Bando di concorso 15 dirigenti Ministero della Difesa - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici
posti, di personale dirigenziale di seconda fascia, nel ruolo dei
dirigenti, a tempo indeterminato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.67 del 23/8/2022
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:22E10606
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:15
Scadenza:1/10/2022
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale civile

Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili»;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare l'art. 23, con il quale e' stato istituito il Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art.
28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda
fascia;
Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto
2021, n. 113, il quale prevede che «Nelle procedure concorsuali per
l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle
conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree
di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacita',
attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte
e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai
sensi del quale «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligati»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a
svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche
professionalita';
Visto il decreto ministeriale del Ministro della difesa in data
16 gennaio 2013 e successive modificazioni, registrato alla Corte dei
conti in data 1° marzo 2013, registro 1, foglio 390, recante
«Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e
degli Uffici centrali del Ministero della difesa, adottato ai sensi
dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2020,
registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020, foglio n. 3106,
di approvazione della Tabella concernente l'individuazione dei posti
di funzione dirigenziale civili della difesa, articolata in posizioni
organizzative e relative fasce retributive, che sostituisce
integralmente l'analoga Tabella annessa al decreto ministeriale 16
dicembre 2015, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'art.
3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le linee
guida sulle procedure concorsuali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che
rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, il
quale prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo
svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis)
di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono essere applicati
dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del
personale dirigente dell'Area funzioni centrali, sottoscritto il 9
marzo 2020;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n.
76, il quale prevede che, «1. Al fine di ridurre i tempi di
reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono,
anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate di
svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo
comparativo: (omissis) b) l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019 - 2021»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive integrazioni e
modificazioni e, in particolare, l'art. 2259-quinquies, secondo il
quale «Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,
nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di
seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative
facolta' assunzionali, il 50 per cento dei posti e' riservato a
favore del personale civile appartenente all'area terza dello stesso
Ministero in possesso dei prescritti requisiti»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n.
113;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», convertito con modificazioni in legge 29 giugno
2022, n. 79;
Visto il piano triennale del fabbisogno di personale del
Ministero della difesa per gli anni 2018-2019-2020 del 10 agosto
2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
giugno 2019, recante autorizzazione ad avviare procedure di
reclutamento e ad assumere unita' di personale, ai sensi dell'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la lettera prot. n. 69160 in data 24 settembre 2019 con cui
il Ministero della difesa ha avanzato la richiesta di rimodulazione
volta ad aggiungere alle assunzioni gia' autorizzate dal suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quindici unita' di
dirigente di seconda fascia;
Vista la lettera prot. n. 69575 in data 6 novembre 2019 con la
quale il Dipartimento della funzione pubblica ha accolto la suddetta
richiesta di rimodulazione;
Vista la lettera prot. n. 89213 in data 9 dicembre 2019 con cui
il Ministero della difesa ha chiesto di ottenere l'autorizzazione, in
deroga al concorso unico, attesa la particolare e specifica
professionalita' richiesta, a bandire direttamente un concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia
di detto Dicastero, ovvero ad indire la citata procedura concorsuale
avvalendosi del Formez PA;
Vista la lettera prot. n. 4224 in data 27 gennaio 2020 con la
quale il Dipartimento della funzione pubblica ha accolto la suddetta
richiesta di questo Ministero di poter svolgere, ai sensi dell'art.
4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, un
concorso pubblico per il reclutamento di quindici dirigenti di
