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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi per l'ammissione di quattrocentocinquantatre giovani
laureati ai corsi allievi ufficiali di complemento per il
conseguimento della nomina a sottotenente di complemento nel Corpo
degli ingegneri e nel Corpo sanitario dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 27/8/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E06789
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/10/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e
del'aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n.
62, che approva il regolamento concernente i criteri e le modalita'
per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonche', la durata
dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha
ridotto a quattordici mesi la ferma di leva per gli ufficiali di
complemento;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n.
188, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento del personale dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al sopracitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2003 partecipazione di
personale femminile ai concorsi per l'ammissione ai corsi per allievi
ufficiali di complemento dell'Esercito;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata
legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con
annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, al fine di soddisfare prioritarie esigenze della Forza
armata, di prevedere che il reclutamento di giovani laureati in
discipline di particolare interesse, quali medicina e chirurgia,
ingegneria civile ed ingegneria edile, da ammettere alla frequenza
dei corsi allievi ufficiali di complemento che avranno luogo nel
corso del 2003 avvenga per aree geografiche;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio
1998, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998, registro
n. 1 Difesa, foglio n. 259, recante "struttura ordinativa e
competenze della direzione generale per il personale militare del
Ministero della difesa",
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione di
quattrocentocinquantatre giovani ai sottonotati corsi allievi
ufficiali di complemento (AUC) per il conseguimento della nomina a
sottotenente di complemento del Corpo degli ingegneri dell'Esercito e
del Corpo sanitario (medici, chimici-farmacisti, odontoiatri e
veterinari) dell'Esercito, con il numero di posti e con le date di
inizio a fianco di ciascun corso indicati:
a) Corpo degli ingegneri dell'esercito (AUC Corpo ingegneri):
a) 1) 114o corso: 36 posti - incorporazione 8 gennaio 2003;
a) 2) 115o corso: 36 posti - incorporazione 2 aprile 2003;
a) 3) 116o corso: 36 posti - incorporazione 2 luglio 2003;
a) 4) 117o corso: 36 posti - incorporazione 1 ottobre 2003.
Il numero dei giovani da ammettere a ciascun corso e' ripartito
in base al possesso dei diplomi di laurea sottoindicati, ovvero di
quelli ai medesimi corrispondenti indicati al successivo art. 2,
comma 1, lettera d) (1) e, per i soli concorrenti laureati in
ingegneria civile/edile, alle aree geografiche indicate nell'allegato
"C", che costituisce parte intregrante del presente decreto:
 
|114° corso|115° corso|116° corso|117° corso
---------------------------------------------------------------------
ingegneria chimica | 1 | 2 | 1 | 2
---------------------------------------------------------------------
ingegneria civile/edile | 8 | 8 | 8 | 9
---------------------------------------------------------------------
ingegneria elettronica | 9 | 9 | 9 | 9
---------------------------------------------------------------------
ingegneria elettrica | 2 | 2 | 2 | 1
---------------------------------------------------------------------
ingegneria meccanica | 8 | 8 | 8 | 8
---------------------------------------------------------------------
ingegneria informatica | 3 | 3 | 3 | 3
---------------------------------------------------------------------
ingegneria aeronautica | 1 | 1 |- | 1
---------------------------------------------------------------------
ingegneria nucleare | 1 | 1 | 1 |-
---------------------------------------------------------------------
chimica e chimica | | | |
industriale | 1 | 1 | 1 | 1
---------------------------------------------------------------------
fisica | 1 |- | 1 | 1
---------------------------------------------------------------------
matematica |- | 1 | 1 |-
---------------------------------------------------------------------
scienze dell'informazione| 1 -- |- -- | 1 -- | 1 --
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |36 |36 |36 |36
 
