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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DIPARTIMENTO PER LA RICERCA L' INNOVAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE

Integrazione bando e riapertura del concorso a quattro posti di
dirigente di seconda fascia, professionalita' storico dell'arte,
indetto con decreto direttoriale 1° marzo 2007.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.41 del 25/5/2007
Ente:MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DIPARTIMENTO PER LA RICERCA L' INNOVAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:07E03414
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:25/6/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il decreto direttoriale 1° marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
9 marzo 2007, con il quale e' stato bandito - ai sensi dell'art. 2,
comma 100 della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 - un concorso pubblico, per
titoli ed esami, a quattro posti di dirigente, professionalita'
Storico dell'arte, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272 («Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del
decreto legisltivo 30 marzo 2001, n. 165»), che fornisce gli elementi
procedurali per lo svolgimento dei concorsi per esami per l'accesso
alla dirigenza;
Considerato che il citato decreto direttoriale 1° marzo 2007
individua, come riferimento normativo per lo svolgimento delle
procedure, non gia' il citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 272/2004, bensi' il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 («Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»), in quanto disciplinante anche
procedure concorsuali per titoli ed esami;
Ritenuto peraltro che il citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 272/2004 possa costituire un riferimento normativo per
il concorso di cui sopra, per la parte applicabile, mentre per quanto
riguarda la valutazione dei titoli debba continuare a trovare
applicazione il citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994;
Ritenuto pertanto di integrare il citato decreto direttoriale
1° marzo 2007, facendo riferimento, per la parte applicabile, al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004 e, per
l'aspetto della valutazione dei titoli, al citato decreto del
Presidente della Repubblica 487/2004, riaprendo contestualmente i
termini di presentazione delle domande di partecipazione;
Visto il decreto direttoriale 16 febbraio 2006, con il quale e'
stato bandito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 272/2004 sopracitato, un concorso pubblico per esami a undici
posti di dirigente, professionalita' Storico dell'arte;
Visti in particolare gli articoli 3, comma 2 e 22, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, e
ritenuta applicabile al presente concorso la riserva di cui
all'art. 3, comma 2, trattandosi del secondo concorso indetto per la
professionalita' storico dell'arte;
Visto l'atto ricognitivo prot. 95 del 15 maggio 2007, con il
quale e' stata definita la nuova ripartizione tra le varie
professionalita' dei complessivi quaranta posti di dirigente di cui
alla citata legge n. 286/2006;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Integrazione decreto direttoriale 1° marzo 2007
 