seconda fascia in deroga al concorso unico di cui al comma
3-quinquies della medesima disposizione;
Ritenuto di dover bandire una procedura concorsuale volta
all'assunzione a tempo indeterminato di quindici unita' dirigenziali
di livello non generale, necessarie per assicurare il ricambio
generazionale della dirigenza di seconda fascia;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive quindici unita', a tempo indeterminato,
di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei
dirigenti del Ministero della difesa, da destinare ai propri uffici
sul territorio nazionale, come di seguito specificato:
profilo A: tredici unita' di dirigente amministrativo - codice
concorso MD/DA;
profilo B: due unita' di dirigente tecnico - codice concorso
MD/DT.
Ai sensi dell'art. 2259-quinquies del decreto legislativo n. 66
del 2010, il 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascun
profilo (pari rispettivamente a sei e una unita') e' riservato al
personale civile appartenente all'area terza del Ministero della
difesa che abbia superato tutte le prove d'esame previste dal
presente bando e sia in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Al riguardo i
candidati inseriranno apposita dichiarazione nella domanda di
partecipazione al concorso.
La riserva di legge e i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale
di merito di cui al successivo art. 11.
I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 e'
richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio
o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
specializzazione (DS) conseguito presso le Scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, almeno tre
anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma
di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano
stati reclutati a seguito di corso- concorso, il periodo di servizio
e' ridotto a quattro anni;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea;
essere cittadini italiani che hanno svolto servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi
internazionali in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
per il profilo A:
laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza LMG 01; Archivista
e biblioteconomia LM-5; Filologia moderna LM-14; Filologia,
letterature e storia dell'antichita' LM-15; Informazione e sistemi
editoriali LM-19; Linguistica LM-39; Metodologie informatiche per le
discipline umanistiche LM-43; Relazioni internazionali LM-52; Scienze
dell'economia LM-56; Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa
e pubblicita' LM-59; Scienze della politica LM-62; Scienze delle
pubbliche amministrazioni LM-63; Scienze economico-aziendali LM-77;
Scienze per la cooperazione allo sviluppo LM-81; Scienze statistiche
LM-82; Studi europei LM-90; Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione LM-91; Teorie della comunicazione LM-92; o titoli
equiparati ai sensi della normativa vigente;
diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza, Scienze
politiche, Economia e commercio, Scienze della comunicazione,
Lettere, Statistica, o titoli equiparati ai sensi della normativa
vigente;
per il profilo B:
laurea magistrale (LM) in Ingegneria aerospaziale e
astronautica LM-20; Ingegneria biomedica LM-21; Ingegneria chimica
LM-22; Ingegneria civile LM-23; Ingegneria dei sistemi edilizi LM-24;
Ingegneria dell'automazione LM-25; Ingegneria della sicurezza LM-26;
Ingegneria delle telecomunicazioni LM-27; Ingegneria elettrica LM-28;
Ingegneria elettronica LM-29; Ingegneria energetica e nucleare LM-30;
Ingegneria gestionale LM-31; Ingegneria informatica LM-32; Ingegneria
meccanica LM-33; Ingegneria navale LM-34; Ingegneria per l'ambiente e
il territorio LM-35; o titoli equiparati secondo la normativa
vigente, nonche' il possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione;
diploma di laurea (DL) in Ingegneria aerospaziale;
Ingegneria biomedica; Ingegneria chimica; Ingegneria civile;
Ingegneria edile; Ingegneria della sicurezza; Ingegneria delle
telecomunicazioni; Ingegneria elettrica; Ingegneria elettronica;
Ingegneria nucleare; Ingegneria gestionale; Ingegneria informatica;
Ingegneria meccanica; Ingegneria navale; Ingegneria per l'ambiente e
il territorio; o titoli equiparati secondo la normativa vigente,
nonche' il possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono
ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di
concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it
La procedura di equivalenza puo' essere attivata sino alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso di cui al successivo art. 3.
E' consentita la partecipazione ad uno solo dei profili di cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un profilo, e' presa in considerazione l'ultima candidatura
presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data e ora di
presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3.
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi
dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che sono stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti
dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi
disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni
contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito
l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.

