e del 5 luglio
2007 di approvazione al rinnovo del XXIII ciclo del dottorato di
ricerca;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto dell'avviso di selezione
 
E' indetta una pubblica selezione per l'ammissione alla scuola di
dottorato di Ricerca dell'Universita' per Stranieri di Siena per
l'anno accademico 2007/2008 relativamente agli indirizzi di seguito
elencati:
Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri -
area di afferenza: 10 - scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e storico- artistiche, settori: L-LIN/01,
L-LIN/02, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13-M-FIL/05, M-PED/01).
Durata del corso: 3 anni;
Posti: 4;
Borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per
legge.
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana - area di
afferenza: 10 - scienze dell'antichita', filologico-letterarie e
storico-artistiche, settori: L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/10,
L-FIL-LET/11, 1-FIL-LET/12, L-FILLET/14 - SPS -02;
Durata del corso: 3 anni;
Posti: 4;
Borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001).
Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per
legge.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali
siano in possesso del diploma di laurea quadriennale o laurea
specialistica conseguita in Italia oppure di titolo equipollente
conseguito presso Universita' straniere. I cittadini comunitari e
stranieri in possesso del titolo che non sia gia' stato dichiarato
equipollente, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione
all'indirizzo del corso di dottorato al quale intendono concorrere -
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
Consiglio direttivo della scuola di dottorato la dichiarazione di
equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente, valgono le
stesse disposizioni di cui al comma precedente.
Possono essere ammessi in soprannumero, nel limite dei posti
stabiliti dal Consiglio Accademico, senza borsa di studio e previo
parere del Consiglio Direttivo della Scuola in merito alla
sussistenza dei requisiti di accoglienza e successivamente al
superamento dell'esame di ammissione:
a) i candidati non comunitari;
b) i borsisti del Ministero Affari Esteri;
c) gli iscritti provenienti da Atenei stranieri in regime di
co-tutela di tesi;
d) gli assegnisti di ricerca dell'Universita' per Stranieri di
Siena.

                               Art. 3.
 
Prova di ammissione
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo, tedesco.
Le prove di esame sono destinate ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata 15
giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione per la
prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera raccomandata che
verra' inviata a coloro che avranno superato la prova scritta venti
giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di
comunicazione in sede concorsuale da parte della Commissione
esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento valido.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al Rettore dell'Universita' per
Stranieri di Siena, redatta secondo lo schema allegato al presente
bando, dovra' essere inviata entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di
concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una
delle seguenti modalita':
a mano, mediante consegna alla divisione dei servizi agli
studenti - ufficio dei corsi dell'ordinamento universitario, sito in
via Pantaneto, 45 - Siena;
tramite servizio postale al seguente indirizzo Universita' per
Stranieri di Siena, via Pantaneto 45 - 53100 Siena.
Per il rispetto del termine di scadenza, fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione alla scuola di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale,
residenza e recapito eletto agli effetti del concorso (specificando
sempre il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero
telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
relativa Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso e dell'indirizzo a cui
intende partecipare;
c) la cittadinanza;
d) il diploma di laurea quadriennale o la laurea specialistica
posseduta o che si conseguira' entro la data di scadenza del presente
bando, nonche' la data e l'Universita' presso la quale e' stata o si
presume verra' conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di essere/non essere dipendente pubblico;
f) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (in caso
affermativo specificare presso quale Universita);
g) le lingue straniere conosciute;
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Consiglio
Direttivo della scuola;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 5.
 
Ammissione ed iscrizione ai corsi
 
Ogni commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati, nominata con decreto rettorale, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
40/60.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza dei numero dei posti messi a
concorso per ogni indirizzo del corso di dottorato della scuola. In
corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
indirizzo di corso di dottorato.
I concorrenti ammessi dovranno presentare o far pervenire
all'amministraziorn universitaria, entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) autocertificazione attestante:
1) la cittadinanza;
2) il possesso del diploma di laurea quadriennale o laurea
specialistica con la relativa votazione e l'indicazione
dell'universita' presso la quale e' stata conseguita, ovvero, per i
casi in cui l'autocertificazione non e' consentita, documento
originale del titolo equipollente conseguito presso l'universita'
straniera con traduzione legalizzata e dichiarazione di valore;
3) l'eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
c) i dottorandi, che fruiranno della borsa di studio di cui al
presente bando, dovranno dichiarare di non aver usufruito in
precedenza di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca;
d) ai sensi della legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005, i
dottorandi dovranno provvedere al pagamento della tassa regionale per
il diritto allo studio universitario di Euro 98,00;
e) agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

                               Art. 6.
 
Borsa di studio
 
L'importo annuale della borsa di studio e' pari al minimo
determinato per legge.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito come e' indicato all'art. 1 del presente
bando. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a
proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione non chiedera'
la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando
ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite
dal consiglio direttivo della scuola di dottorato. L'importo della
borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno
all'estero in misura pari al cinquanta per cento dell'importo
stabilito.
La borsa di studio viene corrisposta in rate bimestrali.
Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a
carico dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza. L'Amministrazione Universitaria si riserva comunque di
adottare disposizioni diverse in merito.
E' previsto il pagamento della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario, secondo quanto stabilito dalla legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 4.
La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferire, tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del
borsista.

                               Art. 7.
 
Frequenza e obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal consiglio direttivo della scuola di
dottorato.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di Dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al consiglio direttivo della
scuola di dottorato, che ne curera' la conservazione e che, previa
valutazione della assiduita' e dell'operosita' dimostrata
dall'iscritto al corso, proporra' al Rettore l'esclusione ovvero il
proseguimento del corso di dottorato di Ricerca.

                               Art. 8.
 
Conferimento titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso e
all'eventuale gestione del rapporto con l'Universita', nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

                              Art. 10.
 
Norme finali
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
Regolamento della scuola di dottorato di ricerca dell'Universita' per
stranieri di Siena.
Siena, 3 luglio 2007
Il rettore: Vedovelli

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