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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
tre Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo Sanitario dell'Esercito riservato ai laureati in odontoiatria
e protesi dentarie.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 9/12/2014
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Località:Nazionale
Codice atto:14E05641
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/1/2015

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali
Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'art.
2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove
selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro 1, foglio n. 390- recante,
tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione
Generale per il Personale Militare;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2014);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2014 - 2016;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno recante la "Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare";
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD
0082582 del 4 luglio 2014;
Vista la lettera dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 2142
RESTAV del 24 settembre 2014;
Ravvisata la necessita' di indire, al fine di soddisfare
specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di
3 (tre) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo Sanitario dell'Esercito per l'anno 2014;
Visto l'art. 20, comma 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 2013
concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione
Generale per il Personale Militare, per il quale il piu' anziano dei
Vice Direttori Generali Militari o, in sua assenza, l'altro Vice
Direttore Generale Militare, ovvero, nel caso di assenza di entrambi,
il Vice Direttore Civile, sostituisce il Direttore Generale in caso
di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza
della carica,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 3 (tre) Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito, con riserva di 1
(uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti)
del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso
la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4^ serie speciale.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva
altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al
successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it,
www.esercito.difesa.it
, definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
concorrenti di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art.
4, comma 1:
a) sono cittadini italiani;
b) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
applicano al limite di eta' sopraindicato;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) sono in possesso della laurea magistrale in odontoiatria e
protesi dentaria (LM-46) e dell'abilitazione all'esercizio della
professione.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea
magistrale suindicata, come indicato nel decreto interministeriale 9
luglio 2009.
Saranno infine ritenute valide le lauree conseguite all'estero,
sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, equiparate a
quella prescritta per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. A tal fine i concorrenti dovranno allegare alla
domanda di partecipazione al concorso, con le modalita' indicate nel
comma 3 dell'art. 4, la relativa dichiarazione di equiparazione
rilasciata dal suddetto Ministero;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al
conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve
essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, comma 3;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo e' subordinato al possesso della idoneita' psico-fisica
ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali
in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi artt. 10, 11 e
12, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di
merito di cui al successivo art. 15.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di
quello di cui al precedente comma 1, lettera b) dovranno essere
mantenuti all'atto del conferimento della nomina a Ufficiale in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

                               Art. 3 


Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa


1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1 viene
gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito
internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa, ovvero attraverso il sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di partecipazione
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
Generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato
alla gestione del concorso.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
"istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero mediante smart card e credenziali della propria firma
digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.

                               Art. 4 


Domande di partecipazione


1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1.
I candidati, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione,
predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine
della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero
quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto a
quello richiesto per la partecipazione. E' cura del candidato
assegnare a tali files il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf,
equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia
della stessa.
Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto
rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
4. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
6. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa
le determinazioni adottate al riguardo.
7. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
8. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la responsabilita'
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 5 


Comunicazioni con i concorrenti


1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle
prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni
fisico-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia
della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione,
nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE -
all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica
certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC -
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o
mobile
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione Generale per il
Personale Militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice "RS_EI_STR_14

                               Art. 6 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di
validita'.
2. All'atto dell'emissione del decreto dirigenziale di cui al
successivo art. 15, comma 2, tutti i concorrenti - compresi quelli di
sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza
abbia comportato ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti dal precedente comma 1.
3. L'Amministrazione non rispondera' di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno
incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante il
periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e
degli accertamenti stessi.

                               Art. 7 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice per le prove scritte e orale, per
la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di
merito;
b) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) commissione per gli accertamenti sanitari;
d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere
Generale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, presidente;
b) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a Tenente Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito;
c) un Ufficiale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente laureato in odontoiatria e protesi dentaria o branca
affine ovvero medico iscritto all'albo degli odontoiatri o docenti
della materia con analoghi requisiti, membro;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore
a Maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica,
membri;
c) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a Maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere
Generale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente,
presidente;
b) due Ufficiali superiori medici del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione
esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo.
6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;
b) un Ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito specialista in psichiatria o psicologia clinica,
membro;
c) un Ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito, membro;
d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
a voto.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno
fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del
presente articolo.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo sanitario in servizio
permanente che potranno essere coadiuvati da psicologi civili
convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito.

