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UNIVERSITA' DI BRESCIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'attribuzione di otto
borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento
all'estero, presso istituzioni estere ed internazionali di livello
universitario.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.53 del 7/7/2000
Ente:UNIVERSITA' DI BRESCIA
Località:Brescia  (BS)
Codice atto:000E6239
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/8/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, in materia di borse di
studio universitarie, ed in particolare l'art. 5 concernente le
"Borse di studio per il perfezionamento all'estero";
Visto il decreto interministeriale del 13 aprile 1990,
concernente la determinazione della misura minima delle borse di
studio, nonche' i limiti e la natura del reddito personale
complessivo per poterne usufruire;
Visto il regolamento per l'attribuzione di borse di studio per la
frequenza di attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere
di livello universitario; approvato con delibere del senato
accademico e del Consiglio di amministrazione del 20 settembre 1990;
Considerato che il Consiglio di amministrazione ha reso
disponibili, per l'anno accademico 2000/2001, borse di studio annuali
per la frequenza di attivita' di perfezionamento presso istituzioni
estere di livello universitario, dell'importo di L. 25.000.000 annui
cadauna;
Viste le richieste di istituzione e le relative proposte di
riparto delle strutture di base;
Visto il parere positivo espresso dal Consiglio della ricerca in
data 22 maggio 2000;
Vista la delibera del senato accademico del 5 giugno 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Concorso - aree
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'attribuzione di otto borse di studio per la frequenza di corsi di
perfezionamento all'estero, presso istituzioni estere ed
internazionali di livello universitario, riservate a laureati di
cittadinanza italiana di eta' non superiore a 29 anni, ai sensi della
legge 30 novembre 1989, n. 398.
Le borse di studio, della durata massima di un anno possono
essere godute anche per periodi inferiori all'anno, con un periodo
minimo di tre mesi; in tal naso la borsa di studio e' ridotta in
proporzione.
Il concorso e' per titoli ed esami e si svolge per le aree di
seguito indicati:
Area: facolta' di Giurisprudenza:
una borsa di perfezionamento all'estero - settore
scientificodisciplinare: Diritto dell'Unione europea (IUS14) -
docente di riferimento: prof. Alberto Saravalle;
Area: facolta' di Economia:
una borsa di perfezionamento all'estero - settore scientifico
disciplinare: Economia Politica (P01A) - docente di riferimento:
prof. Enrico Piero Marelli;
una borsa di perfezionamento all'estero - settore
scientifico-disciplinare: Politica Economica (P01B) - docente di
riferimento: prof. Francesco Spinelli;
Area: Facolta' di medicina e chirurgia:
una borsa di perfezionamento all'estero -
settore-scientificodisciplinare: Medicina Interna (F07A) - docente di
riferimento: prof. Vittorio Grassi;
una borsa di perfezionamento all'estero - settore
scientifico-disciplinare: Chirurgia Generale (F08A) - docente di
riferimento: prof. Bruno Salerni;
una borsa di perfezionamento all'estero - settore
scientificodisciplinare: Malattie dell'apparato locomotore (Fl6A) -
Docente di riferimento: prof. Ugo Ernesto Pazzaglia;
una borsa di perfezionamento all'estero - settore
scientificodisciplinare: Neurochirurgia (F12B) - docente di
riferimento: prof. Giovanni Marini;
una borsa di perfezionamento all'estero - settore
scientificodisciplinare: malattie infettive (F07I) - docente di
riferimento: prof. Giampiero Carosi.

                               Art. 2.
 
I m p o r t o
 
L'importo delle borse e' fissato in L. 25.000.000 annue cadauna.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse
di studio per il perfezionamento all'estero sono richiesti, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
a) possesso di un diploma di laurea conseguito presso una
universita' italiana o un titolo di studio conseguito all'estero
riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
b) possesso della cittadinanza italiana;
c) possesso dell'impegno formale di accettazione del candidato
da parte dell'istituzione estera ed internazionale di livello
universitario per la frequenza di attivita' di perfezionamento, con
l'indicazione dettagliata del corso e della durata. La frequenza
dovra' essere iniziata dopo l'espletamento delle procedure
concorsuali e dopo l'emanazione del relativo provvedimento di nomina
predisposto dall'amministrazione Universitaria;
d) godimento di un reddito personale complessivo annuo lordo
non superiore a quello previsto dal decreto del Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministero del tesoro, quantificato alla data del
presente bando in L. 15.000.000, riferito al periodo di imposta
coincidente con l'anno solare nel quale e' effettivamente erogata la
borsa di studio.
Alla determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi di
origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura
aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura
occasionale e derivanti da servizio militare di leva;
e) l'eta' non superiore ai ventinove anni posseduta alla data
di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione
 
