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Concorsi pubblici, per esami, a complessivi settecentonovantacinque
posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica
C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.93 del 23/11/2004 |
Ente: | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E07862 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 795 |
Scadenza: | 23/12/2004 |
Tags: | IN EVIDENZA |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro» e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche ed, in particolare, l'art. 2 che individua le tipologie di
funzioni delle amministrazioni pubbliche per il cui esercizio si
richiede il requisito della cittadinanza italiana;
Considerato che tra i compiti dell'ispettore del lavoro rientra
l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata», e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in
particolare l'art. 119, che in deroga a quanto previsto dall'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha autorizzato il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, all'assunzione di mille unita' di
personale nei ruoli ispettivi da adibire alle attivita' finalizzate a
potenziare l'azione di tutela delle condizioni di lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in
particolare, gli articoli 34-bis, 35 e 70;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme in materia di protezione dei dati personali;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
del comparto ministeri sottoscritti in data 16 maggio 1995,
16 febbraio 1999, 16 maggio 2001 e 12 giugno 2003 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo
(CCNI) relativo al personale dipendente del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sottoscritto il 25 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2003, concernente
l'individuazione provvisoria delle dotazioni organiche del personale
appartenente alle aree funzionali e alle posizioni economiche del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del
comma 3, dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il decreto direttoriale n. 300 del 27 aprile 2001, con il
quale e' stata disposta, in applicazione dell'autorizzazione di cui
al precitato art. 119 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
l'assunzione di personale dei ruoli ispettivi, mediante utilizzo
delle graduatorie di merito ancora aperte dei concorsi gia'
espletati, per complessive centotrenta unita';
Visto il decreto direttoriale n. 1053 del 27 dicembre 2002, con
il quale e' stato disposto, ai fini del completamento delle
assunzioni nell'ambito del contingente autorizzato dal comma 1,
dell'art. 119 della legge n. 388/2000, l'avvio della procedura di
reclutamento di ottocentosettanta unita' di personale nella posizione
economica C2, da adibire alle attivita' finalizzate a potenziare
l'azione di tutela delle condizioni di lavoro;
Considerato che per l'assunzione delle ottocentosettanta unita'
di personale, prima di passare alla fase di emanazione dei bandi si
e' reso necessario attendere la conclusione delle procedure di
riqualificazione verso i profili professionali dell'area vigilanza
della posizione economica C2, oltre che procedere alla
rideterminazione delle dotazioni organiche secondo quanto previsto
dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Rilevato, quindi, che si sono realizzate le condizioni per poter
dare avvio alle procedure di reclutamento mediante indizione di
concorsi pubblici, per esami, finalizzati all'assunzione delle
predette ottocentosettanta unita' da inquadrare nell'area funzionale
C, posizione economica C2, profilo professionale di ispettore del
lavoro e ispettore tecnico nell'ambito di diverse strutture
organizzative dell'Amministrazione dislocate sul territorio;
Considerato che in relazione alle esigenze funzionali
dell'Amministrazione del lavoro, in coerenza con la linea di sviluppo
delle riforme istituzionali in corso e sulla base di parametri
oggettivi di valutazione definiti in relazione ai diversi contesti
socio-economico-territoriali, il reclutamento delle predette
ottocentosettanta unita' da adibire all'attivita' finalizzata a
potenziare l'azione di tutela delle condizioni di lavoro, e' stato
ripartito in un contingente di settecentonovantacinque unita' da
reclutare nel profilo professionale di ispettore del lavoro e
settantacinque unita' da reclutare nel profilo professionale di
ispettore tecnico;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'indizione di
concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi
settecentonovantacinque posti di ispettore del lavoro, posizione
economica C2, da destinare agli uffici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e
Veneto;
Considerato che la procedura prevista dall'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, volta al reclutamento del personale
mediante mobilita', ha dato esito negativo, cosi' come comunicato dal
Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. n. 5069/9 del
23 giugno 2004, e che, pertanto, e' possibile procedere all'indizione
delle suddette procedure concorsuali:
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, a
complessivi settecentonovantacinque posti nel profilo professionale
di ispettore del lavoro, area funzionale C, area professionale
vigilanza, posizione economica C2:
1) concorso pubblico, per esami, a complessivi venti posti nel
profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica
C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali della regione Abruzzo; codice concorso: AB20;
2) concorso pubblico, per esami, a complessivi cinque posti nel
profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica
C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali della regione Basilicata; codice concorso: BA5;
3) concorso pubblico, per esami, a complessivi undici posti nel
profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica
