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UNIVERSITA' "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in nuove tecnologie in medicina della riproduzione e ginecologia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 23/12/2003
Ente:UNIVERSITA' "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO
Località:-
Codice atto:03E07346
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/1/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed, in particolare,
l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224
(«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»);
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi Magna Græcia di Catanzaro in atto
vigente;
Visto il decreto rettorale 1° ottobre 2000, n. 32, con il quale
e' stato determinato l'ammontare delle tasse e dei contributi per
l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca e per la relativa
frequenza;
Tenuto conto della deliberazione assunta dal senato accademico
nelle adunanze del 15 aprile e dell'1° luglio 2003 in merito alla
programmazione dei corsi di dottorato di ricerca;
Valutata alla predetta data del 1° luglio 2003, l'opportunita' di
non procedere all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione
al dottorato di ricerca in nuove tecnologie in medicina della
riproduzione e ginecologia, tenuto conto dei tempi necessari ai fini
del completamento dell'iter di emanazione e successiva pubblicazione
del bando di concorso, con conseguente impossibilita' di dare
adeguata diffusione al bando medesimo;
Ritenuta l'opportunita', per le predette motivazioni, di emanare
il bando di concorso per l'ammissione al suddetto corso di dottorato
di ricerca, previsto per l'anno accademico 2002/2003, nell'anno
accademico 2003/2004;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto, per l'anno accademico 2003/2004, presso l'Universita'
degli studi Magna Græcia di Catanzaro, concorso pubblico per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in nuove tecnologie in
medicina della riproduzione e ginecologia.

                               Art. 2.
Si indicano, di seguito, i posti messi a concorso, il numero
delle borse di studio e la durata del corso: tre posti, due borse di
studio, durata del corso quattro anni.

                               Art. 3.
Possono accedere al corso di dottorato di ricerca, senza
limitazioni di eta' o cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea specialistica, ovvero di diploma di laurea attivata
prima dell'attuazione del decreto ministeriale n. 509/1999, in
medicina e chirurgia o in biologia, o di altro titolo di studio
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero, qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, e'
deliberata dal senato accademico, su proposta del consiglio di
facolta' e nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, ai soli
fini dell'ammissione al corso.
In caso di titolo accademico conseguito all'estero, il candidato
dovra' allegare alla domanda di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso, i documenti utili a consentirne il riconoscimento, tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
La domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi Magna Græcia di Catanzaro e redatta
secondo il fac-simile allegato al presente bando, dovra' pervenire
all'ufficio protocollo, in via Sensales, n. 20 - 88100 Catanzaro,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle seguenti
modalita':
consegna all'ufficio protocollo;
spedizione tramite servizio postale, a mezzo raccomandata a.r.
Per le domande spedite tramite servizio postale fara' fede il
timbro postale.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute a mezzo
fax.

                               Art. 4.
Nella domanda di partecipazione, l'aspirante dovra' dichiarare
con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita':
1) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso;
2) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
3) la propria cittadinanza;
4) il titolo di studio posseduto con la votazione ottenuta, la
data e l'Universita' presso cui e' stato conseguito, ovvero il titolo
accademico conseguito presso una Universita' straniera;
5) le lingue straniere conosciute;
Dovra' dichiarare, inoltre:
a) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
c) di essere/di non essere dipendente di pubbliche
amministrazioni;
d) di essere/di non essere titolare di assegno di ricerca.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104 dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario,
nonche' all'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter
sostenere le prove di concorso.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili all'amministrazione stessa.
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati le
cui domande di partecipazione risultino incomplete rispetto ai dati
richiesti dal fac-simile allegato, o prive della sottoscrizione.

