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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di trenta unita' di
personale nel profilo professionale di funzionario amministrativo,
III Area F1 presso il Ministero dello sviluppo economico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.78 del 7/10/2008
Ente:MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Località:Nazionale
Codice atto:08E09167
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:30
Scadenza:6/11/2008
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per i servizi interni
 
Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito nella
legge 14 luglio 2008, n. 121, che confermando il Ministero dello
sviluppo economico ha trasferito allo stesso le funzioni, risorse e
strutture gia' attribuiti al Ministero del commercio internazionale,
nonche' al Ministero delle comunicazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive integrazioni e
modificazioni «Azioni positive per la realizzazione della parita'
uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri 24 luglio 1999, n. 6 sull'applicazione dell'art. 20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante la disciplina d'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
Visti in particolare, per quanto riguarda le riserve di posti e le
preferenze a parita' di punteggio, l'art. 5 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994; l'art. 7 comma della legge
n. 68/1999 e l'art. 40, comma 2 della legge n. 374/1980 e l'art. 18,
comma 6 del decreto legislativo n. 213/2001;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19
sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le pubbliche amministrazioni, di rettifica
dell'art. 3 nota 2 della tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, come ora
modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica, 8 novembre 2005, n. 4,
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della funzione pubblica 5
maggio 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL)
secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree
specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 16 marzo 2007 recante la
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche»;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 16 marzo 2007 recante la
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 recante il «Regolamento per la disciplina per il diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 39;
Visto l'art. 3, comma 87 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
ha inserito il comma 5-ter all'art. 35 del citato decreto legislativo
n. 165/2001, che eleva a tre anni dalla data di pubblicazione la
vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del
personale presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recanti disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Considerato nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico
per il Ministero del commercio internazionale cosi' come configurato
dalla citata legge n. 121/2008, di dare corso alle autorizzazioni
ricevute dal Ministero dello sviluppo economico sotto l'imperio della
legge n. 233/2006 anche per le esigenze del settore
internazionalizzazione, struttura riconducibile all'ex Ministero del
commercio internazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
marzo 2008 con il quale fra l'altro e' stata concessa al Ministero
dello sviluppo economico l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici
per reclutamento di settantanove unita' di personale dell'area
funzionale terza ed all'ex Commercio internazionale per ventuno
unita' della medesima area;
Considerato che in base al nuovo C.C.N.L. e all'ipotesi di
contratto integrativo del personale non dirigenziale del Ministero
dello sviluppo economico in data 29 aprile 2008 che ha individuato i
nuovi profili professionali, la predetta autorizzazione deve
intendersi concessa per la posizione economica iniziale F1 dell'area
funzionale III, in quanto posizione di accesso dall'esterno per il
profilo di funzionario amministrativo;
Considerata l'opportunita' di utilizzare solo parzialmente
l'autorizzazione concessa in considerazione dei processi di
riorganizzazione in atto e della conseguente rideterminazione della
pianta organica;
Visto l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e
considerati gli adempimenti in corso;
Ritenuto pertanto di dover bandire un concorso a trenta posti di
funzionario amministrativo, finalizzato all'accertamento
dell'attitudine allo svolgimento delle attivita' e dei compiti
attinenti alla anzidetta posizione funzionale di competenza del
Ministero dello sviluppo economico concernenti le aree della politica
industriale e competitivita', energia, regolazione della concorrenza
e del mercato, commercio internazionale e internazionalizzazione
delle imprese;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; per laurea
specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22
dicembre 2004, n. 270, il titolo accademico, di durata normale di due
anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; per diploma
di specializzazione (DS) il titolo accademico di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito presso le
scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; per dottorato di ricerca (DR) il
titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale n. 270/2004, conseguito ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo 1995, e successive modificazioni, concernente la determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi
di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto gli articoli 127 e 128 del Testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nella parte non
disapplicata dalla contrattazione collettiva di comparto;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 329 dell'11 e 27
luglio 2007 relativa al citato art. 128;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 

E' indetto un concorso pubblico per esami a trenta posti nel
profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale
terza, posizione economica F1.
I predetti posti sono destinati alle sedi centrali e periferiche
del Ministero dello sviluppo economico.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 

Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, con particolare riferimento a quanto previsto
dall'art. 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
modificato dall'art. 39, comma 15 a sua volta modificato dall'art.
18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nonche'
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della
richiamata legge n. 68/1999.
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente
articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 