C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali della regione Calabria; codice concorso: CA11;
4) concorso pubblico, per esami, a complessivi ottantasei posti
nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione
economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali della regione Emilia-Romagna; codice
concorso: ER86;
5) concorso pubblico, per esami, a complessivi ventitre posti
nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione
economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali della regione Friuli-Venezia Giulia; codice
concorso: FVG23;
6) concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquantacinque
posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione
economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali della regione Lazio; codice concorso: LA55;
7) concorso pubblico, per esami, a complessivi ventisei posti
nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione
economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali della regione Liguria; codice concorso:
LI26;
8) concorso pubblico, per esami, a complessivi
duecentotrentasei posti nel profilo professionale di ispettore del
lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione
Lombardia; codice concorso: LO236;
9) concorso pubblico, per esami, a complessivi venti posti nel
profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica
C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali della regione Marche; codice concorso: MA20;
10) concorso pubblico, per esami, a complessivi ottantotto
posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione
economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali della regione Piemonte; codice concorso:
PI88;
11) concorso pubblico, per esami, a complessivi trentasette
posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione
economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali della regione Puglia; codice concorso:
PU37;
12) concorso pubblico, per esami, a complessivi trentuno posti
nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione
economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali della regione Sardegna; codice concorso:
SA31;
13) concorso pubblico, per esami, a complessivi quarantaquattro
posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione
economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali della regione Toscana; codice concorso:
TO44;
14) concorso pubblico, per esami, a complessivi otto posti nel
profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica
C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali della regione Umbria; codice concorso: UM8;
15) concorso pubblico, per esami, a complessivi centocinque
posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione
economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali della regione Veneto; codice concorso:
VE105.
2. E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi
pubblici di cui al precedente comma, da indicarsi chiaramente nella
domanda di partecipazione. L'omissione di tale specifica indicazione,
cosi' come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande
distinte di voler concorrere per piu' concorsi, comporta l'esclusione
da tutte le procedure concorsuali.
3. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, le
riserve sono le seguenti:
a) riserva di posti nel limite del 30% ai sensi dell'art. 14
della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente norme sul nuovo
assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato a favore dei candidati appartenenti ai ruoli del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che abbiano una anzianita' di cinque
anni maturata nella posizione economica C1 e che siano in possesso di
uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2 del presente bando;
b) riserva di posti a favore delle persone disabili prevista
dall'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva
quota d'obbligo. I beneficiari di detta riserva debbono produrre un
certificato rilasciato dai centri per l'impiego individuati dalle
regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui
all'art. 8 della citata legge n. 68/1999, nonche' copia dello stato
di disoccupazione rilasciato da uno dei centri stessi;
c) riserva di posti, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della
citata legge n. 68/1999 a favore degli orfani e dei coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra,
di servizio e di lavoro e dei profughi. I beneficiari di detta
riserva debbono produrre la stessa documentazione indicata nella
precedente lettera b);
d) riserva di posti nel limite del 30% ai sensi dell'art. 39,
comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come
modificato dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e dall'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236, a favore dei volontari in ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Tre Forze
armate congedati senza demerito anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte nonche' a favore degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
e) riserva di posti nel limite del 2%, ai sensi dell'art. 40,
comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno
terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le predette riserve, troveranno applicazione fino a
saturazione delle relative percentuali, per ciascuna delle procedure
concorsuali di cui al precedente comma 1 e non potranno superare
complessivamente la meta' dei posti messi a concorso in ciascuna di
esse.
5. I posti riservati non coperti dagli aventi diritto verranno
conferiti agli altri concorrenti utilmente collocati in ciascuna
graduatoria.
6. A parita' di merito, si applicano le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
7. Gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
espressamente menzionati nella stessa per poter essere oggetto di
valutazione.