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice, secondo l'allegato fac-simile, corredate dalla
documentazione richiesta, dovranno essere inviate al Magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Brescia - Divisione affari
generali (ufficio borse di studio) - p.zza del Mercato, n. 15 - 25121
Brescia; entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, ai sensi
dell'art. 2 legge n. 15/1968 modificata ed integrata dall'art. 1
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, consapevole
delle responsabilita' penali cui puo' andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, quanto segue:
a) le proprie generalita', il luogo e la data di nascita, la
residenza;
b) di essere cittadino italiano;
c) di impegnarsi a non fruire di un reddito personale
complessivo lordo superiore a quello previsto dall'art. 4, punto d)
del presente bando di concorso;
d) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data
di conseguimento e dell'Universita' che lo ha rilasciato;
e) di non aver usufruito di altra borsa di studio per un corso
di perfezionamento all'estero, di cui all'art. 5 della legge n.
398/1989;
f) di impegnarsi a non fruire di altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
g) l'istituzione estera presso la quale ha ottenuto l'impegno
formale di accettazione, il corso di studi che intende seguire e la
sua durata massima;
h) il settore scientifico disciplinare, per il quale intenda
concorrere, tra quelle indicate all'art. 1 del presente bando (se il
candidato intende concorrere per piu' settori scientifico
disciplinari deve presentare una domanda per ogni settore);
i) il domicilio eletto ai fini del concorso, con impegno a
comunicare ogni eventuale variazione dello stesso, tempestivamente,
al magnifico rettore dell'universita'.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
1) documentazione comprovante l'impegno formale di accettazione
del candidato da parte dell'istituzione estera di livello
universitario per la frequenza di attivita' di perfezionamento o di
specializzazione con l'indicazione della durata massima della
permanenza presso l'istituzione estera medesima, nonche' la relativa
traduzione ufficiale in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero;
2) elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli
che si ritengono utili ai fini del concorso;
3) le pubblicazioni e gli eventuali altri titoli in unica
copia. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione;
4) certificato (o autocertificazione ai sensi dell'art. 2 legge
n. 15/1968 modificata ed integrata dall'art. l decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998) delle votazioni riportate nei singoli
esami di profitto ed in quello di laurea rilasciato dall'Universita'.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono
le dichiarazioni e la documentazione richiesta.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati per la partecipazione ad altri concorsi.
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana (ad eccezione delle pubblicazioni
scientifiche).
Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del
nome, cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del
concorso, dell'area e del settore, cui egli intende partecipare; il
nome e cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su
ciascuno dei lavori presentati.

                               Art. 5.
 
Prove di esame
 
La prova d'esame consiste in un colloquio inteso ad accertare il
grado di preparazione del candidato necessario alla frequenza del
corso di perfezionamento presso la prescelta istituzione estera di
livello universitario.
I criteri di valutazione della commissione sono determinati, ai
fini della valutazione globale, dalla rilevanza percentuale delle
seguenti voci, di seguito indicate:
a) prova d'esame 40%;
b) voto di laurea e voti riportati negli esami di profitto 30%
di cui 20% al voto di laurea ed il 10% alla media riportata negli
esami di profitto;
c) pubblicazioni 25%;
d) altri titoli 5%;
La valutazione dei titoli dovra' precedere, comunque, la prova
d'esame.
La convocazione per il colloquio avverra' a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima della data
fissata per la prova.
Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno essere
muniti di un valido documento di riconoscimento.
Al termine dei lavori la commissione formula un'apposita
graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni
candidato per ciascuna delle voci indicate nel presente articolo.
Le borse vengono attribuite con decreto rettorale secondo
l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle borse
disponibili.
I candidati dovranno provvedere, a proprie spese ed entro tre
mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'universita': trascorso tale
periodo l'Universita' non sara' responsabile in alcun modo delle
suddette pubblicazioni e titoli.

                               Art. 6.
 
Consegna di documenti successivi alle prove
 
I vincitori del concorso, a pena di decadenza, ed ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente
bando saranno invitati a far pervenire al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Brescia (divisione affari generali -
ufficio dottorati di ricerca e borse di studio) nel termine
perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
a) certificato (o autocertificazione resa ai sensi dell'art. 2
della legge n. 15/1968 modificata ed integrata dall'art. 1 decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998) di nascita, di residenza
e di cittadinanza;
b) autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968 modificata ed integrata dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante il reddito
personale complessivo lordo riferito al periodo di imposta
coincidente con l'anno solare nel quale e' effettivamente erogata la
borsa di studio;
c) autocertificazione ai sensi dell'art. 4 legge n. 15/1968
modificata ed integrata dall'art. 2 decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, attestante il numero di codice fiscale, il
numero del conto corrente bancario (specificando codice ABI e CAB)per
l'accredito della borsa di studio.