1. Il decreto direttoriale 1° marzo 2007 citato nelle premesse -
con il quale e' stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed
esami, a quattro posti di dirigente, professionalita' storico
dell'arte, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia - e' cosi'
integrato.
a) Dopo il primo punto delle premesse, e' inserito:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272 («Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 («testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»);
b) Al quarto punto delle premesse, dopo il riferimento al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e' inserito:
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000 («Determinazione delle
classi delle lauree universitarie»);
c) All'art. 1 sono inseriti i commi 2 e 3:
2. Il 30% dei posti messi a concorso, pari a uno, e' riservato,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 272/2004, al personale appartenente ai ruoli del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. I posti riservati che non dovessero essere coperti per
mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che
abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
d) L'art. 2 («Requisiti di ammissione») e' cosi' sostituito:
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana, come previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174 citato nelle premesse.
2. Aver compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea o, se in possesso del diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, almeno tre anni di servizio effettivo nelle stesse posizioni
funzionali. Per il computo dell'effettivo servizio non possono essere
presi in considerazione periodi derivanti da retrodatazioni fittizie,
o da attribuzione di anzianita' convenzionale. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio effettivo e' ridotto a quattro anni.
3. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica
di dirigente in Enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo
di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislati
n. 165/2001, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali.
4. Sono, inoltre, ammessi coloro che abbiano ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni.
5. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani che abbiano
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso
enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni
funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso
del diploma di laurea ed in possesso dei requisiti generali di
ammissione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 citato nelle premesse.
6. Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio,
ovvero di altri dichiarati equipollenti:
a) «Diploma di laurea di cui all'ordinamento preesistente al
decreto ministeriale del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in:
Lettere;
Filosofia;
Materie letterarie;
Storia;
Lingue e letterature straniere;
Pedagogia,
Disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo;
Conservazione dei beni culturali;
Storia e conservazione dei beni culturali.
b) Laurea specialistica di cui all'ordinamento introdotto dal
decreto ministeriale del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in una delle
seguenti classi di cui al decreto ministeriale del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
28 novembre 2000, citato nelle premesse:
12/S - 17/S - 18/S - 87/S - 95/S - 96/S.
c) Laurea triennale di cui all'ordinamento introdotto dal
decreto ministeriale del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in una delle
seguenti classi di cui al decreto ministeriale del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto
2000, citato nelle premesse:
L5 - L13 - L23 - L29 - L41.
7. Idoneita' fisica all'impiego.
8. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti
tassativamente alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione.
9. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. In ogni
momento della procedura, con provvedimento motivato, potra' essere
disposta l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
e) All'art. 3 («Domande di ammissione») i commi 1, 2 e 5 sono
cosi' sostituiti:
1. Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta
semplice, secondo lo schema allegato, devono essere indirizzate al
seguente indirizzo: «Archivio di Stato di Roma - Sede succursale di
via di Galla Placidia n. 93 - 00159 Roma». Il candidato dovra'
apporre sulla busta di spedizione la seguente dicitura: «Concorso per
titoli ed esami a 4 posti di Dirigente Storico dell'Arte». Le istanze
devono essere presentate esclusivamente secondo una delle seguenti
modalita', entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica:
a) raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso la
data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro
a data apposto dall'ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso l'indirizzo di cui sopra, dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12,00; in tal caso,
l'Ufficio rilascia ricevuta.
2. E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare, a pena di
esclusione:
a) cognome e nome (le aspiranti che siano coniugate
dichiareranno il cognome da nubile);
b) periodo di servizio effettivo svolto in posizioni funzionali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 2;
c) titolo universitario posseduto, fra quelli indicati
all'art. 2, comma 6, con indicazione dell'Istituto e della data di
rilascio.
Le domande prive di sottoscrizione non saranno prese in
considerazione.
5. I titoli potranno essere trasmessi in originale o in copia
conforme; e' fatta salva l'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 citato nelle premesse, in tema di
acquisizione di documenti
f) L'art. 4 («Commissione esaminatrice»), e' cosi' sostituito:
1. La commissione esaminatrice del concorso verra' nominata con
successivo decreto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004 citato nelle
premesse.
g) L'art. 5 («Titoli valutabili») e' cosi' sostituito:
1. Per la valutazione dei titoli, fino a un massimo di 132 punti,
si fa riferimento alle seguenti categorie:
a) Specializzazione post-laurea o seconda laurea con
particolare riguardo a quelle afferenti per materia alla
professionalita' per cui si concorre: fino a punti 16; per ciascun
titolo sono attribuiti i seguenti punteggi:
biennio specialistico previsto dal nuovo ordinamento: punti
5;
seconda laurea: punti 5;
specializzazioni post-laurea punti 2 per anno.
Per «specializzazione post-laurea» si intendono:
specializzazione successiva al diploma di laurea di cui
all'ordinamento precedente al decreto ministeriale n. 509/1999 citato
nelle premesse;
specializzazione successiva alla laurea specialistica di cui
all'ordinamento introdotto con il decreto ministeriale di cui al
punto precedente;
dottorato di ricerca;
borse o master CNR, ENEA e di altri enti pubblici di
ricerca.
b) incarichi e servizi speciali, con esclusione delle attivita'
dovute, in ragione della qualifica professionale rivestita, quali
compiti ordinari di ufficio: fino a punti 21; per ciascun titolo non
puo' essere attribuito un punteggio superiore a 3,00.
Ciascun incarico, per essere valutato, deve essere accompagnato
dalla attestazione di effettivo svolgimento.
c) incarichi di funzioni dirigenziali o di reggenza di uffici
dirigenziali (purche' registrati presso gli organi di controllo) e,
in misura proporzionalmente graduata, incarichi permanenti di delega
ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del decreto legislativo 165/2001:
fino a punti 32.
Per ciascun anno non puo' essere attribuito un punteggio
superiore ai seguenti:
incarichi di funzioni dirigenziali o di reggenza di uffici
dirigenziali: punti 2,00;
incarichi permanenti di delega ai sensi dell'art. 17,
comma 1-bis, del decreto legislativo 165/2001: punti 0,50.
Ciascun incarico, per essere valutato, deve essere accompagnato
dalla attestazione di effettivo svolgimento.
d) frequenza di corsi di formazione, con particolare riguardo a
quelli organizzati nell'ambito della Pubblica Amministrazione, per
materie afferenti alla professionalita' per cui si concorre: fino a
punti 4; per ciascun titolo non puo' essere attribuito un punteggio
superiore a 1,00.
e) incarichi di docenza, con particolare riguardo alle docenze
svolte presso le Universita' nell'ambito dei corsi di laurea e presso
le Scuole di alta formazione dell'Amministrazione pubblica, per
materie afferenti alla professionalita' per cui si concorre: fino a
punti 32; per ciascun titolo non puo' essere attribuito un punteggio
superiore a 4,00.
Ciascun incarico, per essere valutato, deve essere accompagnato
dalla attestazione di effettivo svolgimento.
f) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attivita'
istituzionale e lavori originali prodotti nell'interesse del
servizio: fino a punti 21; per ciascun titolo non puo' essere
attribuito un punteggio superiore a 3,00.
g) idoneita' concorsi dirigenziali e abilitazioni
professionali: fino a punti 6; per ciascun titolo non puo' essere
attribuito un punteggio superiore a 2,00.
2. Per i titoli di cui alle lettere a), b), d) ed e) la
valutazione tiene conto prevalentemente della durata dell'incarico, e
comunque in misura direttamente proporzionale alla durata
dell'attivita' stessa.
3. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
h) All'art. 6 («Prove d'esame») i commi 5, 7 e 8 sono cosi'
sostituiti:
5. Ciascuna delle due prove e' valutata in centesimi e si intende
superata qualora il candidato consegua, in ciascuna di esse, un
punteggio non inferiore a settanta.
7 La prova orale, valutata in centesimi, si intende superata se
il candidato avra' riportato un punteggio di almeno settanta.
8. Il punteggio complessivo delle prove d'esame e' determinato
sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto
riportato nella prova orale.

                               Art. 2.
 
Domande di ammissione
 
1. I termini di presentazione delle domande di ammissione al
concorso indetto con il decreto direttoriale 1° marzo 2007 citato
nelle premesse, nonche' dei titoli valutabili, sono riaperti.
2. Le domande di partecipazione possono essere prodotte - secondo
lo schema allegato - entro il termine perentorio di giorni trenta,
decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Restano valide le domande di partecipazione prodotte ai sensi
del bando di cui al decreto direttoriale 1° marzo 2007, citato nelle
premesse, da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti
nel presente provvedimento, che possono produrre eventuali domande
integrative.

                               Art. 3.
 
Pubblicazione - Termini di impugnativa
 
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
2. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di
impugnativa (centoventi giorni con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica o sessanta giorni con ricorso
giurisdizionale al TAR competente per territorio).
Roma, 18 maggio 2007
Il direttore generale: Giacomazzi

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