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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di referendario di
tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura
amministrativa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 17/12/2004
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:04E08454
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:32
Scadenza:15/2/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali, ed il relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214;
Visti il Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive
modificazioni, nonche' il regolamento di esecuzione approvato con
Regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1080, e le leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981,
n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981,
n. 125, recante integrazioni al succitato decreto del Presidente
della Repubblica, 21 aprile 1973, n. 214;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1997, n. 27;
Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 14, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Viste le deliberazioni del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa, adottate nelle sedute del 20 maggio 2004 e
del 24 settembre 2004;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di
referendario di tribunale amministrativo regionale del ruolo della
magistratura amministrativa.
Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie:
1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito
la nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati contabili e
della giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla
seconda classe di stipendio;
3) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in
giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, appartenenti ad una delle
posizioni dell'area C prevista dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro di riferimento, o alla qualifica dirigenziale,
con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati, anche
cumulativamente, nelle suddette categorie;
4) il personale docente di ruolo delle universita' nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno
cinque anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza
conseguita al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque
anni di anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette
qualifiche;
6) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni;
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato.
Le anzianita' di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo quello
piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.

                               Art. 2.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo lo
schema di cui all'allegato A), potranno essere consegnate, in plico
chiuso ed indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ufficio del Segretario Generale, U.S.R.I. - Servizio Personale delle
Magistrature, Piazza Colonna, n. 370 - 00187 Roma, all'Ufficio
Accettazione Corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni
dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle
ore 16, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di
partecipazione spedite al suddetto indirizzo, entro il termine di cui
al precedente comma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso,
quanto appresso specificato:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
5) indicazione della categoria di appartenenza per la quale si
chiede l'ammissione al concorso;
6) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
8) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
9) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi
militari.
Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono da
ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 ed hanno la stessa validita' temporale delle
certificazioni che sostituiscono.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
della raccomandata.

                               Art. 4.
Alla domanda deve essere allegato ai fini dell'art. 11;
1) un curriculum recante l'indicazione degli studi compiuti,
degli esami universitari superati, dei titoli conseguiti, degli
incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica
eventualmente esercitata;
2) certificato rilasciato dalla competente universita' o
dichiarazione sostitutiva attestante le votazioni riportate nei
singoli esami e nell'esame finale del corso di laurea in
giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, nonche' per i candidati
appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3),
4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare;
3) tutti i titoli utili, ai fini della valutazione di cui al
successivo art. 11 del presente bando, per motivi organizzativi,
dovranno essere presentati unitamente all'istanza di partecipazione,
anche se gia' prodotti in allegato a domande di partecipazione a
precedenti concorsi per referendario di T.A.R..
Di detti titoli e della relativa documentazione deve essere
redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
I titoli possono essere prodotti in carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso di altri
titoli anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o
dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.

                               Art. 5.
I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di
lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda indicando
quelle prescelte in numero non superiore a due.

                               Art. 6.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria
indicata nell'art. 1 n. 7) del presente bando.
La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta in ogni momento con decreto motivato del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della
Giustizia amministrativa.

                               Art. 7.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o
spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, piazza Colonna, n. 370 - 00187 Roma, entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i
documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti ad una delle categorie di cui al numeri 1), 2), 3), 4),
e 5) dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a
mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piazza
Colonna, n. 370 - 00187 Roma, entro il termine di venti giorni dal
ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:
1) un certificato rilasciato in carta libera dall'Azienda
Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio o da un medico
militare, attestante che il candidato e' fisicamente idoneo
all'impiego;
2) diploma di laurea in originale o in copia autenticata.

                               Art. 8.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6) e 7)
dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a
mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piazza
Colonna, n. 370 - 00187 Roma, entro il termine di cui all'art. 7,
sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine
degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione del candidato
nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione
stessa, nonche' la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti
disciplinari a suo carico (solo per la categoria di cui al n. 6)
dell'art. 1 del presente decreto);
2) diploma di laurea in originale o copia autenticata;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato di godimento dei diritti politici;
6) certificato penale del casellario giudiziario;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva;
8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui
all'art. 7;
9) certificato rilasciato dalla competente Prefettura
attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di
consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato
tali funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato
(solo per la categoria di cui al n. 7) dell'art. 1 del presente
decreto).
I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8), del presente
articolo ed al n. 1) dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore
a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i
documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul
bollo.

                               Art. 9.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri si riserva la facolta'
di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.

                              Art. 10.
La Commissione esaminatrice verra' nominata con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sara' composta da
un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o qualifica
equiparata, che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un
Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale e da due professori
universitari ordinari di materie giuridiche.
Per le prove facoltative di lingua straniera la Commissione
verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo
del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

                              Art. 11.
La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei
criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati
nell'art. 4.
Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del
complesso dei titoli. Non puo' partecipare alle successive prove di
esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli.

                              Art. 12.
Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi
(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).
Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove
scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto
processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.
Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di
quaranta cinquantesimi.
Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
La valutazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in
ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla
somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed
orali la Commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.

                              Art. 13.
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati
dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del
ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

                              Art. 14.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e trattati per le finalita' di gestione della procedura
concorsuale. Le predette informazioni potranno essere comunicate
unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione
giuridica del candidato.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i quali
il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nel responsabile del Servizio personale
delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel
segretario della Commissione esaminatrice.

                              Art. 15.
Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4ª serie speciale - del 31 maggio 2005.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso dovranno presentarsi per sostenere le prove, nei giorni
d'esame, muniti di valido documento di identita' personale.
Le notizie relative al concorso saranno pubblicate dal Servizio
per il personale delle magistrature sul sito internet:
www.governo.it/presidenza/usri/magistrature/> Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per
il visto di competenza.
Roma, 25 novembre 2004
 

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Sottosegretario di Stato
Letta

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