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UNIVERSITA' DELL'AQUILA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di
una graduatoria da cui attingere cinque unita' da impiegare per lo
svolgimento dei compiti di tutor organizzatore, in posizione di
esonero totale, per le attivita' del Corso di laurea magistrale a
ciclo unico, in Scienze della formazione primaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.51 del 29/6/2018
Ente:UNIVERSITA' DELL'AQUILA
Località:L'Aquila  (AQ)
Codice atto:18E06235
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:30/7/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
LA RETTRICE

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente la
definizione della disciplina dei requisiti e della modalita' della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244» e in particolare l'art. 8, comma 4, l'art. 11 e l'art. 15,
comma 18;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione: decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249, recante regolamento concernente la formazione iniziale degli
insegnanti»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di
organizzazione delle Universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il verbale n. 8 del 13 luglio 2017 del Consiglio di
Dipartimento di scienze umane di questo Ateneo con il quale e' stata
deliberata l'indizione di una procedura selettiva intesa al
reclutamento di cinque posti di tutor organizzatori;
Vista la nota n. 2834 del 13 luglio 2017 dell'Ufficio scolastico
regionale per l'Abruzzo - Direzione generale L'Aquila con la quale e'
stato rilasciato parere positivo all'indizione della selezione di che
trattasi;
Ritenuto che trattandosi di selezione riservata al personale
docente delle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di
istruzione nessuna retribuzione o indennita' equivalenti e' a carico
dell'Ateneo;

Decreta:

Art. 1

Attivazione selezione

E' indetta una selezione, per titoli e colloquio, riservata al
personale docente e ai dirigenti scolastici in servizio presso la
scuola dell'infanzia e la scuola primaria del Sistema nazionale di
istruzione, per la formulazione di una graduatoria da cui attingere
complessive cinque unita' da impiegare per io svolgimento dei compiti
di tutor organizzatore, in posizione di esonero totale, ai sensi
dell'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n.
249 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 novembre 2011,
nell'ambito delle attivita' del corso di laurea magistrale a ciclo
unico in scienze della formazione primaria (LM-85bis) presso il
Dipartimento di Scienze umane dell'Universita' degli studi
dell'Aquila.

                               Art. 2 

Funzioni e compiti dei tutor

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale n.
249/2010, ai tutor organizzatori e' affidato il compito di:
a) organizzare e gestire i rapporti tra le Universita', le
istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
b) gestire tutte le attivita' amministrative legate ai
distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con
l'Ufficio scolastico Regionale, al rapporto con gli studenti e alle
attivita' di tirocinio in generale;
c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse
scuole;
d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il
contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.

                               Art. 3 

Utilizzazione del tutor

L'utilizzazione del tutor organizzatore ha durata massima
quadriennale, non e' consecutivamente rinnovabile ed e' prorogabile
solo per un ulteriore anno, ai sensi e nelle forme previste dall'art.
11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 249/2010. Il tutor
e' soggetto a conferma annuale, previa valutazione dei parametri di
cui al comma 7, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 249/2010.
Una ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta se non e'
trascorso almeno un anno dalla cessazione (art. 3, comma 11, del
decreto ministeriale n. 249/2010).
In caso di revoca di cui all'art. 11, comma 7, del decreto
ministeriale n. 249/2010, il personale revocato non puo' partecipare
alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per
i successivi cinque anni.
L'incarico sara' svolto con le modalita', l'orario di servizio e
i vincoli derivanti dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n.
249 e del decreto ministeriale 8 novembre 2011.
L'incarico di tutor organizzatore e' incompatibile con la
contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, o ogni
altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente
normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di
laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di
cui ai decreto ministeriale 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre
2007, n. 137.

