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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, nonche' dei loro superstiti, delle vittime del dovere
e dei loro superstiti, riservato agli studenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo
grado.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.24 del 26/3/2013
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:13E01341
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/4/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
Visto, in particolare, l'art. 4, della citata legge n. 407 del
1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 3, del decreto-legge 4
febbraio 2003, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 2
aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio
a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, nonche' dei loro superstiti e delle vittime del dovere e
dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998;
Visto, altresi', l'art. 5, della citata legge n. 407 del 1998,
secondo cui con uno o piu' regolamenti sono dettate le norme di
attuazione della medesima legge;
Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalita' di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per
l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del
dovere, nonche' dei loro superstiti, emanato in attuazione del citato
art. 5, della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale e'
individuato il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare
sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998;
Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza
del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per
l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie
sono approvate da un'apposita Commissione istituita presso la
medesima Presidenza del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell'ordinamento militare e in particolare l'art. 1837, comma 1, che
dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della
Marinamilitare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai
figli delle medesime, ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge 23
novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale
militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del
terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti
disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre
1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto
2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e
finanza pubblica) e, in particolare, gli articoli 21, commi 5, 7 e 8,
e 23, concernenti il bilancio di previsione dello Stato, con
particolare riguardo alla disciplina delle spese rimodulabili;
Visto l'art. 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
(legge di stabilita' per l'anno 2011), per effetto del quale, in
attuazione delle previsioni di cui alla citata legge n. 196 del 2009,
lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 2010 pari ad euro
1.032.914, a valere sul capitolo 1498 dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'universita', e' stato
rideterminato, per l'esercizio finanziario 2011, in € 448.990,00 e
per l'esercizio finanziario 2012 in € 483.339,00;
Visto l'art. 14, comma 2-sexies del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha
autorizzato la spesa aggiuntiva di 301.483,00 euro per l'anno 2012,
per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' delle vittime
del dovere e dei figli e orfani delle vittime;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
ottobre 2012 che dispone la riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della legge n.
196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero ed in
particolare per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ove la riduzione ammonta, per l'anno 2013, ad euro
20.159.077,00 come indicato nella tabella che costituisce parte
integrante del decreto stesso;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato
dall'art. 23, comma 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali;
Vista la nota del Dipartimento per l'istruzione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 18
dicembre 2012, prot. n. 2994, con cui e' stata comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri la consistenza dello
stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2013 sul capitolo
1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della
ricerca e dell'Universita', pari ad € 500.623,00;
Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul
pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'universita' per l'anno
2013, per la copertura delle borse di studio secondo il numero e gli
importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 58 del 2009;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per il coordinamento amministrativo in data 25 febbraio
2013, n. 3912 P-4.8.1.9.1, con la quale e' stato richiesto al
competente
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa
Presidenza del Consiglio un parere in ordine alla possibilita' di
assegnare le borse di studio nei limiti dello stanziamento di cui al
pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'istruzione della
ricerca e dell'universita', tenuto conto dell'intervenuta riduzione
ad opera della legislazione vigente;
Visto il parere reso dal sopra citato Dipartimento con nota in
data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'art. 2 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che
prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare va
interpretato alla luce dell'art. 81 della Costituzione della
Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di
adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione
dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Universita'
determina la necessita' di ridurre proporzionalmente l'importo delle
borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare
tutelando in tal modo la platea dei destinatari;
Vista la legge del 24 dicembre 2012 n. 228, (legge di stabilita'
2013) recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il
triennio 2013/2015), ed in particolare l'art. 7, recante stato di
previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca e disposizioni relative;
Considerato che la riduzione dello stanziamento previsto per
l'esercizio finanziario 2013 sul capitolo 1498 dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca determina la necessita' di riduzione delle borse di studio in
rapporto alle risorse finanziarie disponibili, la cui consistenza e'
pari ad € 500.623,00;
Considerata l'opportunita', alla luce del succitato parere
espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di
questa Presidenza del Consiglio, di procedere alla definizione di un
bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di
studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto
dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da
assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo non si determinano
disuguaglianze tra i beneficiari;

Dispone:


Art. 1


1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e
dei loro superstiti di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti della
scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di
secondo grado.
2. Per l'anno scolastico 2011/2012 sono da assegnare nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca:
a) trecento borse di studio dell'importo di 209 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado;
b) trecento borse di studio dell'importo di 417 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e' riservata ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2,
lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, ove per carenza di aspiranti e
idonei, all'esito delle graduatorie di cui all'art. 4 del presente
bando, non siano interamente utilizzabili le somme stanziate sul
pertinente capitolo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.

                               Art. 2 


1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o
l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico
di riferimento.
b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma
3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto
concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.

                               Art. 3 


1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte
in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Accettazione/Palazzo
Chigi - Via dell'Impresa n. 91 00187 Roma.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative
all'anno scolastico 2011/2012, devono essere presentate o spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione
sara' quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di
partenza.
3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio
sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o
incapace, dall'esercente la potesta' di genitori o dal tutore - con
allegata fotocopia di un valido documento di identita', dovranno
essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato
il decreto di riconoscimento di vittima;
attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima' di
orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita'
organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
indicazione del corso di studi frequentato nell'anno
scolastico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile
per la valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento -
voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell'anno
scolastico di riferimento e votazione, sede indirizzo ed eventuale
recapito telefonico dell'Istituto scolastico;
indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3;
dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la
veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183 e da ultimo dall'art. 5 del
decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22
dicembre 2011, n, 214;
dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a
norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme
al modello allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto
del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi
presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente
all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
A tale reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie del
nucleo familiare medesimo.

                               Art. 4 


1. La Commissione di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 maggio 2009, n.
58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria attribuendo
i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno da 5 a l0 punti;
b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito scolastico da 1 a 3 punti, in caso di parita'
risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e
distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal
ricevimento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data
di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda
prevista dal presente bando.

Roma, 13 marzo 2013

Il segretario generale: Strano

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