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LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO "CARLO CATTANEO"

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario presso il corso di laurea in economia
aziendale, per il settore scientifico-disciplinare P01B.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.73 del 14/9/1999
Ente:LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO "CARLO CATTANEO"
Località:-
Codice atto:099E7173
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:14/10/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
Visto lo statuto del Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo
approvato con decreto ministeriale del 3l ottobre 1991 e successive
modifiche;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e successive modificazioni, concernente il riordinamento della
docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonche' la
sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in
legge il 23 gennaio 1991, n. 21;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare gli
articoli 2 e 3;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997 e successivamente
modificato e integrato con decreto ministeriale 26 febbraio 1999;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta' di economia con la
quale si chiede la messa a concorso di un posto di ricercatore
universitario e delibera inoltre in merito alle affinita' del settore
bandito in relazione a quanto stabilito dal consiglio universitario
nazionale ed alla tipologia, di impegno scientifico e didattico
richiesto;
Vista la deliberazione del senato accademico;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione;
Constatato che il posto richiesto gode della relativa copertura
finanziaria e rientra nell'organico previsto dallo statuto;
Decreta:
Art. 1.
Bando di valutazione comparativa
Presso il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo - LIUC e
indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura del
seguente posto di ricercatore universitario:
Facolta' di economia
Settore scientifico-diciplinare: P01B - Politica economica
Tipologia di impegno scientifico richiesto: idoneita' a svolgere
attivita' di insegnamento e di ricerca nel campo della politica
economica e della economia applicata, con particolare riferimento
alla costruzione di modelli per l'analisi e la previsione
dell'economia. E' pertanto auspicabile una spiccata propensione
all'utilizzo della strumentazione econometrica.
Lingua straniera di cui si richiede la conoscenza: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche sette: i candidati
sono invitati a sottoporre a valutazione esclusivamente i titoli
didattici e scientifici attinenti alla specifica area indicata nel
settore scientifico-disciplinare.
Regime: a tempo pieno.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui al presente
bando e' libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza e al
titolo di studio posseduto dai candidati.
Per la partecipazione alle valutazioni sono richiesti, pena
esclusione, i seguenti requisiti:
a) il godimento dei diritti civili e politici;
b) l'idoneita' fisica all'impiego; ai soggetti riconosciuti
handicappati ai sensi della legge n. 104, del 5 febbraio 1992,
saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge
stessa;
c) eta' inferiore ai sessantacinque anni. l candidati che abbiano
raggiunto tale limite di eta' sono ammessi alle valutazioni solamente
previa dichiarazione di non effettuare opzione di essere collocati
fuori ruolo, se nominati.
Nel caso di cittadini di Stati esteri, gli stessi dovranno godere
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica italiana. I cittadini
stranieri dovranno dichiarare di possedere un'adeguata conoscenza
della lingua italiana.
Non possono prendere parte alle valutazioni coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per
avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi
o viziatida invalidita' non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti
il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato
risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21
del decreto legislativo n. 29/1993.
I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono trovarsi
in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
Non possono essere inoltre ammessi alle valutazioni comparative i
professori ordinari di ruolo di prima e di seconda fascia e i
ricercatori universitari presso universita' italiane, appartenenti
allo stesso o a settori scientifico-disciplinari affini a quelli per
cui la procedura e' indetta.
Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le diverse sedi universitarie italiane,
nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di ammissione alla prima
valutazione comparativa prescelta.
I requisiti per ottenere l'ammissione alle valutazioni comparative
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda.
L'ammissione alla valutazione comparativa dei candidati e'
effettuata con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per
l'accesso all'impiego.