Per l'ammissione al concorso i candidati e candidate devono essere
in possesso a pena d'esclusione dei seguenti requisiti esclusivamente
valutabili quale titolo essenziale per l'ammissione alle prove di
concorso:
1) possesso di laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea
(DL) secondo il vecchio ordinamento ovvero del titolo di studio di
primo livello denominato laurea (L) conseguito presso Universita' o
istituti di istruzione universitaria equiparati;
I diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati
utili purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea
italiani: a tal fine nella domanda di concorso devono essere
indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio
italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono
sussistere alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
4) iscrizione nelle liste elettorali;
5) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
6) godimento dei diritti politici;
7) i concorrenti di sesso maschile dovranno dichiarare di essere
in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, ove
ricorrenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile, salva la sentenza della Corte
costituzionale n. 329 citata in premessa, coloro che siano stati
licenziati in applicazione dell'art. 25 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto Ministeri stipulato in data 16 maggio
1995 e coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base
a sentenza passata in giudicato.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande - termini e modalita'
 

1) La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice
in conformita' dell'allegato 1 e debitamente firmata, dovra' essere
presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata al
Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per i servizi
interni - Ufficio II concorsi - via Molise n. 2 - 00187 Roma, entro
il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera'
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2) Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data apposta su di essa dal servizio postale
accettante. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione. Il
ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilita'
del candidato stesso al concorso.
3) La data di arrivo della domanda presentata a mano e' stabilita
dal timbro a data apposto su di essa dalla Segreteria della Direzione
generale per i servizi interni, che rilascera' ricevuta, cui pertanto
la domanda puo' anche essere direttamente portata a mano (primo piano
stanza 56). La ricezione delle istanze di ammissione avverra' nel
giorno e negli orari di seguito indicati: dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 10 alle ore 17.
4) Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
5) I candidati devono indicare in alto a sinistra sulla domanda,
nonche' sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa,
nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice
del concorso: concorso a trenta posti di funzionario amministrativo.
6) Nella domanda di partecipazione al concorso, preferibilmente
dattiloscritta secondo il modello riportato nell'unito fac-simile, i
candidati devono dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed un recapito sia di telefonia fissa che mobile. Il
candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione
generale per i servizi interni - Ufficio II concorsi - le eventuali
variazioni del proprio recapito;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;
f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e
dell'universita' in cui e' stato conseguito. Coloro che abbiano
conseguito all'estero detto titolo devono indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto;
g) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
h) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di
sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti;
i) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche
amministrazioni;
j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari, con
esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o
licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; nell'ipotesi in cui invece sia incorso in
quest'ultima condizione il candidato dovra' dichiararne le
circostanze evidenziando perche' ritenga che cio' non comporti in
concreto incompatibilita' ai sensi della richiamata sentenza della
Corte costituzionale n. 329 del 2007;
k) la conoscenza obbligatoria della lingua inglese che sara'
accertata nel corso della prova orale prevista dal presente bando. I
candidati e candidate appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea
dovranno dichiarare la conoscenza della lingua italiana che pure
verra' accertata nel corso delle prove. In entrambi i casi potra'
essere accertata, a richiesta del candidato o candidata, la
conoscenza di una seconda lingua scelta fra quelle comunitarie;
l) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni (allegato 2), specificando eventualmente l'ufficio e
l'amministrazione presso cui e' depositata la relativa
documentazione. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria finale.
7) Il candidato portatore di handicap, fermo restando, comunque,
il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere lo svolgimento
delle funzioni proprie del dirigente di seconda fascia, deve indicare
nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio ed i
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle
prove. Il candidato dovra', altresi', allegare una certificazione
rilasciata da apposita struttura sanitaria che in relazione allo
specifico handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli
elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici
richiesti al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre
per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati
una regolare partecipazione al concorso. Il candidato che si trovi
nella sopra indicata condizione e' tenuto a contattare,
successivamente alla pubblicazione del diario delle prove d'esame, i
seguenti numeri telefonici: 0647052610 - 0647052727 per concordare le
modalita' delle prove.
8) I candidati assunti dichiarano di accettare la sede di prima
assegnazione ove dovranno permanere per un periodo non inferiore a
cinque anni.
I candidati e candidate sono ammessi al concorso con riserva.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione prescritti.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 

1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo provvedimento, sara' costituita ai sensi dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994
citato nelle premesse.

                               Art. 6.
 
