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UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Bando di concorso a quindici posti per l'ammissione alla Scuola di
dottorato in economia e finanza dell'amministrazione pubblica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.12 del 11/2/2005
Ente:UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
Località:Milano  (MI)
Codice atto:05E00812
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:15
Scadenza:15/3/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il regolamento generale di Ateneo dell'Universita'
Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre
1999, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, riportante:
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, portante:
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001, n. 115, pubblicato
sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2001, recante «Programmazione del sistema universitario per
il triennio 2001-2003»;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 905 del 24 giugno 2004;
Visto il decreto rettorale n. 5585 del 26 agosto 2002, recante:
«Modifiche al Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore»;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione in
data 10 dicembre 2001 ha espresso parere positivo sull'iniziativa,
ritenendola di notevole interesse per l'Universita';
Vista la delibera con la quale il senato accademico in data
17 dicembre 2001 ha approvato, per quanto di competenza, l'attuazione
dell'iniziativa di costituzione della Scuola di dottorato in economia
e finanza dell'amministrazione pubblica;
Vista la delibera del comitato direttivo della Scuola di
dottorato in economia e finanza dell'amministrazione pubblica del
13 dicembre 2004;
Viste le delibere del senato accademico e del comitato direttivo
rispettivamente del 17 e del 19 gennaio 2005;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' indetto presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore
pubblico concorso per l'ammissione alla Scuola di dottorato di
ricerca in economia e finanza dell'amministrazione pubblca.
Per la Scuola di dottorato viene indicata la durata del corso, i
posti messi a concorso, il numero delle borse di studio, le sedi
consorziate, il coordinatore, gli indirizzi di ricerca e il programma
formativo previsto.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' la relativa
convenzione venga sottoscritta prima dell'espletamento dei relativi
concorsi.
L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti globalmente a concorso.
Durata: 3 anni.
Posti: 15.
Posti con borsa: 10.
Posti senza borsa: 5.
Sedi consorziate: Universita' degli studi di Milano; Universita'
degli studi di Milano-Bicocca.
La Scuola di dottorato e' collegata a una rete internazionale di
universita' ed enti di ricerca.
Indirizzi di ricerca:
economia pubblica;
scienza delle finanze;
teoria delle decisioni collettive;
teorie del benessere e politiche sociali;
economia della regolamentazione;
tutela della concorrenza;
teoria degli incentivi nelle pubbliche amministrazioni;
organizzazione dei sistemi complessi;
ordinamenti costituzionali e forme di governo;
gestione delle politiche macroeconomiche;
procedure di bilancio e regole finanziarie.
Programma formativo e attivita' didattiche del corso.
La Scuola di dottorato in economia e finanza dell'amministrazione
pubblica si propone di:
a) fornire ai partecipanti conoscenze ampie e articolate
sull'analisi economica dell'azione delle pubbliche amministrazioni e
delle aziende di servizio pubblico, integrate con il riferimento ai
contenuti rilevanti delle discipline giuridiche e aziendali;
b) stimolare le capacita' di svolgere attivita' di ricerca e di
elaborazione autonoma nei diversi campi in cui il settore pubblico
svolge le sue funzioni.
Il programma di studi consentira' agli iscritti alla Scuola di
svolgere ricerca economica avanzata, teorica e applicata, sulle
diverse attivita' del settore pubblico. Consentira' di analizzare il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, di studiare e valutare
gli effetti delle azioni pubbliche sul sistema economico e sul
comportamento dei soggetti economici, di predisporre le analisi
tecniche necessarie e richieste per le decisioni politiche.
Le basi fondamentali del programma formativo saranno fornite
dalle discipline di carattere economico, opportunamente integrate,
per una piu' ampia comprensione delle regole dell'attivita' pubblica,
con contributi provenienti dalle discipline giuridiche e aziendali.
Il corso di studio della Scuola di dottorato ha durata triennale,
con impegno a tempo pieno e prevede programmi di didattica
strutturata e di periodi predeterminati, non inferiori a un trimestre
per anno di frequenza di corsi e/o di ricerca presso istituti
scientifici stranieri o internazionali.
Il coordinatore del dottorato e' il prof. Massimo Bordignon.

                               Art. 2.
 
Procedura di valutazione
 
La valutazione comparativa per l'ammissione alla Scuola e'
articolata in due tornate concorsuali successive ed e' volta ad
accertare l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica
nell'ambito delle discipline oggetto della Scuola.
La prima selezione consentira' l'assegnazione di sette posti e di
un numero pari di borse di studio. La seconda selezione consentira'
l'assegnazione delle borse e dei posti residui, comprensivi di quelli
non assegnati nella prima selezione, nonche' dei posti resisi
disponibili a seguito di mancata immatricolazione dei vincitori del
primo turno entro il termine stabilito dall'art. 8.