8. E' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro cosi' come previsto dalla legge n. 125/1991 e
dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione ai concorsi pubblici, per esami, di cui al
precedente art. 1, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti nel previgente
ordinamento universitario: giurisprudenza, scienze politiche,
economia e commercio o altro diploma equipollente. Ai sensi del
decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - del 21 agosto 2004, n. 196, si
ritengono equiparati ai suddetti diplomi di laurea le seguenti classi
di lauree specialistiche: 22/S giurisprudenza; 64/S scienze
dell'economia; 84/S scienze economiche-aziendali; 70/S scienze della
politica; 71/S scienze delle pubbliche amministrazioni; 60/S
relazioni internazionali; 88/S scienze per la cooperazione allo
sviluppo; 99/S studi europei. Per coloro che abbiano conseguito il
titolo di studio all'estero, e' richiesto il possesso di un titolo di
studio riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati secondo la
vigente normativa. Gli estremi del provvedimento di equipollenza
dovranno essere dichiarati dal candidato nell'istanza di
partecipazione al concorso;
d) idoneita' fisica all'impiego al quale i concorsi fanno
riferimento. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente. La condizione di privo di vista, implica mancanza del
requisito della idoneita' fisica per lo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo professionale di ispettore del lavoro per il
quale sono indetti i concorsi pubblici di cui al presente bando, in
quanto il relativo ambito mansionistico prevede tra l'altro, lo
svolgimento di attivita' operative di vigilanza e di polizia
giudiziaria, che richiedono una normale funzionalita' visiva;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Non possono essere ammessi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti,
dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o siano
cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito
di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati
dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile o abbiano subito una condanna penale, che in base alla
normativa vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione.
3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione ai concorsi, ai quali i candidati vengono ammessi con
riserva. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti
prescritti.
Art. 3
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
1. La domanda di partecipazione ad uno dei concorsi di cui al
presente bando, deve essere compilata in video-scrittura o in
carattere stampatello, su carta semplice secondo lo schema
esemplificativo allegato (Allegato 1), reperibile anche, sul sito
internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
www.welfare.gov.it
> 2. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata e spedita
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, alla Direzione regionale del lavoro della
regione, per i cui posti messi a concorso il candidato intenda
partecipare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il
predetto termine, qualora cada in giorno festivo, si intende
differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
3. La domanda di partecipazione puo' essere, altresi', presentata
a mano presso ciascuna delle Direzioni provinciali del lavoro della
regione, per la quale si intende concorrere.
4. La data di acquisizione delle istanze e' stabilita e
comprovata, nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto
dall'ufficio postale accettante e nel caso di presentazione diretta,
dalla ricevuta rilasciata dall'Amministrazione.
5. Gli indirizzi delle Direzioni regionali del lavoro cui
potranno essere spedite le domande di partecipazione, sono riportati
nell'elenco allegato (Allegato 2) al presente bando.
6. Non sono ricevibili le domande di partecipazione, presentate o
spedite, dopo la scadenza del termine stabilito dal comma 2 del
presente articolo.
7. Per la presentazione diretta delle domande di partecipazione
ai concorsi di cui al presente bando, gli uffici delle Direzioni
provinciali del lavoro interessate, saranno aperti ai candidati dalle
ore 9 alle ore 14 dei giorni feriali, escluso il sabato.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati devono
espressamente indicare il concorso per il quale intendono
partecipare, tra quelli specificati all'art. 1 del presente bando e
dichiarare, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, in caso di falsita' in atti o dichiarazioni
mendaci, quanto segue:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);
b) data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza;
c) stato civile;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
e) di essere fisicamente idonei all'impiego;
f) il comune nelle cui liste elettorali si e' iscritti, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate e
la data della sentenza dell'autorita' che ha erogato le stesse
specificando anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale, non menzione ed i procedimenti penali pendenti);
h) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data di conseguimento,
nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti qualora il
diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
m) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente
insufficiente rendimento; non essere stati destituiti o licenziati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o di condanna penale; non essere stati
dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile;
n) gli eventuali titoli che diano diritto alle riserve di cui
all'art. 1, comma 3, del presente bando o alle preferenze a parita'
di merito, previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
9. I candidati nella domanda di partecipazione devono altresi'
dichiarare, sempre a pena di esclusione:
a) di essere disposti, in caso di assunzione, a prestare
servizio presso l'ufficio che sara' loro assegnato, nell'ambito della
regione per la quale hanno chiesto di concorrere;
b) di conoscere gli elementi di base dell'informatica e gli
strumenti di personal computing, utilizzo di internet e posta
elettronica;
c) di voler sostenere la prova orale per l'accertamento della
conoscenza della lingua straniera in una delle seguenti lingue:
inglese, francese, tedesco e spagnolo;
d) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento
postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera
siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso. Ciascun
candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle risorse
umane e affari generali - Divisione IV, via Flavia n. 6 - 00187 Roma,
le eventuali variazioni del proprio recapito.