b) Corpo sanitario dell'Esercito - medici, odontoiatri,
chimicifarmacisti e veterinari (AUC Corpo sanitario):
b) 1) 142o corso - posti: 83 medici, 3 chimici-farmacisti, 8
odontoiatri e 9 veterinari - incorporazione 8 gennaio 2003;
b) 2) 143o corso - posti: 83 medici, 3 chimici-farmacisti, 8
odontoiatri e 9 veterinari - incorporazione 21 maggio 2003;
b) 3) 144o corso - posti: 83 medici, 3 chimici-farmacisti, 8
odontoiatri e 9 veterinari - incorporazione 1 ottobre 2003.
Il numero dei giovani da ammettere a ciascun corso e' ripartito
in base al possesso dei diplomi di laurea indicati al successivo art.
2, comma 1, lettera d) (2) e, per i soli concorrenti laureati in
medicina e chirurgia, alle aree geografiche indicate nell'allegato
"D" che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b) potra' subire modificazioni fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali di complemento.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 11
febbraio 1988, n. 62, citato nelle premesse, il Ministero della
difesa ha facolta' di sopprimere qualsiasi corso indetto con il
presente decreto e di trasferire giovani da un corso all'altro.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Potranno concorrere a domanda per l'ammissione ai corsi AUC di
cui al presente decreto i giovani non ancora sottoposti alla visita
di leva, i militari in congedo illimitato provvisorio, i militari
alle armi e, ad eccezione dei concorrenti per l'ammissione ai corsi
nel Corpo sanitario, i militari che abbiano gia' soddisfatto agli
obblighi di leva o che si trovino, comunque, in congedo illimitato e
che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non abbiano compiuto il 37o anno di eta' alla data del 31
dicembre 2003;
d) siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea
(sono escluse le lauree brevi):
1) per i corsi AUC Corpo ingegneri:
1) diploma di laurea in ingegneria chimica o ingegneria delle
tecnologie industriali (ad indirizzo chimico); ingegneria civile o
ingegneria idraulica o ingegneria per l'ambiente ed il territorio o
ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione
territoriale o ingegneria mineraria; ingegneria edile o architettura,
ingegneria elettronica o ingegneria delle telecomunicazioni o
ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo elettronico);
ingegneria elettrica o elettrotecnica o ingegneria delle tecnologie
industriali (ad indirizzo elettrico); ingegneria meccanica o
ingegneria dei materiali o ingegneria delle tecnologie industriali
(ad indirizzo meccanico) o ingegneria gestionale; ingegneria
informatica; ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale;
ingegneria nucleare; chimica o chimica industriale; fisica;
matematica; scienze dell'informazione.
Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di
laurea riconosciuti equipollenti, ai sensi della vigente normativa, a
quelli suindicati. A tal fine i candidati dovranno presentare,
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una
dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica o
dall'universita' di appartenenza, ovvero dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante gli estremi del
provvedimento di equipollenza;
2) per i corsi AUC Corpo sanitario:
2) medicina e chirurgia per i medici;
2) odontoiatria per gli odontoiatri;
2) farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, per i
farmacisti;
2) medicina veterinaria per i veterinari.
Ai fini dell'ammissione al corso i concorrenti dovranno essere in
possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione, rispettivamente, di medico chirurgo, odontoiatra,
farmacista o veterinario. I laureati che non abbiano ancora
conseguito il prescritto diploma di abilitazione saranno ammessi a
partecipare al concorso con riserva. La riserva potra' essere sciolta
solo se detto diploma sara' stato conseguito entro la data di
prevista incorporazione. A tal fine gli interessati avranno cura di
far pervenire a mezzo fax (numero 06/4827347) o di consegnare alla
direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 3a sezione - Via XX Settembre,
123/A - Roma, entro la predetta data copia del certificato attestante
l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione ovvero la relativa
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del
gia' citato 28 dicembre 2000, n. 445.
L'accertamento della validita' dei titoli di studio ai fini della
partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUC e' demandato
ai Comandi di distretto militare di residenza (ai Comandi di Corpo
per i militari alle armi). Detti Comandi sono autorizzati, tenendone
informata la direzione generale per il personale militare, a non
accogliere le domande - che dovranno comunque essere custodite agli
atti - di concorrenti che risultino non in possesso di alcuno dei
titoli di studio previsti.
In caso di dubbio sulla validita' di tali titoli, le domande
dovranno essere accettate con riserva, in attesa delle decisioni che
adottera' la direzione generale per il personale militare, la quale
dovra' essere immediatamente interpellata in merito.
I titoli di studio conseguiti all'estero - compresi quelli degli
istituti pontifici - sono considerati validi ai fini dell'ammissione
ai corsi AUC se riconosciuti equipollenti ai titoli conseguiti in
Italia.
Al riguardo, competente a pronunciarsi e' esclusivamente la
direzione generale per il personale militare alla quale i titoli
dovranno essere in ogni caso inviati, dopo che gli interessati
abbiano direttamente provveduto a farli autenticare ed a farvi
apporre, da parte delle autorita' diplomatiche o consolari italiane
del luogo ove sono stati conseguiti, una dichiarazione che specifichi
che si tratti di titoli di studio universitari;
e) non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
f) non siano gia' stati giudicati non idonei in sede di
selezione fisio-psico-attitudinale prescritta per l'ammissione ad uno
qualsiasi dei precedenti corsi AUC dell'Esercito.
Qualora gli interessati ritengano che le cause della non
idoneita' psico-fisica siano state rimosse, gli stessi, previa
presentazione di idonea certificazione medica rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, possono richiedere al distretto
militare di appartenenza di essere sottoposti a nuovi accertamenti
sanitari presso le competenti commissioni mediche di seconda istanza
allo scopo di ottenere la ridefinizione del proprio profilo
sanitario. Nel caso in cui tali accertamenti confermino quanto
certificato dalla struttura sanitaria pubblica, gli interessati
potranno produrre nuova domanda, opportunamente documentata, per
essere ammessi a partecipare ad un concorso per l'ammissione ad un
successivo corso AUC.
2. Non potranno essere ammessi a concorrere per l'ammissione ai
corsi A.U.C. di cui al presente decreto e, pertanto, i Distretti
militari sono autorizzati a non accogliere eventuali domande - che
dovranno comunque essere custodite agli atti - prodotte dai giovani
che:
a) non siano in possesso dei requisiti richiesti al precedente
comma 1.;
b) siano stati dispensati dalla chiamata alle armi per essersi
trovati in particolari condizioni previste dalle disposizioni in
vigore, a meno che rinuncino espressamente al beneficio concesso,
rilasciando apposita dichiarazione di rinuncia che formera' oggetto
di variazione matricolare.
Gli aspiranti definitivamente non ammessi o che rinuncino alla
frequenza dei corsi AUC permangono nel godimento dei benefici
spettanti ai sensi della normativa regolatrice (ritardo, rinvio,
ecc.);
c) abbiano gia' conseguito l'inidoneita' alla nomina a
sottotenente di complemento in uno qualsiasi dei precedenti corsi AUC
dell'esercito;
d) abbiano gia' soddisfatto agli obblighi di leva, o si
trovano, comunque, in congedo illimitato (solo se partecipanti al
concorso per il Corpo sanitario);
e) abbiano potuto ottenere per due volte, anche non consecutive
l'ammissione ai corsi AUC dello stesso tipo di quello per il quale
concorrono, per essersi classificati in posizione non utile nella
relativa graduatoria di ammissione;
f) abbiano gia' ottenuto di recedere per due volte, anche non
consecutive, dalla domanda di ammissione ai corsi AUC dello stesso
tipo di quello per il quale concorrono, salvo casi di eccezionale
gravita' che dovranno essere segnalati dai Comandi RFC alla direzione
generale per il personale militare per le decisioni in merito;
g) siano stati riformati ovvero abbiano riportato coefficiente
"4" in una delle caratteristiche somato-funzionali in sede di visita
medica quali militari di truppa.
3. Ai fini dell'esclusione dalla partecipazione ai concorsi per
l'ammissione ai corsi AUC i motivi di cui alle lettere e) ed f) del
precedente comma 2 si cumulano fra loro.