                               Art. 3.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di
diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica
(nuovo ordinamento) conseguito in Italia o di titolo accademico
conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dalle autorita'
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'.
I candidati italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno, ai soli fini
dell'ammissione al dottorato di ricerca, richiedere l'equipollenza
nella domanda stessa di ammissione al concorso. A tal fine, la
domanda dovra' essere corredata dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza.
Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro che
alla scadenza della domanda di ammissione, sia del primo sia del
secondo turno, non hanno ancora conseguito la laurea o il titolo
accademico estero. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con
riserva» e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza, il relativo certificato di laurea o di titolo accademico
estero entro la scadenza della domanda di immatricolazione. I
candidati non ancora in possesso di titolo accademico estero
dovranno, ai soli fini dell'ammissione al dottorato di ricerca,
richiedere l'equipollenza del titolo da conseguire nella domanda
stessa di ammissione al concorso. A tal fine, la domanda dovra'
essere corredata dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza.

                               Art. 4.
 
Titoli e pubblicazioni
 
Per l'ammissione alla Scuola di dottorato i titoli valutabili da
allegare alla domanda, sia per il primo sia per il secondo turno,
sono i seguenti:
a) un dettagliato curriculum-vitae et studiorum;
b) per i laureati, certificazione del diploma di laurea
quadriennale (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo
ordinamento) con votazione finale e l'elenco degli esami sostenuti
con le relative votazioni o la certificazione del titolo conseguito
presso un'universita' straniera, con la votazione finale e l'elenco
degli esami sostenuti con le relative votazioni;
b) per i laureandi, un certificato di iscrizione a una delle
lauree indicate al punto precedente con gli esami sostenuti e le
relative votazioni, oppure a un corso accademico estero con gli esami
sostenuti e le relative votazioni;
c) la certificazione di eventuali ulteriori qualificazioni
quali Master e corsi di specializzazione conseguiti in Italia e/o
all'estero e l'elenco degli esami sostenuti con le relative
votazioni;
d) una delle seguenti certificazioni che attestino la
conoscenza della lingua inglese:
FCE;
CAE;
CPE;
BEC;
BRITISH CHAMBER of COMMERCE;
TRINITY COLLEGE;
TOEFL;
IELTS;
e) una copia degli altri titoli ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice;
f) una copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della
valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice;
g) almeno due lettere di presentazione rilasciate da docenti
universitari. Tali lettere dovranno essere inserite in buste chiuse,
siglate dal docente, nel plico contenente la domanda;
h) il candidato dovra' altresi' presentare il risultato del GRE
- Graduate Record Examinations (General Test sia Computer-Based
Testing che Paper-Based Testing) tenuto non prima del 1° gennaio
2004.

                               Art. 5.
 
Domanda di ammissione al primo turno
 
La domanda di ammissione al primo turno, redatta in carta libera,
secondo il modello allegato al presente bando di cui fa parte
integrante, dovra' pervenire entro il termine perentorio del 15 marzo
2005 al seguente indirizzo:
Al magnifico rettore dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore
(Ufficio concorsi e dottorati di ricerca) - Largo Gemelli n. 1 -
20123 Milano.
Non saranno accolte le domande inviate alle eventuali sedi
consorziate.
Nella domanda, da redigersi in lingua italiana o inglese, il
candidato dovra' dichiarare con precisione sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita' (cognome, nome, data di nascita, codice
fiscale o documento equivalente per cittadini stranieri) il luogo di
nascita, la cittadinanza, la residenza e il domicilio eletto agli
effetti del concorso.
in caso di possesso di doppia cittadinanza, di cui una sia
riferita a uno Stato membro dell'Unione europea, il candidato potra'
optare per quest'ultima;
possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un domicilio italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
per i laureati: la laurea quadriennale o la laurea
specialistica posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso cui
e' stata conseguita, ovvero il titolo conseguito presso una
Universita' straniera corredato dei documenti utili a consentire al
Collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza;
per i laureandi: la laurea quadriennale o la laurea
specialistica che si intende conseguire, la data presumibile e
l'Universita' in cui sara' conseguita, ovvero il titolo accademico
idoneo che si intende conseguire all'estero, nonche' l'Universita' e
la data presumibile in cui verra' conseguito;
le lingue straniere conosciute oltre quella inglese;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno la Scuola di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
docenti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del domicilio eletto agli
effetti del concorso.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna
respon-sabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del domicilio da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice della valutazione comparativa per
l'ammissione alla Scuola di dottorato, unica sia per il primo che per
il secondo turno, sara' nominata dal rettore, su proposta del
Collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo
afferenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti la Scuola,
cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni od intese con piccole e medie imprese.