                               Art. 3 

Presentazione della domanda.
Termini e modalita'

Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara'
altresi' consultabile sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo
internet: «https://www.inpa.gov.it***RAQUO*** - e sul sito ufficiale del
Ministero della difesa.
La domanda puo' essere presentata a decorrere dalle ore 00,01 del
1° settembre 2022. Il candidato dovra' inviare la domanda di
ammissione al concorso esclusivamente per via telematica,
autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di
candidatura sul portale «inPA» - raggiungibile dalla rete internet
all'indirizzo: «https://www.inpa.gov.it***RAQUO*** - previa registrazione del
candidato sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso il
candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda
devono essere completati entro le ore 16,00 del 1° ottobre 2022. Tale
termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e
indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello
stesso. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine e' prorogato alle ore 16 (ora italiana) del primo giorno
seguente non festivo.
La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta
scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale inPA
che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione
della domanda, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso alla
procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii
della domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente della
domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d'effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) di essere cittadino/a italiano/a; ai candidati sprovvisti
del codice fiscale, il servizio di assistenza tecnica, di cui
all'indirizzo internet http://riqualificazione.formez.it provvedera',
su richiesta, a fornire un codice alfanumerico necessario al
completamento della procedura telematica;
c) la posizione rivestita ai sensi dell'art. 2, primo comma,
lettera c);
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale);
e) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per
l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data di conseguimento
dello stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento
di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il
titolo di studio sia stato conseguito all'estero;
f) la scelta del profilo per il quale intende concorrere tra
quelli indicati nell'art. 1;
g) esclusivamente per i candidati alla procedura per l'accesso
al profilo di dirigente tecnico (MD/DT), di essere in possesso,
altresi', del titolo di abilitazione all'esercizio della professione;
h) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che
l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
i) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
j) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo,
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere
stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche' di
non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi della
vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
l) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori;
m) se e' organicamente appartenente al ruolo del Ministero
della difesa cosi' da potersi valere della riserva di posti, come
indicato dall'art. 1, comma 2, del presente bando;
n) di essere disponibile, in caso di nomina, a raggiungere la
sede di servizio, ovunque dislocata, corrispondente al primo incarico
dirigenziale conferito;
o) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata e/o
di posta elettronica, presso cui chiede che siano trasmesse le
comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far
conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci;
q) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
(GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di
dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati
di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra' versare, a
pena di esclusione, una quota di partecipazione pari a euro 15,00
sulla base delle indicazioni riportate sul portale «InPA». Il
versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro
il termine di scadenza di cui al comma 2. Il contributo di ammissione
non e' rimborsabile.
Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form
di assistenza presente sul Portale «InPA». Non e' garantita la
soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni
antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita'
differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in
considerazione.
Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario delle prove e il relativo esito, e' effettuata
all'indirizzo http://riqualificazione.formez.it/ Data e luogo di
svolgimento delle prove scritte, nonche' dell'eventuale prova
preselettiva, sono resi disponibili sul sito
http://riqualificazione.formez.it/ almeno dieci giorni prima della
data stabilita per lo svolgimento della stessa.
I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo
assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa dovra' essere caricata sul Portale «InPA» durante
la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno
essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non
consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza
richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno
essere documentate con certificazione medica, che sara' valutata
dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della
documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio
disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello
strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione
della propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata
ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta
della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita'
individuate dal decreto ministeriale 8 novembre 2021. In ogni caso, i
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la
prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa
dovra' essere caricata sul portale «InPA» durante la fase di inoltro
candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF.
Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA
di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previo inserimento
della dichiarazione del proprio stato di invalidita' in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, nonche' previa
presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e'
affetto ed il grado di invalidita'. Detta documentazione dovra'
essere presentata con le stesse modalita' e gli stessi termini di cui
ai periodi precedenti.
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui
all'art. 2, lettera d).
Il Ministero della difesa effettua controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in
graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto
delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata
esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non
costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana
l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
Formez PA e l'amministrazione interessata non sono responsabili
in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie
comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da
dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il
proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella
domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a
caso fortuito o forza maggiore.
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in
particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la
procedura di compilazione e invio on- line ed il pagamento del
contributo di segreteria.
Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e
limitatamente ai candidati che la hanno superato. La mancata
esclusione dalla prova di preselezione ovvero dalle prove scritte non
costituisce garanzia della regolarita' della domanda di
partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda
stessa. L'amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento
da parte del candidato delle comunicazioni relative alla procedura
concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte
del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o
informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.

                               Art. 4 

Ammissione al concorso

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti.
L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli
interessati con provvedimento motivato.
Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso sul
sito http://riqualificazione.formez.it/

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

Le commissioni esaminatrici del concorso, per il profilo
amministrativo e per il profilo tecnico, sono nominate con
determinazioni del direttore generale della Direzione generale per il
personale civile del Ministero della difesa, che saranno pubblicate
sul sito istituzionale della Direzione generale stessa.
Il presidente della commissione esaminatrice e' scelto tra
magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato,
dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore.
I componenti della commissione esaminatrice sono scelti tra
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori
di prima fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra
esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del
concorso.
Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
alla terza area funzionale.
La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu'
componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da
uno o piu' componenti esperti di informatica.
La commissione esaminatrice puo' essere altresi' integrata da uno
o piu' componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative
alle capacita', alle attitudini e alle motivazioni individuali,
definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
La commissione esaminatrice e' composta nel rispetto delle norme
sulla parita' di genere di cui all'art. 57, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I provvedimenti di nomina della commissione esaminatrice indicano
un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di nomina
indicate nel presente articolo.