                               Art. 3.
Domanda di ammissione e titoli - Modalita' per la
presentazione
Coloro che intendono partecipare alle valutazioni comparative di
cui al presente decreto sono tenuti a presentare domanda al direttore
del Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo - LIUC, utilizzando
il modulo fornito per via telematica (www.liuc.it) e indicando il
codice di identificazione personale (codice fiscale). Tale domanda,
prodotta in carta semplice, dovra' essere redatta e recapitata anche
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
all'ufficio personale docente del Libero Istituto Universitario Carlo
Cattaneo - LIUC, corso Matteotti n. 22 - 21053 Castellanza (Varese),
secondo lo schema di cui all'allegato A del presente decreto. Alla
domanda dovra' essere allegata fotocopia del codice di
identificazione personale (codice fiscale). Per il deposito delle
domande a mano l'ufficio personale docente e' aperto nei giorni
feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12, dalle ore
14 alle ore 17. L'invio della domanda per via telematica non ha alcun
rilievo ai fini della scadenza della presentazione delle domande di
cui al presente comma.
Le domande di ammissione alle valutazioni si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine per la
scadenza cada in giorno festivo, la scadenza e' rimandata al primo
giorno lavorativo successivo.
Nella propria domanda il candidato dovra' indicare con chiarezza e
precisione i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, residenza e codice di identificazione personale (codice
fiscale). Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i
candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei
diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza,
motivi del mancato godimento degli stessi;
2) di non avere prodotto, oltre alla presente, cinque domande di
partecipazione a procedure di valutazione comparativa nell'arco di un
anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta. Ai fini dell'esclusione fanno fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente (o la data
del timbro postale di spedizione). Il candidato e' escluso dalla
procedura successiva alla quinta, per la quale abbia presentato
domanda di ammissione;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia o ricercatore universitario dello stesso settore o di
settori scientifico-disciplinari affini a quello per cui e' attivata
la procedura di selezione comparativa.
L'interessato dovra' inoltre dichiarare:
4) le condanne penali eventualmente riportate per i reati di cui
all'art. 85, lettera a), del testo unico n. 3/1957;
5) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, il
candidato dovra' dichiarare le cause di risoluzione di tale rapporto,
o quanto meno, di non essere stato destituito o dispensato per
persistente insufficiente rendimento, ne' dichiarato decaduto
dall'impiego ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico n. 3/1957. Il candidato che ricopre il ruolo di
professore di prima fascia dovra' dichiarare di non essere inquadrato
nello stesso settore scientifico-disciplinare del posto per il quale
intende partecipare alle valutazioni comparative o nei settori affini
indicati;
6) la posizione riguardo agli obblighi di leva o le eventuali
situazioni che determinano una posizione di irregolarita'.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5)
e 6) comporta l'esclusione dalle valutazioni comparative.
Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il candidato
elegge ai fini della partecipazione alle valutazioni comparative.
Ogni eventuale variazione dello stesso dovra' essere tempestivamente
comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata la domanda di
partecipazione.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario, dispersione di comunicazione
causate da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
non imputabili all'amministrazione stessa, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata della
domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alle
valutazioni comparative.
Il candidato deve apporre la propria firma, per esteso, in calce
alla domanda.
Il candidato dovra' allegare alla domanda:
1) curriculum, firmato, in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica;
2) documenti attestanti il possesso di eventuali titoli
scientifici, didattici o altri titoli, e relativo elenco firmato in
duplice copia;
3) pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini
della partecipazione alle valutazioni comparative.
Per i lavori stampati in Italia devono essere assolti gli obblighi
previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31
agosto 1945, n. 660, che consistono nella consegna da parte dello
stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione
alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina
grafica e di un esemplare alla procura della Repubblica.
Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere
elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la
necessita' di osservare le formalita' previste per i lavori a stampa;
4) elenco, firmato, in duplice copia delle pubblicazioni;
5) copia fotostatica del documento di identita'.
I documenti ed i certificati devono essere prodotti in carta
semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. I
vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare in bollo la
domanda di partecipazione e tutti i documenti gia' presentati e
richiesti dal bando.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati all'Universita'.
Ai fini della valutazione, il candidato dovra' presentare in
originale o in copia autenticata, ai sensi della legge n. 15/1968,
documenti attestanti il possesso dei titoli. In sostituzione della
documentazione, il candidato potra' produrre una dichiarazione (vedi
allegato B), sottoscritta, di possesso dei titoli medesimi tenendo
conto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, possano essere autocertificati i
seguenti titoli: titolo di studio o qualifica professionale
posseduta; esami sostenuti; titoli di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica; (conseguimento di borse di studio; attivita' lavorativa
prestata e incarichi assunti).
Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di data,
luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione
riportata. La dichiarazione di cui al predetto art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 puo' essere utilizzata da
cittadini italiani e della Comunita' europea, senza limitazioni, e da
cittadini extracomunitari qualora residenti in Italia o qualora
abbiano, anche con riferimento a situazioni trascorse, un qualche
collegamento funzionale con l'Italia e si tratti di comprovare stati,
fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani.
Gli articoli scientifici, (estratti di stampa), possono essere
ritenuti validi ai fini della valutazione, qualora siano presentati
in semplice fotocopia, purche' rechino le indicazioni relative
all'autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione e numero
dell'opera da cui sono ricavati e siano accompagnati da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' avente ad oggetto, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
la conoscenza del fatto che la copia della pubblicazione e' conforme
all'originale.
Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese,
tedesco, spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in
copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua
originale.
Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
spediti, come da timbro postale, a questo Ateneo dopo il termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alle
valutazioni comparative.
L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facolta' di
procedere a controlli sulla veridicita' del contenuto delle diverse
dichiarazioni sostitutive presso gli organi competenti.