                               Art. 8 


Prove scritte


1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad
accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualita', di
educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, della
lingua inglese, nonche' della normativa di interesse delle Forze
Armate, il cui programma e' riportato nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei
quesiti (dei quali il 50% di cultura generale - compresi 10 di lingua
inglese - e il 50% di cultura militare) e la durata massima della
prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 7, comma 2 e comunicati ai concorrenti prima
dell'inizio della prova stessa;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale,
consistente nello svolgimento di un componimento vertente su materie
tecnico-professionali i cui programmi e la tipologia sono riportati
nel gia' citato allegato A al presente decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle
09.30, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2,
Foligno, secondo il seguente calendario:
a) 28 gennaio 2015, prova scritta di cultura generale;
b) 29 gennaio 2015, prova scritta di cultura
tecnico-professionale.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note a partire dal 12 gennaio 2015, mediante
avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del
portale e nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
Si
potranno chiedere informazioni al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell' Esercito - Reparto Concorsi Accademia e
Scuole Militari al numero 0472/357814 (mail:
uadrs@ceselna.esercito.difesa.it) o Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con
il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
I concorrenti, ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato. Tali concorrenti dovranno poter esibire il messaggio di
avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli
estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le
modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto.
L'occorrente per lo svolgimento della prova sara' fornito ai
concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro
indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova
scritta.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale e
militare sara' effettuata subito dopo il termine della stessa con
l'ausilio di sistemi informatizzati.
Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere
ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale, di cui al successivo comma 4, essi dovranno
aver risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande,
riportando il punteggio di 18/30.
L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno
stesso, all'ora che sara' stata indicata dal presidente della
commissione esaminatrice. Nella sede d'esame verra' affisso in
bacheca l'elenco degli idonei e quello degli inidonei. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti. L'esito della prova scritta di
cultura generale sara', inoltre, inserito nell'area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi e nei siti
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale sara' fornito sul posto l'occorrente per lo
svolgimento della prova stessa, compresa una penna a sfera con
inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la
prova scritta.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore
a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta
prova.
L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
e accertamenti di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12 del presente
decreto saranno resi noti a partire dal 2 febbraio 2015 con avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.

                               Art. 9 


Valutazione dei titoli di merito


1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i
titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla
prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la
commissione esaminatrice, dopo aver corretto in forma anonima gli
elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valutera' i titoli, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art.
4.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla
descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta
insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente bando.
Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle
societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete
la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i
concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione,
dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova
scritta di cultura generale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30, cosi' ripartiti:
a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente
alla stessa nell'ambito delle Forze Armate o Corpi Armati dello
Stato: fino a un massimo di punti 2/30;
b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente
alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino a un massimo
di punti 2/30;
c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al
concorso:
1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1/30;
2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti
0,5/30;
d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un massimo di
punti 1/30;
e) corsi post-laurea di formazione di durata annuale: fino ad
un massimo di punti 2/30;
f) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco
riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni: punti 2/30.

                               Art. 10 


Prove di efficienza fisica


1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti
sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di marzo 2015,
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
di Foligno. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei
sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5,
comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro,
compatibilmente con le disponibilita' dello stesso, potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare.
I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
di tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti
alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali
ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport.
Il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza non
anteriore al 31 dicembre 2015. La mancata presentazione di tale
certificato determinera' l'esclusione dal concorso;
b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale, con data non anteriore a giorni 60 (sessanta) rispetto a
quella di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei
markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV. La
mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione
del concorrente dal concorso;
c) certificato conforme all'allegato "B", che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione.);
d) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
da non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione agli
accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
da non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione agli
accertamenti sanitari, relativo al risultato dell'intradermoreazione
di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del Test
Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proieizioni. La
mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del
concorrente dal concorso;
f) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in
data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina,
MDMA e metadone in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30
ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008. Il
CSRNE effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento
di cui al presente sottoparagrafo;
g) referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato da una struttura
sanitaria pubblica.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati
vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione
ai corsi - dovranno produrre il certificato anamnestico delle
vaccinazioni effettuate.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al
precedente comma 2, concorrenti di sesso femminile dovranno
presentare i seguenti documenti:
a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i giorni 60
(sessanta) precedenti la data di presentazione. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della
concorrente dal concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di
presentazione alle prove medesime.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di
gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami
previsti al successivo art. 11, comma 2 al test di gravidanza, che
escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo
art. 11, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge.
4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2 e 3
del presente articolo dovra' essere consegnata al personale del
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito che, con
l'ausilio di personale medico in servizio al predetto del Centro,
verifichera' la validita' temporale delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale. I concorrenti che all'atto della presentazione non siano in
possesso anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, con
l'eccezione dell'esame radiografico e - per il personale femminile -
del test di gravidanza, non saranno ammessi agli accertamenti
sanitari e quindi esclusi dal concorso.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione
del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento
delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli
di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di
tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle
stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti.
Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i
comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di
esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
Il superamento degli esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica con
attribuzione di punteggio incrementale. In tal caso i concorrenti
potranno effettuare gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire
il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato C al
presente decreto.
6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatorie e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
b) attribuira' il punteggio corrispondente indicato nel gia'
citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni
caso non potra' superare complessivamente i 12,5 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15.