4. Ai fini dell'ammissione alla frequenza dei corsi allievi
ufficiali di complemento i concorrenti dovranno essere riconosciuti
in possesso dei requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinale
prevista dalla normativa vigente citata nelle premesse, da accertarsi
con le modalita' di cui al successivo art. 5.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi dei
vincitori, nonche' la nomina a sottotenente di complemento di cui al
successivo articolo 7, sono inoltre subordinate all'accertamento
anche successivo all'ammissione al corso ovvero alla nomina ad
ufficiale di complemento del possesso dei requisiti di moralita' e
condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura,
da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
6. I requisiti di partecipazione, salvo quelli relativi all'eta'
ed al possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di cui, rispettivamente, al precedente comma 1, lettere
c) e d) (2), devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di ammissione, indicato per
ciascun concorso nel successivo art. 3. Detti requisiti, nonche'
quelli di cui ai precedenti commi 4 e 5, devono inoltre essere
mantenuti sino all'ammissione al corso, per la durata dello stesso,
all'atto della nomina a sottotenente di complemento e durante il
servizio di prima nomina.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato in
Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) firmata per esteso dal candidato. La mancata sottoscrizione
della domanda determinera' il non accoglimento della medesima;
c) presentata:
1) dal personale non alle armi:
1) personalmente ovvero spedita, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'Ufficio reclutamento del distretto
militare di residenza - a pena di decadenza - nei periodi appresso
indicati:
1) a) per i corsi AUC Corpo ingegneri:
1) a. 114o corso entro il 3 ottobre 2002;
1) a. 115o corso dal 4 ottobre 2002 al 12 dicembre 2002;
1) a. 116o corso dal 13 dicembre 2002 al 5 marzo 2003;
1) a. 117o corso dal 6 marzo 2003 al 5 giugno 2003;
1) b) per i corsi AUC Corpo sanitario:
1) b. 142o corso entro il 10 ottobre 2002;
1) b. 143o corso dall'11 ottobre 2002 al 30 dicembre 2002;
1) b. 144o corso dal 31 dicembre 2002 al 5 maggio 2003.
2) dal personale alle armi:
2) direttamente, entro i medesimi termini sopra indicati - a
pena di decadenza - al Reparto/Ente di appartenenza che, dopo averla
vistata, ne curera' l'immediato inoltro all'Ufficio reclutamento del
distretto militare di residenza del militare. In tal caso la data di
presentazione sara' attestata dalla dichiarazione del suddetto
Reparto/Ente di appartenenza.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata fara' fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
I candidati residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro i termini sopra indicati, anche tramite l'autorita' diplomatica
o consolare che ne curera' l'immediato inoltro all'ufficio
reclutamento del distretto militare di residenza dell'interessato.
2. Nella suddetta domanda il candidato, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) il concorso cui intende partecipare;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
c) la residenza (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico);
d) il recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al distretto
militare presso il quale e' stata presentata la domanda, ogni
variazione del predetto recapito. E' fatto, altresi', obbligo ai
concorrenti che venissero incorporati per l'assolvimento degli
obblighi di leva successivamente alla presentazione della domanda, di
comunicare al predetto distretto militare il reparto/ente presso il
quale siano stati destinati a prestare servizio, nonche' ogni
variazione, anche temporanea, della sede di servizio;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi di leva;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
h) il diploma di laurea posseduto con la durata del corso
legale degli studi, il relativo punteggio e l'indicazione
dell'Istituto universitario presso il quale il medesimo e' stato
conseguito.
i) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione (solo se gia' conseguito dal concorrente per i corsi del
Corpo sanitario). Il concorrente che all'atto della presentazione
della domanda non avesse ancora conseguito detto diploma, dovra'
rilasciare apposita dichiarazione, come da modello riportato nel gia'
citato allegato B), circa la data sotto la quale presume di
conseguire detto diploma e di essere a conoscenza che il mancato o
tardivo conseguimento del diploma medesimo nonche' la mancata o
tardiva comunicazione del suo conseguimento non consentiranno
l'ammissione al corso;
j) l'area geografica (una sola tra quelle riportate,
rispettivamente, nei gia' citati Allegati "C" e "D" al presente
decreto) per la quale intenda partecipare - solo se concorrente per
il Corpo degli ingegneri, per i posti per i laureati in ingegneria
edile o ingegneria civile o per il Corpo sanitario, per i posti per
laureati in medicina e chirurgia - nonche' se, per l'ipotesi che per
detta area non risultsse vincitore del concorso, sia disponibile
all'ammissione al corso per un'area diversa da quella prescelta;
k) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'articolo 686 del codice di procedura penale. (In caso
contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato).
Di impegnarsi, altresi', a comunicare alla direzione generale per
il personale militare - I reparto - 1a Divisione reclutamento
ufficiali - 3a sezione - Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma,
qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che
intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
l) l'esito della visita di leva, se gia' effettuata, ed il
profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di
congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita
medesima;
m) il distretto militare o la Capitaneria di porto di
appartenenza;
n) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva; se
militare in servizio, la data di incorporazione, il grado rivestito,
la Forza armata/Corpo armato di appartenenza, la posizione di stato e
l'ente/reparto di appartenenza;
o) se sia o sia stato ammesso a prestare "servizio civile", la
data di inizio e l'ente di servizio;
p) se sia stato dichiarato "obiettore di coscienza";
q) di rinunciare, in caso di esito favorevole del concorso, al
grado rivestito (se militare);
r) di avere/non avere concorso per l'ammissione ad altri corsi
AUC dell'esercito o di altra Forza armata (in caso di partecipazione
specificare a quale concorso abbia partecipato o stia partecipando);
s) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede (in una di quelle comprese nella/e area/e per le quali
ha chiesto di concorrere, se concorrente per il Corpo degli
ingegneri, per i posti per i laureati in ingegneria edile o
ingegneria civile o per il Corpo sanitario, per i posti per laureati
in medicina e chirurgia) e di impegnarsi a frequentare i corsi
previsti per il Corpo di assegnazione;
t) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
3. Gli uffici reclutamento dei distretti militari, per quanto di
competenza, dovranno provvedere a far regolarizzare le domande che,
spedite o presentate nei termini previsti, dovessero risultare
formalmente irregolari o non conformi al modello allegato al presente
decreto, avendo cura, in particolare, che i concorrenti che vi siano
tenuti, indichino l'area geografica per la quale intendano
partecipare e manifestino la loro volonta' in merito a quanto
previsto dal precedente comma 2, lettera j).
4. I distretti militari sono autorizzati a non accogliere le
domande dei concorrenti privi dei prescritti requisiti - che dovranno
comunque essere custodite agli atti - fornendo nella relativa
comunicazione precisa indicazione del motivo del non accoglimento. Le
domande dei giovani che fruiscono di un periodo di temporanea
inidoneita' fisica devono essere accettate con riserva.
5. La direzione generale per il personale militare provvedera' a
verificare, anche attraverso specifica richiesta alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti, la veridicita' di quanto dichiarato dai
concorrenti vincitori nella domanda di partecipazione e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese a corredo della
medesima.
Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
6. Per i giovani interessati alle chiamate alle armi da
effettuare nel 2002 e nel 2003 le domande di partecipazione ai
concorsi per l'ammissione ai corsi AUC comporteranno, comunque, la
sospensione dell'incorporazione solo se prodotte entro i termini
previsti dai relativi manifesti di chiamata alle armi. Tale
sospensione potra' essere concessa per un solo concorso AUC.

