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UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di cinque
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.73 del 14/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"
Località:Urbino  (PU)
Codice atto:099E7183
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:14/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Veduto lo statuto vigente della Universita', approvato con regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazione;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Veduta la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Veduta la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Veduta la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Veduto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Veduta la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Veduto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Veduta la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
Veduta la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Veduto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Veduti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e 4 maggio 1999
concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vedute le richieste di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professori universitari, fascia degli ordinari,
deliberate dai consigli di facolta';
Considerato che i posti richiesti a concorso dalle facolta' trovano
disponibilita' nei rispettivi organici e godono della relativa
copertura finanziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vedute le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione rispettivamente in data 28 e 29 giugno 1999;
Decreta:
Art. 1.
Tipologia concorsuale
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di cinque posti di professore universitario di ruolo di
prima fascia, per le seguenti facolta' e settori
scientifico-disciplinari:
Facolta' di economia
Settore scientifico-disciplinare: N13X
Diritto tributario - posti 1
Diritto finanziario
Diritto tributario
Diritto tributario comparato
Sistemi fiscali comparati
All'idoneo chiamato dalla facolta' sara' richiesta la seguente
tipologia di impegno scientifico e didattico:
Il candidato deve possedere una comprovata esperienza didattica e
di ricerca scientifica nel campo delle tematiche sostanziali e
procedimentali del diritto tributario, con particolare riguardo alle
imposte sul reddito ed alle problematiche concernenti la tassazione
degli investimenti di capitale. Deve essere altresi' disponibile a
svolgere con continuita' attivita' didattica nell'insegnamento nei
corsi di laurea, nei corsi di diploma e nei corsi post-laurea e ad
organizzare, dirigere o partecipare a gruppi di ricerca e ad
organizzare e dirigere specifiche iniziative in campo didattico e
scientifico.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.
Non possono partecipare, in qualita' di candidati, i professori di
ruolo di prima fascia inquadrati nello stesso settore scientifico
disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la procedura
di valutazione comparativa o nel seguente settore
scientifico-disciplinare affine: N10X.
Settore scientifico-disciplinare: N04X
Diritto commerciale - posti 1
Diritto commerciale
Diritto commerciale comunitario
Diritto commerciale internazionale
Diritto d'autore
Diritto della cooperazione
Diritto fallimentare
Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali
Diritto industriale
All'idoneo chiamato dalla facolta' sara' richiesta la seguente
tipologia di impegno scientifico e didattico:
il candidato deve possedere una comprovata esperienza didattica e
di ricerca scientifica nel campo del diritto fallimentare, con
riferimento ai profili sostanziali e in particolare agli effetti
delle procedure concorsuali.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.
Facolta' di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare: L12E
Letteratura medievale, umanistica, rinascimentale - posti 1
Filologia medievale e umanistica
Filologia umanistica
Letteratura italiana del Rinascimento
Letteratura italiana medievale
Letteratura umanistica
All'idoneo chiamato dalla facolta' sara' richiesta la seguente
tipologia di impegno scientifico e didattico:
impegno scientifico:
il candidato nella sua produzione scientifica deve aver rivelato
competenza storico-critica nell'ambito della letteratura italiana
dell'eta' umanistica e rinascimentale, ma anche interesse e
propensione per il lavoro filologico in prospettiva ecdotica: che
accompagni dunque a lavori di tipo saggistico anche edizioni e
commenti che possibilmente tocchino entrambe le lingue di cultura,
latino e volgare. Progetti di ricerca in atto e l'esistenza presso la
facolta' di lettere e filosofia di un centro di studi rinascimentali,
volto prioritariamente all'indagine della tradizione culturale del
territorio, fanno preferire uno studioso che abbia maturato qualche
specifica esperienza di ricerca intorno alla cultura urbinate
dell'eta' umanistica e rinascimentale. Le prossime trasformazioni
dell'ordinamento degli studi inducono inoltre a richiedere una
competenza non esclusivamente settoriale (che dovra' comunque essere
ben qualificata e caratterizzante), ma interessi rivolti anche ad
altri momenti della tradizione letteraria italiana, per rendere
possibile un piu' duttile impegno didattico, che potra' comportare,
nell'ambito di una programmazione interdisciplinare, anche
insegnamenti propedeutici ed attivita' tutoriali, oltre che la
collaborazione a seminari comuni con le altre discipline
dell'italianistica.
impegno didattico:
corsi istituzionali e monografici affiancati da seminari specifici.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.
Non possono partecipare, in qualita' di candidati, i professori di
ruolo di prima fascia inquadrati nello stesso settore scientifico
disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la procedura
di valutazione comparativa o nel seguente settore
scientifico-disciplinare affine: L11B.
Facolta' di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare: L17A
Lingua e letteratura spagnola - posti 1
Dialettologia spagnola
Filologia ispanica
Filologia spagnola
Letteratura spagnola contemporanea
Letteratura spagnola moderna e contemporanea
Lingua e letteratura spagnola
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola
Storia del teatro spagnolo
Storia della critica letteraria spagnola
Storia della cultura ispanica
All'idoneo chiamato dalla facolta' sara' richiesta la seguente
tipologia di impegno scientifico e didattico:
esperienze di insegnamento e di ricerca sui rapporti tra cultura e
spiritualita' nel Cinquecento, su temi e problemi dell'Illuminismo,
sul nesso tra ideologia e letteratura nell'Ottocento, con attenzione
alla dimensione della storia sociale e delle idee nelle loro varie
componenti, in modo da poter far fronte tanto alle esigenze
didattiche di una cattedra di storia della cultura ispanica quanto di
lingua e letteratura spagnola.
Non possono partecipare, in qualita' di candidati, i professori di
ruolo di prima fascia inquadrati nello stesso settore-scientifico
disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la procedura
di valutazione comparativa o nei seguenti settori
scientifico-disciplinari affini: L17C e L31X.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.
Facolta' di sociologia
Settore scientifico-disciplinare: S03B
Statistica sociale - posti 1
Indagini campionarie e sondaggi demoscopici
Metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei
servizi
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi
educativi
Rilevazioni e qualita' dei dati sociali e sanitari
Statistica del turismo
Statistica giudiziaria
Statistica per la ricerca sociale
Statistica psicometrica
Statistica sanitaria
Statistica sociale
All'idoneo chiamato dalla facolta' sara' richiesta la seguente
tipologia di impegno scientifico e didattico:
dovra' possedere una comprovata esperienza didattica e capacita' di
ricerca scientifica nel campo dei metodi statistici applicati alla
programmazione e valutazione dei servizi sociali e sanitari. Deve
inoltre dimostrare competenze su questioni inerenti alla misurazione
statistica di fenomeni complessi come la valutazione della qualita'
nei servizi sociali e sanitari e sugli indicatori multidimensionali
di bisogno di servizi. La facolta' intende cosi' continuare a
proporre un'articolata offerta didattica per rispondere alle esigenze
formative di un numeroso gruppo di studenti e dei gestori di servizi
pubblici e privati.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.
Non possono partecipare, in qualita' di candidati, i professori di
ruolo di prima fascia inquadrati nello stesso settore scientifico
disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la procedura
di valutazione comparativa o nel seguente settore
scientifico-disciplinare affine: S01A.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
Tuttavia, non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori di ruolo di prima fascia inquadrati nello stesso
settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale e'
indetta la procedura o nei settori affini indicati, ove previsti,
nell'art. 1 del presente decreto;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative
presso questa o altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere
posseduti al momento della scadenza dei termini per la presentazione
della domanda.