10. La domanda di partecipazione al concorso deve recare la firma
in calce del candidato, che ai sensi della vigente normativa non
necessita di autentica. Non saranno prese in considerazione le
domande che non siano firmate o non contengano tutte le indicazioni
di cui al presente bando.
11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento della raccomandata.
12. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai
sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio status, nonche' segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. A tal fine, la domanda
dovra' essere corredata da apposita certificazione rilasciata da
competente struttura sanitaria dalla quale dovranno risultare in
maniera specifica gli ausili necessari (tempi aggiuntivi o strumenti
ausiliari per lo svolgimento delle prove d'esame, in relazione alla
prova da sostenere ed al tipo di handicap).
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni e dell'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La commissione potra' essere
integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza
delle lingue straniere e dell'informatica.
2. L'Amministrazione si riserva la facolta' di nominare anche
piu' commissioni esaminatrici.
Art. 5
Prove di esame
1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un
colloquio interdisciplinare e saranno diretti ad accertare il
possesso di una adeguata cultura giuridico-amministrativa di base ed
a valutare la maturita' di pensiero, la capacita' di giudizio e
l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni proprie del profilo
professionale di ispettore del lavoro.
2. Per sostenere le prove d'esame e l'eventuale prova
preselettiva di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita'.
3. Le prove scritte di ciascuno dei concorsi di cui al presente
bando consisteranno:
a) nella soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle
seguenti materie: diritto amministrativo, diritto costituzionale,
diritto civile e diritto comunitario;
b) in un elaborato scritto in tema di diritto del lavoro e
legislazione sociale.
Per lo svolgimento delle due prove scritte i candidati avranno a
disposizione rispettivamente sei ed otto ore.
4. Le prove scritte saranno valutate in trentesimi. Saranno
ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove
scritte abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.
5. Il colloquio vertera', oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte, sulle seguenti: elementi di diritto commerciale,
elementi di statistica, elementi di diritto processuale civile,
elementi di diritto penale e di diritto processuale penale,
ordinamento e attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, elementi di base di informatica, conoscenza di strumenti di
personal computing utilizzo di Internet e della posta elettronica,
lingua straniera scelta dal candidato, tra inglese, francese, tedesco
e spagnolo.
6. I candidati ammessi al colloquio che si svolgera' in un'aula
aperta al pubblico, saranno informati con almeno venti giorni di
anticipo dell'esito positivo delle prove scritte, con i relativi voti
e della data fissata per il colloquio.
7. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la
commissione predisporra' l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
8. Il suddetto colloquio si intendera' superato se i candidati
avranno ottenuto la votazione di almeno 21/30.
9. Espletate le prove di esame, la commissione esaminatrice
formera', per ciascuno dei concorsi di cui al presente bando, le
graduatorie di merito, con l'indicazione della valutazione
complessiva conseguita da ciascun candidato.
10. La votazione complessiva sara' data dalla somma della media
dei voti ottenuti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita
nel colloquio.
Art. 6
Prove preselettive
1. L'Amministrazione si riserva la facolta', per i concorsi che
presenteranno un elevato numero di domande, di espletare una prova
preselettiva al fine dell'ammissione alle prove scritte.
2. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
determinazione del punteggio complessivo.
3. Le prove preselettive, il cui espletamento potra' essere
affidato a qualificati enti pubblici o privati, potranno essere
realizzate con l'ausilio di sistemi informatici e consisteranno nella
risoluzione di quesiti a risposta multipla, sulle materie oggetto
delle prove scritte di cui al precedente art. 5.
Art. 7
Diario delle prove d'esame e delle preselettive
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 19 aprile 2005 verra' dato avviso
delle modalita', della sede, della data di svolgimento delle prove
scritte ovvero delle eventuali prove preselettive, per ciascuno dei
concorsi di cui al presente bando. Le medesime informazioni potranno
essere reperite sul sito internet del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali www.welfare.gov.it
> 2. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e,
pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione
di esclusione, saranno tenuti a presentarsi, senza alcun altro
preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella
predetta Gazzetta Ufficiale per sostenere le prove scritte o
l'eventuale prova preselettiva.