                               Art. 4 

Requisiti di ammissione e titoli valutabili

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale possono presentare domanda di partecipazione alla selezione
per l'incarico di tutor organizzatore i docenti in servizio a tempo
indeterminato presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria
oppure che siano distaccati presso l'Ufficio scolastico Regionale o
sue articolazioni territoriali, che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
1) per i docenti almeno cinque anni di servizio a tempo
indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella
classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni; per i
dirigenti scolastici, il superamento del periodo di prova;
2) aver svolto attivita' documentata. in almeno tre dei
seguenti ambiti: (accanto a ciascun ambito indicato viene riportato
il punteggio massimo attribuibile nella fase di valutazione dei
titoli):
a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle Scuole di
specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a
max punti 6);
b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in
attivita' di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative
condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno
dieci ore (fino a max punti 2);
c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi
di laurea in scienze della formazione primaria, nelle Scuole di
specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a
max. punti 2);
d) tutor o formatore in iniziative di formazione del
personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (fino a max
punti 3);
e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici
presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le
Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di
cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a
max punti 6);
f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti
dall'Universita' o da enti pubblici di ricerca (fino a max punti 3);
g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero
didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline,
ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi
degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (fino a
max punti 2);
i) titolo di dottore di ricerca in didattica (fino a max
punti 6);
j) attivita' di ricerca ovvero di insegnamento nelle
Universita' o nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica,
musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica
e disciplinare degli, insegnanti (fino a max punti 3);
k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor
ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le
Universita', le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero
(fino a max punti 6);
l) avere seguito corsi di formazione per il personale
scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Longlife
Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi, ecc.) (fino a max
punti 6).
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione.
L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione; di tale
esclusione verra' data comunicazione all'interessata/o.
Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno rapporto
di coniugio o di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi
della legge 20 maggio 2016, n. 76, o un grado di parentela o di
affinita', fino al quarto grado compreso, con una/un
professoressa/professore appartenente al Dipartimento di scienze
umane, ovvero con la rettrice, il Direttore generale o una/un
componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto della
rettrice e si occupera', fra l'altro, della valutazione dei requisiti
di ammissione di cui al precedente art. 4, primo comma, punto 2).
La commissione e' composta da tre membri: due docenti (uno in
servizio presso l'Universita' degli studi dell'Aquila con funzioni di
presidente e un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per
l'Abruzzo - Direzione generale di L'Aquila) e un funzionario
dell'Universita' degli studi dell'Aquila con funzioni di segretario.

                               Art. 6 

Valutazione dei titoli e colloquio

Alla valutazione dei titoli e del colloquio sono attribuiti
complessivamente 100 punti.
Per la valutazione dei titoli sono riservati 50 punti,
distribuiti come specificato al precedente art. 4.
Al colloquio saranno ammessi un numero di candidati non superiore
al doppio rispetto al numero dei posti messi a concorso.
L'individuazione dei candidati da ammettere al colloquio e'
effettuata sulla base della graduatoria definita in relazione al
punteggio assegnato dalla commissione nella valutazione dei titoli di
cui al precedente art. 4.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parita' di
punteggio, sono collocati al decimo posto.
Al colloquio sono riservati 50 punti ed esso consistera' in
un'intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte
motivazionali, le capacita' di organizzazione, di relazione con i
docenti e con le autorita' scolastiche e di verificare il progetto di
lavoro degli aspiranti. Nel corso del colloquio si valutera',
altresi', il percorso professionale della/del docente, nonche' ogni
altra informazione utile a valutarne la congruita' rispetto al ruolo
di tutor.
Il colloquio si intendera' superato se la/il candidata/o
riportera' una valutazione di almeno 30/50.
L'esito della valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi al
colloquio e il diario di espletamento dello stesso, o un rinvio di
tale comunicazione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web di Ateneo alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=544 -
Tale modalita' rappresenta l'unico mezzo di pubblicita' legale e
avra' valore di notifica personale a tutti candidati interessati,
esonerando l'amministrazione dall'invio di qualsiasi ulteriore
comunicazione.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di identita' o di
riconoscimento.
La mancata presentazione al colloquio sara' considerata come
rinuncia alla partecipazione alla selezione.