                               Art. 6 

Prove d'esame

Le prove del concorso consistono in due prove scritte e in una
prova orale.
Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno
riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna
prova, di 70/100 (settanta/centesimi).
I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno venti
giorni prima della data fissata per sostenere le prove stesse. Ai
medesimi e' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella
valutazione dei titoli ed il voto riportato in ciascuna prova
scritta.
La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti
riportati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.

                               Art. 7 

Prova preselettiva

L'amministrazione si riserva di effettuare una prova
preselettiva, unica per entrambi i profili, per determinare
l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte, qualora il
numero delle domande sia particolarmente rilevante.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 con riguardo alla
esibizione delle domande di partecipazione e tenuto conto delle
ulteriori indicazioni fornite nel presente bando, i candidati sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel
giorno, ora e sede/i stabiliti comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
La prova preselettiva, della durata di sessanta minuti, da
effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi computerizzati, consiste
in complessivi sessanta quesiti a risposta multipla di cui venti
volti alla verifica delle abilita' logiche, matematiche, numeriche,
deduttive e di ragionamento e quaranta dirette alla verifica del
possesso di conoscenze nelle seguenti materie:
diritto costituzionale; disciplina del lavoro pubblico; diritto
amministrativo, con particolare riferimento alla normativa in materia
di accesso, trasparenza e anticorruzione; diritto penale con
riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; nozioni di
contabilita' pubblica.
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta. Il punteggio conseguito
nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
di merito e viene determinato con le seguenti modalita': attribuzione
di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione di 0,35 per ogni
risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa.
Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare
testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti cartacei,
di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati, ne' comunicare tra di loro,
ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova. In
caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
Le commissioni esaminatrici compilano la graduatoria per ciascun
profilo secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata dai
candidati.
In caso di svolgimento della prova preselettiva, sara' ammesso
alle prove scritte un numero di candidati pari a venti volte i posti
messi a concorso. Tale numero potra' essere superiore in caso di
candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di
graduatoria.
Per l'espletamento e la gestione della prova preselettiva,
l'amministrazione potra' avvalersi di qualificati istituti pubblici
e/o societa' private specializzate.
I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto
comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi
per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora
indicati sul predetto indirizzo http://riqualificazione.formez.it
I candidati devono presentarsi con un valido documento di
riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al
momento della compilazione on-line della domanda, dal sistema
informatico.
L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comporta
l'esclusione dal concorso.
L'elenco degli ammessi alle prove scritte sara' consultabile
all'indirizzo http://riqualificazione.formez.it Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Per l'effettuazione della prova preselettiva, l'amministrazione
puo' ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali,
garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne
assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
In tal caso i candidati convocati a sostenere la prova preselettiva
hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del
tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte
delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato
del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio
conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante
pubblicazione all'indirizzo http://riqualificazione.formez.it

                               Art. 8 

Prove scritte

Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del
candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello
applicativo-operativo.
La prima prova scritta consiste:
per il profilo A nella redazione di un elaborato anche nella
forma di risposta sintetica a una pluralita' di quesiti di carattere
teorico sulle materie di seguito indicate:
diritto amministrativo;
diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni
e ai contratti;
diritto costituzionale;
nozioni di contabilita' di stato e degli enti pubblici;
disciplina del lavoro pubblico;
legislazione in materia di trattamento dei dati personali;
normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai
reati contro la P.A.;
ordinamento istituzionale e organizzativo del Ministero della
difesa.
per il profilo B nella redazione di un elaborato anche nella
forma di risposta sintetica a una pluralita' di quesiti di carattere
teorico sulle materie di seguito indicate:
diritto amministrativo;
diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni
e ai contratti;
diritto costituzionale;
nozioni di contabilita' di stato e degli enti pubblici;
normativa in materia di lavori pubblici e gestione del
territorio;
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
nozioni di meccanica, anche con rifermento alla meccanica
navale;
nozioni di elettronica;
nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai
reati contro la P.A.;
ordinamento istituzionale e organizzativo del Ministero della
difesa.
La seconda prova scritta, a contenuto pratico applicativo, e'
diretta ad accertare le specifiche conoscenze del profilo
professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste
dal bando, nonche' le capacita' organizzative, gestionali nonche' a
verificare l'attitudine manageriale. Il candidato dovra' indicare la
soluzione gestionale ritenuta corretta sotto il profilo della
legittimita', della convenienza, della efficienza ed economicita'
organizzativa, motivandola con un sintetico commento.
I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare
soltanto i dizionari di lingua italiana, nonche' i testi di legge non
commentati. Durante le prove scritte non e' possibile avvalersi di
testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o
appunti di alcun genere, ne' di supporti cartacei, di telefoni
portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati, ne' e' possibile comunicare tra candidati
nell'aula ove si svolge la prova.
In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera
l'immediata esclusione dal concorso.
Le prove scritte potranno essere svolte anche nella medesima
giornata.
Per l'effettuazione delle prove scritte, l'amministrazione puo'
ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali,
garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne
assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
La commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del
diario delle prove, indichera' il tempo a disposizione dei candidati
per lo svolgimento delle prove scritte.