                               Art. 7.
 
Facolta' di verifica requisiti
 
L'amministrazione si riserva la facolta' di inviare ai competenti
uffici distrettuali delle imposte dirette un elenco dei vincitori
delle borse di studio per consentire agli uffici stessi gli opportuni
accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito personale degli
interessati.
L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
notorieta' presentate dai candidati.

                               Art. 8.
 
Differimenti - sospensioni
 
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel
periodo di godimento della borsa verranno consentiti, previa
accettazione da parte delle istituzioni estere, ai vincitori che
dimostrino di dover soddisfare obblighi militari e che si trovino
nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento
della borsa si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire un
certificato (o autocertificazione) delle autorita' militari nel quale
dovra' essere indicata anche la data in cui avra' termine il servizio
stesso.
Inoltre coloro che alla data di ricezione della lettera di
conferimento della borsa si trovino nelle condizioni previste dalla
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 devono esibire apposito certificato
medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai
sensi della citata legge.

                               Art. 9.
 
Nomina - decorrenza
 
L'attivita' di perfezionamento all'estero in qualita' di borsista
non potra' essere iniziata prima dell'emanazione del provvedimento di
nomina, da considerare formale atto di conferimento della borsa,
predisposto dall'amministrazione a conclusione delle procedure
concorsuali, dopo l'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti dal presente bando.
Ai fini dell'eventuale conferma della borsa di studio,
l'interessato dovra' mantenere, per tutta la durata della borsa di
studio, il possesso del requisito del reddito, che sara' accertato
dall'amministrazione universitaria mediante la richiesta delle
autocertificazioni di cui all'art. 6 punto b) del presente bando.
Il venir meno di uno dei requisiti stabiliti dal presente bando
comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa e
l'obbligo per l'interessato di dare tempestiva comunicazione
all'amministrazione universitaria, incorrendo nelle penalita'
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso
di mancato adempimento.
L'assegnatario che non concluda l'anno, o il periodo inferiore
all'anno, di perfezionamento all'estero decade dal diritto della
borsa di studio, che sara' ridotta proporzionalmente ai periodo di
effettiva frequenza.
In caso di rinuncia degli aventi diritto prima che gli stessi
abbiano iniziata l'attivita' di perfezionamento all'estero, subentra
altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.

                              Art. 10.
 
Pagamenti
 
Il pagamento della borsa di studio e' effettuato in tre rate
anticipate: la prima rata e' liquidata al momento dell'assegnazione
della borsa; la seconda rata e' liquidata allo scadere del primo
quadrimestre, mentre la terza sara' liquidata allo scadere del
secondo quadrimestre, e comunque previa idonea attestazione di
regolare frequenza del docente sotto la cui sorveglianza si svolge la
ricerca.

                              Art. 11.
 
Divieti - incompatibilita' - congedo
 
La borsa di studio di cui al presente bando non puo' essere
cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei borsisti.
I borsisti non possono essere impegnati in attivita' didattiche e
sono tenuti ad assolvere agli impegni stabiliti nel decreto di
concessione della borsa pena la decadenza della stessa.
La borsa di studio comunque utilizzata non da' luogo a
trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali.
La borsa di studio di cui al presente bando e' esente
dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone
fisiche. E' soggetta ad IRAP a carico dell'amministrazione.
Ai dipendenti pubblici che fruiscono della borsa di studio e'
estesa la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli
ammessi ai corsi del dottorato di ricerca.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.

                              Art. 12.
 
R i n v i o
 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si terra' conto
delle norme vigenti in materia di borse di studio ed in particolare
della legge 30 novembre 1989, n. 398 e successive modificazioni ed
integrazioni.

                              Art. 13.
 
Informazione
 
Eventuali ed ulteriori informazioni, con riferimento al presente
bando di concorso, possono essere richieste presso l'ufficio
dottorati di ricerca e borse distudio dell'Universita' degli studi di
Brescia - p.zza Mercato, 15 - ai seguenti numeri di telefono:
0302988-246/245/244/243, tramite - Fax 0302988329 oppure via e-mail
ai seguenti indirizzi: micelloamm.unibs.it (responsabile
procedimento) iscandriamm.unibs.it - Rolloamm.unibs.it -
Davidamm.unibs.it
Brescia, 22 giugno 2000
Il rettore: Preti

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