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POLITECNICO DI BARI

Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
in ingegneria geotecnica orientata alla salvaguardia del territorio,
sistemi di vie e trasporti, territorio e innovazione tecnologica -
XVII ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.2 del 8/1/2002
Ente:POLITECNICO DI BARI
Località:Bari  (BA)
Codice atto:01E12443
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:7/2/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di
borse di studio e di dottorato di ricerca nelle universita';
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,
istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l'uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari;
Visto lo statuto del Politecnico di Bari pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 4 novembre
1996 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale del 13 aprile 1990, con cui e'
stata determinata la natura minima delle borse nonche' i limiti e la
natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare l'art.
20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 luglio 1999, con
cui e' stato approvato il regolamento Politecnico di Bari in materia
di dottorato di ricerca, successivamente modificato dallo stesso
consesso nella riunione del 19 settembre 2000;
Vista la delibera del 29 maggio 2001 con cui il senato accademico
ha approvato l'istituzione del dottorato di ricerca per l'anno
accademico 2001-2002 (XVII ciclo);
Vista la delibera del senato accademico del 31 luglio-1 agosto
2001, con cui e' stata riattribuita, perche' non utilizzata, al XVII
ciclo del dottorato di ricerca in sistemi di vie e trasporti,
territorio e innovazione tecnologica, con sede amministrativa nel
Politecnico di Bari, la borsa di studio gia' assegnata al XVI ciclo
del dottorato di ricerca in scienze geodetiche e topografiche, con
sede amministrativa nell'Istituto Universitario Navale di Napoli;
Vista la delibera del 4 dicembre 2001 con cui il senato
accademico ha approvato, per il XVII ciclo, l'attivazione con due
borse di studio ciascuno dei dottorati di ricerca in ingegneria
geotecnica orientata alla salvaguardia del territorio e in sistemi di
vie e trasporti, territorio e innovazione tecnologica;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 maggio
2001, relativa al dottorato di ricerca per l'anno accademico
2001-2002 (XVII ciclo), con cui e' stato determinato in L. 33.000.000
l'importo unitario complessivo di una borsa di dottorato di ricerca
ed in L. 3.000.000 l'ammontare annuo delle tasse e contributi per
l'accesso ai corsi e la relativa frequenza che devono versare coloro
che non usufruiscono della borsa di studio;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, ai fini
dell'ammissione ai corsi di dottorato di seguito elencati.
Per ciascun dottorato vengono indicati:
i posti messi a concorso (*);
il numero delle borse di studio;
il tipo di laurea richiesta;
la durata del corso;
gli eventuali curricula specialistici;
la/e lingua/e straniera/e obbligatoria/e.
Scienze dell'ingegneria civile e dell'architettura (H).
1. Ingegneria geotecnica orientata alla salvaguardia del
territorio: posti messi a concorso: 4 - Borse di studio
"Politecnico": 2 - Altre borse di studio: -. Tipo di laurea
richiesta: ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per
l'ambiente e il territorio - Durata del corso: 3 anni - Lingua/e
straniera/e obbligatoria/e: inglese.
2. Sistemi di vie e trasporti, territorio e innovazione
tecnologica: posti messi a concorso: 4 - Borse di studio
"Politecnico": 2 - Altre borse di studio: -. Tipo di laurea
richiesta: ingegneria, architettura, economia e commercio - Durata
del corso: 3 anni - Lingua/e straniera/e obbligatoria/e: inglese.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da
qualificate strutture produttive private, che si rendessero ancora
disponibili dopo l`emanazione del presente bando ed entro la data di
affissione della graduatoria di merito, fermi restando comunque i
termini di scadenza previsti al comma 2 del successivo art. 3 per la
presentazione delle domande di ammissione.
L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso
noto mediante affissione di appositi avvisi nell'albo del Politecnico
e utilizzando i supporti informatici del sito internet del
Politecnico.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono partecipare al concorso di ammissione al dottorato di
ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in
possesso del diploma di laurea specifico richiesto, per ogni singolo
dottorato, alla data di scadenza del termine utile di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
Possono partecipare, inoltre, tutti coloro che sono in possesso
dello specifico analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e di
mobilita'.
Coloro che possiedono il titolo di studio specifico conseguito
presso universita' straniere che non sia gia' stato dichiarato
equipollente alla laurea devono, unicamente ai fini dell'ammissione
al dottorato al quale intendono concorrere, farne espressa richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda
stessa dei documenti utili a consentire al senato accademico la