                               Art. 11 


Accertamenti sanitari


1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente
art. 7, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito.
2. Sulla scorta del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare" di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e delle vigente direttiva applicativa emanata con
decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al
precedente art. 7 comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso
dei seguenti specifici requisiti:
a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a
m. 1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato
alle tavole pseudo isocromatiche o in difetto alle matassine
colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del
fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT e GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;
g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale.
La commissione giudichera', altresi', escluso dal concorso, il
concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano
contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui
caratteristiche sono visualizzabili nel sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di
discredito alle Istituzioni.
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato D.
Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente
sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante
l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri
in strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie
rilevanti, sono tenuti a portare al seguito la relativa
documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla Commissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c).
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari
procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla Direzione Generale
per il Personale Militare che escludera' la candidata dal concorso
per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:

=====================================================================
|  PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Indipendentemente
dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PDH non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa. A ogni
coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente 1
del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5.
Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i
concorrenti:
a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare ai sensi dell'art. 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva
tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, fermi
restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto;
c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o
disartria);
e) imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei
precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del
corso e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti
giudizi:
a) "idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione del
profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
b) "inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione
della causa di inidoneita'.
I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il
recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che
non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista
idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e
Scuole Militari, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le
modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro
di Selezione entro il decimo giorno successivo a quello della visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' previste
della documentazione sanitaria comportera' il rigetto della
sopracitata istanza di riesame.
La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterra'
necessario, sottoporra' gli interessati a ulteriori accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i
tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1,
lett. b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi,
con riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12.
9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, formale comunicazione circa
l'esito dell'istanza proposta.
10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato,
saranno esclusi dal concorso.
11. I candidati non in servizio gia' giudicati idonei agli
accertamenti sanitari nel corso dell'anno solare nell'ambito di un
concorso della F.A., qualora presentino il relativo verbale di
notifica dovranno presentarsi muniti esclusivamente dei seguenti
documenti/referti:
a) certificato conforme all'allegato "B", che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione;
b) test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina,
MDMA e metadone in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30
ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008;
c) esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
La Commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la
documentazione suddetta, procedera', ai fini dell'attribuzione
dell'idoneita' sanitaria, esclusivamente a sottoporre il candidato
alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, il
concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale.

                               Art. 12 


Accertamento attitudinale


1. I concorrenti saranno altresi' sottoposti a cura delle
competenti commissioni a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo
conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei
relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le
qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento
in qualita' di Ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine:
area di adattabilita' al contesto militare;
area emozionale (dimensione intrapersonale);
area relazionale (dimensione interpersonale);
area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale),
secondo le modalita' indicate nella "direttiva tecnica relativa al
protocollo unico integrato per l'accertamento dei requisiti di
personalita' e psico attitudinale per il reclutamento del personale
volontario dell'Esercito e l'ammissione alle scuole militari
dell'Esercito" - Anno 2015 dello Stato Maggiore Esercito.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il
giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati,
comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto
concorsi Accademia e Scuole Militari, entro il terzo giorno dalla
data di conclusione degli stessi.

                               Art. 13 


Prova orale


1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel
giorno che saranno resi noti agli interessati con le modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 1.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso.
4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la
francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalita'
riportate nel gia' citato allegato A. Tale prova facoltativa si
svolgera' contestualmente alla prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della
graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

                               Art. 14 


Spese di viaggio e licenza


1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le
relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto
dall'art. 10, comma 2 del presente decreto, sono a carico dei
concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dal precedente art. 6 del presente
decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui
uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il
concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 15 


Graduatoria di merito


1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione
esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
La graduatoria di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. A parita' di merito, si
terra' conto dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno
dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di
titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
n. 127/1997, come integrato dall'art. 2, comma 9 della legge n.
191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro
titolo informativo, nel sito "www.persomil.difesa.it" e nel portale
dei concorsi on-line.

                               Art. 16 


Nomina


1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento
anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti
per la nomina di cui all'art. 2 del presente decreto e del
superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al
corso gli Ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica volta
ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici e contrarre
una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso
medesimo. Durante la frequenza del corso verra' verificato il
mantenimento dei requisiti psico-fisici.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso.
Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.
1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra'
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso
successivo.
4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
6. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

                               Art. 17 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale
Militare o Ente dalla stessa delegato provvedera' a richiedere alle
Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma delle
dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e
nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre
verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione mendace.

                               Art. 18 


Esclusioni


La Direzione Generale per il Personale Militare, o Ente dalla
stessa delegato, potra' escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti viene accertato dopo la nomina.

                               Art. 19 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il
Personale Militare, I Reparto, 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e
Sottufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche' agli Enti
previdenziali.
2. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale
Militare, titolare del trattamento che nomina responsabile del
trattamento dei dati, ognuno per le parti di competenza:
a) i presidenti delle commissioni di concorso;
b) il direttore della 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e
Sottufficiali della Direzione Geneale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2014

Amm. Div. Pierluigi Rosati

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