                               Art. 3.
Modalita' per la presentazione della domanda
Le domande di ammissione al concorso formulate secondo l'allegato
A, fornito anche per via telematica (http: //www.uniurb.it/
concorsi/home.htm
) redatte in carta semplice ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 370 ed indirizzate al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Urbino - Ufficio del personale
docente, via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino, dovranno essere spedite
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slittera'
al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione al concorso potranno, altresi', essere
consegnate a mano, in via Puccinotti, 25, tutti i giorni dalle ore 9
alle ore 13, ed il martedi' ed il giovedi' dalle ore 15 alle ore 16.
Il giorno di scadenza dei termini per la consegna della domanda, la
stessa dovra' essere consegnata, a pena di esclusione, entro le ore
12.
Nella busta di invio il candidato dovra' indicare con precisione
oltre alle proprie generalita' anche il concorso al quale intende
partecipare (estremi del bando, sigla e titolo del settore
scientifico-disciplinare).
Coloro che intendano partecipare a piu' concorsi dovranno
presentare distinte domande facendo menzione in ciascuna di esse
degli altri concorsi ai quali hanno chiesto di essere ammessi.
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua
italiana secondo le modalita' previste dal presente articolo.
La domanda del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale ha presentato domanda.
Nella domanda i candidati italiani e comunitari dovranno
chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di
nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale) e
dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di essere
equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non
appartenente alla Repubblica, o cittadino della Unione europea;
2) di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato
comunitario di provenienza;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali precisando il comune
e, indicando, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 57, n. 3;
7) di non essere professore di ruolo di prima fascia inquadrato
nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta
la domanda di partecipazione o in uno dei settori affini indicati,
ove previsti, nell'art. 1 del presente decreto;
8) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta";
9) di rivestire/non rivestire la qualifica di professore associato
(in caso negativo indicare la materia nella quale sostenere la prova
didattica);
10) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i
cittadini stranieri);
11) di aver/non aver presentato domande per altre valutazioni
comparative.
La mancata indicazione dei dati contenuti nei precedenti punti 2),
6), 7), 8) comporta esclusione dal concorso.
Il candidato, cittadino extracomunitario dovra', altresi',
dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita':
1) la cittadinanza di cui sia in possesso;
2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda tutti i candidati, inoltre, dovranno indicare il
domicilio eletto ai fini del concorso nonche' un recapito telefonico
e, se posseduta, l'e-mail.
I candidati riconosciuti handicappati dovranno specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Di ogni variazione dei dati comunicati dal candidato ai sensi del
precedente capoverso dovra' essere data tempestiva informazione
all'ufficio cui la domanda di partecipazione al concorso e' stata
inoltrata.
L'Universita' degli studi di Urbino non assume alcuna
responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario o per la
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancante oppure tardiva
comunicazione dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa ne' per mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni
relative al concorso. La domiciliazione diversa dalla residenza
comporta, altresi', esenzione di responsabilita' nel caso di mancata
accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata a.r., nel
luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.
Alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa
dovranno essere allegati:
un curriculum, in duplice copia, della propria attivita'
scientifica e didattica nonche' il curriculum dell'attivita' clinico
assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i quali e'
richiesto;
titoli ritenuti utili ai fini della procedura in unica copia;
pubblicazioni che saranno presentate secondo le modalita' previste
dal successivo art. 4;
elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione dei titoli;
elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione delle
pubblicazioni in numero non superiore, ove previsto, dal precedente
art. 1;
elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni
devono essere datati e firmati dal candidato.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e
dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
utilizzando il modello allegato B al presente bando.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia, possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui
si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali,
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia possono
produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
A qualunque certificato redatto in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a titoli e certificati gia'
presentati per altre procedure di valutazione comparativa.