dichiarazione di equipollenza in parola.
Detti documenti dovranno essere tradotti in italiano o in inglese
e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o
straniere in Italia.
(*) I posti messi a concorso sono determinati sulla base dei
seguenti criteri:
a) posti con borse di studio finanziati con:
a) fondi del Politecnico di Bari;
a) convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature idonee;
b) posti da destinare a laureati da ammettere al corso di
dottorato senza borsa di studio e con il pagamento di tasse e
contributi per l'accesso e la frequenza.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione ai corsi di dottorato, redatta in carta
libera secondo l'accluso fac-simile allegato al presente bando di cui
fa parte integrante, corredata della documentazione richiesta,
contenuta in un plico unico, deve essere indirizzata al magnifico
rettore del Politecnico di Bari - divisione ricerca, servizi al
territorio, via Amendola, 126/B - 70126 Bari (Tel. 080/5962513-2184 -
Fax 080/5962575).
Ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del testo unico n. 445/2000, la
domanda puo' essere inviata anche tramite fax unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita' munito di
fotografia del sottoscrittore, tenuto conto del comma 2 dell'art. 41
e dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000. La domanda trasmessa tramite fax soddisfa il requisito
della forma scritta, purche' possa essere accertata sia la fonte di
provenienza sia l'ora, e non deve essere seguita dalla trasmissione
di quella in originale.
La domanda deve pervenire, in ogni caso, al Politecnico di Bari
entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per la domanda inviata con raccomandata con avviso di ricevimento
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il Politecnico di Bari non assume nessuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque non
imputabili all'amministrazione del Politecnico di Bari (fatto di
terzi, caso fortuito o forza maggiore, ecc.)
Nella domanda di ammissione, che deve essere redatta con
chiarezza e precisione (possibilmente con mezzi elettronici o a
macchina o a stampatello), il candidato deve dichiarare sotto la
propria responsabilita':
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza,
residenza e recapito eletto agli effetti del concorso, specificando
il codice di avviamento postale, il numero telefonico ed il codice
fiscale;
2) l'esatta denominazione del concorso di dottorato cui intende
partecipare ed eventualmente il curriculum specialistico;
3) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della data
di conseguimento, del voto di laurea, dell'ateneo che lo ha
rilasciato e del numero di matricola;
4) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
5) le lingue straniere conosciute, oltre la lingua inglese.
Quest'ultima puo' certificarsi eventualmente con attestati del tipo
"Cambridge Level 3", "TOEFL 570", "FCE";
6) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
7) di non aver usufruito in precedenza di altra borsa di studio
(anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
8) di impegnarsi a non usufruire contemporaneamente, ove
risultasse vincitore del presente concorso, di altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del titolare della
borsa;
9) di impegnarsi a non superare durante il periodo di fruizione
della borsa un reddito personale complessivo annuo lordo di lire
15.000.000, a pena di decadenza immediata dalla fruizione della borsa
stessa. Alla determinazione del reddito di L. 15.000.000 concorrono
redditi di origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi
altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli
aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva.
Il candidato deve corredare la domanda di fotocopia di un
documento di riconoscimento munito di fotografia.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono avanzare esplicita richiesta
in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove d'esame.
I candidati sono tenuti al versamento di L. 50.000 da effettuarsi
su modulo di c/c postale n. 9704 intestato al Politecnico di Bari,
servizio tasse scolastiche, indicando nella causale di versamento
"Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in
(indicare titolo del dottorato) - XVII ciclo".
Il candidato deve inoltre presentare unitamente alla domanda:
curriculum vitae;
ricevuta del predetto versamento di L. 50.000;
eventuale certificato di conoscenza della lingua inglese.
I candidati in possesso dello specifico titolo accademico
straniero non ancora dichiarato equipollente alla laurea devono
allegare alla domanda i documenti utili a consentire la dichiarazione
di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e
dichiarazione di valore).
I documenti di cui sopra devono essere tradotti in italiano o in
inglese dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o
straniere in Italia.
Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento
dei requisiti prescritti che il Politecnico di Bari e' tenuto ad
effettuare ai sensi dell'art. 43 del testo unico n. 445/2000. Puo'
essere disposta l'esclusione in qualsiasi momento con provvedimento
motivato.