Preselezione e calendario delle prove
 

1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario
l'Amministrazione si riserva la facolta' di effettuare una prova
preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla
sulle materie oggetto delle prove scritte (100 domande in 90 minuti)
di cui al seguente art. 7, per determinare l'ammissione dei candidati
alle successive prove d'esame. L'Amministrazione potra' affidare la
predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici
e privati. La prova preselettiva potra' essere gestita con l'ausilio
di societa' specializzate.
2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il
calendario e le modalita' di espletamento della stessa saranno resi
noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - del 9 dicembre 2008. In caso di
rinvio la nuova data delle prove sara' pubblicata con le stesse
modalita'.
3. I candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute
nella predetta Gazzetta Ufficiale con valore di notifica a tutti gli
effetti.
4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova
preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di
merito.
5. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata
la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
trecento posti. Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi
il medesimo punteggio del candidato collocatosi al trecentesimo
posto.
6. Nel caso in cui, invece, non sia necessario effettuare la
preselezione, con lo stesso avviso di cui al comma 2 del presente
articolo, i candidati saranno informati dei giorni, dell'ora e del
luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo
art. 7. Dell'eventuale rinvio sara' data comunicazione in Gazzetta
Ufficiale.
7. I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte,
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo
le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
8. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione,
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per
l'effettuazione della prova stessa. In detta comunicazione saranno
riportati i voti conseguiti nelle prove scritte.
9. La prova orale si svolgera' presso il Ministero dello sviluppo
economico o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. Al
termine di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario, sara' affisso nella sede in cui la prova stessa avra'
luogo.
10. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno
presentarsi muniti di un documento di identita' o di riconoscimento.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o
di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita'
personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati
mediate esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in
calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
11. Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno
portare con se' telefoni cellulari, palmari, libri, periodici,
giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne'
potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni
del genere che dovranno, in ogni caso, essere consegnate prima
dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale
provvedera', al termine delle prove, alla loro restituzione senza,
peraltro, assumere alcun obbligo di custodia.
12. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno
consultare i dizionari ed i testi di legge non commentati ed
autorizzati dalla commissione esaminatrice.
13. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
14. I candidati sono ammessi al concorso con ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'Ammissione.
Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente
all'espletamento del concorso - l'esclusione dei candidati dal
concorso medesimo per difetto del possesso dei requisiti per
l'ammissione prescritti dal presente bando.

                               Art. 7.
 
Prove di esame
 

L'esame consistera' in due prove scritte ed in una prova orale.
Le prove scritte saranno le seguenti:
1) prova di diritto amministrativo;
2) prova teorico-pratica concernente i compiti del profilo a cui
si concorre (allegato 3) con riferimento alle materie di competenza
del Ministero dello sviluppo economico.
La prova orale consistera' in un colloquio, al quale saranno
ammessi i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno
21/30 in ciascuna delle due prove scritte, vertera', oltre che sulle
materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:
elementi di diritto comunitario;
elementi di diritto civile;
elementi di diritto penale (reati contro la pubblica
amministrazione);
elementi di diritto costituzionale;
disciplina del rapporto di lavoro relativo al personale del
comparto Ministeri (Contratti collettivi nazionali di lavoro);
ordinamento e attribuzioni del Ministero dello sviluppo
economico;
conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
Nell'ambito della prova orale il candidato dovra' sostenere una
prova obbligatoria in lingua inglese che attesti la buona conoscenza
della stessa. Il candidato potra' chiedere, indicandolo nella domanda
di partecipazione, di sostenere una seconda prova in una lingua a
scelta tra quelle comunitarie.
La prova orale si intende superato con una votazione di almeno
21/30.
Il punteggio finale e' determinato dalla somma della media dei
voti riportati nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel
colloquio.
La comunicazione dei giorni, del luogo e della sede in cui avranno
luogo le prove scritte del concorso e delle eventuali determinazioni
circa lo svolgimento di una prova consistente in quesiti a risposta
sintetica o forme di preselezione, o eventuali rinvii, sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» del 9 dicembre 2008.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione,
disposta ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi al concorso con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione, e dovranno senza alcun preavviso o invito presentarsi -
muniti di un valido documento di riconoscimento - nei locali e nei
giorni indicati nella menzionata Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre
2008.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte.

                               Art. 8.
 
Presentazione dei titoli di preferenza
 

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere eventuali titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni, dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro il
termine comunicato con apposita richiesta dell'Amministrazione la
documentazione, attestante il possesso dei suddetti titoli di
preferenza, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione.
2. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli
articoli rispettivamente 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (allegato 4). La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le
modalita' di cui all'art. 38 dello stesso Testo unico.
3. E' facolta' degli interessati trasmettere, i certificati
originali, o in copia autenticata, in esenzione di bollo.
L'autenticazione di copia puo' essere fatta anche presso l'ufficio
competente a ricevere le domande di concorso, nell'orario sopra
indicato, su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito
dello stesso. In tal caso la copia autenticata puo' essere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
4. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa
Amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre
richiedendola ad altre amministrazioni, purche' nella domanda di
ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, sotto la
propria responsabilita', anche l'ufficio e l'amministrazione presso
cui questa e' depositata.
5. A norma dell'art. 71 del citato Testo unico, l'Amministrazione
effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.
6. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
7. I documenti di cui al presente articolo dovranno essere
presentati direttamente o tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma al Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi interni -
Ufficio II Concorsi - via Molise, 2 - 00187 Roma. Nel caso di invio
tramite raccomandata si rinvia a quanto previsto dal precedente art.
4, comma 11, del presente bando.