                               Art. 4.
 
Commissioni
 
1. Per lo svolgimento delle operazioni concorsuali opereranno:
a) il gruppo selettori speciale AUC di Roma;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per la formazione delle graduatorie di
ammissione ai corsi.
2. Il gruppo selettori speciale AUC, costituito con personale
designato dalla direzione generale della leva, reclutamento e
mobilitazione, sara' composta da:
capo gruppo;
nucleo selezione psico-attitudinale;
nucleo prove di efficienza fisica.
3. La commissione incaricata dell'effettuazione degli
accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera b),
nominata dal direttore del centro militare di mediciana legale di
Roma, sara' composta da:
un ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
due ufficiali medici in servizio permanente dei quali uno
potra' essere subalterno, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
direttore del Comando del servizio sanitario e veterinario di
Roma, presidente;
due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.
Detta commissione, i cui membri dovranno essere diversi da quelli
della commissione di cui al precedente comma 3 del presente articolo,
si avvarranno del supporto di ufficiali medici specialisti della
Forza armata o di specialisti esterni che dovranno essere anche essi
diversi da quelli eventualmente consultati dalla commissione di cui
al precedente comma 3.
5. La commissione per la formazione delle graduatorie di cui al
precedente comma 1, lettera d), nominata dalla direzione generale per
il personale militare con successivo decreto dirigenziale, sara'
composta da:
un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore
a capitano, membri.
Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dall'ufficiale di
grado meno elevato ovvero, a parita' di grado, da quello meno
anziano.

                               Art. 5.
 