                               Art. 4.
 
Prove di esame e diario delle prove scritta e orale
 
L'esame di ammissione ai corsi di dottorato consiste in due
prove, una scritta e una orale, volte a garantire un'idonea
valutazione comparativa dei candidati.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza almeno
della lingua inglese.
Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica e tecnologica e riguardano
argomenti propri della tematica generale del dottorato.
Il tema di esame della prova scritta, unica per ogni concorso, e'
sorteggiato fra tre temi proposti dalla commissione giudicatrice.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del luogo, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato ai candidati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata 15 giorni prima della data fissata per la prova.
La prova orale sara' sostenuta immediatamente dopo quella
scritta, compatibilmente con i tempi necessari alla commissione di
concorso per la correzione degli elaborati scritti e per la stesura
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo di
comunicazione orale in sede concorsuale da parte della commissione
giudicatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento muniti di fotografia:
carta di identita';
patente di guida
passaporto;
tessera postale.
La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia al concorso.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
 
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei
concorsi per l'esame di ammissione ai dottorati di ricerca, i cui
componenti sono nominati con decreto del rettore, sono costituite:
dal coordinatore o, in caso di sua indisponibilita', da un
componente del collegio dei docenti, indicato dallo stesso collegio e
designato quale supplente del coordinatore;
da un docente componente del collegio dei docenti, scelto tra
una rosa di cinque nominativi indicati dal collegio medesimo;
da un docente di altri atenei, italiani o stranieri,
appartenente ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il
dottorato di ricerca, non appartenente al collegio dei docenti,
scelto tra una rosa di cinque nominativi indicati dal collegio
medesimo.
Ad eccezione del coordinatore, non possono far parte delle
commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato i docenti
che ne abbiano fatto parte nella tornata precedente.
Il collegio dei docenti puo' indicare, in aggiunta ai componenti
sopra indicati, non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
stipula di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese
artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile,
soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di
cooperazione interuniversitaria internazionale la commissione e le
modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli
accordi stessi.
Le procedure per la nomina delle commissioni saranno concluse
entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande prevista dal bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale n. 224
del 30 aprile 1999, ogni commissione e' tenuta a concludere le
operazioni concorsuali entro e non oltre novanta giorni dalla data
del decreto rettorale di nomina.
La prima seduta di ciascuna commissione e' convocata dal
coordinatore; in questa occasione la commissione procede alla nomina
del presidente e del segretario.
Ogni commissione di concorso, per la valutazione di ciascun
candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che supera la prova scritta
con una votazione non inferiore a 40/60.
I risultati della prova scritta sono affissi all'albo della
facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova d'esame,
contemporaneamente all'elenco degli ammessi al colloquio ed al diario
delle prove orali, e devono essere sottoscritti dal presidente e dal
segretario della commissione.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale ogni
commissione di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o del
dipartimento presso cui si e' svolta la prova d'esame ed e'
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione.
Al termine dei lavori, ciascuna commissione giudicatrice, con
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica gli idonei
nelle valutazioni comparative ed invia all'amministrazione la
graduatoria generale di merito, compilata sulla base del punteggio
riportato da ciascun candidato a seguito delle valutazioni
comparative della prova scritta e della prova orale. In caso di
parita' nella graduatoria generale di merito prevale il candidato
piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
Il rettore, per ogni concorso di dottorato, con proprio decreto,
accerta la regolarita' degli atti, dichiara i nominativi degli idonei
approvando la graduatoria generale di merito e attribuisce ai
vincitori le borse fino alla concorrenza dei posti disponibili e
secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di
merito prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria generale di merito degli idonei e' affissa
all'albo ufficiale del Politecnico di Bari.
L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire al Politecnico
di Bari entro e non oltre quindici giorni a partire dal giorno
successivo a quello della notifica, insieme alla documentazione
richiesta, indicata nel successivo art. 7, pena decadenza del diritto
stesso. In corrispondenza di eventuali rinunce o di decadenza degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. I candidati subentranti
dovranno far pervenire l'accettazione, insieme alla documentazione
richiesta indicata nel successivo art. 7, entro e non oltre quindici
giorni a partire dal giorno successivo a quello della notifica. In
caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il subentro dopo l'inizio del corso puo' essere consentito, su
parere positivo insindacabile del collegio dei docenti, entro e non
oltre due mesi dall'inizio del corso stesso, con la eventuale
erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.