                               Art. 9 

Prova orale

La prova orale mira ad accertare la preparazione e la
professionalita' del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento
delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle materie
previste dal precedente art. 8 nonche' sulle seguenti aree di
competenza:
il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie
digitali e informatiche anche ai fini gestionali;
capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche
attraverso prove, nell'ambito della prova orale, finalizzate alla
loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo
metodologie e standard riconosciuti;
capacita' organizzative e manageriali in rapporto a specifiche
situazioni proprie del ruolo dirigenziale;
ordinamento e attribuzioni del Ministero della difesa; codice
di comportamento del Ministero della difesa; normativa in materia
trasparenza e prevenzione della corruzione;
il possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese.
La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata con
un punteggio non inferiore a settanta/centesimi.
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della commissione, e' affisso nella sede di esame.
La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito internet dell'amministrazione e comunicati con
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica
certificata, qualora il candidato la indichi come canale di
comunicazione nella domanda di partecipazione al concorso, almeno
venti giorni prima della data della prova stessa. Nella medesima
comunicazione verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle
prove scritte e nella valutazione dei titoli.
Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e
sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di
salute, la commissione fissa una nuova data, non oltre l'ultimo
giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di
tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La
ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
Per l'effettuazione della prova orale, l'amministrazione puo'
ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche
relativi a videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse
disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 10 

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei
criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice ed e' effettuata
dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari,
abilitazioni professionali, titoli di carriera e di servizio, la
commissione esaminatrice, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, attribuisce un
valore massimo complessivo di novantuno punti sulla base dei seguenti
criteri:
1) titoli di studio universitari:
i titoli di studio universitari sono valutati fino a un
massimo di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione
al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L):
fino a 2 punti;
c) laurea specialistica (LS): fino a 2 punti;
d) laurea magistrale (LM): fino a 2 punti;
e) master universitari di primo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai
crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno, fino a 3
punti;
f) master universitari di secondo livello, per il cui
accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o
titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in
relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno,
fino a 5 punti;
g) diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il
diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di
ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio
utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 4 punti;
h) dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il
dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione
al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 70 del 2013: fino a 6 punti.
I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se
conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le
universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le
istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate
dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite
anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
2) abilitazioni professionali:
le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere
attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutabili solo
se attinenti alle materie di esame, in ragione di non piu' di un
titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio
per ciascun titolo:
a) abilitazione professionale conseguita previo superamento
di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno
dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al
concorso: 8 punti;
b) abilitazione professionale conseguita previo superamento
di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno
dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del
presente articolo, diverso da quelli necessari per l'ammissione al
concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame: 1 punto
per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza
alle materie d'esame.
Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b) sono
valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo
superamento di un esame di abilitazione di Stato.
Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio
per titoli solo se non richieste come requisiti per l'ammissione al
concorso.
3) I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere
attribuito il punteggio complessivo di 40 punti, sono:
per il profilo A:
a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto
il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al
precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e'
attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30
punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i
rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato,
sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi
prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali
sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa;
b) incarichi che presuppongono una particolare competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a
concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti
pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 10
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo.
per il profilo B:
a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto
il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al
precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e'
attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30
punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i
rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato,
sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi
prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali
sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa;
b) incarichi che presuppongono una particolare competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a
concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti
pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 10
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo.
I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente
se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza
costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001.
I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle
dipendenze di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale,
autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di
ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in
servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale
sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro
prestato.
Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui
al presente punto, si applicano i seguenti principi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile,
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e'
valutato quello piu' favorevole al candidato.
Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3), lettera a)
del presente articolo e' valutabile esclusivamente il periodo di
servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 come requisito
di ammissione al concorso.