                               Art. 4.
Esclusione dalle valutazioni comparative
L'esclusione dalle valutazioni comparative per difetto dei
requisiti prescritti, e' disposta in qualsiasi momento con motivato
decreto del direttore e notificata all'interessato.

                               Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' costituita mediante designazione di
un componente da parte del consiglio della facolta' che ha richiesto
il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
Possono essere componenti della commissione giudicatrice i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma di ricercatori confermati.
Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta', fra i professori ordinari o associati confermati e deve
afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando
ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6,
ultimo periodo, dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, a settori affini indicati dal
consiglio universitario nazionale.
I componenti elettivi sono cosi' individuati: da un professore
ordinario se la facolta' ha designato un professore associato
confermato, ovvero da un professore associato confermato se la
facolta' ha designato un ordinario, nonche' da un ricercatore
confermato. Tali componenti elettivi non devono essere in servizio
presso questo Ateneo.
A parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di
appartenenza. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu'
anziano di eta'.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998
n. 390.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
direttoriale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al
direttore, da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriormente
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza.
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi.
La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto direttoriale di nomina. Il
direttore puo' prorogare per una sola volta e per non piu' di quattro
mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il
direttore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.

                               Art. 6.
Prove di esame
La commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predetermina i criteri generali e li
consegna al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la
pubblicita' presso la sede della facolta' che ha richiesto il bando.
I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori della commissione.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita
la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Per i fini di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici
e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale e internazionale.
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento di due prove scritte, una
delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale.
Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che l'Universita'
riterra' di stabilire. Il diario della prima prova scritta e della
seconda prova con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in
cui le medesime avranno luogo sara' notificato agli interessati,
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle
prove e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti,
con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) libretto ferroviario personale;
e) tessera postale;
f) porto d'armi;
g) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio.

                               Art. 7.
Accertamento della regolarita' degli atti
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Il direttore accetta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto nomina il vincitore della
valutazione comparativa.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il direttore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi giudizi
individuali e collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero e resa pubblica anche per via telematica.