Selezione fisio-psico-attitudinale
 
1. La selezione per i concorrenti all'ammissione ai corsi AUC di
cui al presente decreto si effettuera' tenendo conto delle
caratteristiche fisiche e psico-attitudinali e, per gli ammessi,
delle capacita' dimostrate durante la frequenza dei corsi AUC.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali (presumibile durata
per il concorrente: quattro giorni) dovranno essere effettuati, di
massima, entro le seguenti date:
a) per i concorrenti ai corsi AUC Corpo ingegneri:
a) 114o corso: 5 novembre 2002;
a) 115o corso: 20 gennaio 2003;
a) 116o corso: 19 aprile 2003;
a) 117o corso: 8 luglio 2003;
b) per i concorrenti ai corsi AUC Corpo sanitario:
b) 142o corso: 11 novembre 2002;
b) 143o corso: 21 febbraio 2003;
b) 144o corso: 20 giugno 2003.
3. Ciascun concorrente ricevera', a cura del distretto militare
competente, la cartolina-precetto mod. SA/1 colore giallo per il
viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello
prescritto per la sede degli accertamenti sanitari e
psico-attitudinali.
Circa l'uso di tale cartolina valgono le disposizioni di cui alle
circolari ministeriali n. 16001/R/702-24 del 9 aprile 1952 e n. 1054
del 3 marzo 1994.
I concorrenti dovranno presentarsi nel luogo ed improrogabilmente
nei giorni in esse stabiliti, muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli
accertamenti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi
dal concorso.
Durante il periodo di permanenza presso la sede di effettuazione
degli accertamenti di cui sopra i concorrenti fruiranno di vitto ed
eventualmente di alloggio a carico dell'amministrazione militare,
compatibilmente con le esigenze e/o le possibilita' dell'ente
ospitante.
4. Gli uffici reclutamento dei distretti militari hanno facolta',
compatibilmente con i tempi tecnici di completamento degli
accertamenti di cui al precedente comma 2, di riconvocare i candidati
per i seguenti motivi:
a) effettuazione di esami di stato, quali quelli di
abilitazione all'esercizio della professione;
b) frequenza di corsi universitari e/o di specializzazione
presso istituti o strutture situate all'estero, da cui non e'
assolutamente consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi
corsi;
c) concomitanza delle prove selettive con prove di concorsi
pubblici;
d) ricovero, selezioni durante, presso una struttura sanitaria,
ovvero avere in atto malattie infettive, oppure non essere in
condizioni di potersi muovere dalla propria residenza per grave
impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di incidenti o
delle predette malattie.
Eventuali richieste di riconvocazione per altri motivi
adeguatamente documentati saranno valutate di volta in volta dal
distretto militare.
Gli interessati che si trovino nelle predette condizioni dovranno
inviare al distretto militare apposita richiesta di riconvocazione,
corredata da idonea e completa documentazione probatoria, entro il
giorno di presentazione.
5. I candidati convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare
i seguenti documenti:
a) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
ovvero da struttura sanitaria convenzionata, non anteriore a tre
mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i markers dell'epatite
B e C;
c) eventuali lastre e referto di esame radiografico del torace
in due proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame
strumentale presso organi sanitari militari o strutture pubbliche
entro i tre mesi antecedenti;
d) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera, rilasciato dai medici della Federazione
medico sportiva italiana ovvero dal personale sanitario delle
strutture pubbliche o private convenzionate normativamente previste
(solo se concorrenti per il Corpo degli ingegneri).
6. I concorrenti saranno sottoposti, a cura del gruppo selettori
speciale AUC di Roma, di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera
a), ai seguenti accertamenti e prove da effettuarsi presso il Centro
addestramento ginnico sportivo dell'Esercito:
a) batteria di test di personalita';
b) test culturale ad indirizzo matematico;
c) prove di efficienza fisica (solo se concorrenti per il Corpo
degli ingegneri), che consisteranno in :
corsa in piano di m 1000: tempo massimo: 6',01 ;
trazioni alla sbarra: minimo n. 2;
salto in lungo: minimo m 3 (tentativi a disposizione: 2).
Il concorrente che consegua un risultato inferiore a quello
consentito in tutte e tre le prove sara' giudicato non idoneo ed
escluso dal concorso.
I risultati delle prove di efficienza fisica, per coloro che sono
tenuti a sostenerle, contribuiranno alla formazione delle graduatorie
di cui al successivo art. 6;
d) accertamenti psico-attitudinali che comprenderanno:
1) batteria di test volti a determinare l'efficienza
intellettuale e culturale;
2) colloquio attitudinale individuale, dal quale sia
possibile ricavare indicazioni sul successivo impiego.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.
7. I concorrenti che avranno superato le prove di efficienza
fisica e direttamente i concorrenti per il Corpo sanitario saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 4,
comma 1, lettera b) ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento
del possesso dell'idoneita' al servizio quali allievi ufficiali di
complemento. Nell'esecuzione di tali accertamenti, che verranno
eseguiti in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita ed a mente delle vigenti direttive, la commissione dovra', per
ciascun aspirante, attenersi a quanto richiesto dallo specchio
sanitario contenuto nel fascicolo SA/10 da completare con tutti gli
elementi rilevati obiettivamente o mediante indagini speciali,
nonche' accertare il possesso dei seguenti requisiti fisici
specifici:
a) statura non inferiore a m 1,65;
b) assenza di imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti
normative in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
c) coefficienti in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario non inferiori a quelli
appresso indicati:
 

PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 3 2 2 2 2 2 3 2
 
8. Detta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
cardiologo con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine completa con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo);
esame Rx del torace, qualora non venisse esibita la
documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c).
In ogni caso la commissione potra' eseguire tutte le indagini
ritenute utili per consentire una adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
9. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto a
ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di complemento
del Corpo degli ingegneri (ovvero sanitario ) dell'Esercito";
"non idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di
complemento del Corpo degli ingegneri (ovvero sanitario)
dell'Esercito" con indicazione del motivo.
10. Il giudizio della commissione medica e' definitivo. Pertanto,
i candidati giudicati fisicamente non idonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori eventuali prove di selezione.
11. Tuttavia, potranno essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti sanitari i candidati che, giudicati non idonei,
produrranno motivata istanza, allegando idonea documentazione,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'.
Tale documentata istanza dovra' essere spedita con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano al Comando
del servizio sanitario e veterinario della capitale improrogabilmente
entro il 10o giorno successivo a quello della visita medica in cui il
candidato ha riportato giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita' riportato al termine delle visite mediche si intendera'
confermato.
In caso di accoglimento dell'istanza la commissione di cui al
precedente art. 4, comma 1, lettera c., costituita presso il comando
del servizio sanitario e veterinario della capitale, acquisiti dal
gruppo selettori i verbali ed i referti delle visite mediche
sostenute dai candidati medesimi, esprimera' il giudizio a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
Gli interessati riceveranno in ogni caso dalla predetta
commissione la relativa comunicazione.
I concorrenti dichiarati non idonei anche negli ulteriori
accertamenti sanitari, o che ad essi abbiano rinunciato, saranno
definitivamente esclusi dal concorso.
12. Decorso il periodo di tempo previsto per l'eventuale
ricezione di istanze di ulteriori accertamenti sanitari ovvero,
qualora necessario, al termine degli accertamenti sanitari stessi, i
giovani giudicati non idonei ai corsi AUC saranno trasferiti presso i
reparti osservazione dei competenti ospedali militari per essere
sottoposti a provvedimenti medico-legali quali militari di truppa.
Pertanto:
a) i militari alle armi giudicati fisicamente non idonei per
l'ammissione ai corsi AUC, ma in possesso dell'idoneita' quali
militari di truppa, dovranno rimanere in servizio per completare gli
obblighi di leva; i medesimi qualora abbiano ottenuto in sede di
osservazione ospedaliera un provvedimento medico-legale circa
l'idoneita' quali militari di truppa, saranno avviati direttamente
dall'ospedale militare al proprio domicilio o restituiti ai reparti
od enti di provenienza per le ulteriori incombenze, secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni;
b) i giovani non ancora alle armi, giudicati fisicamente non
idonei, saranno fatti rientrare dall'ospedali militare alle sedi di
provenienza.
L'ospedale militare comunichera' l'esito delle visite mediche
effettuate al comando RFC interessato.
13. In ogni caso la direzione generale per il personale militare
si riserva la facolta' di far sottoporre i candidati a visita medica
presso il collegio medico legale.
14. Gli aspiranti gia' sottoposti alle prove di selezione
attitudinale per un corso AUC che non sia quello immediatamente
precedente - in tal caso si applicano le disposizioni di cui al
successivo art. 7, comma 3 - non dovranno ripetere le batterie di
test di cui al precedente comma 6, lettera a), ma saranno
risottoposti agli accertamenti sanitari, alle prove di efficienza
fisica (solo se concorrenti per il Corpo degli ingegneri) ed al
colloquio attitudinale.
15. L'idoneita' conseguita al termine delle prove di selezione
previste dal presente decreto e' valida esclusivamente per il
reclutamento quale allievo ufficiale di complemento nel Corpo per il
quale si concorre; essa costituisce, quando richiesta, condizione
necessaria, ma non sufficiente, per l'eventuale successiva immissione
nel servizio permanente effettivo o per l'ammissione a ferme
prolungate.