                               Art. 5.
L'esame per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
consiste in una prova scritta e in un colloquio.
Le prove sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Il candidato e' ritenuto idoneo se raggiunge il punteggio minimo
di 80/120.
Il candidato dovra', inoltre, dimostrare la buona conoscenza di
una lingua straniera.
I candidati saranno convocati per la prova scritta mediante
raccomandata a/r.
La comunicazione della data del colloquio (che si potra' svolgere
anche nello stesso giorno della prova scritta) potra' avvenire in
sede concorsuale, da parte della commissione giudicatrice o mediante
raccomandata a/r.
Per sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca e' nominata dal rettore, sentito il
coordinatore del dottorato, ed e' composta da tre professori o
ricercatori di ruolo cui possono essere aggiunti fino a due esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca, nonche' delle organizzazioni
culturali e scientifiche o appartenenti al mondo economico e
produttivo.

                               Art. 7.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie per
l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca, il candidato dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 8.
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'ufficio dottorato di ricerca dell'Universita' degli
studi Magna Græcia di Catanzaro (via Sensales, n. 20 - 88100
Catanzaro), entro il termine perentorio di giorni quindici, che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito, la sotto elencata documentazione in carta libera:
richiesta di ammissione al primo anno di corso del dottorato;
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione relativa al diploma di scuola secondaria
superiore posseduto ovvero, per i cittadini non italiani, diploma
(documento originale) che ha consentito la loro ammissione
all'Universita';
autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto;
dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di
specializzazione o di perfezionamento ovvero, in caso affermativo,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
dichiarazione di non avere gia' usufruito in precedenza di
altra borsa di studio per un corso di dottorato;
fotocopia del documento di riconoscimento debitamente firmata.

                               Art. 9.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54
(euro diecimilacinquecentosessantuno/54) assoggettabile al contributo
I.N.P.S. a gestione separata.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50 per cento.
Le borse di studio vengono assegnate previa valutazione
comparativa del merito: in caso di parita' di merito, prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso; la cadenza di pagamento della borsa di
studio e' bimestrale.
Ai primi posizionati in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero delle borse disponibili. I
rimanenti idonei possono partecipare al corso di dottorato, fino al
numero di posti previsti, mediante il pagamento delle tasse e dei
contributi.
Per i dottorandi non titolari di borsa di studio, l'ammontare
annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza e' graduato secondo le fasce di reddito indicate di seguito
e determinate sulla base del reddito familiare:
 
Fascia |Scaglione di reddito |Importo
I | Euro 0 - Euro 16.526,62 | Euro 0
II | Euro 16.526,62 - Euro 20.658,28 |Euro 154,94
III | Euro 20.658,28 - Euro 24.273,47 |Euro 216,91
IV | Euro 24.273,47 - Euro 30.470,96 |Euro 294,38
V | Euro 30.470,96 - Euro 38.734,27 |Euro 371,85
VI | Euro 38.734,27 - Euro 45.964,66 |Euro 449,32
VII | Euro 45.964,66 e oltre &ul1; |Euro 516,46
 
Il contributo dovra' essere versato in unica soluzione, al
momento dell'iscrizione.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo, di pari o superiore importo.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita' su fondi ripartiti dai decreti ministeriali di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi
dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai
fondi ripartiti dai decreti ministeriali di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti
dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente
all'emanazione del bando.

                              Art. 10.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca,
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, in caso di:
giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno
di frequenza;
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione
di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera,
senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
assenze ingiustificate e prolungate.
E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi e
dell'erogazione della borsa ai dottorandi, nei casi di maternita', di
prestazione del servizio militare, di grave documentata malattia.
Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di
dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata nell'Ateneo,
secondo quanto proposto dal collegio dei docenti, una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni
caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.

                              Art. 11.
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'Universita' si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati. Tutti i dati personali forniti saranno
trattati per le sole finalita' connesse e strumentali allo
svolgimento del concorso e all'eventuale gestione del rapporto con
l'Universita', nel rispetto delle disposizioni vigenti.

                              Art. 12.
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca, nonche' le norme sulle modalita' di svolgimento dei
concorsi.
Catanzaro, 26 novembre 2003
Il rettore: Venuta

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