                               Art. 7.
 
Ammissione al primo turno
 
Con riferimento al primo turno del concorso, i candidati saranno
ammessi alla Scuola sulla base della graduatoria di merito fino alla
concorrenza del numero dei posti previsti per tale turno dall'art. 2
del presente bando.
L'esito del concorso del primo turno verra' reso noto agli
interessati entro il 31 marzo 2005 mediante:
affissione all'albo dell'Ufficio concorsi e dottorati di
ricerca dell'Universita' - II piano Palazzo Uffici - L.go Gemelli
n. 1 - Milano;
pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo:
http://www.unicatt.it/dottorati> I titolari di assegno di ricerca possono essere ammessi alla
Scuola anche in sovrannumero, fermo restando il parere favorevole
della commissione giudicante.

                               Art. 8.
 
Vincitori primo turno
 
I vincitori della selezione relativa al primo turno dovranno far
pervenire all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore - Ufficio
concorsi e dottorati di ricerca - L.go Gemelli n. 1, 20123 Milano,
entro il termine perentorio del 15 aprile 2005, i seguenti documenti
in carta libera:
richiesta di immatricolazione al primo anno di corso della
Scuola di dottorato;
diploma di scuola secondaria superiore posseduto (documento
originale) che ha consentito la loro ammissione all'Universita';
diploma di laurea - vecchio ordinamento - o di laurea
specialistica - nuovo ordinamento - o titolo accademico estero
conseguito;
dichiarazione di eventuale iscrizione a una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
due fotografie formato tessera.

                               Art. 9.
 
Domanda di ammissione al secondo turno
 
A decorrere dal giorno 2 maggio 2005 verra' reso pubblico il
numero delle borse e dei posti residui, comprensivi degli eventuali
posti non assegnati nella prima selezione e dei posti resisi
disponibili a seguito di mancata immatricolazione dei vincitori del
primo turno mediante:
affissione all'albo dell'Ufficio concorsi e dottorati di
ricerca dell'Universita' - II piano Palazzo Uffici - L.go Gemelli
n. 1 - Milano;
pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo:
http://www.unicatt.it/dottorati> La domanda di ammissione per il secondo turno potra' essere
presentata sia da coloro che non hanno partecipato alla selezione del
primo turno, sia da coloro che, pur avendo partecipato alla selezione
del primo turno, non sono stati ammessi al corso, sia da coloro che,
pur essendo stati ammessi a seguito della selezione del primo turno,
non hanno presentato la domanda di immatricolazione entro il
15 aprile 2005 o hanno rinunciato all'immatricolazione entro tale
data.
La domanda di ammissione al secondo turno, redatta in carta
libera, secondo il modello allegato al presente bando di cui fa parte
integrante, dovra' pervenire entro il termine perentorio del
31 maggio 2005 al seguente indirizzo:
Al magnifico rettore dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore
(Ufficio concorsi e dottorati di ricerca) - Largo Gemelli n. 1 -
20123 Milano,
indicando quanto previsto dall'art. 5 del presente bando.
Non saranno accolte le domande inviate alle eventuali sedi
consorziate.
Coloro che, avendo partecipato al primo turno, intendono
partecipare alla valutazione relativa al secondo turno, devono
dichiarare sotto la loro responsabilita' di confermare i titoli
allegati alla domanda presentata per il primo turno, ovvero
specificare i nuovi titoli valutabili di cui all'art. 4 del presente
bando che allegano rispetto alla domanda presentata per il primo
turno.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                              Art. 10.
 
Ammissione al secondo turno
 
Con riferimento al secondo turno del concorso, i candidati
saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
I candidati che, avendo partecipato alla selezione relativa al
primo turno, non abbiano allegato nuovi titoli valutabili alla
domanda di ammissione presentata per il secondo turno, riceveranno il
medesimo punteggio del primo turno.
L'esito del concorso del secondo turno verra' reso noto agli
interessati entro il 15 giugno 2005 mediante:
affissione all'albo dell'Ufficio concorsi e dottorati di
ricerca dell'Universita' - II piano Palazzo Uffici - L.go Gemelli
n. 1 - Milano;
pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo:
http://www.unicatt.it/dottorati> I titolari di assegno di ricerca possono essere ammessi alla
Scuola anche in sovrannumero, fermo restando il parere favorevole
della commissione giudicante.

                              Art. 11.
 