                               Art. 6.
 
Graduatorie generali di merito
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove previste
in ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto saranno iscritti
dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera
d. in graduatorie generali di merito distinte in base ai posti messi
a concorso per titolo di studio. Per i concorrenti in possesso della
laurea in ingegneria civile o ingegneria edile e per quelli in
possesso della laurea in medicina e chirurgia le graduatorie saranno
distinte anche per area geografica. Le graduatorie saranno formate in
base alla somma dei punteggi assegnati ad ogni concorrente per i
seguenti elementi:
a. Qualita' fisiche:
(1) Profilo sanitario:
psiche (PS),
apparato cardiocircolatorio (AC),
apparato respiratorio (AR),
apparati vari (AV),
apparato visivo (VS),
apparato uditivo (AU).
(2) Prove di efficienza fisica (solo per i concorrenti per il
Corpo ingegneri):
corsa in piano di m. 1000,
trazioni alla sbarra,
salto in lungo.
Resta fermo quanto gia' previsto nel precedente articolo 5,
comma 6 lettera c.
b. Accertamenti psico-attitudinali:
risultati della batteria di test volti a determinare
l'efficienza intellettuale e culturale di cui al precedente articolo
5, comma 6, lettera d. (1),
colloquio individuale di cui al precedente articolo 5, comma
6, lettera d. (2).
c. Titolo di studio:
(1) per i concorrenti ai corsi AUC Corpo ingegneri:
durata in anni del corso di studi,
votazione finale;
(2) per i concorrenti ai corsi AUC Corpo sanitario:
voto di laurea,
possesso del diploma di specializzazione, ovvero
superamento di almeno due anni di frequenza del relativo corso.
Titoli di studio posseduti in aggiunta a quello minimo prescritto
per la partecipazione al concorso saranno considerati, ai fini
dell'attribuzione di punteggio, solo qualora indicati nella domanda
di partecipazione al concorso o nella dichiarazione sostitutiva di
cui al gia' citato Allegato "B" rilasciata contestualmente alla
domanda medesima o, al massimo, entro il termine di scadenza previsto
per la presentazione della domanda stessa.
2. Le graduatorie generali degli idonei all'ammissione a ciascun
corso saranno approvate dalla direzione generale per il personale
militare.
3. Gli idonei che saranno compresi nel numero dei posti previsti
in ciascuno dei corsi AUC Corpo ingegneri dal precedente articolo 1,
comma 1, lettera a. (ad esclusione di quelli in possesso della laurea
in ingegneria civile o in ingegneria edile) saranno ammessi alla
frequenza del rispettivo corso. In ciascuno dei predetti corsi i
posti che non potessero essere ricoperti in tutto o in parte per
insufficienza di concorrenti in possesso di alcuno dei diplomi di
laurea richiesti (escluse ingegneria civile ed ingegneria edile)
potranno essere portati in aumento ai posti previsti per concorrenti
in possesso di altro diploma di laurea, secondo l'ordine della
graduatoria generale di merito.
4. I concorrenti in possesso della laurea in ingegneria civile o
in ingegneria edile saranno ammessi alla frequenza del corso fino a
concorrenza dei posti disponibili per l'area geografica di cui al
gia' citato Allegato "C" per la quale hanno concorso. Gli idonei in
possesso delle predette lauree collocatisi in graduatoria in
eccedenza ai posti disponibili per l'area geografica richiesta,
qualora risultino disponibili posti non ricoperti per insufficienza
di idonei in aree geografiche diverse da quella prescelta, potranno
conseguire l'ammissione alla frequenza del corso, secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito, soltanto qualora abbiano
espresso nella domanda di partecipazione al concorso la
disponibilita' a conseguire, in via subordinata, l'ammissione anche
per detti posti.
5. Gli idonei che saranno compresi nel numero dei posti previsti
in ciascuno dei corsi AUC Corpo sanitario dal precedente articolo 1,
comma 1, lettera b. (ad esclusione di quelli in possesso della laurea
in medicina e chirurgia) saranno ammessi, qualora abbiano documentato
di aver conseguito la prescritta abilitazione professionale, alla
frequenza del rispettivo corso.
6. I concorrenti in possesso della laurea in medicina e chirurgia
e della relativa abilitazione all'esercizio professionale saranno
ammessi alla frequenza del corso fino a concorrenza dei posti
disponibili per l'area geografica di cui al gia' citato allegato D)
per la quale hanno concorso. Gli idonei in possesso della predetta
laurea collocatisi in graduatoria in eccedenza ai posti disponibili
per l'area geografica richiesta, qualora risultino disponibili posti
non ricoperti per insufficienza di idonei in aree geografiche diverse
da quella prescelta, potranno conseguire l'ammissione alla frequenza
del corso, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito,
soltanto qualora abbiano espresso nella domanda di partecipazione al
concorso la disponibilita' a conseguire, in via subordinata,
l'ammissione anche per detti posti.
7. a. I posti che dovessero risultare non ricoperti nei corsi AUC
Corpo ingegneri potranno essere assegnati a concorrenti dei
corrispondenti corsi AUC Armi varie indetti con decreto dirigenziale
30 luglio 2002 in possesso del diploma di laurea richiesto, che
gradissero tale assegnazione;
b. I concorrenti che non conseguiranno l'ammissione al corso
AUC Corpo ingegneri per mancanza di posti disponibili potranno essere
inseriti nella graduatoria generale di merito dei corrispondenti
corsi AUC Armi Varie, sempre che risultino in possesso dei requisiti
previsti per l'ammissione a detti corsi.
A coloro che verranno trasferiti a tali corsi, qualora ammessi,
e' data facolta' di rinunciare per concorrere all'ammissione ad un
successivo corso AUC Corpo ingegneri secondo le modalita' di cui al
successivo art. 7, comma 3.
8. In ciascuno dei corsi AUC Corpo sanitario di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera b. i posti eventualmente non ricoperti
dagli odontoiatri saranno devoluti in aumento a quelli disponibili
per i medici secondo le indicazioni che saranno fornite dallo Stato
maggiore dell'Esercito, mentre quelli eventualmente non ricoperti dai
medici, dai farmacisti e dai veterinari potranno essere riportati in
aumento a quelli disponibili per le stesse categorie per il corso
successivo (per i medici alla corrispondente area geografica).
9. Qualora in uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1, alcuni dei posti risultino non ricoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, la direzione generale per il
personale militare ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni
fino al settimo giorno dall'inizio del rispettivo corso con le
modalita' di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6.
10. In ciascun concorso le graduatorie degli ammessi, approvate
dalla direzione generale per il personale militare, saranno
pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di
tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Copia delle graduatorie stesse saranno inoltre
poste in visione presso i distretti militari.
11. Informazioni sugli esiti dei predetti concorsi potranno
essere richieste, non prima di quindici giorni antecedenti la data di
incorporazione prevista per ciascun corso dall'articolo 1 del
presente decreto, all'ufficio relazioni con il pubblico della
direzione generale per il personale militare - Palazzo Esercito - via
XX Settembre 123 A - 00187 Roma - numeri 06/4735.5941, 06/4735.3444,
06/4735.3445.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi e svolgimento
 