                               Art. 4.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed
identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno
inviate o consegnate a mano, in plico separato, alla Universita'
degli studi di Urbino - Ufficio del personale docente, via
Puccinotti, 25 - Urbino, entro lo stesso termine di presentazione
della domanda e devono essere in misura non superiore a quanto
stabilito nel precedente art. 1 del presente bando (ove previsto).
Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni consegnate o
spedite dopo il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: valutazione comparativa a posti di
professore di ruolo di prima fascia" e devono essere indicati
chiaramente la facolta', la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende
partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo.
Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia
autenticata ovvero in carta semplice, purche' corredate da una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale, ai
sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998, si attesti la conformita' all'originale di quanto
presentato nonche' la data ed il luogo di pubblicazione dei lavori.
La dichiarazione puo' essere unica per tutte le pubblicazioni inviate
in copia.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. L'assolvimento di tali
obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla
domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se
essa e' una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese,
tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle
predette lingue. I testi tradotti possono essere presentati in copie
dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
Tuttavia, per le procedure di valutazione comparativa riguardanti
materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni
compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito
il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma
precedente.

                               Art. 5.
Esclusione dalla procedura di valutazione comparativa
L'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa per difetto
dei requisiti e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato
del rettore. In particolare, non saranno prese in considerazione le
domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle
che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa
Universita' oltre il termine sopra indicato.

                               Art. 6.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
Possono essere componenti della commissione giudicatrice i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario.
Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta', fra i professori ordinari e deve afferire al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso in cui
ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo, dell'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.
390, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale.
I componenti elettivi sono rappresentati da quattro professori
ordinari eletti fra i professori in servizio presso altro ateneo. A
parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza, a
parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. Se la causa di
ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di
insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza.
Il rigetto della istanza di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa successiva di ricusazione.
La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi. La commissione deve concludere i suoi lavori
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di
nomina. Il rettore puo' prorogare per una sola volta e per non piu'
di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la
proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti e che non sia stato nominato a far
parte di altre commissioni giudicatrici.

                               Art. 7.
Prove di esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, possono predeterminare eventuali criteri
integrativi di quelli indicati nel successivo capoverso; in questo
caso li consegnano al responsabile del procedimento il quale ne
assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta'
che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione prende in considerazione i
seguenti criteri:
a) prioritariamente originalita' ed innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico;
b) congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero in settori scientifico-disciplinari
affini;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
d) continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare;
e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione.
Per i fini di cui al precedente comma si fa anche riferimento, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, inoltre, titoli da valutare specificamente nelle
valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' integrativa in campo clinico relativamente ai
settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di
ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche i candidati che non rivestono la qualifica di professore
associato sostengono anche una prova didattica, svolta sulla
disciplina indicata dal candidato al momento della presentazione
della domanda, che concorre alla valutazione complessiva.
La prova didattica consiste in un tema da assegnarsi con
ventiquattro ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a
sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo
immediatamente quello che formera' oggetto della prova.
La prova e' pubblica.
Per sostenere la suddetta prova, la data dell'espletamento della
quale verra' comunicata, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima dell'effettuazione della
stessa, il candidato dovra' essere munito, con esclusione di altri,
di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta d'identita';
passaporto;
patente automobilistica;
libretto ferroviario;
tessera postale;
porto d'armi.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.