                               Art. 7 

Domanda di ammissione

Per la partecipazione alla selezione, i candidati dovranno
produrre apposita domanda, redatta in carta semplice ed in
conformita' all'unito allegato A indirizzata alla rettrice
dell'Universita' degli studi dell'Aquila da inoltrare, pena
l'esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo
all'emanazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata
al primo giorno feriale utile.
La domanda di ammissione, debitamente firmata, a pena di
esclusione, dovra' essere:
1) presentata direttamente, nei giorni dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni martedi' e giovedi' dalle
ore 15,00 alle ore 16,00, presso il Settore protocollo sito in Via G.
Di Vincenzo n. 16/b - 67100 L'Aquila;
2) spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di
ricevimento. A tal fine fara' fede il timbro di accettazione da parte
della ditta incaricata nel caso di invio tramite corriere e timbro a
data dell'ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo
raccomandata;
3) trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollo@pec.univaq.it utilizzando una
delle seguenti modalila':
a) posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma
digitale apposta sulla domanda e su tutti i documenti in cui e'
prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente
tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno
considerati, in armonia con la normativa vigente, come non
sottoscritti;
b) posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione
della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente
alla copia del documento d'identita' del sottoscrittore; tutti i
documenti in cui e' prevista l'apposizione della firma autografa in
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite
tramite scanner formato PDF.
Il messaggio di posta elettronica dovra' riportare nell'oggetto
«Codice Selezione DR n. ... del ... Selezione Tutor Organizzatori».
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini
che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto
giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e'
quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'invio della domanda deve essere effettuato dall'interessata/o
con la propria PEC. Non verranno accettate domande inviate
utilizzando la PEC di altre persone o enti. L'amministrazione non
assume alcuna responsabilita' in caso di mancata o errata ricezione
della domanda presentata a mezzo PEC o qualora gli allegati alla
stessa dovessero risultare illeggibili o danneggiati.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza
ed eventuale domicilio eletto ai fini della partecipazione alla
presente selezione, nonche' il codice fiscale;
b) l'istituzione scolastica presso la quale prestano
attualmente servizio;
c) di aver svolto almeno cinque anni di servizio a tempo
indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella
classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
d) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma
1, punto 2, del presente decreto;
e) che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione di
precedenti incarichi di tutor coordinatore o organizzatore presso
Corsi in scienze della formazione primaria (decreto ministeriale n.
249/2010 art. 11, comma 5; decreto ministeriale 11 novembre 2011,
art. 3, comma 1);
f) l'indirizzo di posta elettronica, al quale verranno inviate
le eventuali comunicazioni concernenti la procedura selettiva.
I candidati diversamente abili ai sensi della legge n. 104/1992
devono fare esplicita richiesta, in relazione alla propria
disabilita', riguardo all'eventuale ausilio necessario.
La domanda deve essere debitamente sottoscritta e deve contenere
in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione
della firma e delle dichiarazioni di cui alle lettere c), d) ed e)
determina l'esclusione dell'aspirante dalla selezione.
Alla domanda devono essere allegati:
1) elenco dei documenti e dei titoli;
2) copia fotostatica del documento di identita';
3) copia del curriculum vitae et studiorum, datato e firmato;
4) elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, lettera g);
5) pubblicazioni, esclusivamente in formato digitale.
Per l'invio telematico della predetta documentazione da allegare
alla domanda di partecipazione dovra' essere utilizzato il formato
PDF. Detta documentazione dovra' essere espressamente elencata ed
allegata con file separati.
I candidati che devono inviare allegati che complessivamente
superino il limite di 25Mb, dovranno trasmettere la domanda con una
prima e-mail, precisando che gli allegati o parte di essi saranno
trasmessi con successiva e-mail, da inviare, sempre tramite PEC entro
il termine di presentazione della domanda.
Si precisa che la validita' della trasmissione del messaggio di
posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna
fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