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 6 saranno ammessi ai corsi con riserva
dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di
cui al precedente art. 2.
2. Gli ammessi riceveranno la cartolina precetto per il
raggiungimento della scuola di assegnazione da parte dei competenti
distretti militari e dovranno presentarsi il giorno indicato in detta
cartolina precetto, pena l'esclusione dal corso, muniti di carta
d'identita' in corso di validita', al fine di consentire
all'amministrazione di effettuare con immediatezza parte
dell'attivita' di verifica di cui al precedente art. 3, comma 5.
In caso di impossibilita' di presentazione, per uno dei motivi
gia' indicati nel precedente art. 5, comma 4 e riconosciuto valido
dal distretto militare competente, essi potranno ottenere un
differimento della data di presentazione che, comunque, non potra'
superare i sette giorni, purche' ne sia data notizia entro il giorno
stesso di presentazione.
3.& i;a. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo
6, comma 7, lettera b., i giovani concorrenti per la prima volta per
l'ammissione ad uno dei corsi AUC di cui al presente decreto,
risultati idonei ma non ammessi al corso stesso:
(1) riceveranno dal distretto militare una comunicazione con
cui verranno avvertiti di potersi avvalere della facolta' di essere
rinviati a concorrere per il corso successivo senza essere sottoposti
a nuovi accertamenti fisio-psico-attitudinali, purche' lo richiedano
al distretto medesimo, entro trenta giorni dalla data di prevista
incorporazione del corso cui non sono stati ammessi. Detti
concorrenti, qualora a norma delle disposizioni del presente decreto
abbiano prodotto domanda per una determinata area geografica,
dovranno indicare nella comunicazione di gradimento a riconcorrere,
da inviare al distretto militare, l'area per la quale intendano
riconcorrere, tra quelle previste per il nuovo corso dai gia' citati
allegati C) e D). In tal caso i rinviati al corso successivo saranno
inseriti nella relativa graduatoria di merito con il punteggio loro
attribuito nel concorso precedente;
(2) qualora intendessero far valere un ulteriore titolo di
studio conseguito, dovranno rilasciare dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, come da modello riportato nel piu' volte citato Allegato "B"
al presente decreto, contestualmente alla richiesta di cui alla
precedente lettera a. numero (1) del precedente comma. In tal caso il
punteggio attribuito nel concorso precedente verra' incrementato con
quello attribuito a tale ulteriore titolo. Eventuali istanze o
dichiarazioni allo scopo presentate ai distretti militari oltre il
termine di cui al precedente numero (1) non saranno accolte.
b. I giovani che si siano avvalsi della facolta' di essere
rinviati al corso successivo, qualora non utilmente collocati nella
graduatoria di merito e pertanto non ammessi a detto corso, non
riceveranno alcuna comunicazione da parte del distretto militare e
rimarranno a disposizione del Ministero della difesa per l'eventuale
assolvimento degli obblighi di leva.
4. I sottufficiali ed i graduati di truppa, qualora ammessi ai
corsi, dovranno rinunziare per iscritto al proprio grado. Essi
saranno, pero', ripristinati nel grado precedentemente rivestito,
qualora vengano dimessi dai corsi ovvero non conseguano per un motivo
qualsiasi la nomina a sottotenente di complemento.
5. a. All'atto della presentazione alle scuole gli ammessi
saranno sottoposti a visita dal dirigente del servizio sanitario
delle scuole stesse, al fine di accertare la persistenza
dell'idoneita' fisica precedentemente riconosciuta. In tali
accertamenti non dovranno essere prese in esame, ai fini
dell'idoneita', imperfezioni fisiche gia' valutate dai sanitari che
ebbero a pronunciarsi precedentemente;
b. Nei casi in cui le suddette imperfezioni si ritenessero
aggravate o fossero insorti fatti morbosi nuovi, si seguira'
l'ordinaria procedura dell'osservazione ospedaliera, segnalando il
caso al competente Comando del servizio sanitario e veterinario per
l'azione di controllo ad esso normalmente devoluta.
c. Gli ammessi potranno presentare, allo scopo di evitare
iperimmunizzazioni, una certificazione del proprio pregresso stato
vaccinale rilasciata dai soggetti sottoindicati:
anagrafi vaccinali presso i comuni di residenza per:
tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero
della sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17
febbraio 1997) per: febbre gialla;
medico vaccinatore per:
morbillo, parotite, rosolia, epatite A, tifo addominale,
meningite meningococcica e tutte le altre vaccinazioni non
obbligatorie. Tale certificazione dovra' essere compilata su carta
intestata, contenere le generalita' complete del vaccinato, la data
di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed il nome commerciale
del prodotto impiegato ed essere firmata in calce dal medico.
6. I corsi AUC di cui al presente decreto avranno una durata di
circa 80 giorni.
7. Gli allievi potranno essere dimessi dal corso frequentato
perche' non ritenuti idonei in sede di valutazione ordinaria o
straordinaria, o per numerose assenze, o per perdita dei requisiti
previsti. Gli allievi non potranno essere dimessi a domanda dal corso
a meno di casi eccezionali, valutati di volta in volta dalla
direzione generale per il personale militare, cui le relative istanze
dovranno in ogni caso pervenire tramite il Comando della scuola
presso la quale e' in atto il corso.
Gli allievi dimessi, fatto salvo quanto previsto nel precedente
comma 4, saranno reimpiegati dallo Stato Maggiore dell'Esercito -
Impiego del personale, per l'eventuale completamento degli obblighi
di leva.
8. a. Al termine di ognuno dei corsi verra' compilata una
graduatoria di merito degli idonei per Corpo/specialita' che saranno
nominati sottotenenti di complemento;
b. La nomina sara' conferita al termine di un periodo di
licenza speciale di fine corso di dieci giorni. In casi eccezionali,
detta licenza potra' essere concessa agli interessati durante
l'espletamento del servizio di prima nomina. Tenuto conto dell'ordine
della graduatoria di cui alla precedente lettera a. del presente
comma, i sottotenenti saranno destinati ad un ente o reparto per
prestare servizio di prima nomina fino al compimento della ferma di
leva di mesi 14, prevista dal decreto ministeriale 28 marzo 1997,
citato nelle premesse. Per coloro che hanno conseguito l'ammissione
alla frequenza del corso per una specifica area geografica, l'ente o
reparto di assegnazione sara' compreso nella predetta area.
9. Durante la frequenza del corso AUC e durante l'espletamento
del servizio di prima nomina potranno essere concessi nulla osta al
transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato soltanto ai
vincitori dei concorsi per l'ammissione ad una Accademia militare o
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento in ferma
dodecennale, nonche' agli ammessi all'arruolamento per l'assunzione
in servizio permanente, con qualsiasi grado, nella Forza armata di
appartenenza od in altra Forza armata, nel Corpo della guardia di
finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia
penitenziaria, nel Corpo della guardia forestale e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