                               Art. 7.
 
Iscrizione ai corsi
 
I candidati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca devono far
pervenire al magnifico rettore del Politecnico di Bari - divisione
ricerca, servizi al territorio, i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda d'iscrizione al 1o anno del corso di dottorato di
ricerca contenente le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) i dati anagrafici;
a) la residenza e il recapito;
a) il numero telefonico;
a) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
a) di optare in caso di ammissione a piu' dottorati per uno
solo di essi;
a) di essere o non essere iscritto ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo, di
impegnarsi a sospenderne la frequenza;
a) di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio
di dottorato (anche per un solo anno);
a) di non essere iscritto ad altro corso di dottorato;
a) di non usufruire contemporaneamente di altra borsa di studio
a qualsiasi titolo conferita;
a) il c/c bancario su cui accreditare l'importo della borsa di
studio (per i borsisti);
b) fotocopia del codice fiscale;
c) fotocopia del documento di identita' munito di fotografia;
d) autocertificazione di cittadinanza e residenza;
e) certificato di laurea con relativa votazione o
autocertificazione (per i cittadini in possesso di titolo accademico
straniero, fare riferimento all'ultimo comma dell'art. 2);
f) autocertificazione concernente le condizioni economiche
personali durante il periodo di fruizione della borsa.

                               Art. 8.
 
Esame finale e conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.
L'esame finale ha luogo in un'unica sessione al termine del corso
di dottorato di ricerca e consiste in una presentazione del proprio
lavoro di tesi di dottorato effettuata dal candidato di fronte alla
commissione per l'esame finale, di cui all'articolo successivo.
Il collegio dei docenti ammette all'esame finale i dottorandi,
dopo aver valutato la tesi di dottorato, e predispone, entro trenta
giorni dalla fine del corso di dottorato, la propria valutazione
dell'attivita' complessivamente svolta da ciascun dottorando.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati, nella sessione finale del corso successivo o, in
caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Il dottorando che non superi l'esame finale puo' ripeterlo una
sola volta, secondo le modalita' di cui al comma precedente, senza
alcun onere per il Politecnico.
Ciascun candidato deve presentare la domanda di ammissione
all'esame finale entro l'ultimo giorno del mese che precede la fine
del corso di dottorato e deve recapitare al Politecnico otto copie
della tesi di dottorato entro il cinquantesimo giorno successivo alla
fine del corso di dottorato.
Il Politecnico assicura la pubblicita' degli atti delle procedure
di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
Il titolo e' rilasciato dal rettore che, a richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al
ri1ascio del titolo, il Politecnico cura il deposito di copia della
tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze,
nonche' presso la biblioteca centrale di una delle facolta' del
Politecnico e presso il dipartimento sede del corso di dottorato.

                               Art. 9.
 
Commissioni per il conseguimento del titolo
 
Il rettore nomina con proprio decreto le commissioni per l'esame
finale dei dottorati.
Tali commissioni sono composte ciascuna da tre docenti, scelti
tra una rosa di nove nominativi designati da ciascun collegio dei
docenti, appartenenti ai settori scientifico disciplinari cui si
riferisce il dottorato di ricerca e non appartenenti al collegio dei
docenti, individuati come indicato nei commi seguenti.
Almeno due componenti devono appartenere a universita', anche
straniere, non partecipanti al dottorato.
Le commissioni possono essere integrate da non piu' di due
esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private,
anche straniere.
Il collegio dei docenti del dottorato designa i nove docenti
sulla base delle competenze scientifiche specifiche sugli argomenti
delle tesi dei dottorandi iscritti al terzo anno di corso e afferenti
ai settori scientifico disciplinari dei relativi curricula.
Il collegio dei docenti propone, tramite il coordinatore, i
nominativi dei nove docenti entro l'ultimo giorno del mese che
precede la fine del corso del dottorato.
Sulla base del lavoro di tesi, precedentemente analizzato e
valutato dai componenti la commissione, questa redigera' un verbale
comprensivo del giudizio circostanziato sulla tesi presentata dal
candidato e sul colloquio. Le proposte di rilascio del titolo sono
assunte a maggioranza.
Il rettore nomina le commissioni esaminatrici entro il
sessantesimo giorno successivo alla fine del corso di dottorato.
Le commissioni completeranno, a pena di decadenza, i propri
lavori entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di
nomina. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i
suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione,
escludendo i componenti decaduti.