                               Art. 9.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
 

1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna
prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. In caso di
parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni. Riconosciuta la regolarita'
del procedimento concorsuale e tenuti presenti gli eventuali titoli
di riserva e di preferenza, con decreto del Direttore generale della
Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello sviluppo
economico, sara' approvata la graduatoria finale. Saranno dichiarati
vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti prescritti per l'ammissione, nel limite dei posti
conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria.
2. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero dello sviluppo economico. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di
tale avviso in Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le
eventuali impugnative e decorreranno, altresi' i trentasei mesi di
validita' della graduatoria.
3. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a
qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente
collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.

                              Art. 10.
 
Accertamento del possesso dei requisiti per la costituzione del
rapporto d'impiego
 

1. I candidati dichiarati vincitori, prima di procedere alla
stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati a
presentare o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine che verra' loro comunicato, un
certificato medico, rilasciato da un medico dell'Azienda sanitaria
locale competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce. Qualora il candidato
sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato
medico deve farne menzione ed indicare che non sia tale da menomare
l'attitudine al servizio.
2. Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili
per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi
civili, mutilati ed invalidi del lavoro e per quelli riconosciuti
portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. di
appartenenza dei medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle
condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione
che gli stessi non possano arrecare pregiudizio alla salute ed
all'incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli
impianti e che le loro condizioni fisiche li rendano idonei al
disimpegno delle funzioni relative all'impiego per il quale hanno
concorso.
3. Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio. L'Amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori
devono altresi' comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza
italiana, iscrizione nelle liste elettorali, titolo di studio
posseduto, tra quelli richiesti dal precedente art. 3, con
l'indicazione della data di conseguimento e dell'Universita' presso
la quale e' stato conseguito, assenza o presenza di condanne penali.
A tale scopo puo' essere utilizzato l'allegato 4 al presente decreto.
Si osservano le disposizioni in materia di autocertificazione e
controllo di cui al precedente art. 8.
5. E' facolta' dell'interessato comprovare il possesso dei
requisiti di ammissione mediante la presentazione dei relativi
certificati, di cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di
validita' di tali certificati fossero scaduti l'interessato deve
dichiarare in calce al documento che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio. Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati
medici.
6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Amministrazione non
si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo
stesso sara' risolto.

                              Art. 11.
 
Assunzione dei vincitori
 

1. I vincitori del concorso, nel rispetto della normativa vigente
in materia di assunzione nel pubblico impiego, saranno invitati a
stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle
disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione e
saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle stesse
disposizioni.
2. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio sara'
considerato rinunciatario.
3. I vincitori del concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto la
propria responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica
o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In caso
contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di
opzione per l'impiego presso il Ministero dello sviluppo economico.
4. I vincitori del concorso saranno assegnati agli uffici del
Ministero dello sviluppo economico in base alle esigenze di servizio
esistenti al momento dell'assunzione.
5. I candidati assunti dovranno permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
6. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono
subordinate alle autorizzazioni concesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma
104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

                              Art. 12.
 
Accesso agli atti del concorso
 

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta
salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti dai
candidati ai fini del concorso saranno raccolti e trattati presso il
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi
interni - Ufficio II concorsi - per le finalita' di gestione del
procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che
forniranno specifici servizi elaborativi strumentali per lo
svolgimento della procedura concorsuale.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere
fatti valere rivolgendosi al Ministero dello sviluppo economico -
Direzione generale per i servizi interni - Ufficio II Concorsi - via
Molise n. 2 - 00187 Roma. Il titolare del trattamento dati e' il
Ministero dello sviluppo economico. Il responsabile del trattamento
dei dati e' il Direttore generale pro-tempore della sopra indicata
Direzione generale.

                              Art. 14.
 
Norme di salvaguardia
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento
dei pubblici concorsi.
2. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
3. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Informazioni sulla procedura concorsuale saranno disponibili sul
sito internet del Ministero dello sviluppo economico:
www.sviluppoeconomico.gov.it/ Servizi - Bandi e Gare.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso questo Ministero per la registrazione.
Roma, 23 settembre 2008
Il direttore generale: Ferlazzo

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