                               Art. 11 

Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e
pubblicazione della graduatoria di merito

Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a
concorso, formano la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla
base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione delle prove
d'esame. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito l'idoneita' in ciascuna delle prove d'esame.
Nella formazione di ciascuna graduatoria la commissione deve
tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di preferenze, nonche' delle riserve dei
posti previste per il personale dipendente del Ministero della difesa
con rapporto di lavoro subordinato.
A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s. gli invalidi e i mutilati civili;
t. i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza
e' determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I concorrenti che hanno superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti dalla legge,
gia' dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del
bando, dovranno far pervenire alla Direzione generale del personale
civile, all'indirizzo PEC persociv@postacert.difesa.it entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i relativi
documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive
secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il
possesso del requisito alla data di scadenza del bando della
procedura concorsuale.
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei
documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il
possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta l'esclusione
dai benefici derivanti dai titoli stessi. Fara' fede la data di
arrivo all'indirizzo PEC della Direzione generale del personale
civile.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, e' successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o
preferenza previsti dal presente art. 11.
Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti
messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso.
La graduatoria di cui sopra e' approvata con determinazione del
direttore generale della Direzione generale per il personale civile
del Ministero della difesa e pubblicata sul sito del Ministero della
difesa e del Formez PA. Di tale pubblicazione e' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorrono i termini per le eventuali
impugnative.

                               Art. 12 

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e assunzione in
servizio

L'utile collocazione nella graduatoria dei vincitori del concorso
non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del
rapporto di lavoro avviene nel rispetto dei vincoli assunzionali
previsti dal legislatore.
Ai fini dell'assunzione in servizio, i vincitori del concorso
dovranno far pervenire la documentazione che sara' loro richiesta
dall'amministrazione e, se in possesso dei prescritti requisiti,
saranno chiamati a stipulare un contratto individuale di lavoro
secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale di qualifica dirigenziale vigente all'atto
dell'immissione in servizio.
La mancata presentazione dei vincitori del concorso, senza
giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro comporta la decadenza dal relativo diritto.
Gli incarichi dirigenziali saranno conferiti relativamente alle
posizioni vacanti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche
del ministero della difesa, nel rispetto dei criteri recati dall'art.
19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e secondo i criteri
di cui al decreto del Ministro della difesa 22 marzo 2016 recante
«Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli
incarichi dirigenziali civili». A tal fine non e' in alcun modo
vincolante la posizione in graduatoria dei singoli vincitori.
Inoltre, l'amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.
I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in
relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a
tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di
dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero
della difesa.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti
norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra' definito
successivamente all'assunzione.

                               Art. 13 

Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e del «regolamento per l'accesso ai documenti formati o
detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
Ai candidati che sostengono la prova scritta e' consentito,
mediante l'apposito portale disponibile all'indirizzo
https://formez.concorsismart.it accedere per via telematica agli atti
concorsuali relativi ai propri elaborati.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «regolamento per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli
oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste.
Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente di Formez
PA preposto alla Direzione reclutamento.

                               Art. 14 

Dati personali

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale civile,
ai soli fini della gestione della procedura di concorso, possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale,
nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (GDPR).
Il titolare del trattamento dei dati e' l'amministrazione
destinataria del presente bando di concorso, nella persona del
direttore generale pro tempore. Il responsabile del trattamento e'
Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, n. 15 -
00137 Roma e, per esso, il dirigente della Direzione reclutamento.
Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di
selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura
medesima.
I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
L'interessato gode dei diritti di cui al Capo III del GDPR, tra i
quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto
di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle
modalita' e nei casi ivi stabiliti nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare.
Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa
richiesta al Ministero della difesa, Direzione generale per il
personale civile - Viale dell'Universita', 4 - 00185 Roma (o
all'indirizzo di posta elettronica persociv@postacert.difesa.it).
L'interessato puo' inoltre esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

                               Art. 15 

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.
272, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla stessa data.
Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale, nonche' di non procedere
all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
L'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di annullare o
revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo
svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non
prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione; sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di
personale.
Roma, 8 agosto 2022

p. Il direttore generale in s.v.
il vice direttore generale civile
Marchesi

 

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