                               Art. 8 

Modalita' e termini per la presentazione dei titoli e delle
pubblicazioni

I titoli che i candidati intendono presentare ai fini della
presente selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del
bando.
I cittadini italiani e dell'Unione europea possono:
a) presentare apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto notorio, rilasciata ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
attestante il possesso dei titoli posseduti, compilando l'allegato B
di cui al presente decreto;
b) produrre i titoli in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, compilando l'allegato B di cui al
presente decreto.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ma
autorizzati a soggiornare in Italia ai sensi delle disposizioni
vigenti possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, limitatamente ai casi in cui siano da comprovare stati,
fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni che prevedono
l'esibizione o la produzione di specifici documenti e l'applicazione
delle convenzioni internazionali.
I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di
soggiorno devono produrre i titoli non attestatili dall'autorita'
italiana in originale, oppure in copia autentica o in copia
dichiarata conforme all'originale.
In ogni caso, i titoli di studio conseguiti all'estero devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane ed equiparati ai titoli italiani a norma dell'art. 38, comma
3, del decreto legislativo n. 165/2001.
Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben
identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e
per l'ente interessato, la commissione giudicatrice potra' non
tenerne conto.
Questa amministrazione non accettera' certificazioni rilasciate
dalle pubbliche amministrazioni italiane in ordine a stati, qualita'
personali e fatti, che devono essere sempre sostituite da
dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorieta' ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione
secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee
e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
Le pubblicazioni, numerate in ordine progressivo come da elenco
allegato alla domanda, devono essere prodotte esclusivamente in
formato digitale non modificabile, su supporto informatico (CD-ROM,
DVD, USB) allegato alla domanda cartacea, oppure, in caso di invio
della domanda a mezzo PEC, in allegato alla stessa, con l'elenco
numerato e dettagliato dei file contenuti sul supporto informatici o
inviati per PEC. Non e' consentito il riferimento a pubblicazioni
presentate presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati
a domande di partecipazione ad altri concorsi.
Nel caso di spedizione o consegna a mano, sulla busta devono
essere riportati in stampatello i seguenti dati:
a) cognome, nome e indirizzo della/del candidata/o;
b) la dicitura «Codice Selezione DR n. ... del ... Selezione
Tutor Organizzatori».
Per l'invio telematico dei titoli e delle pubblicazioni dovranno
essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in
formato .pdf (ridotto).
La numerazione degli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni
deve trovare corrispondenza con la numerazione dei titoli e delle
pubblicazioni inviate.
Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o l'invio
di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non
verranno prese in considerazione dalla commissione.
Le pubblicazioni scientifiche, in unica copia, numerate in ordine
progressivo, potranno essere prodotte in originale o in fotocopia.
Nel caso in cui le predette pubblicazioni siano presentate in
fotocopia la/il candidata/o dovra' produrre una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale dichiara la
conformita' delle stesse agli originali (allegato B).
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra'
essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore.
I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la
data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al
documento di accettazione dell'editore.
Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il
titolo, la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il
titolo, il numero della raccolta o del volume e l'anno di
riferimento.
Per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2 settembre
2006, debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste
dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a
partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi
secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal
relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando
di selezione.
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da
dichiarazione della/del candidata/o, ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato B), in
merito all'assolvimento di quanto richiesto. La predetta
documentazione dovra' essere allegata alla relativa pubblicazione.
Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e
possibilmente luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice
ISBN o altro equivalente.
I lavori (o le pubblicazioni) redatte in collaborazione possono
essere considerati utili solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano
valutabili a favore della/del candidata/o nella parte che la/lo
riguarda. A tal fine la/il candidata/o potra' allegare una
dichiarazione degli altri autori e/o una propria dichiarazione che
attesti il proprio contributo.
Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande non sara' ammessa alcuna integrazione o acquisizione di
ulteriore documentazione.

                               Art. 9 

Graduatoria

Al termine della procedura di valutazione la rettrice approvera'
gli atti e la graduatoria di merito formulata secondo l'ordine
decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato nel colloquio e nella valutazione dei titoli.
In caso di candidati a parita' di punteggio, prevale in
graduatoria la/il candidata/o anagraficamente piu' giovane.
Il suddetto decreto di approvazione degli atti sara' pubblicato
sul sito di Ateneo http://www.univaq.it/section.php?id-544 e altresi'
trasmesso al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale
del personale della scuola e dell'amministrazione, ai sensi del
decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010.
La graduatoria avra' una validita' quadriennale e vi si potra'
attingere per sostituzioni o surroghe.
Il decreto di approvazione degli atti della selezione sara'
trasmesso agli Uffici scolastici territoriali interessati al fine di
modificare il contratto individuale di lavoro dei candidati chiamati
a svolgere l'incarico di tutor.

                               Art. 10 

Stato giuridico ed economico del personale individuato per l'incarico
di tutor

Al personale utilizzato presso l'Universita' degli studi
dell'Aquila per lo svolgimento dell'incarico di tutor organizzatore
si applicheranno, in materia di ferie, permessi ed asserire dal
servizio, a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali
previsti dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Istruzione ricerca del 19 aprile 2018.
Considerato che l'attivita' di servizio viene prestata in due
diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale la/il docente
continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte
le questioni inerenti io stato giuridico ed economico della/del
docente stessa/o ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi.
Le assenze e i permessi fruiti devono essere comunicate
tempestivamente alla segreteria amministrativa del corso di laurea
dalla scuola di titolarita'.

                               Art. 11 

Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, responsabile del procedimento relativo
alla presente procedura e' il dott. Alfredo Di Marco - Coordinatore
area risorse umane - tel. 0862/432046 - e-mail:
Alfredo.dimarco@cc.univaq.it

                               Art. 12 

Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai partecipanti alla presente
selezione sono raccolti presso l'Universita' degli studi dell'Aquila,
in Via Giovanni di Vincenzo, 16/B - 67100 L'Aquila.
Il trattamento dei suddetti dati avverra' esclusivamente per le
finalita' di cui al presente bando, sara' effettuato anche con
modalita' informatiche e potra' essere affidato dall'Universita' ad
una societa' specializzata.
Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena
l'esclusione dalla procedura di selezione.
I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati
dall'Universita' al Ministero per le finalita' istituzionali proprie.

                               Art. 13 

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di
legge e regolamentari vigenti in materia. Il medesimo bando
costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione
alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

L'Aquila, 30 maggio 2018

La rettrice: Inverardi

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