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CONSIGLIO DI STATO

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
Consigliere di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.34 del 30/4/2021
Ente:CONSIGLIO DI STATO
Località:Nazionale
Codice atto:21E04176
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:30/5/2021

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, nonche' il
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942,
n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge 19 febbraio
1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425;
Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1973, n. 1092;
Visto l'art. 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n.
186, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23
febbraio 2006, n. 51;
Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68, concernente le modalita' di svolgimento del concorso a
Consigliere di Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20
dicembre 2013 ed, in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con
disabilita' agli strumenti informatici» e il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1°
marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto l'art. 1, comma 480, della legge n. 205/2017 con il quale,
tra l'altro, al fine di agevolare la definizione dei processi
amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27
aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del
Consiglio di Stato e' aumentato di una unita' e quello dei
consiglieri di Stato di sette unita';
Visto l'art. 1, comma 484, della richiamata legge n. 205/2017 ove
si prevede che agli oneri di cui al comma 483 si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dall'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 10, secondo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo
del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, l'art. 1,
comma 320;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare,
l'art. 22 che inserisce i commi 320-bis e 320-ter alla citata legge
n. 145/2018, modificando e sostituendo la tabella A allegata alla
legge n. 186/1982, recante ruolo del personale di magistratura della
giustizia amministrativa;
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra
l'altro, l'incremento della dotazione organica dei magistrati del
Consiglio di Stato «di tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, di
tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonche', nell'anno 2023, di
ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del
Consiglio di Stato, per complessive 10 unita'» a parziale modifica
della tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186,
autorizzando le relative assunzioni nel triennio 2021 - 2023;
Vista la delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia
amministrativa n. 36, adottata nella seduta del 12 marzo 2021;
Visto l'accordo di contitolarita' nel trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (EU) n. 2016/679,
stipulato in data 30 marzo 2021, tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri e il Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi
regionali;
Ritenuto di dover indire, nei termini previsti dall'art. 19,
comma 1, n. 3) della legge n. 186/1982, il bando di concorso a
Consigliere di Stato;

Decreta:


Art. 1


E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di
Consigliere di Stato.
Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali
amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato
con almeno un anno di anzianita', i funzionari della carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con
almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di
anzianita' in tale qualifica ovvero nella ex- carriera direttiva,
appartenenti a carriere per l'accesso alle quali e' richiesta la
laurea in giurisprudenza.

                               Art. 2 


Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Ufficio del segretariato generale, U.S.R.I. -
Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa n. 89 - 00186
Roma, all'ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto
indirizzo, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, entro il termine di
decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di
partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di cui
al precedente comma, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
della raccomandata.
Nella domanda i candidati debbono indicare la data, il luogo di
nascita e il domicilio e un indirizzo Pec presso il quale ricevere
qualsiasi comunicazione relativa al concorso; debbono, altresi',
dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art.
19, primo comma, n. 3) della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' le
lingue straniere, in numero non superiore a due, tra quelle elencate
al successivo art. 7, sulle quali intendano sostenere la prova
facoltativa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicando gli
studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli
incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica o didattica
esercitata. Dovranno comunque essere allegati le eventuali
pubblicazioni, nonche' i titoli ritenuti utili ai fini della relativa
valutazione che non siano gia' acquisiti ai fascicoli personali
dell'amministrazione cui il candidato appartiene. Anche questi ultimi
dovranno, comunque, essere indicati nel curriculum o in apposito
elenco.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la
Presidenza del Consiglio dei ministri richiedera' i fascicoli
personali dei candidati alle amministrazioni di appartenenza.

                               Art. 3 


Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia
amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che
difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze
del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante
rendimento.

                               Art. 4 


La Commissione esaminatrice e' composta dal Presidente del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del
Consiglio di Stato, da un Presidente di sezione della Corte suprema
di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una
delle universita' statali di Roma.
Per le prove facoltative di lingue straniere, la commissione e'
integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame.
I componenti ed il segretario della Commissione saranno nominati
con successivo provvedimento.

                               Art. 5 


La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei
criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali
ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo' partecipare alle
prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli.

                               Art. 6 


Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto
romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto
dell'Unione europea;
3) diritto amministrativo (prova teorica);
4) diritto amministrativo (prova pratica).
5) scienza delle finanze e diritto finanziario;
Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione
senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati
preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa
verificati.
Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in un'unica busta delle buste contenenti
gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte, ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.

                               Art. 7 


La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico,
sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul
diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e
penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto
italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e
sulla politica economica e finanziaria.
La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
Nella prova orale, i candidati devono riportare non meno di
quaranta punti.

                               Art. 8 


La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in
ciascuna delle prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova
orale.
Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di
esame, la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.

                               Art. 9 


Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parita' di punteggio si osservano i criteri di preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che
abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine di
venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti
prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

                               Art. 10 


La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei
e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla
qualifica di consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti
giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di
decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 11 


Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.74 del 17 settembre 2021,
verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le
prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette
prove non sara' data comunicazione alcuna.

                               Art. 12 


Titolare del trattamento dei dati personali e' la Presidenza del
Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art. 26 del
regolamento (UE) n. 2016/679, l'amministrazione Consiglio di Stato -
Tribunali amministrativi regionali, in base all'accordo in data 30
marzo 2021.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati), (di seguito Regolamento) e del decreto
legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n.
101/2018.
I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.
Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, le amministrazioni venissero a conoscenza di categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
Ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Regolamento, gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento.
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
generale sulla protezione dei dati ha il diritto di proporre reclamo
al garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del
Regolamento.
I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti ai
quali l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del
segretario generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali -
Servizio personale delle magistrature: via della Mercede n. 96 -
00187 Roma, Pec usri@pec.governo.it Amministrazione Consiglio di
Stato - Ufficio personale di magistratura, che ha sede in Roma,
piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 tel. 06/68272317-2528, Pec
cds-segreteriacapopers@ga-cert.it Gli interessati possono, inoltre,
contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. In
relazione all'espletamento della procedura concorsuale, sino alla
formazione della graduatoria finale i dati di contatto con il
responsabile della protezione dei dati sono: per la Presidenza del
Consiglio dei ministri Pec: USG@mailbox.governo.it - e-mail:
responsabileprotezionedatipcm@governo.it per l'amministrazione
Consiglio di Stato: Pec rpd@ga-cert.it - e-mail
rpd@giustizia-amministrativa.it
Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti
al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura
concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2021

Il Presidente: Patroni Griffi

 

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