                               Art. 8.
 
Esclusioni
 
1. I candidati che risultassero in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali
di complemento dell'Esercito di cui al presente decreto saranno
esclusi dal concorso, con provvedimento motivato, dai distretti
militari cui hanno presentato domanda ovvero dalla direzione generale
per il personale militare.
La direzione generale per il personale militare potra' escludere
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i candidati dal
concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi
decaduti dalla nomina a sottotenente di complemento, a seconda che il
difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta nomina.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso i competenti distretti militari e successivamente presso la
direzione generale per il personale militare per le finalita' di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di servizio per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione ai corsi. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del reclutamento o alla posizione giuridico-economica del candidato,
nonche' in caso di esito positivo del reclutamento, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei
Comandanti dei competenti distretti militari e del direttore della
1a Divisione reclutamento ufficiali della direzione generale per il
personale militare, responsabili del trattamento. Titolare del
trattamento e' il direttore generale della direzione generale per il
personale militare.

                              Art. 10.
 
Prospettive di carriera
 
1. Al termine del servizio di leva gli ufficiali di complemento
dell'Esercito possono concorrere, a domanda, al concorso, per titoli,
per l'ammissione ad una ferma volontaria non rinnovabile di anni due
decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio
di prima.

                              Art. 11.
 
R i n v i o
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 febbraio
1988, n. 62, citato nelle premesse, nonche' quelle, in quanto
compatibili, contenute nella Pubblicazione 5347, edizione 1957,
recante norme per lo svolgimento dei corsi AUC dell'Esercito e
successive modificazioni.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2002
Amm. Sq.: Lucidi

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