                              Art. 10.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo i programmi
e le modalita' fissati dal collegio dei docenti.
Durante il corso il dottorando puo' essere autorizzato, per
esigenze relative alla ricerca, dal collegio dei docenti, alla
permanenza all'estero per un periodo non superiore alla meta' della
durata del corso stesso.
Il Politecnico di Bari provvede alla copertura assicurativa per
infortuni di ciascun dottorando per l'intera durata del corso,
secondo la normativa prevista per gli studenti iscritti al
Politecnico e garantisce, per lo stesso periodo, la copertura
assicurativa per responsabilita' civile dei dottorandi.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza.
Per quanto attiene le modalita' di passaggio all'anno successivo
di corso obblighi e diritti dei dottorandi sono definiti nel
"Regolamento" di ciascun corso di dottorato.
E' prevista l'esclusione dal corso di dottorato di ricerca, con
decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di:
giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno
di frequenza;
assunzione di incarichi di 1avoro a tempo determinato di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
assenze ingiustificate e prolungate.
Qualora il dottorando assuma un rapporto di lavoro con enti
pubblici o privati, egli puo' continuare a frequentare il corso di
dottorato, rispettando obblighi e doveri che questo impone, previa
autorizzazione del collegio dei docenti e nullaosta del datore di
lavoro.
Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata, con il consenso
dell'interessato e il parere positivo del collegio dei docenti, una
limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve,
in ogni caso, compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
Tale attivita' non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.
E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi nei casi
di maternita' o prestazione del servizio militare o grave documentata
malattia.
In caso di sospensione di durata superiore ai quattro mesi il
dottorando e' assegnato d'ufficio al corso successivo.

                              Art. 11.
 
Borse di studio
 
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e successive modificazioni e integrazioni, e' di L. 20.450.000 (al
lordo degli importi previdenziali che saranno a carico dei borsisti).
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al
bimestre.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata
dell'intero corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
di una dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si
chiede la mobilita' del dottorando rientra nell'ambito
dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo
formulati.
Nei casi di sospensione della frequenza dei corsi per maternita'
o prestazione del servizio militare o grave documentata malattia e'
sospesa l'erogazione della borsa di studio al dottorando.
In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni,
ovvero di esclusione dal corso, non viene erogata la borsa di studio
ragguagliata al periodo di sospensione o di esclusione.

                              Art. 12.
 
Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
L'ammontare annuo delle tasse e contributi per l'accesso ai
corsi del XVII ciclo e per la relativa frequenza e' di L. 3.000.000.
Tale importo, che deve essere versato da coloro che non
usufruiscono della borsa di studio, e' cosi' suddiviso:
1a rata: L. 1.500.000 (all'atto dell'iscrizione);
2a rata: L. 1.500.000 (entro il 31 maggio).
I dottorandi titolari di borsa di studio di cui al comma 3,
lettera a), dell'art. 1 sono esonerati dal pagamento delle tasse e
contributi.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai fini della legge n. 675/1996, sara' rispettato il carattere
riservato delle informazioni fornite da ciascun candidato. Tutti i
dati forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e
strumentali al concorso e alla gestione della eventuale borsa di
studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

                              Art. 14.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non disposto nel presente bando si fa riferimento
alla normativa vigente in materia e al regolamento del Politecnico di
Bari in materia di dottorato di ricerca.
Gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso
di dottorato verranno pubblicati a cura dell'Ateneo.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Bari, 12 dicembre 2001
Il rettore: Castorani

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