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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Bando di concorso per l'avanzamento a scelta, per esami, al grado di
maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri per l'anno
2002.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.76 del 24/9/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:04E05775
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/10/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi per quanto applicabile;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, con
particolare riferimento all'art. 38, comma 4;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, con
particolare riferimento all'art. 30, comma 16;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 agosto
2004, che stabilisce le modalita' e le procedure di valutazione per
l'avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante
sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 novembre
2003, con il quale e' stato stabilito per l'anno 2002 in cinquecento
unita' il numero delle promozioni al grado di maresciallo aiutante
s.U.P.S.;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Requisiti
All'avanzamento a scelta per esami per il conferimento del grado
di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri possono
partecipare, per l'anno 2002, coloro che rivestano il grado di
maresciallo capo in servizio permanente e con anzianita' di grado
antecedente al 1° gennaio 2001 che ai sensi dell'art. 4 del decreto
del Ministro della difesa in data 26 agosto 2004:
a) siano fisicamente idonei al servizio militare o siano stati
giudicati permanentemente non idonei in modo parziale ai servizi di
istituto;
b) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
c) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «NELLA
MEDIA» o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non siano incorsi
in sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
d) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti
alternativi per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del
grado;
e) non siano stati condannati con sentenza definitiva ad una
pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto
mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle
Istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione e
dell'onore militare;
f) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso. I requisiti previsti alle lettere b), d), e) e f),
accertati secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione,
dovranno essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della
commissione giudicatrice.

                               Art. 2.
Promozioni
Ai sensi del decreto del Ministro della difesa in data
14 novembre 2003, il numero delle promozioni da conferire per l'anno
2002 e' di cinquecento unita'.
Le promozioni, da conferire secondo l'ordine di iscrizione nel
ruolo d'appartenenza quale maresciallo capo, avranno decorrenza
1° gennaio 2002, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro della
difesa in data 26 agosto 2004.

                               Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, devono
essere:
indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - II reparto - 5ª divisione;
presentate, al Comando di reparto o ente dal quale gli
interessati dipendono, entro il termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
trasmesse dai Comandi di corpo, entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione, al Comando Generale
dell'Arma dei carabinieri, che provvedera' ad inoltrarle alla
commissione giudicatrice per il successivo esame.
Nel corpo della domanda il candidato deve precisare di essere in
possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 1 del presente
decreto, specificando espressamente di non essere rinviato a giudizio
o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo.

                               Art. 4.
Istruttoria delle domande
Le domande devono essere:
a) completate della data di effettiva presentazione, a cura del
Comandante di reparto o ente;
b) corredate da:
una attestazione, a firma del Comandante di corpo o ente di
appartenenza, dalla quale risulti che il valutando e' in possesso di
tutti i requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto;
documentazione caratteristica e matricolare, comprendente i
sottonotati atti:
valutazione caratteristica (scheda valutativa - rapporto
informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica) redatta per «partecipazione all'avanzamento a scelta
per esami per il 2002» chiusa alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda;
dichiarazione di completezza sottoscritta dal valutando;
parere dell'Autorita' giudiziaria per i marescialli capi
effettivi ai reparti di cui all'art. 15 delle norme di attuazione del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, devono essere parificati tutti i quadri, compresi quelli
privi di annotazioni, del foglio matricolare mod. 104, secondo la
normativa vigente, a comprova del regolare aggiornamento del predetto
documento.
Le annotazioni o variazioni matricolari devono riferirsi ad
eventi verificatisi entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

                               Art. 5.
Commissione d'esame
La commissione giudicatrice dell'avanzamento a scelta per esami
di cui all'art. 5 del citato decreto del Ministro della difesa in
data 26 agosto 2004, sara' nominata con successivo decreto.

                               Art. 6.
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
Il diario e le sedi di svolgimento delle prove d'esame saranno
stabiliti, anche in relazione al numero dei partecipanti alla
procedura valutativa, da questa Direzione generale e comunicati agli
interessati a cura del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 7.
Prove d'esame
La procedura di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami
consistera':
a) nel superamento di:
una prova basata su test culturali - tecnico/professionali;
una prova basata su test su materie tecnico - professionali;
secondo i programmi allegati al presente decreto;
b) nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati che
hanno superato le suddette prove ai sensi del decreto del Ministro
della difesa in data 26 agosto 2004.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove
d'esame, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso.

                               Art. 8.
Graduatoria
La commissione di cui al precedente art. 5 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministro
della difesa in data 26 agosto 2004.
La graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parita'
di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
La graduatoria finale di merito dell'avanzamento a scelta per
esami sara' approvata con decreto dirigenziale.

                               Art. 9.
Esclusione
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dalla procedura di
avanzamento o annullare la promozione di qualsiasi candidato non in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto.

                              Art. 10.
Disposizioni amministrative e varie
Ai candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione
secondo la normativa vigente. I candidati che non si dovessero
presentare a sostenere la prova, senza giustificato motivo, perdono
il diritto al trattamento di missione.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Roma, 15 settembre 2004
Amm. Sq.: Mario Lucidi
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R.
competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
e successive modifiche di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 2000,
n. 205, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, da presentarsi
entro il termine perentorio, rispettivamente, di sessanta o
centoventi giorni.

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