                               Art. 8.
Accertamento della regolarita' degli atti
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto nomina i candidati dichiarati
idonei. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio
entro cui questa deve completare i lavori.
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica.
La nomina e' disposta con decreto rettorale e decorre dal 1
novembre successivo.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati entro
il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in
ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da
parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che
rinunciano alla nomina presso l'Universita' degli studi di Urbino
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.
Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa nonche' i nominativi dei
candidati nominati in ruolo.
La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e
collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e
resa pubblica anche per via telematica.

                               Art. 9.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere a loro spese al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Universita' degli
studi di Urbino entro tre mesi dall'espletamento del concorso.
Trascorso tale termine l'Universita' disporra' del materiale
secondo le proprie necessita' senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 10.
Documenti di rito
I candidati risultati idonei della procedura di valutazione
comparativa e chiamati dalle facolta', riceveranno comunicazione dal
rettore.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, devono far pervenire la seguente documentazione:
a) certificato medico in bollo (di data non anteriore a sei mesi
dalla data della comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato
dall'unita' sanitaria locale o da un medico militare, provinciale o
ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il
candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed
e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul
rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
1) data e luogo di nascita;
2) godimento dei diritti civili e politici; i cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
4) di non aver riportato condanne penali nello Stato di cui sono
cittadini ed in quello italiano; in caso contrario i vincitori
dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza
dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa (anche se e' stata
concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione, ecc., ed anche se nulla risulta nel casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi);
5) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
6) la posizione di impiego alle dipendenze dello Stato, delle
province e dei comuni, o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, la dichiarazione di opzione per il nuovo impiego ex art.
8 della legge n. 311/1958;
7) il numero del codice fiscale;
8) la composizione del nucleo familiare.
La dichiarazione relativa al punto 2) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
Per coloro che gia' siano dipendenti di una amministrazione
pubblica, un'attestazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale
dipende, da cui risulti che si trova in attivita' di servizio con
l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data
dell'attestazione stessa.
I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19,
secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo'
essere di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti.
I cittadini extracomunitari, idonei delle procedure di valutazione
comparativa e chiamati dalle facolta', dovranno presentare o far
pervenire entro il termine sopraindicato, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificazione attestante la cittadinanza;
3) certificato equipollente al certificato generale giudiziale
rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato
straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia,
oltre al certificato anzidetto, dovra' presentare dichiarazione
sostitutiva del certificato generale rilasciato dal casellario
giudiziale italiano;
4) certificato medico, in bollo, rilasciato dall'unita' sanitaria
locale o da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del
comune di residenza da cui risulti che il candidato e' fisicamente
idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni
che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con
l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve
contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
5) certificato attestante il godimento dei diritti civili e
politici nello stato di appartenenza o di provenienza.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della
procedura. Il certificato al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino dovranno essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi
devono essere legalizzate dalle competenti autorita' consolari
italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998 possono utilizzare lo strumento dell'autocertificazione
soltanto coloro che siano residenti in Italia e limitatamente a quei
fatti, stati e qualita' che possono essere convalidati da soggetti
pubblici o privati italiani.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai vincitori
della presente procedura comparativa sono considerati validi a titolo
definitivo, fatta salva la possibilita', da parte dell'Universita'
degli studi di Urbino, di procedere ad idonei controlli, anche a
campione, circa la veridicita' degli stessi; l'amministrazione,
qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle
dichiarazione puo' richiedere direttamente la necessaria
documentazione che dovra' essere fornita dall'interessato entro
quindici giorni dalla richiesta.
Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere
escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato
verra' denunciato ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del codice
penale per attestazioni mendaci.

                              Art. 11.
N o m i n a
La nomina in ruolo degli idonei chiamati dalle facolta' e' disposta
con decreto rettorale e decorre dal 1 novembre successivo.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni
di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio di conferma ai sensi di legge.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare alle
disposizioni di cui all'art. 10, l'Universita' degli studi di Urbino
- Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino, quale titolare dei dati inerenti
al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti
nelle domande di concorso e' finalizzato unicamente alla gestione
dell'attivita' concorsuale e che lo stesso avverra' con utilizzo di
procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
L'ufficio precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento
dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di
rifiuto di fornire gli stessi.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

                              Art. 13.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Fiorella Furlini,
vice dirigente di questa amministrazione (tel. 0722/305418; fax
0722/305410; e-mail: f.furlini uniurb.it).
Il presente bando di valutazione comparativa sara' inoltrato al
Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".

                               Art. 14
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Urbino, 26 agosto 1999
Il rettore: Bo
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