3. La mancata presentazione o il ritiro dalle prove scritte o
dalla eventuale prova preselettiva, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.
4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono ammessi a sostenere le prove scritte e l'eventuale
prova preselettiva con la piu' ampia riserva di accertamento della
regolarita' della domanda e del possesso dei requisiti indicati al
precedente art. 2.
5. Per l'espletamento delle prove scritte e delle eventuali prove
preselettive, i concorrenti non potranno portare con se' libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo,
ne' potranno portare telefoni cellulari, borse o simili, capaci di
contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere
consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di
sorveglianza, il quale provvedera' a restituirle al termine delle
stesse.
6. Durante lo svolgimento delle prove scritte, potranno essere
consultati esclusivamente i dizionari ed i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione esaminatrice.
Art. 8
Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito, formulate dalla commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione
complessiva, di cui all'art. 5 del presente bando, conseguita da
ciascun candidato, saranno approvate con decreto del direttore della
Direzione generale delle risorse umane e affari generali, tenuti
presenti gli eventuali titoli di riserva di cui all'art. 1, comma 3,
del presente bando e di preferenza a parita' di merito previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni. Qualora, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due
o piu' candidati si classifichino nella stessa posizione, sara'
preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.
2. Saranno dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente
bando, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione all'impiego, nel limite dei posti
conferibili, i candidati utilmente collocati nelle rispettive
graduatorie, ferme restando le riserve di cui all'art. 1 del presente
bando.
3. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito saranno
pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nonche' sul sito Internet del Ministero
all'indirizzo www.welfare.gov.it Di tale pubblicazione sara' data
notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorrera', altresi', il termine per le
eventuali impugnative.
Art. 9
Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far
pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di non
dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di
lavoro, la seguente documentazione:
1.1. dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
dall'interessato e comprovante:
a) la data, il luogo di nascita ed il codice fiscale;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici, con l'indicazione del
comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita' che ha erogato le
stesse specificando anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale, non menzione ed i procedimenti penali
pendenti);
e) il diploma di laurea posseduto (tra quelli richiesti dal
precedente art. 2), con l'indicazione della data di conseguimento e
dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari, con
l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il
periodo di assolvimento;
g) il non essere stati destituiti, dispensati o licenziati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente
insufficiente rendimento; di non essere stati destituiti o licenziati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stati
dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile;
1.2. certificato medico rilasciato da un medico legale della
Azienda unita' sanitaria locale ovvero da un medico militare o
dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneita' fisica
dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. In caso di
eventuale invalidita', dovra' esserne data notizia nel certificato
medico con l'indicazione della percentuale di riduzione della
capacita' lavorativa e la dichiarazione che l'aspirante non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute o incolumita' dei compagni di
lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale deve essere assunto;
1.3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in
carta semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
dal candidato e corredata da copia fotostatica di un documento di
identita' del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, ovvero, espressa dichiarazione di opzione per il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. L'Amministrazione provvedera' ai controlli, anche a campione,
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
candidati in conformita' alla normativa vigente. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di
cui sopra, emerga la non veridicita' della dichiarazione rilasciata,
il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato, nonche' da quelli derivanti dal contratto di lavoro
stipulato, sulla base della dichiarazione non veritiera e il suo
nominativo sara' segnalato all'Autorita' giudiziaria per le azioni di
competenza.
3. Le assunzioni in servizio dei candidati dichiarati vincitori
sono comunque subordinate ai vincoli di finanza pubblica.
4. I vincitori dei concorsi, per i quali verra' disposta
l'assunzione, dovranno stipulare apposito contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato e saranno inquadrati nel profilo
professionale di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione
economica C2, del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
5. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato,
saranno soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi,
cosi' come previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto ministeri.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 11, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale delle risorse umane e affari generali - Divisione IV, via
Flavia n. 6 - 00187 Roma, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del
precitato decreto legislativo. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali Direzione generale delle risorse umane e affari generali.
Art. 11
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
2. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 15 novembre 2004
Il Direttore Generale: Notaro
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro
centoventi giorni o giurisdizionale al competente tribunale
amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione.
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
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