Vincitore secondo turno
 
I vincitori della selezione relativa al secondo turno dovranno
far pervenire all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore - Ufficio
concorsi e dottorati di ricerca - L.go Gemelli n. 1, 20123 Milano,
entro il termine perentorio del 20 luglio 2005, tutta la
documentazione di cui all'art. 8 del presente bando.

                              Art. 12.
 
Borsa di studio e accesso alla Scuola
 
Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu'
elevato nelle graduatorie di ammissione di ciascuno dei due turni del
concorso in rapporto al numero delle borse disponibili.
In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio
del corso di dottorato, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo
l'ordine della graduatoria del secondo turno.
L'importo annuale della borsa di studio, assoggettabile al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata, e' determinato
con decreto ministeriale.
Il godimento della borsa di studio e' compatibile con altri
redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui
e' percepita la borsa, purche' non superino l'importo stabilito per
la borsa stessa. In caso di superamento del limite di reddito, la
borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine
della verifica del limite fissato, l'interessato e' tenuto a
dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale
superamento del limite prescritto.
La borsa non e' cumulabile con alcuna altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle previste per
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di
ricerca.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La borsa di studio e' erogata con cadenza bimestrale.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso alla Scuola e per
la relativa frequenza e' di Euro 1.550,00
(millecinquecentocinquanta/00), da versarsi in due rate, la prima al
momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione e la
seconda al 30 giugno di ogni anno.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', sono esonerati dai contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi.
Il pubblico dipendente ammesso alla Scuola e' collocato, a
domanda, in congedo straordinario senza assegni per motivi di studio
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ne ricorrano le condizioni.
Ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato pubblico
dipendente in aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il
rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta'
del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione
degli importi corrisposti.

                              Art. 13.
 
Diritti e doveri dei dottorandi
 
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il proprio curriculum formativo e a dedicarsi con pieno
impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo
svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate dal Collegio dei
docenti.
I dottorandi possono essere autorizzati a svolgere periodi
all'estero e stage presso enti pubblici e privati secondo le
modalita' e i tempi stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo
conto delle linee stabilite dal Collegio dei docenti.
E' consentito ai dottorandi l'esercizio di attivita' compatibili,
previa autorizzazione dal Collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno della Scuola, l'attivita' svolta dai
dottorandi e' sottoposta a valutazione complessiva, cui e'
condizionata l'ammissione al successivo anno della Scuola di
dottorato. Tale valutazione e' basata anche sui risultati conseguiti
nelle prove d'esame previste dal Collegio dei docenti per ciascun
anno. Con decreto del Rettore e' disposta la sospensione della
frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei
casi di maternita' o prestazione del servizio militare o grave e
documentata malattia.
Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 210/1998, ai
dottorandi di ricerca puo' essere affidata, con il consenso
dell'interessato, dal Consiglio della facolta' competente previo
parere del Collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica che
non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. Tale attivita', nel caso di titolari di borsa di studio non
comporta ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Universita'
Cattolica del Sacro Cuore.
L'attivita' sopra citata dovra' essere attinente all'area di
afferenza del dottorando e potra' esplicarsi mediante:
a) affidamento di compiti didattici integrativi e sussidiari;
b) esercitazioni aggiuntive rispetto all'orario dei corsi
ufficiali, svolte in ore non coincidenti con l'orario ufficiale dei
corsi stessi;
c) partecipazione alle commissioni degli esami di profitto;
d) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti
alle tesi di laurea.
E' prevista l'esclusione dalla Scuola, con decisione motivata del
Collegio dei docenti, in caso di:
giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza;
svolgimento di attivita' compatibili senza l'autorizzazione del
Collegio dei docenti;
assenze ingiustificate e prolungate, per periodo superiore ai
30 giorni.

                              Art. 14.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca, e' rilasciato dal rettore
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, tendente a dimostrare di aver ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico nell'ambito della ricerca.
Tale esame puo' essere ripetuto una sola volta.
Per l'esame finale verra' nominata dal Rettore, sentito il
Collegio dei docenti, una apposita commissione, composta da tre
docenti di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche cui si riferisce il corso.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del Collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di eventuale mancata attivazione del ciclo
successivo dello stesso corso, anche in altra sede universitaria.

                              Art. 15.
 
Responsabile del procedimento
 
Responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il dott.
Federico Liotta (Ufficio concorsi e dottorati di ricerca -
tel. 027234.2992).

                              Art. 16.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando e' pubblicato presso gli Albi ufficiali
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e via internet sul sito
web dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore all'indirizzo
http://www.unicatt.it/dottorati>

                              Art. 17.
 
Norme finali
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
Milano, 25 gennaio 2005
Il rettore: Ornaghi

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