                               Art. 8.
Documenti di rito
Il concorrente idoneo, cittadino italiano o comunitario, dovra'
presentare all'Universita' (ufficio personale docente), entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, pena la decadenza
dal diritto di nomina, i seguenti documenti:
certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio; ai soggetti
riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104, del 5 febbraio
1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della
legge stessa.
Le ulteriori certificazioni relative al possesso dei requisiti di
ammissione alle valutazioni comparative possono essere sostituite da
dichiarazioni, ai sensi e con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante:
1) data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza;
2) il godimento dei diritti politici: la dichiarazione deve
riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di
scadenza del bando;
3) la regolare posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
4) l'assenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari
risultanti, ai sensi degli articoli 657, 663 e 686 del c.p.p., da
certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale.
Nel caso che la dichiarazione di possesso dei prescritti requisiti
sia gia' stata resa nella domanda di partecipazione, sara'
sufficiente, in assenza di variazioni, confermarne il contenuto.
L'amministrazione puo' disporre d'ufficio accertamenti sulla
veridicita' delle dichiarazioni effettuate.
L'interessato dovra' inoltre rendere dichiarazione di non ricoprire
altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei
comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo,
effettuare opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo
1958, n. 311).
Le certiticazioni prodotte sono esenti dall'imposta sul bollo e
hanno validita' di sei mesi dalla data del rilascio.
Il candidato che sia dipendente di ruolo di amministrazioni
pubbliche dovra' presentare una copia integrale dello stato
matricolare ed il certificato medico ed e' esonerato dal presentare
gli altri documenti o la dichiarazione sostitutiva.
Il candidato idoneo, cittadino extracomunitario, proposto per la
nomina in ruolo, dovra' presentare all'Universita' (ufficio personale
docente), entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i
seguenti documenti:
1) certificato di nascita e di cittadinanza;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare
anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano;
3) certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, o
dall'ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che
il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre
ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire
sul rendimento del servizio; ai soggetti riconosciuti handicappati ai
sensi della legge n. 104, del 5 febbraio 1992, saranno applicate le
disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa;
4) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti
civili e politici, ovvero non e' incorso in alcune delle cause che i
termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani. L'amministrazione puo' disporre d'ufficio accertamenti
sulla veridicita' delle dichiarazioni effettuate.
La documentazione prodotta e' esente da imposta di bollo e ha
validita' di sei mesi dalla data di rilascio.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero
redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.

                               Art. 9.
Nomina in ruolo
La nomina in ruolo e' disposta con decreto del direttore e decorre
dal 1 novembre successivo alla data di emanazione di detto decreto.
Al vincitore spetta il trattamento economico previsto dalle leggi
vigenti.
Dopo tre anni di effettivo servizio dall'immissione in ruolo il
vincitore sara' sottoposto ad un giudizio per conseguire la conferma
da parte di una commissione nazionale composta da tre professori di
ruolo, due di prima fascia e uno di seconda fascia. La commissione
valuta l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal
ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione
del consiglio di facolta'.
Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore sara' confermato nel
ruolo con diritto al relativo trattamento economico.
Nel caso l'attivita' del ricercatore sia valutata sfavorevolmente,
il medesimo potra' essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un
biennio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore
cessa di appartenere al ruolo.

                              Art. 10.
Responsabilita' del procedimento e pubblicita' del bando
Il responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' il segretario Silvio Colombo. Il presente decreto
e' pubblicato anche per via telematica (www.liuc.it).

                              Art. 11.
Ritiro di documenti e pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere al recupero della documentazione e
delle pubblicazioni inviate al LIUC entro sei mesi dalla
comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuali
contenziosi in atto; trascorso tale termine, il LIUC disporra' del
materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna
responsabilita'.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge n. 675/1996 i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio
personale docente di questa Universita', per le finalita' di gestione
della presente procedura di valutazione comparativa. Saranno
trattati presso una banca dati dell'ufficio personale docente
successivamente all'eventuale instaurazione dell'eventuale rapporto
di lavoro per le finalita' inerenti la gestione del rapporto
medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la
possibile esclusione dalle valutazioni comparative secondo quanto
stabilito dalle norme del presente bando.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico economica del candidato risultato nominato in ruolo.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Libero
Istituto Carlo Cattaneo - LIUC.

                              Art. 13.
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, vale la normativa
attualmente vigente in materia.
Castellanza, 31 agosto 1999
Il direttore: Sinatra
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